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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/09/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2773/2018 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G. 2774/2018 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Presidente l.r. p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura regionale, sita in Catanzaro, Loc. Germaneto, c/o
Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (C.F. C.F._1
) dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale alle liti per Notar _
[...] Per_1 Per_2 da Catanzaro, Rep. n. 153.618, Racc. 31.846 del 2 aprile 2015 e di Decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di nomina
- parte opponente dei giudizi riuniti -
E
Controparte_1
C.F. in persona del Curatore fallimentare Prof. Avv. Nicola Giulio Nardo,
[...] P.IVA_2 giusta decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Cosenza (R.F. n.
22/2020), Dott. Giorgio Previte, in data 01.02.2021, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianluca Chierchia (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza al Viale G. Mancini 130
- parte opposta dei giudizi riuniti -
Oggetto: opposizione ai decreti ingiuntivi n. 234 del 2018 e n. 382 del 2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 2773/2018 la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2018 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva alla stessa ingiunto di pagare, in favore di come rappresentata, la Controparte_2 somma di € 12.720,00 oltre interessi e spese della procedura, quale anticipazione non corrisposta del
40% del finanziamento relativo al Corso Codice 345 (nascente dal contributo complessivo di €
31.800,00, come da decreto dirigenziale n. 14482 del 2 novembre 2009), per come previsto nella convenzione n. 39230 del 12 novembre 2009, a seguito del quale parte opposta aveva emesso fattura n.
49 del 29 novembre 2009.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente contestava la sussistenza del credito, il difetto dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e la totale infondatezza della pretesa monitoria. Assumeva che
(i) parte opposta era risultata tra i beneficiari ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 6837/2008, avente ad oggetto i piani di formazione aziendale per la formazione continua, rivolta ad imprese della;
(ii) il progetto presentato dal Parte_1 CP_2 contrassegnato dal Cod. 345, era risultato ammesso a finanziamento per un importo di quota pubblica pari ad € 31.800,00; (iii) la , con decreto dirigenziale n. 15597 del 14 dicembre 2011 Parte_1 aveva proceduto alla revoca del finanziamento motivata dalla circostanza del mancato avvio delle attività formative ovvero della mancata presentazione o della richiesta nonostante la formale sollecitazione;
(iv) nessuna rendicontazione era in ogni caso intervenuta in ordine allo svolgimento del progetto in questione e tanto era da sola sufficiente ad escludere ogni qualsivoglia pretesa monitoria a tale titolo.
Parte opponente eccepiva altresì la violazione del divieto di frazionamento del credito nel processo e del conseguente canone di “correttezza e buona fede”, nonché del principio costituzionale del “giusto processo”, atteso che era stato presentato altro ricorso monitorio da parte opposta per richiedere il saldo delle somme nascenti dal finanziamento inizialmente concesso e poi revocato.
Chiedeva conclusivamente parte opponente che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, attesa la infondatezza della domanda e/o insussistenza dei presupposti, e, in ogni caso, che venisse dichiarata ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, e, comunque, non dovuta. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati tutti gli assunti di parte opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva in particolare parte opposta di non avere mai ricevuto la revoca del finanziamento né mai la Pt_1
aveva comunicato alcunché, nonostante la efficacia della revoca fosse subordinata a tale
[...]
2
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 adempimento, come rilevabile nella parte dispositiva della determinazione. Proseguiva sostenendo che a fronte della inefficacia della revoca nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio
R.G. n. 2774/2018, la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 382 del 2018, Parte_1 con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di Controparte_2
come rappresentata, la somma di € 19.080,00 oltre interessi e spese della procedura,
[...] quale saldo non corrisposto del finanziamento relativo al Corso Codice 345 (nascente dal contributo complessivo di € 31.800,00, come da decreto dirigenziale n. 14482 del 2 novembre 2009), per come previsto nella convenzione n. 39230 del 12 novembre 2009, a seguito del quale parte opposta aveva emesso fattura n. 49 del 29 novembre 2009.
A sostegno dell'opposizione parte opponente richiamava tutto quanto dedotto ed argomentato nell'atto di citazione in opposizione del giudizio RG n. 2773/2018 e contestava la sussistenza del credito, il difetto dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e la totale infondatezza della pretesa monitoria.
Assumeva che (i) parte opposta era risultata tra i beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 6837/2008, avente ad oggetto i piani di formazione aziendale per la formazione continua, rivolta ad imprese della;
(ii) il progetto presentato dal Parte_1
contrassegnato dal Cod. 345, era risultato ammesso a finanziamento per un importo di quota CP_2 pubblica pari ad € 31.800,00, (iii) la , con decreto dirigenziale n. 15597 del 14 dicembre Parte_1
2011 aveva proceduto alla revoca del finanziamento motivata dalla circostanza del mancato avvio delle attività formative ovvero della mancata presentazione o della richiesta nonostante la formale sollecitazione;
(iv) nessuna rendicontazione era in ogni caso intervenuta in ordine allo svolgimento del progetto in questione e tanto era da sola sufficiente ad escludere qualsivoglia pretesa monitoria a tale titolo.
Parte opponente eccepiva altresì la violazione del divieto di frazionamento del credito nel processo e del conseguente canone di “correttezza e buona fede”, nonché del principio costituzionale del “giusto processo” atteso che era stato presentato altro ricorso monitorio da parte opposta per richiedere il saldo delle somme nascenti dal finanziamento inizialmente concesso e poi revocato.
Chiedeva conclusivamente parte opponente che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto attesa la infondatezza della domanda e/o insussistenza dei presupposti, e, in ogni caso, che venisse dichiarata ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, e, comunque, non dovuta. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.
3
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati tutti gli assunti di parte opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva in particolare parte opposta di non avere mai ricevuto la revoca del finanziamento né mai la Pt_1
aveva comunicato alcunché, nonostante la efficacia della revoca fosse subordinata a tale
[...] adempimento, come rilevabile nella parte dispositiva della determinazione. Proseguiva sostenendo che a fronte della inefficacia della revoca nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte.
I giudizi venivano rimessi dai diversi giudicanti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza;
il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 2773/2018 e 2774/2018 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa la quale, con provvedimento del 13/06/2019, dava atto della Per_3 riunione e riservava la decisione sulla richiesta di provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
Con provvedimento del 13 giugno 2019 il diverso giudicante rilevando che parte opposta aveva chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi n. 234/2018 e n. 382/2018, entrambi relativi ad un finanziamento di cui era risultata beneficiaria;
rilevando che la con la Parte_1 spiegata opposizione aveva allegato l'intervenuta revoca dell'agevolazione concessa;
rilevando che pertanto non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà ai decreti ingiuntivi opposti, necessitando la causa di approfondimenti istruttori, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreti ingiuntivi opposti e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissando l'udienza del 23 aprile 2020 per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa l'istruttoria documentale all'udienza del 28 gennaio 2021 questo giudice ritenuto che, alla luce del contesto generale delle argomentazioni svolte, in uno con il quadro probatorio in atti, la causa si presenta matura per la decisione, disponendo il giudice di sufficienti elementi per decidere, disponeva il rinvio dei giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni, quindi dopo una serie di rinvii, da ultimo, all'udienza del 22 maggio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi
4
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ.
Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr.
Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, in ordine alle spiegate opposizioni, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto
(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il
5
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo
1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr.
Cass. n 20891/2019).
Fermi i superiori richiami ritiene questo giudice che le opposizioni, come riunite, siano fondate e vadano accolte con correlata revoca dei due diversi decreti ingiuntivi, per le motivazioni di cui di seguito.
Nella vicenda per cui è lite parte opposta ha documentato il provvedimento di revoca dei benefici in precedenza concessi a parte opponente per le motivazioni contenute nel detto provvedimento, che si richiama integralmente, peraltro evidenziando che, in ogni caso, parte opponente non aveva dato prova, neanche in questa sede, di aver adempiuto alle prestazioni per le quali era stato concesso il beneficio, avendo esclusivamente prodotto la fattura emessa per l'acconto pari al 40% del contributo e sul quale ha fondato la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo n. 234 del 2018.
In particolare, parte opposta ha sostenuto l'inefficacia della revoca del beneficio, sull'assunto della mancata comunicazione della stessa da parte dell'opponente.
Al riguardo, rileva questo giudice che la detta comunicazione non appare essere un profilo contenuto nella regolamentazione del beneficio, e che nel provvedimento di revoca Decreto Dirigente Del Settore assunto il 13.12.2011 al Prot. N. 3250 emesso attesa la presenza di determinati presupposti (non contestati da parte opposta) era prevista in ogni caso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
. Parte_1
A tanto aggiungasi la peculiarità della diffida al pagamento della fattura, essendo trascorso un lungo lasso di tempo dalla sua emissione in uno alla mancata rendicontazione del progetto e della sua concreta esecuzione in uno, altresì, alla dichiarazione di fallimento della società opposta, rispetto alla quale, la
Suprema Corte ha recentemente osservato che “sebbene il d.lgs. n. 123 del 1998 (recante “disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. C), della legge
15 marzo 1997, n. 59”) non contempli espressamente anche l'ipotesi di fallimento del beneficiario nel terzo comma dell'articolo 9 (“revoca dei benefici e sanzioni”) (…), tale disposizione va intesa nel senso che l'evento fallimento rientra nel concetto sotteso alle previsioni ivi letteralmente contemplate – da non considerarsi tassative (…) – in quanto comporta naturalmente, sia pure in senso lato, una forma di alienazione o distrazione dei beni acquistati con il contributo, redendo in concreto non più perseguibili le finalità originariamente perseguito con l'intervento, nel caso
6
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 di specie un acquisto di ramo d'azienda, nell'ambito del progetto di sostegno pubblico” (Cass. 6 agosto 2025, n.
22770).
Precisa la stessa pronuncia che va in questa direzione anche la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la dichiarazione di fallimento della società finanziata, comportando la cessazione dell'attività imprenditoriale in vista della liquidazione dell'attivo, costituisce un dato di fatto che determina l'impossibilità di conseguire le finalità in vista delle quali il finanziamento è stato erogato, col conseguente venir meno dei requisiti (soggettivi, oggettivi od occupazionali), che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, non sussistendo più i quali l'amministrazione dispone la immediata revoca del finanziamento dei progetti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 541/2006; 4298/2008; Cass.
21841/2017).
Alla luce di quanto sopra, si accolgono le domande spiegate nelle due diversi opposizioni, con correlata revoca dei due decreti ingiuntivi opposti.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, la complessità della questione, sia in termini di analisi fattuale che con riferimento alle questioni giuridiche da analizzare, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie le opposizioni e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi nn. 234 del 2018 e n. 382 del 2018 emessi dall'intestato Tribunale.
Compensa integralmente le spese di lite dei due giudizi riuniti.
Catanzaro, 21 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2773/2018 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G. 2774/2018 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Presidente l.r. p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura regionale, sita in Catanzaro, Loc. Germaneto, c/o
Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (C.F. C.F._1
) dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale alle liti per Notar _
[...] Per_1 Per_2 da Catanzaro, Rep. n. 153.618, Racc. 31.846 del 2 aprile 2015 e di Decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di nomina
- parte opponente dei giudizi riuniti -
E
Controparte_1
C.F. in persona del Curatore fallimentare Prof. Avv. Nicola Giulio Nardo,
[...] P.IVA_2 giusta decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Cosenza (R.F. n.
22/2020), Dott. Giorgio Previte, in data 01.02.2021, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianluca Chierchia (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza al Viale G. Mancini 130
- parte opposta dei giudizi riuniti -
Oggetto: opposizione ai decreti ingiuntivi n. 234 del 2018 e n. 382 del 2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 2773/2018 la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2018 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva alla stessa ingiunto di pagare, in favore di come rappresentata, la Controparte_2 somma di € 12.720,00 oltre interessi e spese della procedura, quale anticipazione non corrisposta del
40% del finanziamento relativo al Corso Codice 345 (nascente dal contributo complessivo di €
31.800,00, come da decreto dirigenziale n. 14482 del 2 novembre 2009), per come previsto nella convenzione n. 39230 del 12 novembre 2009, a seguito del quale parte opposta aveva emesso fattura n.
49 del 29 novembre 2009.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente contestava la sussistenza del credito, il difetto dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e la totale infondatezza della pretesa monitoria. Assumeva che
(i) parte opposta era risultata tra i beneficiari ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 6837/2008, avente ad oggetto i piani di formazione aziendale per la formazione continua, rivolta ad imprese della;
(ii) il progetto presentato dal Parte_1 CP_2 contrassegnato dal Cod. 345, era risultato ammesso a finanziamento per un importo di quota pubblica pari ad € 31.800,00; (iii) la , con decreto dirigenziale n. 15597 del 14 dicembre 2011 Parte_1 aveva proceduto alla revoca del finanziamento motivata dalla circostanza del mancato avvio delle attività formative ovvero della mancata presentazione o della richiesta nonostante la formale sollecitazione;
(iv) nessuna rendicontazione era in ogni caso intervenuta in ordine allo svolgimento del progetto in questione e tanto era da sola sufficiente ad escludere ogni qualsivoglia pretesa monitoria a tale titolo.
Parte opponente eccepiva altresì la violazione del divieto di frazionamento del credito nel processo e del conseguente canone di “correttezza e buona fede”, nonché del principio costituzionale del “giusto processo”, atteso che era stato presentato altro ricorso monitorio da parte opposta per richiedere il saldo delle somme nascenti dal finanziamento inizialmente concesso e poi revocato.
Chiedeva conclusivamente parte opponente che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, attesa la infondatezza della domanda e/o insussistenza dei presupposti, e, in ogni caso, che venisse dichiarata ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, e, comunque, non dovuta. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati tutti gli assunti di parte opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva in particolare parte opposta di non avere mai ricevuto la revoca del finanziamento né mai la Pt_1
aveva comunicato alcunché, nonostante la efficacia della revoca fosse subordinata a tale
[...]
2
R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 adempimento, come rilevabile nella parte dispositiva della determinazione. Proseguiva sostenendo che a fronte della inefficacia della revoca nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio
R.G. n. 2774/2018, la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 382 del 2018, Parte_1 con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di Controparte_2
come rappresentata, la somma di € 19.080,00 oltre interessi e spese della procedura,
[...] quale saldo non corrisposto del finanziamento relativo al Corso Codice 345 (nascente dal contributo complessivo di € 31.800,00, come da decreto dirigenziale n. 14482 del 2 novembre 2009), per come previsto nella convenzione n. 39230 del 12 novembre 2009, a seguito del quale parte opposta aveva emesso fattura n. 49 del 29 novembre 2009.
A sostegno dell'opposizione parte opponente richiamava tutto quanto dedotto ed argomentato nell'atto di citazione in opposizione del giudizio RG n. 2773/2018 e contestava la sussistenza del credito, il difetto dei presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e la totale infondatezza della pretesa monitoria.
Assumeva che (i) parte opposta era risultata tra i beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 6837/2008, avente ad oggetto i piani di formazione aziendale per la formazione continua, rivolta ad imprese della;
(ii) il progetto presentato dal Parte_1
contrassegnato dal Cod. 345, era risultato ammesso a finanziamento per un importo di quota CP_2 pubblica pari ad € 31.800,00, (iii) la , con decreto dirigenziale n. 15597 del 14 dicembre Parte_1
2011 aveva proceduto alla revoca del finanziamento motivata dalla circostanza del mancato avvio delle attività formative ovvero della mancata presentazione o della richiesta nonostante la formale sollecitazione;
(iv) nessuna rendicontazione era in ogni caso intervenuta in ordine allo svolgimento del progetto in questione e tanto era da sola sufficiente ad escludere qualsivoglia pretesa monitoria a tale titolo.
Parte opponente eccepiva altresì la violazione del divieto di frazionamento del credito nel processo e del conseguente canone di “correttezza e buona fede”, nonché del principio costituzionale del “giusto processo” atteso che era stato presentato altro ricorso monitorio da parte opposta per richiedere il saldo delle somme nascenti dal finanziamento inizialmente concesso e poi revocato.
Chiedeva conclusivamente parte opponente che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto attesa la infondatezza della domanda e/o insussistenza dei presupposti, e, in ogni caso, che venisse dichiarata ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, e, comunque, non dovuta. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.
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R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati tutti gli assunti di parte opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva in particolare parte opposta di non avere mai ricevuto la revoca del finanziamento né mai la Pt_1
aveva comunicato alcunché, nonostante la efficacia della revoca fosse subordinata a tale
[...] adempimento, come rilevabile nella parte dispositiva della determinazione. Proseguiva sostenendo che a fronte della inefficacia della revoca nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte.
I giudizi venivano rimessi dai diversi giudicanti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza;
il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 2773/2018 e 2774/2018 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa la quale, con provvedimento del 13/06/2019, dava atto della Per_3 riunione e riservava la decisione sulla richiesta di provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
Con provvedimento del 13 giugno 2019 il diverso giudicante rilevando che parte opposta aveva chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi n. 234/2018 e n. 382/2018, entrambi relativi ad un finanziamento di cui era risultata beneficiaria;
rilevando che la con la Parte_1 spiegata opposizione aveva allegato l'intervenuta revoca dell'agevolazione concessa;
rilevando che pertanto non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà ai decreti ingiuntivi opposti, necessitando la causa di approfondimenti istruttori, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreti ingiuntivi opposti e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissando l'udienza del 23 aprile 2020 per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa l'istruttoria documentale all'udienza del 28 gennaio 2021 questo giudice ritenuto che, alla luce del contesto generale delle argomentazioni svolte, in uno con il quadro probatorio in atti, la causa si presenta matura per la decisione, disponendo il giudice di sufficienti elementi per decidere, disponeva il rinvio dei giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni, quindi dopo una serie di rinvii, da ultimo, all'udienza del 22 maggio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi
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R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ.
Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr.
Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, in ordine alle spiegate opposizioni, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto
(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il
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R.G. n. 2773/2018
riunita R.G. n. 2774/2018 debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo
1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr.
Cass. n 20891/2019).
Fermi i superiori richiami ritiene questo giudice che le opposizioni, come riunite, siano fondate e vadano accolte con correlata revoca dei due diversi decreti ingiuntivi, per le motivazioni di cui di seguito.
Nella vicenda per cui è lite parte opposta ha documentato il provvedimento di revoca dei benefici in precedenza concessi a parte opponente per le motivazioni contenute nel detto provvedimento, che si richiama integralmente, peraltro evidenziando che, in ogni caso, parte opponente non aveva dato prova, neanche in questa sede, di aver adempiuto alle prestazioni per le quali era stato concesso il beneficio, avendo esclusivamente prodotto la fattura emessa per l'acconto pari al 40% del contributo e sul quale ha fondato la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo n. 234 del 2018.
In particolare, parte opposta ha sostenuto l'inefficacia della revoca del beneficio, sull'assunto della mancata comunicazione della stessa da parte dell'opponente.
Al riguardo, rileva questo giudice che la detta comunicazione non appare essere un profilo contenuto nella regolamentazione del beneficio, e che nel provvedimento di revoca Decreto Dirigente Del Settore assunto il 13.12.2011 al Prot. N. 3250 emesso attesa la presenza di determinati presupposti (non contestati da parte opposta) era prevista in ogni caso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
. Parte_1
A tanto aggiungasi la peculiarità della diffida al pagamento della fattura, essendo trascorso un lungo lasso di tempo dalla sua emissione in uno alla mancata rendicontazione del progetto e della sua concreta esecuzione in uno, altresì, alla dichiarazione di fallimento della società opposta, rispetto alla quale, la
Suprema Corte ha recentemente osservato che “sebbene il d.lgs. n. 123 del 1998 (recante “disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. C), della legge
15 marzo 1997, n. 59”) non contempli espressamente anche l'ipotesi di fallimento del beneficiario nel terzo comma dell'articolo 9 (“revoca dei benefici e sanzioni”) (…), tale disposizione va intesa nel senso che l'evento fallimento rientra nel concetto sotteso alle previsioni ivi letteralmente contemplate – da non considerarsi tassative (…) – in quanto comporta naturalmente, sia pure in senso lato, una forma di alienazione o distrazione dei beni acquistati con il contributo, redendo in concreto non più perseguibili le finalità originariamente perseguito con l'intervento, nel caso
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riunita R.G. n. 2774/2018 di specie un acquisto di ramo d'azienda, nell'ambito del progetto di sostegno pubblico” (Cass. 6 agosto 2025, n.
22770).
Precisa la stessa pronuncia che va in questa direzione anche la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la dichiarazione di fallimento della società finanziata, comportando la cessazione dell'attività imprenditoriale in vista della liquidazione dell'attivo, costituisce un dato di fatto che determina l'impossibilità di conseguire le finalità in vista delle quali il finanziamento è stato erogato, col conseguente venir meno dei requisiti (soggettivi, oggettivi od occupazionali), che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, non sussistendo più i quali l'amministrazione dispone la immediata revoca del finanziamento dei progetti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 541/2006; 4298/2008; Cass.
21841/2017).
Alla luce di quanto sopra, si accolgono le domande spiegate nelle due diversi opposizioni, con correlata revoca dei due decreti ingiuntivi opposti.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, la complessità della questione, sia in termini di analisi fattuale che con riferimento alle questioni giuridiche da analizzare, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie le opposizioni e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi nn. 234 del 2018 e n. 382 del 2018 emessi dall'intestato Tribunale.
Compensa integralmente le spese di lite dei due giudizi riuniti.
Catanzaro, 21 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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riunita R.G. n. 2774/2018