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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16014 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52358/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Fazi e Maria Cecilia
Morandini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Proia e Sara Raini, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.12.2024, chiedeva la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 15.7.2017 con , CP_1
alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda divorzile, alle CP_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore nato a Roma il [...] ad [...]_1
i genitori, prevedendo una distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun
genitore. I genitori staranno con a settimane alternate preferibilmente prelevandolo da scuola Per_1
il lunedì pomeriggio (è fatto salvo ogni diverso accordo), e nei giorni di chiusura della scuola
prelevandolo dal domicilio del genitore la mattina entro le ore 10.00 oppure in altro orario che le
parti vorranno concordare. Nel periodo natalizio, il minore starà con i genitori alternando la
settimana dal 23 dicembre fino al 30 dicembre ed il 31 dicembre fino al 6 gennaio. La settimana
pasquale il minore starà con i genitori ad anni alterni. Nel periodo estivo i genitori divideranno a
metà il mese di luglio ed il mese di agosto anche prevedendo quindici giorni consecutivi con ciascun
genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il compleanno del bambino sarà festeggiato
dai genitori insieme, preferibilmente, oppure ad anni alterni. E' fatto salvo ogni diverso accordo fra
le parti. 2) La residenza del minore sarà fissata presso la madre, in Roma alla Via Ripense, n. 1 ed il
padre agevolerà le pratiche burocratiche per il trasferimento. Il signor rinuncia a CP_1
qualsivoglia contributo pubblico che verrà incassato esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
ed agevolerà la stessa qualora fosse richiesta la sua presenza e/o produzione documentale.
[...]
3) Disporre il mantenimento diretto del minore nei giorni di permanenza presso Persona_1
ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma, saranno
ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 4) Le parti rinunciano alla richiesta di
assegno divorzile dichiarando di essere autonome economicamente. 5) Le parti nulla dispongono
sulla casa familiare, sita in Roma, al Viale Trastevere, 249, già assegnata al Sig. che CP_1
rimane di sua esclusiva proprietà. 6) Con la sottoscrizione del presente atto s'intendono definiti
tutti i reciproci rapporti di dare - avere tra le parti alla data odierna non avendo le stesse
reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi motivo o ragione, per ogni e qualsiasi esborso effettuato precedentemente alla data di sottoscrizione del presente atto. 7) Spese di lite compensate.
Ciascuna delle parti, inoltre, terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia degli
stessi alla solidarietà professionale.
Quindi, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per l'acquisizione del relativo parere, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dall'accordo di negoziazione assistita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma, il
15.7.2017;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n.00366, Parte I, Serie 04, anno
2017);
PRENDE atto degli accordi suindicati intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
AN NE TA EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52358/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Fazi e Maria Cecilia
Morandini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Proia e Sara Raini, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.12.2024, chiedeva la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 15.7.2017 con , CP_1
alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda divorzile, alle CP_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore nato a Roma il [...] ad [...]_1
i genitori, prevedendo una distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun
genitore. I genitori staranno con a settimane alternate preferibilmente prelevandolo da scuola Per_1
il lunedì pomeriggio (è fatto salvo ogni diverso accordo), e nei giorni di chiusura della scuola
prelevandolo dal domicilio del genitore la mattina entro le ore 10.00 oppure in altro orario che le
parti vorranno concordare. Nel periodo natalizio, il minore starà con i genitori alternando la
settimana dal 23 dicembre fino al 30 dicembre ed il 31 dicembre fino al 6 gennaio. La settimana
pasquale il minore starà con i genitori ad anni alterni. Nel periodo estivo i genitori divideranno a
metà il mese di luglio ed il mese di agosto anche prevedendo quindici giorni consecutivi con ciascun
genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il compleanno del bambino sarà festeggiato
dai genitori insieme, preferibilmente, oppure ad anni alterni. E' fatto salvo ogni diverso accordo fra
le parti. 2) La residenza del minore sarà fissata presso la madre, in Roma alla Via Ripense, n. 1 ed il
padre agevolerà le pratiche burocratiche per il trasferimento. Il signor rinuncia a CP_1
qualsivoglia contributo pubblico che verrà incassato esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
ed agevolerà la stessa qualora fosse richiesta la sua presenza e/o produzione documentale.
[...]
3) Disporre il mantenimento diretto del minore nei giorni di permanenza presso Persona_1
ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma, saranno
ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 4) Le parti rinunciano alla richiesta di
assegno divorzile dichiarando di essere autonome economicamente. 5) Le parti nulla dispongono
sulla casa familiare, sita in Roma, al Viale Trastevere, 249, già assegnata al Sig. che CP_1
rimane di sua esclusiva proprietà. 6) Con la sottoscrizione del presente atto s'intendono definiti
tutti i reciproci rapporti di dare - avere tra le parti alla data odierna non avendo le stesse
reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi motivo o ragione, per ogni e qualsiasi esborso effettuato precedentemente alla data di sottoscrizione del presente atto. 7) Spese di lite compensate.
Ciascuna delle parti, inoltre, terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia degli
stessi alla solidarietà professionale.
Quindi, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per l'acquisizione del relativo parere, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dall'accordo di negoziazione assistita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma, il
15.7.2017;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n.00366, Parte I, Serie 04, anno
2017);
PRENDE atto degli accordi suindicati intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
AN NE TA EN