TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 933/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice rel. ed est. dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 933/2022, promosso da c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1985, residente a VIA XXII SETTEMBRE 1845 int. 144 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Via Roma n. 20
47921 Rimini, PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
VIALE UMAGO 16 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. ILARDI INGRID, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Macanno n. 32 47923 Rimini, PEC
Email_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate in occasione dell'udienza del 9/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato in [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(PA) il 25/06/1980, hanno contratto matrimonio in data 15/09/2012 a MILENA (CL), trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2012, n.6, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 15/07/2014) e Persona_1 [...]
(il 26/02/2017). Persona_2
1 Con ricorso depositato in data 28/03/2022, ha promosso il presente Parte_1 giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei due figli minori e il loro collocamento presso la madre, ha proposto una disciplina dell'esercizio del diritto di visita padre/figli e, dal punto di vista economico, ha offerto un contributo mensile al mantenimento della prole di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie o, in subordine, la somma omnicomprensiva di € 550,00 oltre il 50% delle spese straordinarie eccedenti l'importo mensile di €
500,00.
Si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia della separazione ma CP_1 formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
All'udienza del 31/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale, che ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con ordinanza del 6/07/2022, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola (o dall'ora di pranzo, in estate) fino alle 21,30, senza pernottamento, salve successive decisioni in sede di giudizio di cognizione;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 600,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
All'udienza del 19/10/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, le parti hanno insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Concessi i richiesti termini, con ordinanza del 24/09/2023, il Giudice Istruttore ha incaricato il
Servizio Sociale per lo svolgimento di un'indagine psico-sociale sulla situazione dei minori e sulle capacità genitoriali delle parti e ha ordinato l'esibizione del passaporto del padre, rigettando le restanti istanze istruttorie. Alla successiva udienza del 18/09/2024, disposta la prosecuzione dell'indagine del
Servizio Sociale, il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 9/7/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 14/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia preliminare di sentenza non definitiva sullo status; il Giudice, ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio delle parti sulla domanda, ha fissato l'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, fermo restando il calendario del processo già fissato. Con ordinanza del 21/02/2025, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte da parte del ricorrente e del mancato deposito di note sulla richiesta di pronuncia parziale da parte della resistente, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa innanzi al Collegio per la decisione.
2 Con sentenza non definitiva n. 229/25 del 11/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 9/07/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il pubblico ministero è intervenuto riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva n. 229/25 pubblicata l'11/03/2025 in ordine allo status, ha ad oggetto la sole questioni accessorie relative all'affidamento dei figli minori, alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre e, in punto di questioni economiche, all'ammontare del contributo paterno al mantenimento mensile della prole, essendo incontroverso l'an del predetto mantenimento.
1. Quanto al primo profilo, chiede che venga disposto un affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori e mentre ne domanda Persona_1 Persona_2 CP_1
l'affidamento esclusivo. A fondamento di detta domanda, la madre oppone la impraticabilità di un regime di affido dei minori con assunzione di decisioni concordate per parte dei genitori, stante la totale inaffidabilità della figura paterna, a lungo latitante in punto di sostegno economico per i figli
(nell'attualità, limitatamente al rimborso delle spese straordinarie) e assente di frequente per ragioni di lavoro. Lamenta, dunque, la sua difficoltà di genitore collocatario prevalente della prole, nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l.
54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che i genitori mantengano la responsabilità genitoriale e che il minore abbia il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi (art. 337 ter c.c.).
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla
3 disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
Con ordinanza n. 35253 del 18 dicembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che costituisce principio consolidato che, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. civ. 6 luglio 2022, n. 21425 e Cass. civ. 9 febbraio 2023, n. 4056).
In ipotesi di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore. Il predetto provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore,
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. L'affidamento esclusivo non preclude il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò non sia contrario al suo interesse.
Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi, ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario. Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In conclusione, la disciplina generale impone una valutazione prioritaria sulla possibilità di disporre l'affido condiviso, senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
4 Nel caso di specie, le parti hanno manifestato una elevata conflittualità reciproca, declinata anche nella richiesta del ricorrente di disporre una CTU sull'adeguatezza e sulle capacità genitoriali della madre. Il Giudice istruttore ha ritenuto necessario incaricare il Servizio Sociale di Rimini dello svolgimento di un'indagine psico-sociale sulla situazione dei minori e e della Per_1 Per_2 verifica della capacità genitoriale delle parti, con richiesta di suggerire la migliore modalità di frequentazione padre/figli.
Occorre quindi dare atto di quanto emerso dalle predette indagini.
La Psicologa D.ssa e la D.ssa A.S. delegate dell'accertamento, hanno Persona_3 Persona_4 registrato una iniziale difficoltà “ad avviare la valutazione con la madre per i suoi impegni lavorativi
e, in particolar modo, della mancata presenza del padre sul territorio italiano per lunghi periodi che delle difficoltà a comunicare con lo stesso, anche tramite mail”. Sulla storia lavorativa dei coniugi, hanno accertato che la madre lavora in banca con orario part-time, mentre il padre ha dichiarato di lavorare “come consulente nella ricerca dei metalli preziosi in Colombia. Occupazione che lo tiene lontano da Rimini per la maggior parte del suo tempo. Lo stesso prevede che tale impiego lo occuperà per i prossimi cinque anni”. Con riferimento al rapporto filiale, i S.S. hanno constatato una adeguata capacità di entrambi i genitori, riconosciuta dagli stessi l'uno nei confronti dell'altro e ricostruita dai colloqui con i minori, che hanno descritto i genitori in termini positivi. Intervistati dagli operatori, gli insegnanti “prevalenti” dei minori hanno confermato che i bambini sono sereni e ben inseriti nel contesto scolastico, pur evidenziando che il padre è una figura assente nella vita scolastica dei figli, mentre la madre è molto coinvolta. In occasione dei colloqui con le parti, è emersa una profonda sfiducia della madre nei confronti del padre che, dal canto suo, assente in occasione dei numerosi incontri proposti, ha confermato le difficoltà evidenziate dalla e la fatica di mettersi in CP_1 contatto con lui (Relazione del Servizio Sociale del Distretto di Rimini, Area Minori del 17/06/2024, depositata in fascicolo telematico in data 02/07/2024).
Le emergenze istruttorie depongono, dunque, in favore di una adeguatezza di entrambi i genitori nei riguardi dei figli, con i quali è stata accertato il perdurare di una relazione affettiva solida ed indiscussa, nonostante l'evento separativo e l'assenza del padre dal contesto familiare.
L'apprezzamento delle predette circostanze di fatto non può dirsi, tuttavia, risolutivo della valutazione in punto di affidamento della prole, posto che la tutela del rapporto genitore/figlio non può prescindere dall'accertamento dell'agevole esercizio della responsabilità da parte del genitore che lamenti una difficoltà concreta nello svolgimento del ruolo.
Nel caso di specie, la ha dedotto la frustrazione nello svolgimento del ruolo di genitore CP_1 collocatario prevalente, quale conseguenza delle frequenti assenze della figura paterna che, impegnata in prolungati soggiorni di lavoro all'estero, non garantisce il riscontro tempestivo per le decisioni inerenti i minori. ha dichiarato che il suo attuale lavoro di intermediario Parte_1 di oro e metalli preziosi per conto di una società svizzera lo porta, ad oggi e per i prossimi cinque
5 anni, a permanere in Colombia per frequenti e lunghi periodi e, se in Italia, a raggiungere il datore di lavoro in Svizzera, con frequenza settimanale.
In tale contesto, può presumersi che il padre, assente dall'Italia per buona parte dell'anno perché impegnato in trasferte lavorative in Colombia e in Svizzera, non riesca a garantire il tempestivo esercizio della responsabilità genitoriale nelle decisioni che riguardano i figli, che quindi finiscono per gravare unicamente sulla madre.
Pertanto, a garanzia del più agevole esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto dei minori a che le decisioni che li riguardano vengano assunte senza ritardo, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre quale genitore collocatario Per_1 Per_2 prevalente della prole, nell'assenza pressoché assoluta (ancorché giustificata da impegni lavorativi) dell'altra figura genitoriale.
2. Entrambi i genitori convengono sul collocamento dei minori presso la madre. La scelta, volontariamente operata fra le parti già a far data della separazione di fatto nel 2019 e disposta con ordinanza presidenziale del 6/07/2022, deve essere confermata, non essendo emerse circostanze sopravvenute impeditive o pregiudizievoli per la prole.
Dalla collocazione dei figli presso la madre consegue l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita a Rimini alla Via Umago n.16 int.3.
3. Avuto riguardo alla disciplina del diritto di visita del padre ai figli, deve darsi atto del fatto che, in comparsa conclusionale del 7/10/2025, il ricorrente ha rinunciato espressamente a quanto preteso in ricorso introduttivo e ha concluso chiedendo il pernottamento dei figli presso di lui dal venerdì alla domenica sera durante il periodo scolastico e il pernotto infrasettimanale di tre o quattro volte a settimana, durante il periodo estivo.
La parte resistente ha domandato che “il Sig. possa e debba incontrare i figli per due pomeriggi Pt_1
a settimana, preferibilmente nelle giornate del Martedì e Mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 oltre che la giornata del Sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:30; - disporre il diritto di visita da parte del padre durante le festività e la pausa estiva, secondo il criterio dell'alternanza pur evitando il pernottamento presso la sua abitazione in ragione delle sue peculiari esigenze di lavoro notturno”.
La disciplina dettata in ordinanza presidenziale del 6/07/2022 - “il padre potrà vederli e tenerli presso di sé tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola (o dall'ora di pranzo, in estate) fino alle
21,30, senza pernottamento, salve successive decisioni in sede di giudizio di cognizione” – deve ritenersi superata per le predette esigenze di lavoro del padre.
Avuto riguardo al calendario di visita, gli operatori del servizio sociale hanno rappresentato che
“attualmente, a causa dei frequenti viaggi dello stesso e della sua permanenza per lunghi periodi in
Colombia, si ritiene utile per garantire la continuità affettiva nel rapporto tra padre e figli che i genitori continuino ad accordarsi in base alla presenza del padre sul territorio italiano come avviene
6 ad oggi”, concludendo che “programmare dei giorni di vacanza condivisi tra padre e figli permetterebbe una maggiore libertà e spontaneità nell'organizzazione del tempo insieme, prezioso nel coltivare la relazione fra loro”.
Tanto premesso in fatto, si osserva come, per oramai consolidata giurisprudenza “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori
e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (ex multis, Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323)
Costituisce inoltre principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che deve essere tutelata la relazione familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, tenendo conto che l'interesse del minore comprende tanto l'interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i genitori, quanto l'interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment).
Inoltre, il diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori dopo la scissione della coppia genitoriale, nella Carta europea dei diritti fondamentali, è espressamente declinato come applicazione del principio del miglior interesse del minore, come dimostra la sua espressa previsione nel comma 3 dell'art. 24, immediatamente successivo al comma 2 ove si ripete il principio stabilito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 24, comma 3: “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Nel caso di specie è bene evidenziare che i genitori non hanno assunto posizioni significativamente distanti e che, per come emerso nel corso del procedimento, la disciplina degli incontri padre/figli attualmente è concordata di volta in volta, tenuto conto della presenza del padre sul territorio di
Rimini.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, salvo diverso accordo fra le parti, la frequentazione padre-figli possa essere regolata come segue: il padre, nei periodi di permanenza in Rimini, potrà vedere e tenere presso di sé i figli minori e per due pomeriggi a settimana, prelevandoli all'uscita Per_1 Per_2 da scuola e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale, e nel pomeriggio del sabato o della domenica, a weekend alternati, prelevandoli all'uscita da scuola o da casa e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale. Durante i periodi di sospensione scolastica, si applicherà il principio dell'alternanza annuale meglio specificato in dispositivo ed in occasione delle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per tre settimane non consecutive, previamente concordate con la madre. Nelle predette festività
e vacanze estive i figli pernotteranno presso il genitore ove sono collocati per turnazione. In occasione
7 della sua permanenza all'estero, il padre potrà telefonare quotidianamente ai figli in orario compatibile con le loro esigenze di vita e di riposo ovvero, indicativamente, tra le ore 19.00 e le ore
20.00, ora italiana.
Con la conclusione del giudizio può, almeno allo stato, terminare anche l'incarico affidato al Servizio
Sociale, in quanto, a parte le difficoltà pratiche dovute alla lontananza del padre, non sono emerse criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale né altri fattori di pregiudizio per i minori.
4. Avuto riguardo al mantenimento di si discute esclusivamente del quantum del Per_1 Per_2 contributo, richiesto da parte resistente nell'importo mensile complessivo di euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) ed offerto dal ricorrente nella misura di € 500,00, con rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., che, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I,
12/03/2024, n. 6455).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi.
, impiegata part-time in banca, ha documentato un reddito annuale netto di € 28.951 CP_1 per l'anno 2024 (730/25), di € 26.686 per l'anno 2023 (730/24), di € 19.196 per l'anno 2020 (730/21)
e spese mensili di € 600,00 per oneri locatizi dell'appartamento in cui vive con i figli.
, in passato pasticcere alle dipendenze della ha Parte_1 Controparte_2 documentato un reddito annuale netto di € 14.965 per l'anno 2022 (730/2023), di € 17.124 per l'anno
2020 (UNICO 2021), di € 14.023,75 per l'anno 2019 (UNICO 2020). Tali dichiarazioni fiscali, tuttavia, sono obsolete e, comunque, non più corrispondenti all'attuale capacità reddituale del ricorrente, che non documenta ma ammette il miglioramento economico conseguente la scelta del nuovo lavoro di consulente in metalli preziosi. Il ricorrente ha documentato un esborso mensile di €
8 650,00 a titolo di canone di locazione (con contratto scaduto nel settembre 2024) per l'abitazione in cui viveva unitamente alla compagna, quando lavorava in Italia.
In costanza di matrimonio i coniugi hanno condiviso la decisione di iscrivere i figli ad una scuola privata ed a più attività sportive.
Alla luce di tale quadro economico e della potenzialità di reddito del ricorrente, considerata la permanenza dei minori in maniera oramai pressoché esclusiva con la madre per quasi tutto l'anno, il
Collegio ritiene congruo rideterminare, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermo quanto versato in esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in euro 700,00 mensili il contributo che dovrà corrispondere alla resistente a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie per come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Bologna, adottato da questo Tribunale.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia che vede parzialmente soccombenti entrambe le parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
Dà atto che la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1 il 05/11/1985, e nata a [...] il [...], è stata pronunciata con CP_1 sentenza non definitiva n. 229/2025;
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato il [...]) Persona_1
e (nata il [...]) alla madre, con collocazione abitativa prevalente Persona_2 presso di lei;
Assegna alla madre la casa familiare sita a Rimini alla Via Umago n.16 int.3;
Dispone che il padre, nel periodo di sua permanenza in Rimini, possa vedere e tenere presso di sé i figli minori e per due pomeriggi a settimana, prelevandoli all'uscita da scuola e Per_1 Per_2 riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale, e nel pomeriggio del sabato o della domenica, a weekend alternati, prelevandoli all'uscita da scuola o da casa e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale.
Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che i figli trascorreranno con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 30 dicembre;
B) dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica;
i genitori terranno con sé e nell'uno ovvero nell'altro Per_1 Per_2 periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Quanto alle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane non consecutive, previamente concordate con la
9 madre. Nelle predette festività e vacanze estive i figli pernotteranno presso il genitore ove sono collocati per turnazione. In occasione della sua permanenza all'estero, il padre potrà telefonare quotidianamente ai figli in orario compatibile con le loro esigenze di vita e di riposo ovvero, indicativamente, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, ora italiana;
Dispone che , a far data dalla pubblicazione della sentenza, versi a Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 CP_1 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso l'Ufficio;
Revoca l'incarico ai Servizi Sociali;
Compensa le spese di lite.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice rel. ed est. dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 933/2022, promosso da c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1985, residente a VIA XXII SETTEMBRE 1845 int. 144 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Via Roma n. 20
47921 Rimini, PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
VIALE UMAGO 16 47921 RIMINI, con il patrocinio dell'avv. ILARDI INGRID, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Macanno n. 32 47923 Rimini, PEC
Email_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate in occasione dell'udienza del 9/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato in [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(PA) il 25/06/1980, hanno contratto matrimonio in data 15/09/2012 a MILENA (CL), trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2012, n.6, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 15/07/2014) e Persona_1 [...]
(il 26/02/2017). Persona_2
1 Con ricorso depositato in data 28/03/2022, ha promosso il presente Parte_1 giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei due figli minori e il loro collocamento presso la madre, ha proposto una disciplina dell'esercizio del diritto di visita padre/figli e, dal punto di vista economico, ha offerto un contributo mensile al mantenimento della prole di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie o, in subordine, la somma omnicomprensiva di € 550,00 oltre il 50% delle spese straordinarie eccedenti l'importo mensile di €
500,00.
Si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia della separazione ma CP_1 formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
All'udienza del 31/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale, che ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con ordinanza del 6/07/2022, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli presso di sé tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola (o dall'ora di pranzo, in estate) fino alle 21,30, senza pernottamento, salve successive decisioni in sede di giudizio di cognizione;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 600,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
All'udienza del 19/10/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, le parti hanno insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Concessi i richiesti termini, con ordinanza del 24/09/2023, il Giudice Istruttore ha incaricato il
Servizio Sociale per lo svolgimento di un'indagine psico-sociale sulla situazione dei minori e sulle capacità genitoriali delle parti e ha ordinato l'esibizione del passaporto del padre, rigettando le restanti istanze istruttorie. Alla successiva udienza del 18/09/2024, disposta la prosecuzione dell'indagine del
Servizio Sociale, il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 9/7/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 14/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia preliminare di sentenza non definitiva sullo status; il Giudice, ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio delle parti sulla domanda, ha fissato l'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, fermo restando il calendario del processo già fissato. Con ordinanza del 21/02/2025, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte da parte del ricorrente e del mancato deposito di note sulla richiesta di pronuncia parziale da parte della resistente, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa innanzi al Collegio per la decisione.
2 Con sentenza non definitiva n. 229/25 del 11/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 9/07/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il pubblico ministero è intervenuto riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva n. 229/25 pubblicata l'11/03/2025 in ordine allo status, ha ad oggetto la sole questioni accessorie relative all'affidamento dei figli minori, alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre e, in punto di questioni economiche, all'ammontare del contributo paterno al mantenimento mensile della prole, essendo incontroverso l'an del predetto mantenimento.
1. Quanto al primo profilo, chiede che venga disposto un affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori e mentre ne domanda Persona_1 Persona_2 CP_1
l'affidamento esclusivo. A fondamento di detta domanda, la madre oppone la impraticabilità di un regime di affido dei minori con assunzione di decisioni concordate per parte dei genitori, stante la totale inaffidabilità della figura paterna, a lungo latitante in punto di sostegno economico per i figli
(nell'attualità, limitatamente al rimborso delle spese straordinarie) e assente di frequente per ragioni di lavoro. Lamenta, dunque, la sua difficoltà di genitore collocatario prevalente della prole, nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l.
54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che i genitori mantengano la responsabilità genitoriale e che il minore abbia il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi (art. 337 ter c.c.).
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla
3 disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
Con ordinanza n. 35253 del 18 dicembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che costituisce principio consolidato che, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. civ. 6 luglio 2022, n. 21425 e Cass. civ. 9 febbraio 2023, n. 4056).
In ipotesi di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore. Il predetto provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore,
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. L'affidamento esclusivo non preclude il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò non sia contrario al suo interesse.
Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi, ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario. Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In conclusione, la disciplina generale impone una valutazione prioritaria sulla possibilità di disporre l'affido condiviso, senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
4 Nel caso di specie, le parti hanno manifestato una elevata conflittualità reciproca, declinata anche nella richiesta del ricorrente di disporre una CTU sull'adeguatezza e sulle capacità genitoriali della madre. Il Giudice istruttore ha ritenuto necessario incaricare il Servizio Sociale di Rimini dello svolgimento di un'indagine psico-sociale sulla situazione dei minori e e della Per_1 Per_2 verifica della capacità genitoriale delle parti, con richiesta di suggerire la migliore modalità di frequentazione padre/figli.
Occorre quindi dare atto di quanto emerso dalle predette indagini.
La Psicologa D.ssa e la D.ssa A.S. delegate dell'accertamento, hanno Persona_3 Persona_4 registrato una iniziale difficoltà “ad avviare la valutazione con la madre per i suoi impegni lavorativi
e, in particolar modo, della mancata presenza del padre sul territorio italiano per lunghi periodi che delle difficoltà a comunicare con lo stesso, anche tramite mail”. Sulla storia lavorativa dei coniugi, hanno accertato che la madre lavora in banca con orario part-time, mentre il padre ha dichiarato di lavorare “come consulente nella ricerca dei metalli preziosi in Colombia. Occupazione che lo tiene lontano da Rimini per la maggior parte del suo tempo. Lo stesso prevede che tale impiego lo occuperà per i prossimi cinque anni”. Con riferimento al rapporto filiale, i S.S. hanno constatato una adeguata capacità di entrambi i genitori, riconosciuta dagli stessi l'uno nei confronti dell'altro e ricostruita dai colloqui con i minori, che hanno descritto i genitori in termini positivi. Intervistati dagli operatori, gli insegnanti “prevalenti” dei minori hanno confermato che i bambini sono sereni e ben inseriti nel contesto scolastico, pur evidenziando che il padre è una figura assente nella vita scolastica dei figli, mentre la madre è molto coinvolta. In occasione dei colloqui con le parti, è emersa una profonda sfiducia della madre nei confronti del padre che, dal canto suo, assente in occasione dei numerosi incontri proposti, ha confermato le difficoltà evidenziate dalla e la fatica di mettersi in CP_1 contatto con lui (Relazione del Servizio Sociale del Distretto di Rimini, Area Minori del 17/06/2024, depositata in fascicolo telematico in data 02/07/2024).
Le emergenze istruttorie depongono, dunque, in favore di una adeguatezza di entrambi i genitori nei riguardi dei figli, con i quali è stata accertato il perdurare di una relazione affettiva solida ed indiscussa, nonostante l'evento separativo e l'assenza del padre dal contesto familiare.
L'apprezzamento delle predette circostanze di fatto non può dirsi, tuttavia, risolutivo della valutazione in punto di affidamento della prole, posto che la tutela del rapporto genitore/figlio non può prescindere dall'accertamento dell'agevole esercizio della responsabilità da parte del genitore che lamenti una difficoltà concreta nello svolgimento del ruolo.
Nel caso di specie, la ha dedotto la frustrazione nello svolgimento del ruolo di genitore CP_1 collocatario prevalente, quale conseguenza delle frequenti assenze della figura paterna che, impegnata in prolungati soggiorni di lavoro all'estero, non garantisce il riscontro tempestivo per le decisioni inerenti i minori. ha dichiarato che il suo attuale lavoro di intermediario Parte_1 di oro e metalli preziosi per conto di una società svizzera lo porta, ad oggi e per i prossimi cinque
5 anni, a permanere in Colombia per frequenti e lunghi periodi e, se in Italia, a raggiungere il datore di lavoro in Svizzera, con frequenza settimanale.
In tale contesto, può presumersi che il padre, assente dall'Italia per buona parte dell'anno perché impegnato in trasferte lavorative in Colombia e in Svizzera, non riesca a garantire il tempestivo esercizio della responsabilità genitoriale nelle decisioni che riguardano i figli, che quindi finiscono per gravare unicamente sulla madre.
Pertanto, a garanzia del più agevole esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto dei minori a che le decisioni che li riguardano vengano assunte senza ritardo, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre quale genitore collocatario Per_1 Per_2 prevalente della prole, nell'assenza pressoché assoluta (ancorché giustificata da impegni lavorativi) dell'altra figura genitoriale.
2. Entrambi i genitori convengono sul collocamento dei minori presso la madre. La scelta, volontariamente operata fra le parti già a far data della separazione di fatto nel 2019 e disposta con ordinanza presidenziale del 6/07/2022, deve essere confermata, non essendo emerse circostanze sopravvenute impeditive o pregiudizievoli per la prole.
Dalla collocazione dei figli presso la madre consegue l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita a Rimini alla Via Umago n.16 int.3.
3. Avuto riguardo alla disciplina del diritto di visita del padre ai figli, deve darsi atto del fatto che, in comparsa conclusionale del 7/10/2025, il ricorrente ha rinunciato espressamente a quanto preteso in ricorso introduttivo e ha concluso chiedendo il pernottamento dei figli presso di lui dal venerdì alla domenica sera durante il periodo scolastico e il pernotto infrasettimanale di tre o quattro volte a settimana, durante il periodo estivo.
La parte resistente ha domandato che “il Sig. possa e debba incontrare i figli per due pomeriggi Pt_1
a settimana, preferibilmente nelle giornate del Martedì e Mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 oltre che la giornata del Sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:30; - disporre il diritto di visita da parte del padre durante le festività e la pausa estiva, secondo il criterio dell'alternanza pur evitando il pernottamento presso la sua abitazione in ragione delle sue peculiari esigenze di lavoro notturno”.
La disciplina dettata in ordinanza presidenziale del 6/07/2022 - “il padre potrà vederli e tenerli presso di sé tre pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola (o dall'ora di pranzo, in estate) fino alle
21,30, senza pernottamento, salve successive decisioni in sede di giudizio di cognizione” – deve ritenersi superata per le predette esigenze di lavoro del padre.
Avuto riguardo al calendario di visita, gli operatori del servizio sociale hanno rappresentato che
“attualmente, a causa dei frequenti viaggi dello stesso e della sua permanenza per lunghi periodi in
Colombia, si ritiene utile per garantire la continuità affettiva nel rapporto tra padre e figli che i genitori continuino ad accordarsi in base alla presenza del padre sul territorio italiano come avviene
6 ad oggi”, concludendo che “programmare dei giorni di vacanza condivisi tra padre e figli permetterebbe una maggiore libertà e spontaneità nell'organizzazione del tempo insieme, prezioso nel coltivare la relazione fra loro”.
Tanto premesso in fatto, si osserva come, per oramai consolidata giurisprudenza “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori
e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (ex multis, Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323)
Costituisce inoltre principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che deve essere tutelata la relazione familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, tenendo conto che l'interesse del minore comprende tanto l'interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i genitori, quanto l'interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment).
Inoltre, il diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori dopo la scissione della coppia genitoriale, nella Carta europea dei diritti fondamentali, è espressamente declinato come applicazione del principio del miglior interesse del minore, come dimostra la sua espressa previsione nel comma 3 dell'art. 24, immediatamente successivo al comma 2 ove si ripete il principio stabilito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 24, comma 3: “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Nel caso di specie è bene evidenziare che i genitori non hanno assunto posizioni significativamente distanti e che, per come emerso nel corso del procedimento, la disciplina degli incontri padre/figli attualmente è concordata di volta in volta, tenuto conto della presenza del padre sul territorio di
Rimini.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, salvo diverso accordo fra le parti, la frequentazione padre-figli possa essere regolata come segue: il padre, nei periodi di permanenza in Rimini, potrà vedere e tenere presso di sé i figli minori e per due pomeriggi a settimana, prelevandoli all'uscita Per_1 Per_2 da scuola e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale, e nel pomeriggio del sabato o della domenica, a weekend alternati, prelevandoli all'uscita da scuola o da casa e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale. Durante i periodi di sospensione scolastica, si applicherà il principio dell'alternanza annuale meglio specificato in dispositivo ed in occasione delle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per tre settimane non consecutive, previamente concordate con la madre. Nelle predette festività
e vacanze estive i figli pernotteranno presso il genitore ove sono collocati per turnazione. In occasione
7 della sua permanenza all'estero, il padre potrà telefonare quotidianamente ai figli in orario compatibile con le loro esigenze di vita e di riposo ovvero, indicativamente, tra le ore 19.00 e le ore
20.00, ora italiana.
Con la conclusione del giudizio può, almeno allo stato, terminare anche l'incarico affidato al Servizio
Sociale, in quanto, a parte le difficoltà pratiche dovute alla lontananza del padre, non sono emerse criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale né altri fattori di pregiudizio per i minori.
4. Avuto riguardo al mantenimento di si discute esclusivamente del quantum del Per_1 Per_2 contributo, richiesto da parte resistente nell'importo mensile complessivo di euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) ed offerto dal ricorrente nella misura di € 500,00, con rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., che, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I,
12/03/2024, n. 6455).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi.
, impiegata part-time in banca, ha documentato un reddito annuale netto di € 28.951 CP_1 per l'anno 2024 (730/25), di € 26.686 per l'anno 2023 (730/24), di € 19.196 per l'anno 2020 (730/21)
e spese mensili di € 600,00 per oneri locatizi dell'appartamento in cui vive con i figli.
, in passato pasticcere alle dipendenze della ha Parte_1 Controparte_2 documentato un reddito annuale netto di € 14.965 per l'anno 2022 (730/2023), di € 17.124 per l'anno
2020 (UNICO 2021), di € 14.023,75 per l'anno 2019 (UNICO 2020). Tali dichiarazioni fiscali, tuttavia, sono obsolete e, comunque, non più corrispondenti all'attuale capacità reddituale del ricorrente, che non documenta ma ammette il miglioramento economico conseguente la scelta del nuovo lavoro di consulente in metalli preziosi. Il ricorrente ha documentato un esborso mensile di €
8 650,00 a titolo di canone di locazione (con contratto scaduto nel settembre 2024) per l'abitazione in cui viveva unitamente alla compagna, quando lavorava in Italia.
In costanza di matrimonio i coniugi hanno condiviso la decisione di iscrivere i figli ad una scuola privata ed a più attività sportive.
Alla luce di tale quadro economico e della potenzialità di reddito del ricorrente, considerata la permanenza dei minori in maniera oramai pressoché esclusiva con la madre per quasi tutto l'anno, il
Collegio ritiene congruo rideterminare, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermo quanto versato in esecuzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in euro 700,00 mensili il contributo che dovrà corrispondere alla resistente a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie per come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Bologna, adottato da questo Tribunale.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia che vede parzialmente soccombenti entrambe le parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
Dà atto che la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1 il 05/11/1985, e nata a [...] il [...], è stata pronunciata con CP_1 sentenza non definitiva n. 229/2025;
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato il [...]) Persona_1
e (nata il [...]) alla madre, con collocazione abitativa prevalente Persona_2 presso di lei;
Assegna alla madre la casa familiare sita a Rimini alla Via Umago n.16 int.3;
Dispone che il padre, nel periodo di sua permanenza in Rimini, possa vedere e tenere presso di sé i figli minori e per due pomeriggi a settimana, prelevandoli all'uscita da scuola e Per_1 Per_2 riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale, e nel pomeriggio del sabato o della domenica, a weekend alternati, prelevandoli all'uscita da scuola o da casa e riportandoli a casa della madre entro le ore 21.30 dopo aver condiviso con loro il pasto serale.
Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che i figli trascorreranno con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 30 dicembre;
B) dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica;
i genitori terranno con sé e nell'uno ovvero nell'altro Per_1 Per_2 periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Quanto alle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane non consecutive, previamente concordate con la
9 madre. Nelle predette festività e vacanze estive i figli pernotteranno presso il genitore ove sono collocati per turnazione. In occasione della sua permanenza all'estero, il padre potrà telefonare quotidianamente ai figli in orario compatibile con le loro esigenze di vita e di riposo ovvero, indicativamente, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, ora italiana;
Dispone che , a far data dalla pubblicazione della sentenza, versi a Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 CP_1 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso l'Ufficio;
Revoca l'incarico ai Servizi Sociali;
Compensa le spese di lite.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
10