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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
N. 1351/2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 312/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Doria e presso il medesimo Parte_1
elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE contro in persona del suo Presidente Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.4.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente Parte_1
al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 1351/2024 pubblicata il 23.04.2024, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, in relazione alla domanda dallo stesso proposta, quale titolare di assegno IO n. 15045223 dal 12/2014 di importo superiore il trattamento minimo, di accertamento del superamento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, con conseguente richiesta di concessione in applicazione della previsione normativa contenuta nell'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984 per trasformazione del titolo con decorrenza dal 02/2022 avendo perfezionato a gennaio 2022 sia il requisito anagrafico che quello contributivo.
A sostegno dell'appello, , con l'unico motivo di gravame, ritiene che non sussistessero i Pt_1 presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese, in quanto “la trasformazione del titolo pensionistico da Assegno IO in pensione di vecchiaia opera di ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ed il passaggio è automatico ai sensi della norma contenuta nell'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984. E' dunque irrilevante la domanda amministrativa e ininfluente la concessione di uno spatium deliberandi dell' . La domanda proposta dal CP_1
ricorrente per il tramite del patronato INAC – CIA in data 07.10.2022 non ha alcun valore decisivo ai fini della concessione della prestazione che doveva avvenire automaticamente per legge. Essa non è un atto di impulso della azione amministrativa che in siffatta materia non è affatto prevista come pregiudiziale o necessaria”.
In conclusione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo CP_1
grado, nonché di quelle di secondo grado.
Nonostante la regolare notificazione dell'appello, l' non si è costituito in giudizio, per cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La motivazione della sentenza in relazione alla compensazione delle spese, invero, appare congrua.
Il Tribunale ha infatti valorizzato opportunamente il comportamento processuale dell' che CP_1
dopo la notifica del ricorso ha provveduto a riconoscere il diritto dell'appellante.
A giustificazione della compensazione delle spese, infatti, il Tribunale di Lecce afferma che l' CP_1
“sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato la liquidazione della prestazione, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso”, aggiunge poi che il pensionato “ha depositato il ricorso in data 23/11/2022, senza attendere i 120 giorni dalla presentazione, in data 10/11/2022, dalla domanda amministrativa”. Al fine di valutare il comportamento delle parti, appare opportuno rilevare che, come si legge nella parte di motivazione testè trascritta, l'appellante, pur non essendone tenuto, in data 10.11.2022 trasmise all' domanda amministrativa, così ingenerando nell'istituto il legittimo affidamento CP_1
che avrebbe atteso il decorso dei 120 giorni, prima di avviare l'azione giudiziaria.
Di tal che non assume rilievo che poi il diritto sia stato riconosciuto oltre il termine dei 120 giorni, tenuto conto che ormai il giudizio era stato introitato.
Il comportamento processuale dell' che avviò l'azione giudiziaria soltanto dopo 13 giorni Pt_1
la trasmissione della domanda amministrativa, costituisce grave ed eccezionale motivo che consentiva di disporre la compensazione delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello non consegue alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
Inoltre, potendo l'appellante usufruire dell'esenzione dal contributo unificato, non sussistono i presupposti. per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.4.2024 da Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del 23.4.2024 N. 1351 del Tribunale di Lecce
[...] CP_1
così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1351/2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 312/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Doria e presso il medesimo Parte_1
elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE contro in persona del suo Presidente Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.4.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente Parte_1
al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 1351/2024 pubblicata il 23.04.2024, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite, in relazione alla domanda dallo stesso proposta, quale titolare di assegno IO n. 15045223 dal 12/2014 di importo superiore il trattamento minimo, di accertamento del superamento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, con conseguente richiesta di concessione in applicazione della previsione normativa contenuta nell'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984 per trasformazione del titolo con decorrenza dal 02/2022 avendo perfezionato a gennaio 2022 sia il requisito anagrafico che quello contributivo.
A sostegno dell'appello, , con l'unico motivo di gravame, ritiene che non sussistessero i Pt_1 presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese, in quanto “la trasformazione del titolo pensionistico da Assegno IO in pensione di vecchiaia opera di ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ed il passaggio è automatico ai sensi della norma contenuta nell'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984. E' dunque irrilevante la domanda amministrativa e ininfluente la concessione di uno spatium deliberandi dell' . La domanda proposta dal CP_1
ricorrente per il tramite del patronato INAC – CIA in data 07.10.2022 non ha alcun valore decisivo ai fini della concessione della prestazione che doveva avvenire automaticamente per legge. Essa non è un atto di impulso della azione amministrativa che in siffatta materia non è affatto prevista come pregiudiziale o necessaria”.
In conclusione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo CP_1
grado, nonché di quelle di secondo grado.
Nonostante la regolare notificazione dell'appello, l' non si è costituito in giudizio, per cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La motivazione della sentenza in relazione alla compensazione delle spese, invero, appare congrua.
Il Tribunale ha infatti valorizzato opportunamente il comportamento processuale dell' che CP_1
dopo la notifica del ricorso ha provveduto a riconoscere il diritto dell'appellante.
A giustificazione della compensazione delle spese, infatti, il Tribunale di Lecce afferma che l' CP_1
“sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato la liquidazione della prestazione, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso”, aggiunge poi che il pensionato “ha depositato il ricorso in data 23/11/2022, senza attendere i 120 giorni dalla presentazione, in data 10/11/2022, dalla domanda amministrativa”. Al fine di valutare il comportamento delle parti, appare opportuno rilevare che, come si legge nella parte di motivazione testè trascritta, l'appellante, pur non essendone tenuto, in data 10.11.2022 trasmise all' domanda amministrativa, così ingenerando nell'istituto il legittimo affidamento CP_1
che avrebbe atteso il decorso dei 120 giorni, prima di avviare l'azione giudiziaria.
Di tal che non assume rilievo che poi il diritto sia stato riconosciuto oltre il termine dei 120 giorni, tenuto conto che ormai il giudizio era stato introitato.
Il comportamento processuale dell' che avviò l'azione giudiziaria soltanto dopo 13 giorni Pt_1
la trasmissione della domanda amministrativa, costituisce grave ed eccezionale motivo che consentiva di disporre la compensazione delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello non consegue alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
Inoltre, potendo l'appellante usufruire dell'esenzione dal contributo unificato, non sussistono i presupposti. per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.4.2024 da Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del 23.4.2024 N. 1351 del Tribunale di Lecce
[...] CP_1
così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi