Art. 5.
La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro.
La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 gennaio 1994, n. 98 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269 , sono soppresse."
La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro.
La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 gennaio 1994, n. 98 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269 , sono soppresse."