Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5978/2018
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Renato Veneruso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici
(NA), alla Via Diaz 3/d, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Iervolino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palma Campania (NA), alla Via Trieste n.
104, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
E
, residente in [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Nola e la HDI Assicurazioni CP_1
S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a , CP_1
proprietaria e conducente del veicolo tg FB006RT, condannarsi, a titolo di maggior danno, la HDI Assicurazioni S.p.A. al risarcimento in suo favore dei danni riportati a seguito del sinistro de quo, alla somma da valutarsi in corso di causa, detratta la somma di € 18.598,00 incassata a titolo di acconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino al soddisfo.
L'attrice deduceva che in data 8.02.2017, alle ore 18,00 circa, si trovava come pedone in Acerra, al Corso Italia, all'altezza dell'incrocio con via Calzolaio, di
e condotta da . CP_1
A seguito dell'urto rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportata al Pronto Soccorso “Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva diagnosticato “frattura lussazione esposta della caviglia sinistra” e sottoposta, il giorno seguente, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con sistema
MIROS, venendo poi dimessa in data 15.02.2017.
Esponeva che denunciava tempestivamente il sinistro alla HDI CP_1
Assicurazioni S.p.a., con la quale l'autovettura investitrice era assicurata;
che l'attrice inviava alla medesima compagnia assicuratrice richiesta di risarcimento danni, nonché la richiesta di anticipare una parte del risarcimento ai sensi dell'art. 147 Codice delle Assicurazioni, versando in uno stato di bisogno, che rimanevano prive di riscontro.
Pertanto, con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Nola chiedendo emettersi ordinanza di condanna nei confronti della HDI Assicurazioni S.p.a. al pagamento della somma, da accertarsi in corso di giudizio, a titolo di anticipo di quanto spettante all'attrice per il risarcimento dei danni subiti dal sinistro per cui
è causa;
il giudizio si concludeva con ordinanza di inammissibilità, confermata poi in sede di reclamo.
Assumeva di essersi sottoposta a varie terapie riabilitative e dichiarata definitivamente guarita in data 26.10.2017.
Dichiarava, infine, che, a seguito di visita medico-legale da parte del fiduciario nominato dalla HDI Assicurazioni S.p.a., accettava a titolo di acconto la somma di € 18.598,00 versata dalla compagnia in favore dell'attrice.
Lamentava che a seguito del sinistro non poteva più attendere alle normali attività, e pertanto faceva ulteriore richiesta di risarcimento del danno esistenziale e morale.
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto la richiesta di risarcimento danni era priva degli elementi essenziali previsti dalla legge, nonché per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito contestava genericamente l'an, nonché il quantum ritenendo di aver già versato per il chiesto risarcimento la somma di € 18.598,00, che veniva accettata dall'attrice.
Chiedeva, dunque, rigettarsi la domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento di compensare le somme eventualmente riconosciute all'attrice a titolo di risarcimento con quelle che la stessa è tenuta a versare in favore della
HDI Assicurazioni S.p.a. nell'ambito della procedura ex art. 669 bis c.p.c.
Benché regolarmente citata non si costituiva in giudizio e CP_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 30.05/1.06/2020, disposta C.T.U. e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 11.04.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito delle produzioni delle parti e trattenuta nuovamente in decisione senza la concessione dei termini.
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo stata avviata la procedura di negoziazione assistita.
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla HDI
Assicurazioni S.p.a. per mancata integrazione degli elementi obbligatori di cui agli artt. 145 e 148 del D.P.R. 254/2006.
Sul punto si osserva che la domanda dell'attrice è stata preceduta dalla lettera di messa in mora, datata 14.03.2017, indirizzata alla compagnia assicuratrice contenente tutti i dati prescritti dalla legge ad eccezione del certificato di avvenuta guarigione avvenuta il 26.10.2017, e cioè successivamente alla richiesta di risarcimento danni inviata alla compagnia assicuratrice del
15.03.2017.
Successivamente all'avvenuta guarigione l'attrice veniva sottoposta a visita medico-legale da parte del dott. , medico fiduciario della HDI Persona_1
Assicurazioni S.p.a., il quale accertava un danno biologico nella misura del 9%
e a cui seguiva da parte della medesima compagnia il versamento in favore dell'attrice della somma di € 18.598,00 per i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa. Alla luce di tali circostanze devono ritenersi integrati tutti gli elementi richiesti per la risarcibilità dei danni ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni.
