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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501D100801 2022 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11:02. Alle ore 11:42 insiste sui motivi di ricorso e chiede l'accoglimento, Resistente/Appellato: chiede il rigetto,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n.
TY501DI00801/2022 dove si rilevano per l'anno 2016 maggiori imposte IRPEF per € 1.974,00 oltre ad addizionali, sanzioni ed interessi per un totale di € 4.473,00.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo il seguente punto di doglianza:
L'Ufficio ha erroneamente attribuito al ricorrente il 100% dei canoni di locazione dichiarati, anziché il 50%, posto che il restante 50% è stato comunicato dalla consorte nella sua dichiarazione dei redditi, chiedendo alla Corte di annullare con qualsiasi motivazione l'avviso di accertamento perché privo di ogni fondamento;
e di condannare l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia della Entrate prov di Agrigento ha formulato una proposta di mediazione, scomputando dal maggior reddito imponibile accertato l'importo di E 1710,00 relativa al 50% del canone di locazione contratto TXL serie 3 n. 678 del 12/04/2012 in quanto dichiarato dalla moglie;
mediazione che non risulta accettata.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, eccependo:
l' erronea attribuzione del canone di locazione di alcuni contratti attribuiti al ricorrente al 100% anziché al
50% ovvero:
1. Contratto TXG-3-3010-2011-Canone €11.400-quota partec. all'atto 50%;
2. Contratto TXL-3-678 -2012-Canone € 3600-quota partec. all'atto 50%;
3. Contratto TXL-3T-658 -2016-Canone €2760-quota partec. all'atto 50%;
4. Contratto TXL-3T-1562 -2016-Canone €2760-quota partec. all'atto 50%, riscontrato esclusivamente al rigo RB7 la dichiarazione solo del canone relativo al contratto TXL-3-678-2012 provvedendo a scomputare la somma dichiarata cioè € 1.710,00 pari al 50% di € 3420,00 (95% di € 3600,00), dal maggiore reddito imponibile accertato, rideterminando imposte e sanzioni, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso, e in subordine l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla somma riconosciuta in mediazione con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha contestato l'erronea attribuzione del canone di locazione di quattro contratti attribuitigli al
100% anziché al 50% deducendo la compartecipazione agli stessi della propria coniuge.
Ha dedotto, nello specifico, l'errata imputazione della quota di canone al 100% (invece che al 50%) relativamente ai seguenti contratti di locazione:
-TXG -3-3010-2011- canone € 11.400 - quota partecipazione all'atto 50%;
-TXL -3 - 678 – 2012 - canone € 3.600 - quota partecipazione all'atto 50%; -TXL -3T-658 – 2016 - canone € 2760 - quota partecipazione all'atto 50%;
-TXL - 3T -1562 – 2016 - Canone € 2760 - quota partecipazione all'atto 50%.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione offerta in giudizio si evince che la coniuge del contribuente soltanto con riguardo al contratto TXL-3-678-2012 (canone € 3.600,00) ha dichiarato la propria compartecipazione nella dichiarazione dei redditi di competenza.
Nessuna dichiarazione, invece, è stata effettuata relativamente ai canoni degli altri contratti contestati.
Con riguardo a tale pretesa, l'Agenzia aveva formulato proposta di mediazione che non è stata accolta dal contribuente.
Nessun apprezzabile elemento di prova è stato prodotto dal contribuente con riguardo ai restanti contratti di locazione. Il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della effettiva ripartizione dei citati redditi derivanti da contratti di locazione.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato limitatamente al 50 percento della pretesa riferita al contratto di locazione TXL-3-678-2012, il quale risulta dichiarato anche dal coniuge per la restante percentuale.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al 50 % per cento della pretesa riferita al contratto di locazione TXL-3-678-2012. Rigetta per il resto. Spese compensate.
Così deciso lì: Agrigento, 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RE EN RT TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501D100801 2022 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11:02. Alle ore 11:42 insiste sui motivi di ricorso e chiede l'accoglimento, Resistente/Appellato: chiede il rigetto,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n.
TY501DI00801/2022 dove si rilevano per l'anno 2016 maggiori imposte IRPEF per € 1.974,00 oltre ad addizionali, sanzioni ed interessi per un totale di € 4.473,00.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo il seguente punto di doglianza:
L'Ufficio ha erroneamente attribuito al ricorrente il 100% dei canoni di locazione dichiarati, anziché il 50%, posto che il restante 50% è stato comunicato dalla consorte nella sua dichiarazione dei redditi, chiedendo alla Corte di annullare con qualsiasi motivazione l'avviso di accertamento perché privo di ogni fondamento;
e di condannare l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia della Entrate prov di Agrigento ha formulato una proposta di mediazione, scomputando dal maggior reddito imponibile accertato l'importo di E 1710,00 relativa al 50% del canone di locazione contratto TXL serie 3 n. 678 del 12/04/2012 in quanto dichiarato dalla moglie;
mediazione che non risulta accettata.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, eccependo:
l' erronea attribuzione del canone di locazione di alcuni contratti attribuiti al ricorrente al 100% anziché al
50% ovvero:
1. Contratto TXG-3-3010-2011-Canone €11.400-quota partec. all'atto 50%;
2. Contratto TXL-3-678 -2012-Canone € 3600-quota partec. all'atto 50%;
3. Contratto TXL-3T-658 -2016-Canone €2760-quota partec. all'atto 50%;
4. Contratto TXL-3T-1562 -2016-Canone €2760-quota partec. all'atto 50%, riscontrato esclusivamente al rigo RB7 la dichiarazione solo del canone relativo al contratto TXL-3-678-2012 provvedendo a scomputare la somma dichiarata cioè € 1.710,00 pari al 50% di € 3420,00 (95% di € 3600,00), dal maggiore reddito imponibile accertato, rideterminando imposte e sanzioni, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso, e in subordine l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla somma riconosciuta in mediazione con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha contestato l'erronea attribuzione del canone di locazione di quattro contratti attribuitigli al
100% anziché al 50% deducendo la compartecipazione agli stessi della propria coniuge.
Ha dedotto, nello specifico, l'errata imputazione della quota di canone al 100% (invece che al 50%) relativamente ai seguenti contratti di locazione:
-TXG -3-3010-2011- canone € 11.400 - quota partecipazione all'atto 50%;
-TXL -3 - 678 – 2012 - canone € 3.600 - quota partecipazione all'atto 50%; -TXL -3T-658 – 2016 - canone € 2760 - quota partecipazione all'atto 50%;
-TXL - 3T -1562 – 2016 - Canone € 2760 - quota partecipazione all'atto 50%.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione offerta in giudizio si evince che la coniuge del contribuente soltanto con riguardo al contratto TXL-3-678-2012 (canone € 3.600,00) ha dichiarato la propria compartecipazione nella dichiarazione dei redditi di competenza.
Nessuna dichiarazione, invece, è stata effettuata relativamente ai canoni degli altri contratti contestati.
Con riguardo a tale pretesa, l'Agenzia aveva formulato proposta di mediazione che non è stata accolta dal contribuente.
Nessun apprezzabile elemento di prova è stato prodotto dal contribuente con riguardo ai restanti contratti di locazione. Il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della effettiva ripartizione dei citati redditi derivanti da contratti di locazione.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato limitatamente al 50 percento della pretesa riferita al contratto di locazione TXL-3-678-2012, il quale risulta dichiarato anche dal coniuge per la restante percentuale.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al 50 % per cento della pretesa riferita al contratto di locazione TXL-3-678-2012. Rigetta per il resto. Spese compensate.
Così deciso lì: Agrigento, 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RE EN RT TI