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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8889 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38601 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- , nato ad [...] in data [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE E
- nata a [...] in data [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rossi, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data
27.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la separazione Pt_1 giudiziale dalla signora con la quale aveva contratto matrimonio con rito CP_1 civile in data 10.11.1991 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1991, atto n. 00840, parte 1, Serie 02), dal quale è nata Per_ la figlia (06.08.1993). Parte ricorrente esponeva che, negli anni, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, e chiedeva l'accoglimento delle condizioni rassegnate e, decorsi i termini di legge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47 e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, rappresentava che nelle more del procedimento essi avevano raggiunto un accordo per addivenire ad una separazione consensuale.
1 In prosieguo di giudizio, in data 27.05.2025 le parti depositavano istanza congiunta contenente accordo raggiunto, chiedevano la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Roma, via dei Cochi n. 6 di proprietà di entrambi in coniugi rimane assegnata alla moglie, la quale provvederà al pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari nella misura pari al 100% nonché provvederà ad effettuare la voltura a proprio nome delle utenze domestiche, che risulteranno essere ancora intestate al marito e l'altro coniuge se ne allontanerà entro 30 giorni dalla data dell'udienza;
3) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Roma via dei Cochi n. 6 continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno sino alla sua estinzione separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.11.1991”.
In data 03.06.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 04.03.2026.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 27.05.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nato ad [...] Parte_1
(CH) in data 03.03.1967, , e nata C.F._1 Controparte_1
a Roma in data 12.08.1953, , che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in data 10.11.1991 in Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1991, atto n. 00840, parte 1, Serie 02);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 27.05.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 04.03.2026; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38601 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- , nato ad [...] in data [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE E
- nata a [...] in data [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rossi, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data
27.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la separazione Pt_1 giudiziale dalla signora con la quale aveva contratto matrimonio con rito CP_1 civile in data 10.11.1991 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1991, atto n. 00840, parte 1, Serie 02), dal quale è nata Per_ la figlia (06.08.1993). Parte ricorrente esponeva che, negli anni, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, e chiedeva l'accoglimento delle condizioni rassegnate e, decorsi i termini di legge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47 e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, rappresentava che nelle more del procedimento essi avevano raggiunto un accordo per addivenire ad una separazione consensuale.
1 In prosieguo di giudizio, in data 27.05.2025 le parti depositavano istanza congiunta contenente accordo raggiunto, chiedevano la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Roma, via dei Cochi n. 6 di proprietà di entrambi in coniugi rimane assegnata alla moglie, la quale provvederà al pagamento di tutti gli oneri condominiali ordinari nella misura pari al 100% nonché provvederà ad effettuare la voltura a proprio nome delle utenze domestiche, che risulteranno essere ancora intestate al marito e l'altro coniuge se ne allontanerà entro 30 giorni dalla data dell'udienza;
3) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Roma via dei Cochi n. 6 continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno sino alla sua estinzione separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.11.1991”.
In data 03.06.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 04.03.2026.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 27.05.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nato ad [...] Parte_1
(CH) in data 03.03.1967, , e nata C.F._1 Controparte_1
a Roma in data 12.08.1953, , che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in data 10.11.1991 in Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1991, atto n. 00840, parte 1, Serie 02);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 27.05.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 04.03.2026; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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