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo alla convenuta di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attrice; nel detto atto, infatti, , ha dapprima enunciato i fatti presupposti Parte_1
dell'azione di risarcimento del danno, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
La legittimazione delle parti è provata dalla documentazione prodotta (Cartella clinica, rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Acerra).
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagna di Assicurazione, è gravato dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n. 10609/2001).
Risulta provato che il giorno 8.02.2017, alle ore 18:00 circa, si Parte_1 trovava in Acerra al Corso Italia, all'incrocio con via Calzolaio, di fronte al e, nel mentre attraversava sulle strisce pedonali veniva investita Controparte_2
dall'autovettura tg. FB006RT condotta da , così rovinando al CP_1
suolo.
La teste escussa all'udienza del 9.03.2021, ha riferito: Testimone_1
Ricordo che nel mese di febbraio del 2017 verso le 17:00/17:30 io mi trovavo in
Acerra in via Calzolaio nei pressi del quando stavo Controparte_2 camminando in compagnia della mia amica , io davanti e lei Parte_1 dietro, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali quando avvertì un bruciore al piede sinistro e girandomi vidi la mia amica a terra col piede Pt_1
sanguinante e la scarpa tolta come me era il piede sinistro. Posso solo precisare che io avevo una macchina vicino a me, non so dire il modello, che mi aveva attinto alla gamba sinistra e credo anche attinto la mia amica. Nella macchina vi erano due persone di sesso femminile. Sono arrivati i vigili, hanno chiamato
l'ambulanza e dopo un po' è giunta e portato la mia amica in ospedale. Io non ho avanzato richieste per questo incidente in quanto non ho subito lesioni. La mia amica non si poteva muovere al momento in quanto fortemente ferita. La mia amica solitamente andava a trovare i suoi nipotini ma dopo questo incidente non è potuta più andare data la sua condizione che le impedisce i movimenti come faceva prima”.
Il teste genero dell'attrice, escusso alla medesima udienza, Testimone_2 ha riferito: “In merito al sinistro subito da mia suocera dichiaro di non aver visto
l'incidente in quanto ero a Fuorigrotta al momento del sinistro. Sono andato in ospedale alla Villa dei Fiori e ho visto mia suocera in barella col piede destro pendente, vidi anche che gli infermieri mentre trasportavano in barella mia suocera le mantenevano la gamba che si muoveva penzolante. L'incidente avveniva l'8.02.2017. mia suocera ha sei nipoti che vedeva frequentemente cosa che dopo l'incidente non può più per le proprie condizioni fisiche”.
Dal rapporto di sinistro stradale della Polizia Municipale di Acerra, redatto il giorno del sinistro alle ore 18:00 e depositato telematicamente nella produzione di parte attrice il 24.06.2020 si legge: “il veicolo tg. FB006RT circolava lentamente su Corso Italia e giunto all'intersezione con via Calzolaio svoltava
a sinistra e nell'effettuare la manovra urtava con il paraurti anteriore il pedone che attraversava”.
Nello stesso verbale escussa la , proprietaria dell'autovettura, la CP_1 stessa confessava di aver investito l'attrice.
Da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese, partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto, altresì conto, della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Quanto ai danni subiti dall'attrice, il perito incaricato ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi permanenti quali: 90 giorni di inabilità temporanea totale;
50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; con postumi invalidanti all'
11% di danno biologico.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano, facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attore aveva 75 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 11%, il danno va determinato in
€ 10.350,00 per invalidità temporanea totale, € 2.875,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25%,
€ 18.937,00 per il danno biologico, spese mediche documentate € 1.415,00.
Sulla somma di € 33.024,50 va detratta la somma di € 18.598,00 che la HDI
Assicurazioni S.p.a. ha versato all'attrice e da questa trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma risarcibile, come da documentazione in atti (cfr. all. n. 18 produzione di parte attrice).
In definitiva, la HDI Assicurazioni S.p.a., deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di maggior danno risarcitorio, alla somma di €
14.426,50.
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita dalla presente decisione.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo sulla somma di € 14.426,50 devalutata alla data del 8.02.2017 rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della
HDI Assicurazioni S.p.a. e si liquidano, in favore dell'attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la HDI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
15.841,50, di cui € 1415,00 per spese, oltre gli interessi al tasso annuo sulla somma di € 14.426,50 devalutata alla data del sinistro del 8.02.2017, e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna HDI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 complessivi € 2.540,00, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, comprese le spese di CTU come liquidate, con attribuzione all'avv. Renato Veneruso dichiaratosi antistatario.
Nola, 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti