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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice LA NT AR, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3915/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO Parte_1 C.F._1
RO elettivamente domiciliata nel suo studio in Modica, in via Resistenza Partigiana n. 19;
ATTORE - OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO DI CP_1 C.F._2
MAURO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, in via Umberto n. 297;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1307/2020 – n. 2820/2020 R.G., provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27/09/2020, notificato unitamente a pedissequo atto di precetto in data 13/10/2020, veniva ingiunto a di pagare la somma di € 13.132,08, Parte_1 oltre compensi professionali della fase monitoria, nonché la maggiore somma di cui al precetto per il complessivo importo di € 14.114,10.
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020 il suddetto decreto ingiuntivo è stato opposto.
pagina 1 di 4 Costituitosi in giudizio in data 18/02/2021, il convenuto opposto ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente e ne ha richiesto il rigetto.
Con ordinanza del 24/03/2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 10/12/2024 la causa, di natura documentale, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore di parte opposta mediante il deposito di note di trattazione scritta, questo giudice decide come di seguito.
***
La pretesa creditoria avanzata dall'opposto avv. ha ad oggetto la somma di € CP_1
13.132,08, che l'odierno opposto assume dovute a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza n. 408/2019, pronunciata in data 15/04/2019 dal Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.
Più specificamente, l'opposto ha rappresentato (insieme ad altri 66 ricorrenti) nel Parte_1 giudizio promosso contro l' al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro alle CP_2 dipendenze della detta azienda sanitaria da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patito per l'effetto dell'illegittima reiterazione nel tempo dei contratti a termine. Tale procedimento è stato definito con la sentenza n. 408/2019, pronunciata in data 15/04/2019, con la quale il giudice ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti e ha condannato l' al risarcimento del danno, liquidando le spese processuali CP_2 nell'intero in complessivi € 18.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA come per legge e C.P.A. al 4%, condannando in particolare l' al pagamento della metà dell'importo e compensando Parte_2 tra le parti la restante metà (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta).
L'odierno opposto ha agito nei confronti di per la metà delle spese legali liquidate in Parte_1 sentenza, tenuto conto che i ricorrenti sono obbligati in solido ai sensi dell'art. 1294 c.c.
Con l'unico motivo di opposizione, ha eccepito l'estinzione del credito oggetto di Parte_1 causa.
In particolare, l'opponente ha affermato che il creditore opposto, nella qualità di procuratore e domiciliatario di e dei ricorrenti del giudizio iscritto al n. 2912/2011 R.G., ha Parte_1 provveduto a notificare atto di pignoramento presso terzi alla debitrice di Controparte_3 per la somma complessiva di € 1.080.507,86 per sorte capitale a titolo di risarcimento del CP_2 danno, oltre ad € 13.132,08 per spese legali liquidate nella sentenza n. 408/2019. Tenuto conto che il terzo ha prodotto dichiarazione positiva, a detta dell'opponente il credito sarebbe estinto.
L'opposizione è infondata.
Anzitutto, pare opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la veste di attore dal punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e ha quindi il compito di fornire gli pagina 2 di 4 elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. I, n. 12765/2007; Cass. Civ. Sez. III n. 24815/2005; Cass. Civ., Sez. I n. 2421/2006).
Ciò premesso, nel caso in esame, l'opposta ha fornito prova documentale della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nonché del credito ingiunto, mentre la debitrice opponente si è limitata ad allegare un fatto estintivo del pagamento il quale, tuttavia, è rimasto privo di riscontro probatorio.
L'opposto ha infatti versato in atti copiosa documentazione e, in particolare, ha prodotto la dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi nel procedimento esecutivo n. 1569/2019, nonché la dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi depositata da nel medesimo procedimento Parte_1 di esecuzione mobiliare (cfr. allegati 6 e 7 alla comparsa di costituzione).
Dalla documentazione in atti si evince che il procedimento mobiliare presso terzi avviato da CP_1
– nel quale aveva spiegato intervento anche l'odierna opponente – si è istinto per espressa
[...] rinuncia delle parti e, dunque, senza che sia intervenuta assegnazione delle somme in favore dell'odierno opposto.
Di contro, non ha fornito la prova di aver effettuato pagamenti in favore dell'odierno Parte_1 creditore. In altre parole, l'opponente - su cui gravava l'onere probatorio del fatto estintivo e/ o modificativo della pretesa creditoria - non ha fornito la prova della sussistenza di fatti estintivi del credito, quale appunto l'avvenuto pagamento della somma ingiunta.
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva prospettata dall'attrice (peraltro irritualmente solo in seno alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. funzionale all'indicazione dei mezzi di prova) secondo cui il rapporto tra il difensore e più clienti deve essere qualificato come obbligazione divisibile ai sensi dell'art. 1314 c.c.
In materia, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa : “…nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che siffatto regolamento va affermato anche in relazione alla normativa preesistente all'entrata in vigore delle disposizioni generali contenute nelle deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in materia di cause civili, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido (vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969 n. 3218) e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone, queste sono obbligate in solido a pagare il consenso” (Cass. Ordinanza n. 20922 del 26/07/2024; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 2, n. 29651 del 16/11/2018; Cass., Sez. 2, n. 1729 15/05/1976).
Ebbene, dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso in esame, si evince il diritto del creditore opposto di richiedere l'adempimento della prestazione nei confronti di , quale Parte_1 obbligata in solido.
pagina 3 di 4 Per le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, parametri tra minimi e medi, tenuto conto della natura e complessità della causa e in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3915/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1307/2020 – n. 2820/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27/09/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragusa, 11 dicembre 2025
Il giudice
LA NT AR
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