Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scala e Fabio Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto notificato in data 4.3.2025 al datore di lavoro (deceduta in data 27.08.2020) presso il CAF di riferimento (Sportello Amico Besa), con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 15/08/2020;
di ogni altro atto presupposto, connesso, altrimenti collegato e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controversa la legittimità del provvedimento, indicato in epigrafe, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli di rigetto della istanza di emersione da lavoro irregolare, ex art. 103 del d.l. 34/20, motivato sulla scorta dell’esistenza a carico del cittadino straniero di un provvedimento di inammissibilità Schengen emesso dalla Francia.
2. Detto provvedimento è impugnato con il ricorso in esame, per plurimi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta il ricorrente che nell’atto impugnato, non vengono rese note le motivazioni poste a base della segnalazione.
2.1 Il ricorrente, invero, contesta l’esistenza a suo carico della detta segnalazione evidenziando, in particolare, il difetto di istruttoria “ per accertare le effettive ragioni della segnalazione e l’eventuale valore ostativo delle stesse ai fini della decisione sulla domanda del privato ”.
Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, la Prefettura avrebbe dovuto attivare i propri poteri di verifica, e accertarsi circa la natura della segnalazione; la stessa avrebbe dovuto attivare la necessaria procedura di consultazione con le Autorità estere, per comprendere le ragioni a fondamento della segnalazione al fine di valutare se la segnalazione dello Stato estero fosse effettivamente ostativa in base alle norme nazionali.
La mancata indicazione per la quale sarebbe stata effettuata la segnalazione assumerebbe portata centrale nella dinamica difensiva: essa, ben potrebbe riguardare motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante e quindi non essere connessa alla commissione di fatti penalmente rilevanti o ostativi secondo la normativa pattizia al rilascio del titolo di soggiorno nel qual caso il giudizio di pericolosità è in re ipsa e preclude qualunque margine di discrezionalità dell'amministrazione procedente.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti.
5. Il ricorso è fondato e va accolto considerato che l’Amministrazione non ha in alcun modo dettagliato le ragioni sottostanti la segnalazione Schengen.
Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una più approfondita istruttoria e valutazione degli interessi in rilievo, considerato anche che l’istanza di cui è stato disposto il rigetto era finalizzata a far acquisire al cittadino straniero un titolo di soggiorno utile a legittimare la sua presenza nel territorio nazionale e quindi UE (TAR Campania, IV, 5 agosto 2025, n. 5854; Id., id., n. 4878 del 2023).
Siccome già adombrato in sede interinale, invero, nella fattispecie che ne occupa la segnalazione Schengen ben potrebbe essere riconducibile all’ingresso irregolare dello straniero nello Stato segnalante (Francia); di qui l’irremissibile munus , gravante in capo alla resistente Amministrazione, di procedere ad una valutazione della concreta pericolosità dello straniero.
Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
6. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
IN SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MP | IN SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.