CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2807/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luigi Russo, C.F. , C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Sant'Antonio 4,
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. nata a [...], il 27 aprile Controparte_1 C.F._3
1983, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lo Torto, C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano (MI), via Santa Caterina, n. 11,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Milano nel ricorso ex art. 316 bis c.c. (ante riforma Cartabia) RG n. 1450/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva;
3) nel merito,
a) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano – sez. IX civile, Ordinanza n. cronol. 704/2024 del 19/03/2024 RG n.1450/2023 accogliendo la domanda originariamente proposta,
b) accogliere la domanda proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte a versare alla Sig.ra € 2.200, con Parte_1
decorrenza dal mese di gennaio 2025. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di Gennaio 2024;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del dm n.
55/2014 come modificato con i dm n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza: in via preliminare; dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte nel presente atto e/o quelle ritenute di giustizia;
nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e/o quelle ritenute di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante ha proposto impugnazione dell'ordinanza emessa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di
Milano.
Con tale ordinanza il Presidente del Tribunale aveva rigettato il ricorso ex art. 316 bis c.c. proposto dalla odierna appellante che chiedeva fosse ingiunto alla madre il pagamento di un contributo mensile di mantenimento di euro 2.200,00.
L'ordinanza veniva comunicata alle parti il 21 marzo 2024. Appellando, la figlia lamenta una errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 cpc e la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
Nel costituirsi nel giudizio di appello la madre ha eccepito la inammissibilita' dell'appello, dovendo controparte reclamare e non appellare e, nel merito, la infondatezza della domanda avversaria.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa, previo deposito di note scritte, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere valorizzato l'aspetto sostanziale dell'atto di impugnazione, che deve quindi qualificarsi come reclamo e non come appello, come formalmente proposto.
In assenza di notificazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale, non puo' applicarsi il termine breve dei dieci giorni per la sua proposizione.
Tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il reclamo, cosi' come riqualificato, e' ammissibile in quanto proposto entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale.
Cio' premesso, la domanda deve comunque essere rigettata nel merito.
Il Tribunale ha esattamente valutato ogni aspetto rilevante della questione sottoposta al suo esame.
Da anni la non abita piu' con la madre ed ha intrapreso un proprio autonomo percorso di Pt_1
vita.
Non ha fornito alcuna prova concreta della impossibilita' di reperire una occupazione retribuita.
La malattia di cui soffre risulta in una fase di stabilizzazione e comunque la reclamante ha versato in atti documentazione risalente nel tempo e non aggiornata.
Da tale documentazione certamente non si evince una sua impossibilita' a lavorare o una menomazione della sua capacita' specifica di lavoro.
La ha infine semplicemente manifestato una possibile ripresa degli studi, senza pero' meglio Pt_1
documentare se tale intendimento abbia poi avuto seguito.
La libera scelta di iniziare, a 25 anni, un percorso di studi universitari non puo' porsi a carico di un genitore con il quale, da tempo, e' venuto meno ogni rapporto.
Una forma di assistenza viene comunque prestata;
la madre infatti consente da anni alla figlia, gia' convivente con altra persona con cui aveva stabile relazione, di abitare in un appartamento di ssua proprieta' nel centro di Milano.
Essendo anche in questa sede rimasti privi di prova i presupposti legittimanti il diritto previsto dall'art. 316 bis c.c., la decisisone, sicuramente corretta del Tribunale, deve essere confermata.
Al rigetto del reclamo segue la condanna del reclamante alle spese del grado.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, previa riqualificazione dell'impugnazione come reclamo, definitivamente decidendo quanto proposto da contro Parte_1 [...]
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 18 marzo 2024 nel ricorso Controparte_1
ex art. 316 bis c.c. RG 1450/2023, così provvede:
- Respinge il reclamo
- Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
a) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2807/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luigi Russo, C.F. , C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Sant'Antonio 4,
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. nata a [...], il 27 aprile Controparte_1 C.F._3
1983, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lo Torto, C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano (MI), via Santa Caterina, n. 11,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Milano nel ricorso ex art. 316 bis c.c. (ante riforma Cartabia) RG n. 1450/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva;
3) nel merito,
a) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano – sez. IX civile, Ordinanza n. cronol. 704/2024 del 19/03/2024 RG n.1450/2023 accogliendo la domanda originariamente proposta,
b) accogliere la domanda proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte a versare alla Sig.ra € 2.200, con Parte_1
decorrenza dal mese di gennaio 2025. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di Gennaio 2024;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del dm n.
55/2014 come modificato con i dm n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza: in via preliminare; dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte nel presente atto e/o quelle ritenute di giustizia;
nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e/o quelle ritenute di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante ha proposto impugnazione dell'ordinanza emessa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di
Milano.
Con tale ordinanza il Presidente del Tribunale aveva rigettato il ricorso ex art. 316 bis c.c. proposto dalla odierna appellante che chiedeva fosse ingiunto alla madre il pagamento di un contributo mensile di mantenimento di euro 2.200,00.
L'ordinanza veniva comunicata alle parti il 21 marzo 2024. Appellando, la figlia lamenta una errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 cpc e la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
Nel costituirsi nel giudizio di appello la madre ha eccepito la inammissibilita' dell'appello, dovendo controparte reclamare e non appellare e, nel merito, la infondatezza della domanda avversaria.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa, previo deposito di note scritte, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere valorizzato l'aspetto sostanziale dell'atto di impugnazione, che deve quindi qualificarsi come reclamo e non come appello, come formalmente proposto.
In assenza di notificazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale, non puo' applicarsi il termine breve dei dieci giorni per la sua proposizione.
Tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il reclamo, cosi' come riqualificato, e' ammissibile in quanto proposto entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale.
Cio' premesso, la domanda deve comunque essere rigettata nel merito.
Il Tribunale ha esattamente valutato ogni aspetto rilevante della questione sottoposta al suo esame.
Da anni la non abita piu' con la madre ed ha intrapreso un proprio autonomo percorso di Pt_1
vita.
Non ha fornito alcuna prova concreta della impossibilita' di reperire una occupazione retribuita.
La malattia di cui soffre risulta in una fase di stabilizzazione e comunque la reclamante ha versato in atti documentazione risalente nel tempo e non aggiornata.
Da tale documentazione certamente non si evince una sua impossibilita' a lavorare o una menomazione della sua capacita' specifica di lavoro.
La ha infine semplicemente manifestato una possibile ripresa degli studi, senza pero' meglio Pt_1
documentare se tale intendimento abbia poi avuto seguito.
La libera scelta di iniziare, a 25 anni, un percorso di studi universitari non puo' porsi a carico di un genitore con il quale, da tempo, e' venuto meno ogni rapporto.
Una forma di assistenza viene comunque prestata;
la madre infatti consente da anni alla figlia, gia' convivente con altra persona con cui aveva stabile relazione, di abitare in un appartamento di ssua proprieta' nel centro di Milano.
Essendo anche in questa sede rimasti privi di prova i presupposti legittimanti il diritto previsto dall'art. 316 bis c.c., la decisisone, sicuramente corretta del Tribunale, deve essere confermata.
Al rigetto del reclamo segue la condanna del reclamante alle spese del grado.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, previa riqualificazione dell'impugnazione come reclamo, definitivamente decidendo quanto proposto da contro Parte_1 [...]
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 18 marzo 2024 nel ricorso Controparte_1
ex art. 316 bis c.c. RG 1450/2023, così provvede:
- Respinge il reclamo
- Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
a) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella