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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 291/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPONE ILARIA, oggi sostituita dall'avv. Stefania Aloia Parte_1
Per nessuno CP_1
Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_2 Il giudice dà atto che, nella mattinata odierna, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato di avere concomitanti impegni professionali, con riferimento alla data e all'orario della odierna udienza, e di nulla opporre a che la causa venga discussa e decisa anche in assenza della difesa erariale, avendo la stessa depositato le note.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Aloia, in via principale e istruttoria, insiste nell'ammissione della CTU contabile;
in subordine, chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Zaffina contesta le conclusioni di cui alle note di parte ricorrente del 14.02.2025, con particolare riferimento a: “Condannare, altresì, l' alla corresponsione degli oneri contributivi da CP_2
determinarsi sulla base imponibile contributiva ritenuta dovuta, in applicazione dei vigenti criteri di legge”, in quanto domanda nuova e quindi inammissibile e comunque infondata, atteso che, in caso di accoglimento della domanda di differenze retributive proposta dal ricorrente, il datore di lavoro dovrà essere condannato al pagamento degli oneri contributivi a favore di . CP_2
1 L'avv. Aloia insiste in ogni caso nell'accoglimento della domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale e al pagamento dei relativi oneri contributivi.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONE Parte_1 C.F._1
ILARIA, con elezione di domicilio in POLISTENA, VIA MONTEGRAPPA N. 26, presso il difensore avv. FILIPPONE ILARIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO CP_1 P.IVA_1
STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2022, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e dichiarare che il ricorrente Dott. assunto alle dipendenze dell' Parte_1 [...]
con contratto a tempo determinato e regime di Controparte_3
impegno a tempo pieno, inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico del Enti di Ricerca (CTER),
VI livello professionale, nel periodo decorrente dal 13.01.2020 quale data di assunzione e sino al
12.07.2021 quale data di scadenza del contratto come prorogato, ha svolto mansioni di fatto corrispondenti all'inquadramento di livello superiore, nella specie del IV livello professionale. -
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, condannare l' Controparte_3
al pagamento in favore del Dott. delle differenze maturate tra la
[...] Parte_1
retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta dello svolgimento delle mansioni del superiore livello professionale, nella misura pari ad euro 14.363,08,
3 secondo i conteggi versati in atti, oltre la corresponsione degli oneri contributi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca
(Sez. Enti di Ricerca) per il triennio normativo 2016-2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo sulla somma riconosciuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito in giudizio contestando il Controparte_4
ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, essendo le mansioni svolte dal ricorrente ascritte a quelle proprie della qualifica posseduta, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento degli oneri contributivi.
Previa integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza del 15.06.2023, si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuta la CP_2 sussistenza nella fattispecie oggetto di causa dell'obbligazione contributiva nei limiti dei termini di prescrizione previsti dalla legge, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi obbligatori, delle sanzioni civili e degli interessi dovuti per legge, eventualmente da quantificare anche
a mezzo CTU”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 31.05.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente è stato inquadrato, dall'assunzione a tempo pieno e determinato del 13.01.2020 (a seguito del superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca - CTER – VI livello professionale, bandito con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23.08.2019) e sino alla scadenza del contratto a termine come prorogato al
12.07.2021 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, per lo svolgimento di: “mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati. Inoltre esso provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti;
esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico;
svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le
4 progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico” (v. allegato 1 al D.P.R. 171/1991; pag. n.
3 del ricorso).
In ricorso, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto a percepire le differenze retributive (quantificate in euro 14.363,08, sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Istruzione ed Enti di Ricerca per il triennio 2016-2018) tra l'inquadramento formalmente attribuitogli e il IV livello professionale
(livello al quale è riconosciuta una “maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché (…) la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”), per avere, di fatto, svolto in modo prevalente e continuativo, sin dall'assunzione a tempo determinato, mansioni che, qualitativamente e quantitativamente, appartenevano al IV livello professionale, in precedenza svolte dal dipendente, poi collocato in quiescenza, dott. (inquadrato nel profilo professionale CTER, IV livello), Persona_1 consistite nella: “assegnazione ai servizi generali con il compito di redigere manuali per utenti e capitolati per gare, occuparsi della fornitura di beni, servizi e lavori, ritiro merci e facchinaggio, interfacciarsi con imprese edili, di servizi e di manutenzione impianti;
assegnazione al settore appalti e patrimonio con la funzione di predisporre lettere di invito e capitolati tecnici;
assegnazione al servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro con la funzione di provvedere alla verifica delle dotazioni di sicurezza (estintori, porte tagliafuoco, cassette di emergenza)”, nonché nella sua nomina a RUP
(responsabile del procedimento), come da determine del Direttore dell'Osservatorio, con riferimento a gare di appalto per lavori di manutenzione ordinaria, rinnovo del servizio di vigilanza notturna, ecc., e a preposto con compiti di sorveglianza, vigilanza e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'edificio principale.
In memoria di costituzione ha contestato la domanda attorea, atteso che: a) gli incarichi di RUP CP_1 assegnati al ricorrente, con atti di nomina del Direttore dell'Osservatorio, avevano ad oggetto l'esecuzione di gare di appalto svolte dall'osservatorio in maniera del tutto ordinaria e con valore sotto soglia comunitaria (per lavori di manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi, rinnovo del servizio di vigilanza notturna, ecc.); b) a seguito del pensionamento, il 31.10.2019, del dott. Per_1
responsabile dei servizi generali, la responsabilità ad interim dei servizi generali era stata assunta, dal
1.11.2019, dal direttore dell'Osservatorio, dott.ssa (v. doc. n. 3 del fascicolo di Persona_2
parte resistente); c) il ricorrente svolgeva, nella vigenza del contratto a tempo determinato come prorogato, le attività previste dal bando di concorso (“coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti ed i rapporti con le ditte esterne, attività relativa alla logistica e alla sicurezza di eventi con un limitato accesso di pubblico, gestione degli appalti per le utenze e per
l'acquisizione di beni e servizi collegati al decoro degli immobili (giardinaggio, pulizie)”), venendo
5 nominato RUP in gare di appalto sotto soglia comunitaria (150.000,00 euro), possedendone i requisiti
(diploma di scuola superiore di II grado per geometra e esperienza quinquennale nel settore degli appalti), senza mai svolgere attività di coordinamento di professionalità attinenti al medesimo profilo;
d) è indimostrato che il ricorrente avesse svolto le attività asseritamente ascritte alla qualifica superiore con carattere di prevalenza e continuità.
Ciò posto, l'art. 52 D.lgs. 165/2001 prevede che: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata
e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
1-ter. COMMA ABROGATO
DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
6 procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103
c.c. (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024 (Rv. 670027 - 01).
Ora, l'allegato 1 al D.P.R. 171/1991 stabilisce per il “Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca”:
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado. Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta. Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute. Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati. Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti
e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati. In campo informatico provvede alla realizzazione
7 tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti. Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico. Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per
l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure
e archivi nel campo informatico. Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale;
ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
L'art. 13, comma 3, lett. b), D.P.R. 171/1991 prevede che, per il profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverrà mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non è ammessa mobilità tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti è riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, il teste ex dipendente di dal 1998 al 31.10.2019, in qualità di Persona_1 CP_1
responsabile dei servizi generali, inquadrato come CTER IV livello professionale, non ha confermato il cap. n. 2 di cui al ricorso (ovvero la circostanza che il ricorrente, sin dall'assunzione e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato come prorogato, avrebbe di fatto svolto le mansioni in precedenza svolte dal teste); in particolare, il teste ha dichiarato che il ricorrente non svolgeva funzioni di coordinamento/gestione del personale, al contrario, da lui svolte;
in ogni caso, il teste ha precisato di non potere riferire nello specifico cosa sia successo successivamente al suo pensionamento, non
8 essendo più stato presente presso l'osservatorio (se non in due occasioni, per un paio di ore, fermandosi
“un momento” con il ricorrente).
La teste (comune ad entrambe le parti) , direttrice dell'osservatorio astrofisico di Persona_2
dal 2018 al 2023, ha dichiarato che: “Sull'1: confermo che al momento dell'assunzione del CP_3
ricorrente il sig. era in quiescenza dal novembre 2019, il sig. era responsabile dei Per_1 Per_1 servizi generali dell'osservatorio, che includono mansioni riportate nell'organigramma, si occupava anche dei fondi che io assegnavo, approvava le ferie, i permessi del personale addetto ai servizi generali, io ho ricoperto ad interim il ruolo di responsabile dei servizi generali, successivamente al pensionamento del come da organigramma della struttura, preciso che ai servizi generali Per_1
appartenevano tre dipendenti, che ne era responsabile, e (…) chiedo di Per_1 CP_5 Parte_2 potere consultare l'organigramma dell'epoca, in aiuto alla memoria, il ricorrente è subentrato come componente dei servizi generali, non come responsabile, non ha assunto la responsabilità del servizio
Il posto del sig. per le responsabilità del ruolo è stato assunto da me ad interim, il signor Per_1
si è occupato della gestione ordinaria, delle manutenzioni, delle aree verdi, degli edifici, di Parte_1 acquisire i beni e servizi relativi alla manutenzione, dell'acquisto del materiale utile per le manutenzioni e il funzionamento della struttura, collaborava con i colleghi per le questioni relative alle ristrutturazioni edilizie, ha svolto ruolo di RUP, per acquisizioni di beni e servizi relativi ai servizi generali, erano mansioni che erano previste dal bando di concorso a cui il ricorrente ha partecipato e che non sono in conflitto con la qualifica di Cter collaboratore tecnico enti di ricerca;
a seguito della rilettura vorrei aggiungere che il ricorrente era geometra e che nella domanda di partecipazione al concorso aveva inserito i titoli qualificanti. Il signor era incaricato anche della stesura della Per_1
programmazione triennale per l'edilizia, cosa che il ricorrente non ha fatto.”.
A tal proposito, si veda l'organigramma di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente, dal quale emerge che la direttrice dell'osservatorio era responsabile ad interim dei servizi generali, mentre il ricorrente faceva parte del personale addetto a tale ufficio, nonché la domanda di partecipazione al concorso del ricorrente di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente, dalla quale emerge il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (geometra) e dei titoli relativi all'esperienza quinquennale maturata con riferimento alla programmazione/progettazione/esecuzione/affidamento di appalti.
Ciò posto, si ritiene che, dall'espletata istruttoria orale e documentale, non sia sufficientemente emersa l'attribuzione al ricorrente, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, così come richiesto dall'art. 52 D.lgs. 165/2001, dei compiti propri delle prospettate mansioni superiori
(il cui onere probatorio incombeva sul ricorrente), non essendo stata confermata la circostanza, dedotta
9 in ricorso e sulla quale il ricorrente essenzialmente ha fondato la sua prospettazione, che al ricorrente fossero state attribuite le medesime mansioni attribuite all'ex dipendente inquadrato come Per_1
CTER IV livello professionale, non avendo, peraltro, il ricorrente allegato di avere svolto funzioni di coordinamento di professionalità appartenenti al medesimo livello (funzioni, in ogni caso, dallo stesso non svolte, come emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi), avendo, al contrario, il lavoratore svolto mansioni specializzate comportanti capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, con autonomia nell'ambito delle direttive ricevute e con piena responsabilità riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati, anche con riferimento allo svolgimento di attività di RUP, per le quali il ricorrente possedeva i requisiti sia culturali, che di esperienza, oltre ad essergli stata somministrata la prescritta formazione, in relazione a gare di appalto sotto soglia comunitaria/con affidamento diretto in relazione, esemplificativamente, a manutenzione ordinaria/pulizia e rinnovo servizi di vigilanza.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso (compresa la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente), con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Considerate le peculiarità della fattispecie e la complessità della questione giuridica oggetto di causa, le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 291/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPONE ILARIA, oggi sostituita dall'avv. Stefania Aloia Parte_1
Per nessuno CP_1
Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_2 Il giudice dà atto che, nella mattinata odierna, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato di avere concomitanti impegni professionali, con riferimento alla data e all'orario della odierna udienza, e di nulla opporre a che la causa venga discussa e decisa anche in assenza della difesa erariale, avendo la stessa depositato le note.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Aloia, in via principale e istruttoria, insiste nell'ammissione della CTU contabile;
in subordine, chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Zaffina contesta le conclusioni di cui alle note di parte ricorrente del 14.02.2025, con particolare riferimento a: “Condannare, altresì, l' alla corresponsione degli oneri contributivi da CP_2
determinarsi sulla base imponibile contributiva ritenuta dovuta, in applicazione dei vigenti criteri di legge”, in quanto domanda nuova e quindi inammissibile e comunque infondata, atteso che, in caso di accoglimento della domanda di differenze retributive proposta dal ricorrente, il datore di lavoro dovrà essere condannato al pagamento degli oneri contributivi a favore di . CP_2
1 L'avv. Aloia insiste in ogni caso nell'accoglimento della domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale e al pagamento dei relativi oneri contributivi.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONE Parte_1 C.F._1
ILARIA, con elezione di domicilio in POLISTENA, VIA MONTEGRAPPA N. 26, presso il difensore avv. FILIPPONE ILARIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO CP_1 P.IVA_1
STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2022, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e dichiarare che il ricorrente Dott. assunto alle dipendenze dell' Parte_1 [...]
con contratto a tempo determinato e regime di Controparte_3
impegno a tempo pieno, inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico del Enti di Ricerca (CTER),
VI livello professionale, nel periodo decorrente dal 13.01.2020 quale data di assunzione e sino al
12.07.2021 quale data di scadenza del contratto come prorogato, ha svolto mansioni di fatto corrispondenti all'inquadramento di livello superiore, nella specie del IV livello professionale. -
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, condannare l' Controparte_3
al pagamento in favore del Dott. delle differenze maturate tra la
[...] Parte_1
retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta dello svolgimento delle mansioni del superiore livello professionale, nella misura pari ad euro 14.363,08,
3 secondo i conteggi versati in atti, oltre la corresponsione degli oneri contributi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca
(Sez. Enti di Ricerca) per il triennio normativo 2016-2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo sulla somma riconosciuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito in giudizio contestando il Controparte_4
ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, essendo le mansioni svolte dal ricorrente ascritte a quelle proprie della qualifica posseduta, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento degli oneri contributivi.
Previa integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza del 15.06.2023, si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuta la CP_2 sussistenza nella fattispecie oggetto di causa dell'obbligazione contributiva nei limiti dei termini di prescrizione previsti dalla legge, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi obbligatori, delle sanzioni civili e degli interessi dovuti per legge, eventualmente da quantificare anche
a mezzo CTU”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 31.05.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente è stato inquadrato, dall'assunzione a tempo pieno e determinato del 13.01.2020 (a seguito del superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca - CTER – VI livello professionale, bandito con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23.08.2019) e sino alla scadenza del contratto a termine come prorogato al
12.07.2021 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, per lo svolgimento di: “mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati. Inoltre esso provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti;
esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico;
svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le
4 progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico” (v. allegato 1 al D.P.R. 171/1991; pag. n.
3 del ricorso).
In ricorso, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto a percepire le differenze retributive (quantificate in euro 14.363,08, sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Istruzione ed Enti di Ricerca per il triennio 2016-2018) tra l'inquadramento formalmente attribuitogli e il IV livello professionale
(livello al quale è riconosciuta una “maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché (…) la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”), per avere, di fatto, svolto in modo prevalente e continuativo, sin dall'assunzione a tempo determinato, mansioni che, qualitativamente e quantitativamente, appartenevano al IV livello professionale, in precedenza svolte dal dipendente, poi collocato in quiescenza, dott. (inquadrato nel profilo professionale CTER, IV livello), Persona_1 consistite nella: “assegnazione ai servizi generali con il compito di redigere manuali per utenti e capitolati per gare, occuparsi della fornitura di beni, servizi e lavori, ritiro merci e facchinaggio, interfacciarsi con imprese edili, di servizi e di manutenzione impianti;
assegnazione al settore appalti e patrimonio con la funzione di predisporre lettere di invito e capitolati tecnici;
assegnazione al servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro con la funzione di provvedere alla verifica delle dotazioni di sicurezza (estintori, porte tagliafuoco, cassette di emergenza)”, nonché nella sua nomina a RUP
(responsabile del procedimento), come da determine del Direttore dell'Osservatorio, con riferimento a gare di appalto per lavori di manutenzione ordinaria, rinnovo del servizio di vigilanza notturna, ecc., e a preposto con compiti di sorveglianza, vigilanza e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'edificio principale.
In memoria di costituzione ha contestato la domanda attorea, atteso che: a) gli incarichi di RUP CP_1 assegnati al ricorrente, con atti di nomina del Direttore dell'Osservatorio, avevano ad oggetto l'esecuzione di gare di appalto svolte dall'osservatorio in maniera del tutto ordinaria e con valore sotto soglia comunitaria (per lavori di manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi, rinnovo del servizio di vigilanza notturna, ecc.); b) a seguito del pensionamento, il 31.10.2019, del dott. Per_1
responsabile dei servizi generali, la responsabilità ad interim dei servizi generali era stata assunta, dal
1.11.2019, dal direttore dell'Osservatorio, dott.ssa (v. doc. n. 3 del fascicolo di Persona_2
parte resistente); c) il ricorrente svolgeva, nella vigenza del contratto a tempo determinato come prorogato, le attività previste dal bando di concorso (“coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti ed i rapporti con le ditte esterne, attività relativa alla logistica e alla sicurezza di eventi con un limitato accesso di pubblico, gestione degli appalti per le utenze e per
l'acquisizione di beni e servizi collegati al decoro degli immobili (giardinaggio, pulizie)”), venendo
5 nominato RUP in gare di appalto sotto soglia comunitaria (150.000,00 euro), possedendone i requisiti
(diploma di scuola superiore di II grado per geometra e esperienza quinquennale nel settore degli appalti), senza mai svolgere attività di coordinamento di professionalità attinenti al medesimo profilo;
d) è indimostrato che il ricorrente avesse svolto le attività asseritamente ascritte alla qualifica superiore con carattere di prevalenza e continuità.
Ciò posto, l'art. 52 D.lgs. 165/2001 prevede che: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata
e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
1-ter. COMMA ABROGATO
DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
6 procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103
c.c. (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024 (Rv. 670027 - 01).
Ora, l'allegato 1 al D.P.R. 171/1991 stabilisce per il “Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca”:
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado. Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta. Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute. Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati. Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti
e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati. In campo informatico provvede alla realizzazione
7 tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti. Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico. Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per
l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure
e archivi nel campo informatico. Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale;
ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
L'art. 13, comma 3, lett. b), D.P.R. 171/1991 prevede che, per il profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverrà mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non è ammessa mobilità tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti è riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, il teste ex dipendente di dal 1998 al 31.10.2019, in qualità di Persona_1 CP_1
responsabile dei servizi generali, inquadrato come CTER IV livello professionale, non ha confermato il cap. n. 2 di cui al ricorso (ovvero la circostanza che il ricorrente, sin dall'assunzione e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato come prorogato, avrebbe di fatto svolto le mansioni in precedenza svolte dal teste); in particolare, il teste ha dichiarato che il ricorrente non svolgeva funzioni di coordinamento/gestione del personale, al contrario, da lui svolte;
in ogni caso, il teste ha precisato di non potere riferire nello specifico cosa sia successo successivamente al suo pensionamento, non
8 essendo più stato presente presso l'osservatorio (se non in due occasioni, per un paio di ore, fermandosi
“un momento” con il ricorrente).
La teste (comune ad entrambe le parti) , direttrice dell'osservatorio astrofisico di Persona_2
dal 2018 al 2023, ha dichiarato che: “Sull'1: confermo che al momento dell'assunzione del CP_3
ricorrente il sig. era in quiescenza dal novembre 2019, il sig. era responsabile dei Per_1 Per_1 servizi generali dell'osservatorio, che includono mansioni riportate nell'organigramma, si occupava anche dei fondi che io assegnavo, approvava le ferie, i permessi del personale addetto ai servizi generali, io ho ricoperto ad interim il ruolo di responsabile dei servizi generali, successivamente al pensionamento del come da organigramma della struttura, preciso che ai servizi generali Per_1
appartenevano tre dipendenti, che ne era responsabile, e (…) chiedo di Per_1 CP_5 Parte_2 potere consultare l'organigramma dell'epoca, in aiuto alla memoria, il ricorrente è subentrato come componente dei servizi generali, non come responsabile, non ha assunto la responsabilità del servizio
Il posto del sig. per le responsabilità del ruolo è stato assunto da me ad interim, il signor Per_1
si è occupato della gestione ordinaria, delle manutenzioni, delle aree verdi, degli edifici, di Parte_1 acquisire i beni e servizi relativi alla manutenzione, dell'acquisto del materiale utile per le manutenzioni e il funzionamento della struttura, collaborava con i colleghi per le questioni relative alle ristrutturazioni edilizie, ha svolto ruolo di RUP, per acquisizioni di beni e servizi relativi ai servizi generali, erano mansioni che erano previste dal bando di concorso a cui il ricorrente ha partecipato e che non sono in conflitto con la qualifica di Cter collaboratore tecnico enti di ricerca;
a seguito della rilettura vorrei aggiungere che il ricorrente era geometra e che nella domanda di partecipazione al concorso aveva inserito i titoli qualificanti. Il signor era incaricato anche della stesura della Per_1
programmazione triennale per l'edilizia, cosa che il ricorrente non ha fatto.”.
A tal proposito, si veda l'organigramma di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente, dal quale emerge che la direttrice dell'osservatorio era responsabile ad interim dei servizi generali, mentre il ricorrente faceva parte del personale addetto a tale ufficio, nonché la domanda di partecipazione al concorso del ricorrente di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente, dalla quale emerge il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (geometra) e dei titoli relativi all'esperienza quinquennale maturata con riferimento alla programmazione/progettazione/esecuzione/affidamento di appalti.
Ciò posto, si ritiene che, dall'espletata istruttoria orale e documentale, non sia sufficientemente emersa l'attribuzione al ricorrente, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, così come richiesto dall'art. 52 D.lgs. 165/2001, dei compiti propri delle prospettate mansioni superiori
(il cui onere probatorio incombeva sul ricorrente), non essendo stata confermata la circostanza, dedotta
9 in ricorso e sulla quale il ricorrente essenzialmente ha fondato la sua prospettazione, che al ricorrente fossero state attribuite le medesime mansioni attribuite all'ex dipendente inquadrato come Per_1
CTER IV livello professionale, non avendo, peraltro, il ricorrente allegato di avere svolto funzioni di coordinamento di professionalità appartenenti al medesimo livello (funzioni, in ogni caso, dallo stesso non svolte, come emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi), avendo, al contrario, il lavoratore svolto mansioni specializzate comportanti capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, con autonomia nell'ambito delle direttive ricevute e con piena responsabilità riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati, anche con riferimento allo svolgimento di attività di RUP, per le quali il ricorrente possedeva i requisiti sia culturali, che di esperienza, oltre ad essergli stata somministrata la prescritta formazione, in relazione a gare di appalto sotto soglia comunitaria/con affidamento diretto in relazione, esemplificativamente, a manutenzione ordinaria/pulizia e rinnovo servizi di vigilanza.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso (compresa la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente), con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Considerate le peculiarità della fattispecie e la complessità della questione giuridica oggetto di causa, le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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