Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - sez. civ. - così composto:
dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1076/2024 R.G. proposto da
Parte 1 (cf. C.F. 1
), elettivamente domiciliato in Viterbo, via del Pavone
n. 101, presso lo studio dell'avv. Andrea Gasbarri, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Stazi, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro
Controparte 1 (cf. C.F. 2 ), elettivamente domiciliata in Viterbo, p.zza dei Caduti
n. 16, presso lo studio dell'avv. Fausto Barili, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto all'intestato tribunale la modificaCon ricorso ex artt. 473 bis e segg. cpc, Parte_1 delle condizioni di divorzio da Controparte_1 disposte con sentenza n. 539/2022 pubblicata il
23.5.22 dal medesimo tribunale;
in particolare ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile a far data dal deposito del ricorso o, in subordine, la riduzione.
Il ricorrente ha premesso di aver contratto in data 29.5.97 matrimonio civile con la resistente, dalla cui unione non sono nati figli;
che con la richiamata sentenza il tribunale ha omologato gli accordi intervenuti tra le parti per cui è stato previsto a carico dell' Pt 1 e in favore della CP_1 n assegno divorzile di € 2.200 mensili, con l'ulteriore conguaglio di € 1.050 mensili fino al settembre 2022.
ragione dell'assegno da lui versato, non più giustificato nella componente assistenziale e perequativo- compensativa. Più nello specifico il ricorrente ha rappresentato che le numerose patologie croniche di cui soffre sono peggiorate successivamente alla pronuncia di divorzio che, oltre a richiedere la collaborazione di una colf (€ 1.000 mensili) data la mancanza di figli o di un partner e l'impiego anche per il futuro di risorse per le cure (su cui il finanziamento triennale con cessione del quinto pari a € 1.406 mensili da parte di Parte_2 ), hanno determinato la cessazione dell'attività professionale di avvocato (produttiva di € 46.000 e € 36.600 nel periodo d'imposta relativo agli anni 2021-2022), intrapresa dopo il pensionamento dalla professione di magistrato;
a ciò si sono aggiunte tutte una serie di spese quali: il sollecito al pagamento per il consumo dell'acqua dovuto a una perdita dell'impianto (€ 7.752,95), oltre ai conguagli (€ 524,78), la sostituzione delle protesi acustiche (€
6.500), il pagamento della cartella esattoriale n. 125202200004962568 (€ 1.114,98 rateizzati in 72 rate mensili di€ 168,67) e n. 1252022000996573200 (€ 1.879,52). Il ricorrente ha poi allegato che l'unico reddito percepito è quello pensionistico pari ad € 12.000 mensili lordi che, al netto della cessione del quinto, oscilla tra i € 4.200 e € 5.600 netti. In aggiunta ha rappresentato di essere gravato dai seguenti costi annuali: per la fornitura in casa di GPL (€ 6.000) e dell'energia elettrica (€ 2.140), per la polizza sanitaria (circa € 4.000), per quella della casa (€ 1.360) e per l'autovettura (circa €
1.400), per la tassa sui rifiuti (€ 310 circa), per internet e telefono (€ 840), per le spese mediche (€
7.000), senza contare cibo e vestiario, e così per complessivi € 60.000 annui circa, cioè € 5.000 mensili, l'insufficienza delle risorse economiche, nonostante l'erogazione di € 10.000 da parte dell' ha imposto la liquidazione della polizza Mixa di Parte 3
,
€ 78.000. Viceversa, la situazione patrimoniale della controparte è migliorata avendo conseguito la piena proprietà (2/3 iure hereditatis e 1/3 dal fratello) di una villetta sita in Viterbo, via Umbria n.
13/h, ove ora risiede, nonché, sempre per via ereditaria, di tutta una serie di beni mobili, di cui solo per i gioielli si è stimato il valore di € 67.600, oltre al conto corrente e al reddito prodotto dalla locazione di un appartamento sito Viterbo, via degli Scalzi n. 1.
Ha resistito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile a una somma non inferiore a € 1.500 mensili, come già stabilito in sede presidenziale nel giudizio di separazione e proponendo istanza per la condanna ex art. 96 cpc. In particolare ha sottolineato le ingenti disponibilità economiche del ricorrente, peraltro già da tempo affetto da talune patologie, affrontate per lo più col ricorso a una polizza sanitaria e, più in generale, la sua invarianza reddituale rispetto agli accordi assunti in sede di divorzio;
d'altra parte, ha esposto che la successione nei beni della madre ha provocato un trascurabile miglioramento del proprio patrimonio, atteso che l'abitazione ereditata era quella in cui si era trasferita al momento della separazione, la cui quota di 1/3 le era stata ceduta dal fratello senza incassare alcun prezzo per riconoscenza dell'assistenza prestata alla madre, e che il ricavato dal conto corrente è stato di appena
€ 1.637; che il suo sostentamento deriva dall'assegno versato dall'ex coniuge e dai € 400 mensili percepiti dalla locazione;
che i gioielli e i beni mobili ereditati hanno un valore non corrispondente a quello asserito dall'ex coniuge.
La domanda è solo parzialmente fondata.
La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass.
Ordinanza n. 354 del 10/01/2023).
In base a tale principio non è consentito al giudice di procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della precedente decisione, alla stregua di un giudizio di appello, ma solo di verificare se e in che misura la sopravvenienza incida sull'assetto delineato.
Orbene, in primo luogo va detto che l'attuale misura dell'assegno divorzile, fissato in € 2.200 mensili, deriva dall'accordo intercorso tra le parti per addivenire al divorzio congiunto, nell'ambito del quale il dottor Parte 1 aveva dichiarato quale proprio reddito mensile netto quello di € 5.000 circa, derivante da trattamento pensionistico.
Alla luce di tale indicazione l'asserita sopravvenuta diminuzione del reddito del ricorrente per impossibilità di svolgere l'attività libero professionale di avvocato intrapresa dopo il pensionamento non dovrebbe venire in rilievo poiché l'accordo tra le parti intercorso nel 2022 non era stato adottato sul presupposto esplicito della percezione di questo reddito.
In ogni caso, poiché all'epoca l'attività di avvocato era ancora svolta dal ricorrente (cfr dichiarazioni
IVA), è verosimile pensare che l'importo di € 2.200 mensili da corrispondere alla signora CP_1 abbia tenuto conto anche di tale circostanza.
Attualmente il dott. Pt 1 ha dedotto di aver cessato questa attività e, in effetti, l'avanzare dell'età, che si approssima agli 86 anni, induce a ritenere verosimile tale circostanza, tanto più che nel 2024 non vi è stato pagamento dell'Iva. In riferimento allo stato di salute del ricorrente dalla documentazione versata in atti non emerge un significativo peggioramento poiché il dott. Pt_1 soffre di patologie e disturbi e necessita di cure e controlli periodici compatibili con l'età e prevedibili, in quanto per lo più preesistenti al divorzio.
In effetti a sostegno della domanda sono stati prodotti:
1. un certificato del professor Per 2 che ha rappresentato l'esistenza di una lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, senza specificare la data d'insorgenza della suddetta patologia, essa comunque è correlata all'avanzare dell'età e richiede trattamenti riabilitativi generalmente coperti dall'assicurazione sanitaria, di cui il ricorrente dispone;
2. il certificato del dottor Per 3 specialista in cardiologia, nel quale viene dato atto di un intervento di plastica mitralica nel Marzo 2018, in epoca antecedente all'accordo di divorzio;
3. fatture relative a ordinari controlli medici per visite specialistiche e analisi del sangue;
4. referto di colonscopia da cui emerge asportazione di due polipi in attesa di esame istologico e diagnosi di congestione emorroidaria trattata con compresse Pantorc.
Inoltre, il dott. Pt 1 ha rappresentato di aver contratto l'infezione da Covid 19, una broncopolmonite, la varicella, di soffrire di nevralgia antalgica e di aver avuto necessità di sostituire l'apparecchio acustico, tutte circostanze di non significativo rilievo e compatibili con l'età e con la normale evoluzione del ciclo della vita.
Inoltre, quali fatti incidenti sulla capacità reddituale sono stati dedotti l'impegno economico derivante dalla necessità di pagare la colf, che percepisce € 1.000 mensili e che però è stata assunta il 1°.6.2021, prima della sentenza di divorzio;
le spese per mantenere la casa di abitazione che, essendo rimasta la stessa, evidentemente erano già state prese in considerazione al momento dell'accordo tra gli ex coniugi;
l'esposizione debitoria nei confronti della CP 2 , che gestisce il servizio idrico integrato, و
e verso il fisco in base a due cartelle di pagamento, l'una di € 10.000 circa che però è afferente ai redditi dell'anno 2015, il cui importo è stato rateizzato nel novembre 2022 per € 168,67 mensili, e l'altra cartella di circa € 1.800, emessa nel 2022 e verosimilmente già pagata.
Trattasi all'evidenza di spese preesistenti alla sentenza di divorzio o prevedibili e comunque di entità tale da non incidere in maniera significativa sulle sostanze del ricorrente, che gode di un ampio trattamento pensionistico di circa € 5.000 mensili.
Inoltre, va considerato che, per effetto del collocamento a riposo dalla magistratura, il ricorrente ha percepito, nel 2005, un significativo importo di circa € 335.000; dagli estratti conto allegati emerge che tra il 2021 e il 2023 ha incassato, quali compensi dell'attività libero professionale di avvocato, cifre anche importanti (vi sono infatti accrediti per € 30.000, € 58.000, € 10.000, € 46.000); che opera con titoli, avendone incassato gli importi;
dispone verosimilmente anche di un altro conto corrente, essendo documentate varie operazioni di giroconto per importi che oscillano tra € 10.000 e € 30.000. In relazione all'asserito miglioramento economico della controparte invero, a seguito del decesso della madre, la signora CP_1 a ereditato una quota parte della villetta in cui già viveva stabilmente, mentre non può considerarsi significativa la sopravvenuta proprietà dei gioielli che lo stesso ricorrente ha dedotto che la ex moglie custodiva per conto dell'ascendente e abitualmente indossava, sicché il loro lascito, dopo il decesso dell'anziana madre, era fatto prevedibile già all'epoca del divorzio.
In ogni caso, la perizia di stima di tali beni prodotta dal ricorrente, invero inattendibile perché effettuata sulla base di mere fotografie che non consentono di apprezzare il valore delle gemme, ne fissa il valore in € 67.000, somma di gran lunga inferiore rispetto alle capacità economiche del dottor
Pt 1
La ex moglie, quindi, dispone di un immobile dove vive, dell'assegno divorzile e di un modesto immobile sito a Viterbo in via degli Scalzi n. 1, che invero è stato donato alla figlia Controparte_3 , ma il cui canone di locazione di € 400 mensili è accreditato sul conto della resistente.
In sintesi, dopo il divorzio l'unico elemento nuovo realmente significativo è la cessazione dell'attività libero professionale del dottor Pt_1 che nel 2024 non ha presentato alcuna dichiarazione Iva, tuttavia la sua consistente capacità economica, derivante anche dai guadagni realizzati in passato, induce a ritenere che il divario reddituale tra le parti non è stato inciso in maniera significativa, così da giustificare il venir meno dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, la cui misura deve però essere ridotta di un importo che appare ragionevole fissare in € 400.
L'esito della lite e la natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, modifica l'importo stabilito con sentenza n. 539 del 23.5.22 ponendo a carico di Parte 1 l'obbligo di versare a Controparte 1 un assegno divorzile pari a € 1.800 mensili, oltre rivalutazione come per legge;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo l'8 maggio 2025.
Il giudice Il Presidente
Francesca Capuzzi Eugenio Maria Turco