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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/02/2023 al n. 391/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PD) il 10.02.1970, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi in causa dall'avv.
Emanuela Marsan ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bassano
del Grappa (VI) in via Roma n. 45, come da procura a margine/in calce all'atto di citazione in appello
-appellanti- pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, viale Controparte_1 P.IVA_1
Fulvio Testi n. 280, rappresentati e difesi in causa dall'avv. Andrea Rescigno
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell0avv. Paola Fracassi in Rovigo,
via Fraccon n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.9.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in riforma della sentenza n. 720/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo in data
22.08.2022, nel procedimento civile n. 1929/2017 R.G., accogliere lo spiegato
appello per i motivi di fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto ed
agli atti depositati in primo grado, anche non accolti, dagli odierni appellanti
che ivi devono intendersi integralmente richiamati, ivi comprese le produzioni
documentali ed istanze istruttorie avanzate in primo grado, anche non accolte;
e, dunque, sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, argomentazioni, prove
e della documentazione prodotta in prime cure, per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza e accogliere le conclusioni:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al
TAEG e/o la violazione del principio di determinatezza e/o determinabilità
pagina 2 di 15 dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., nonché per tutti i motivi meglio
indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti e, per l'effetto, condannare
a restituire agli attori le somme non dovute che saranno Controparte_1
accertate in corso di causa, anche a titolo di assicurazione di cui Email_1
alla polizza n. 5185-5285 stipulata con con Controparte_2
imputazione delle stesse a pagamento del capitale prestato e degli interessi ex
art. 124, comma 5, del T.U.B. (disciplina ratione temporis) e/o ex art. 117,
comma 7, t.u.b., quindi, all'esito rideterminare il piano di ammortamento al
tasso sostitutivo ivi indicato a rate costanti e senza capitalizzazione alcuna;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli
interessi insita nella struttura del piano di ammortamento del mutuo de quo in
violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, condannare a Controparte_1
restituire agli attori le somme non dovute a tale titolo che saranno accertate in
corso di causa, anche a titolo di assicurazione vita-infortuni, di cui alla polizza
n. 5185-5285 stipulata con con imputazione delle Controparte_2
stesse a pagamento del capitale prestato e degli interessi legali, in applicazione
dell'art. 1284, comma 3, c.c. ovvero degli interessi ex art. 124, comma 5, del
T.U.B. (disciplina ratione temporis) o ex art. 117, comma 7, t.u.b. e, quindi,
all'esito rideterminare il piano di ammortamento ai tassi suindicati con quote di
capitale costante, senza capitalizzazione alcuna.
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di
giudizio, a titolo di spese legali ed accessori, oltre ad interessi di legge dalla
domanda sino all'effettivo soddisfo e con conseguente condanna alla
pagina 3 di 15 restituzione dell'importo eventualmente versato dagli appellanti in esecuzione
della sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e/o respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, previa ogni declaratoria del caso:
Nel merito – in via principale - rigettare l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi illustrati nella Pt_2
presente comparsa e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
720/2022 del 22 agosto 2022 resa dal Tribunale di Rovigo, in persona del
Giudice Dott. Del Vecchio, all'esito del giudizio R.G. n. 1929/2017.
- Con condanna alle spese del presente giudizio comprensive del compenso del
difensore da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014 e delle spese sostenute in
relazione al presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e con atto di citazione del 20.06.2017 Parte_1 Parte_2
convenivano avanti il Tribunale di Rovigo affinché fosse Controparte_1
accertata l'usurarietà della clausola sugli interessi del contratto di finanziamento stipulato in data 17.09.2009 da (garantito dalla Parte_1
) avente ad oggetto l'importo di Euro 40.000,00 e comunque la nullità Pt_2
del contratto per erronea indicazione del TAEG dal quale erano stati esclusi i costi assicurativi e per indeterminatezza del piano di rimborso (anche in ragione dell'assenza del piano di ammortamento). Contestavano altresì l'effetto anatocistico che si era determinato per effetto dell'applicazione del c.d. piano di ammortamento alla francese.
pagina 4 di 15 Si costituiva che sollecitava il rigetto delle domande e chiedeva in via CP_1
riconvenzionale il pagamento del residuo saldo a debito, pari ad Euro 39.110,57
oltre accessori.
Emessa in corso di causa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. chiesta dalla mutuante,
il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 720/2022 pronunciata in data
22.8.2022, che rigettava tutte le domande degli attori ed accoglieva quella della convenuta . Più nel dettaglio, il primo giudice:
- evidenziava che il TEG del finanziamento era stato calcolato con modalità
erronee, che si discostavano dalle istruzioni della Banca d'Italia sulla base delle quali il tasso soglia riguardante la categoria cui apparteneva il contratto stipulato
(altri finanziamenti effettuati in favore di famiglie ed imprese) era pari al
16,095% e, quindi, superiore al tasso soglia indicato dagli attori, pari al 15,37%
(peraltro, quest'ultimo era stato indicato come tasso soglia moratorio, sicché, nel caso di usurarietà, come osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 19597/2020,
solo gli interessi moratori non sarebbero stati dovuti, dovendo, invece,
corrispondersi quelli corrispettivi in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod.
civ.);
- riteneva insussistente la dedotta difformità tra TAEG indicato e TAEG
effettivo, dovuta secondo gli attori alla mancata ricomprensione nel primo delle spese di assicurazione, in quanto non si era in presenza di una polizza obbligatoria, ma facoltativa, risultando così assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis;
- escludeva che il piano di ammortamento alla francese comportasse l'applicazione di interessi anatocistici, posto che esso comportava solo la pagina 5 di 15 preventiva distribuzione degli interessi per tutta la durata del rapporto e non già
la trasformazione di interessi scaduti in capitale;
- accoglieva la domanda di pagamento di in quanto gli attori non avevano CP_1
contestato la stipula del finanziamento e l'erogazione delle somme richieste dalla convenuta, avendo anzi e espressamente ammesso di avere Parte_1 Pt_2
interrotto i pagamenti;
- condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite e rigettava, però, la domanda di condanna formulata dalla finanziaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
. Parte_2
2.1. Con il primo motivo hanno lamentato l'erroneità della qualificazione della polizza come facoltativa operata dal Tribunale, essendo irrilevante la facoltà di recesso contrattualmente riconosciuta valorizzata dal primo giudice in quanto esercitabile solo entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della clausola, con conseguente rideterminazione del dovuto ex art. 117 TUB, irrilevante essendo che il contratto di cui è causa sia stato concluso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
141/2010 che ha introdotto nel TUB l'art. 125 bis .
L'equiparazione tra omissione del TAEG e sua errata indicazione si evincerebbe,
secondo gli appellanti, dall'interpretazione sistemica dell'art. 124 TUB nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento, dalla direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive (alla luce di quanto deciso dalla Corte
di Giustizia nella causa C448-17 del 20.09.2019), dovendo, inoltre, tenersi conto pagina 6 di 15 che all'epoca di stipula del contratto era già stata emanata la direttiva CE n.
48/2008.
2.2 Con il secondo motivo hanno riproposto l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi – questione sulla quale secondo loro il Tribunale non si sarebbe pronunciato – in ragione della mancata esplicitazione della precisa metodologia di calcolo degli interessi con riferimento al regime di capitalizzazione prescelto. Tale omissione determina comunque nullità della clausola, essendo necessaria non solo l'indicazione percentuale del tasso, ma anche quella delle modalità di rimborso del capitale prestato.
2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso che il piano di ammortamento alla francese generi interessi anatocistici.
2.4 Con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna quale conseguenza delle invalidità denunciate con i precedenti motivi.
3. Si è costituita anche in appello che ha sollecitato la Controparte_1
reiezione del gravame.
4. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 28.6.2023.
*****
pagina 7 di 15 5. Quanto al primo motivo, si osserva che pure gli appellanti non contestano l'esistenza del diritto di recesso dal contratto assicurativo (v. art. 4 doc. 17 di
, senza costi e senza riflessi sul credito, ritenendo, tuttavia, che CP_1
occorrerebbe comunque tenere conto di tale costo nel TAEG in quanto la possibilità di recedere non è garantita per tutta la durata del rapporto, ma è
esercitabile solo entro 30 giorni dalla stipula.
La questione circa la natura facoltativa od obbligatoria della polizza risulta irrilevante in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
17.09.2009 e, quindi, antecedentemente l'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB
che sanziona con la nullità l'indicazione di un TAEG diverso da quello effettivamente praticato.
Prive di pregio sono le argomentazioni addotte dagli appellanti posto che la norma da ultimo citata assume natura eccezionale, stabilendo che dall'inadempimento ad un obbligo informativo derivino conseguenze invalidanti per il contratto (mentre, invece, come noto, la comunicazione di un TAEG
erroneo, in termini generali, rileva solo a fini risarcitori o al limite per chiedere l'annullamento del contratto qualora il consumatore ricada in un errore che può
definirsi essenziale).
La circostanza, quindi, che l'art. 124 TUB, nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto, sanzionasse solo l'omessa indicazione del TAEG è
preclusiva all'applicazione dell'art. 117 TUB con riferimento al caso di specie
(ammesso e non concesso, si ripete, che la polizza di cui è causa possa davvero qualificarsi come obbligatoria).
pagina 8 di 15 Inconferente è la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C448/17 che ha deciso un caso in cui il contratto di credito non indicava il TAEG, ma vi figurava soltanto un'equazione matematica di calcolo del TAEG priva degli elementi necessari a effettuare tale calcolo.
Il TAEG, come si approfondirà nella trattazione del successivo motivo, in ogni caso non è una clausola, vale a dire una previsione che concorre alla regolamentazione del negozio giuridico: si tratta come chiarito anche dalla più
recente giurisprudenza (ex pluirimis Cass. ordinanza n. 4597 del 14/02/2023) di un indicatore del costo complessivo del credito e non già una condizione contrattuale la cui omissione può determinare la nullità ex art. 117, comma 6,
TUB.
Infine, la direttiva n. 48/2008 non era stata ancora attuata all'epoca della stipula del contratto (come noto, la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n.
141/10 che ha introdotto, tra gli altri, il già citato articolo 125 bis del TUB). La
direttiva ha previsto come termine per la sua attuazione quello del 10.06.2010
(posteriore al contratto di cui è lite) escludendo all'art. 30 la sua applicazione ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
*****
6. Quanto alle questioni oggetto del secondo e del terzo motivo questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che le doglianze in ordine al c.d. effetto anatocistico sono il frutto di un travisamento delle modalità di funzionamento del piano di rimborso secondo il sistema di ammortamento alla francese, che escludono il prodursi del censurato effetto: infatti, gli interessi della prima rata pagina 9 di 15 sono quelli che maturano nel primo mese successivo alla stipula del contratto sul capitale interamente mutuato;
quelli della seconda rata si calcolano, invece, sul capitale che residua dopo il pagamento della prima rata e così via fino all'ultima rata ove la quota capitale è nettamente maggioritaria e, quindi, gli interessi che vengono addebitati sono solo una minima parte del complessivo importo chiesto al mutuatario. Inoltre, l'importo costante della rata è semplicemente la conseguenza della scelta di individuare una somma che il mutuatario è in grado di pagare in un certo tempo sulla base delle sue condizioni economiche: una volta stabilita la quota capitale, ancorata alla durata del mutuo, è sufficiente l'impiego di una semplice algoritmo matematico per determinare la quota di interessi che il mutuatario dovrà pagare.
Su tali questioni sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che,
con sentenza n. 15130 del 29/05/2024, dopo avere escluso la produzione di un effetto anatocistico. hanno affermato il principio che in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
6.1. Quanto al c.d. effetto anatocistico, si è condivisibilmente osservato da parte del giudice di legittimità che non si riscontra, con riguardo alla tipologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, la produzione di interessi su interessi pagina 10 di 15 scaduti, cioè non pagati alla scadenza. Sul punto, peraltro, giurisprudenza maggioritaria ha osservato che, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.
Va detto, peraltro, che, anche qualora siffatto piano determinasse la produzione di interessi anatocistici, la conseguenza non sarebbe di certo la nullità del contratto ex art. 117 TUB bensì l'eliminazione di siffatto onere in quanto applicato al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 1283 cod. civ. e senza il rispetto di quanto previsto dalla delibera CICR 6.2.2000. Gli appellanti non hanno neppure indicato quale sarebbe il diverso ammontare delle rate dovuto nel caso di eliminazione dell'effetto anatocistico, sicché la doglianza risulta altresì
del tutto generica (risultando, pertanto, del tutto esplorativa la richiesta di consulenza che dovrebbe indicare l'importo dovuto con il regime di capitalizzazione semplice)
6.2. Le doglianze oggetto del secondo motivo ripropongono, in realtà, per buona parte, la questione poi oggetto del terzo motivo. Invero, gli appellanti, per spiegare la differenza tra regime di capitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta (quello adottato per il mutuo di cui è causa) sono ricorsi alla tabella indicata alla pagina 17 dell'atto di appello nella quale hanno evidenziato come, a fronte dell'erogazione di 100 euro con un TAN del 7%, il mutuatario nel caso di capitalizzazione semplice è tenuto a restituire, dopo 1, 5,
10 o 30 anni, rispettivamente 107, 135, 170 e 310 euro, mentre nel caso di capitalizzazione composta è tenuto, alle medesime scadenze, a restituire pagina 11 di 15 rispettivamente 107, 142,36, 196, 72 e 761,2 euro. Hanno poi evidenziato che le diversità di risultati si determina per il fatto che in quest'ultimo caso gli interessi vengono acquisiti “giorno su giorno”. La questione discussa con la prima parte del motivo è, quindi, in realtà ancora quella della produzione dell'effetto anatocistico, sicché si rimanda a quanto detto sopra, non senza evidenziare che il motivo tratta in modo sostanzialmente promiscuo due fenomeni distinti in quanto, come già osservato da Cass. n. 27823/2023 (in materia fiscale) «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea
rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da
una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre
parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»
Quanto poi al regime di capitalizzazione adottato, le Sezioni Unite hanno condivisibilmente escluso la nullità per indeterminatezza allorché il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito,
della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (trattasi di indicazioni tutte presenti nel contratto in atti, indicate sia nella prima che nell'ultima pagina del doc. 1 dimesso da ). CP_1
La circostanza che nel caso deciso dalle Sezioni Unite si potessero ricavare dal piano di ammortamento – prodotto sub doc. 3 da che contesta CP_1 Parte_1
di avere ricevuto- informazioni sia sul numero che sulla composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi non è di per sé dirimente. Ciò che conta, infatti, è che il mutuatario riceva le pagina 12 di 15 informazioni essenziali per poter comprendere l'effettivo esborso che andrà a sostenere. Nel caso di specie all'appellante era stato indicato che, a fronte di un capitale finanziato di Euro 40.000,00, avrebbe dovuto restituire Euro 85.323,00,
comprensivi di interessi (Euro 40.403,87) e delle spese assicurative (anch'esse analiticamente indicate), in 180 rate mensili di Euro 474,00 ciascuna.
Infine, come evidenziato dalle Sezioni Unite, nessuna norma primaria o secondaria esige l'indicazione del regime di capitalizzazione (es. alla francese).
Del resto, come pure osservato, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé
né sul tasso annuo (TAN) né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Quanto sin qui detto vale altresì ad escludere l'indeterminatezza, per mancanza dell'oggetto, del contratto. Come anche rilevato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG
non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. A
maggior ragione va escluso un effetto invalidante sotto tale profilo allorché si controverta di un'erronea comunicazione del TAEG effettivo.
****
7.1 In conclusione non è necessario disporre la consulenza tecnica richiesta dagli appellanti, posto che non sussiste alcuna invalidità negoziale che imponga la pagina 13 di 15 rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, e, pertanto, l'appello va respinto.
7.2 Gli appellanti sono tenuti a rifondere le spese del grado di , CP_1
liquidate, in ragione della semplicità delle questioni dibattute e della concreta attività svolta, secondo importi prossimi a minimi (esclusa la fase istruttoria). Si
liquidano, quindi, Euro 4.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
7.3. Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
720/2022 pronunciata in data 22.8.2022 dal Tribunale di Rovigo, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/02/2023 al n. 391/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PD) il 10.02.1970, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi in causa dall'avv.
Emanuela Marsan ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bassano
del Grappa (VI) in via Roma n. 45, come da procura a margine/in calce all'atto di citazione in appello
-appellanti- pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, viale Controparte_1 P.IVA_1
Fulvio Testi n. 280, rappresentati e difesi in causa dall'avv. Andrea Rescigno
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell0avv. Paola Fracassi in Rovigo,
via Fraccon n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.9.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in riforma della sentenza n. 720/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo in data
22.08.2022, nel procedimento civile n. 1929/2017 R.G., accogliere lo spiegato
appello per i motivi di fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto ed
agli atti depositati in primo grado, anche non accolti, dagli odierni appellanti
che ivi devono intendersi integralmente richiamati, ivi comprese le produzioni
documentali ed istanze istruttorie avanzate in primo grado, anche non accolte;
e, dunque, sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, argomentazioni, prove
e della documentazione prodotta in prime cure, per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza e accogliere le conclusioni:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al
TAEG e/o la violazione del principio di determinatezza e/o determinabilità
pagina 2 di 15 dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., nonché per tutti i motivi meglio
indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti e, per l'effetto, condannare
a restituire agli attori le somme non dovute che saranno Controparte_1
accertate in corso di causa, anche a titolo di assicurazione di cui Email_1
alla polizza n. 5185-5285 stipulata con con Controparte_2
imputazione delle stesse a pagamento del capitale prestato e degli interessi ex
art. 124, comma 5, del T.U.B. (disciplina ratione temporis) e/o ex art. 117,
comma 7, t.u.b., quindi, all'esito rideterminare il piano di ammortamento al
tasso sostitutivo ivi indicato a rate costanti e senza capitalizzazione alcuna;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli
interessi insita nella struttura del piano di ammortamento del mutuo de quo in
violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, condannare a Controparte_1
restituire agli attori le somme non dovute a tale titolo che saranno accertate in
corso di causa, anche a titolo di assicurazione vita-infortuni, di cui alla polizza
n. 5185-5285 stipulata con con imputazione delle Controparte_2
stesse a pagamento del capitale prestato e degli interessi legali, in applicazione
dell'art. 1284, comma 3, c.c. ovvero degli interessi ex art. 124, comma 5, del
T.U.B. (disciplina ratione temporis) o ex art. 117, comma 7, t.u.b. e, quindi,
all'esito rideterminare il piano di ammortamento ai tassi suindicati con quote di
capitale costante, senza capitalizzazione alcuna.
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di
giudizio, a titolo di spese legali ed accessori, oltre ad interessi di legge dalla
domanda sino all'effettivo soddisfo e con conseguente condanna alla
pagina 3 di 15 restituzione dell'importo eventualmente versato dagli appellanti in esecuzione
della sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e/o respinta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, previa ogni declaratoria del caso:
Nel merito – in via principale - rigettare l'appello proposto dai sig.ri Parte_1
e perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi illustrati nella Pt_2
presente comparsa e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
720/2022 del 22 agosto 2022 resa dal Tribunale di Rovigo, in persona del
Giudice Dott. Del Vecchio, all'esito del giudizio R.G. n. 1929/2017.
- Con condanna alle spese del presente giudizio comprensive del compenso del
difensore da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014 e delle spese sostenute in
relazione al presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e con atto di citazione del 20.06.2017 Parte_1 Parte_2
convenivano avanti il Tribunale di Rovigo affinché fosse Controparte_1
accertata l'usurarietà della clausola sugli interessi del contratto di finanziamento stipulato in data 17.09.2009 da (garantito dalla Parte_1
) avente ad oggetto l'importo di Euro 40.000,00 e comunque la nullità Pt_2
del contratto per erronea indicazione del TAEG dal quale erano stati esclusi i costi assicurativi e per indeterminatezza del piano di rimborso (anche in ragione dell'assenza del piano di ammortamento). Contestavano altresì l'effetto anatocistico che si era determinato per effetto dell'applicazione del c.d. piano di ammortamento alla francese.
pagina 4 di 15 Si costituiva che sollecitava il rigetto delle domande e chiedeva in via CP_1
riconvenzionale il pagamento del residuo saldo a debito, pari ad Euro 39.110,57
oltre accessori.
Emessa in corso di causa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. chiesta dalla mutuante,
il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 720/2022 pronunciata in data
22.8.2022, che rigettava tutte le domande degli attori ed accoglieva quella della convenuta . Più nel dettaglio, il primo giudice:
- evidenziava che il TEG del finanziamento era stato calcolato con modalità
erronee, che si discostavano dalle istruzioni della Banca d'Italia sulla base delle quali il tasso soglia riguardante la categoria cui apparteneva il contratto stipulato
(altri finanziamenti effettuati in favore di famiglie ed imprese) era pari al
16,095% e, quindi, superiore al tasso soglia indicato dagli attori, pari al 15,37%
(peraltro, quest'ultimo era stato indicato come tasso soglia moratorio, sicché, nel caso di usurarietà, come osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 19597/2020,
solo gli interessi moratori non sarebbero stati dovuti, dovendo, invece,
corrispondersi quelli corrispettivi in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod.
civ.);
- riteneva insussistente la dedotta difformità tra TAEG indicato e TAEG
effettivo, dovuta secondo gli attori alla mancata ricomprensione nel primo delle spese di assicurazione, in quanto non si era in presenza di una polizza obbligatoria, ma facoltativa, risultando così assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis;
- escludeva che il piano di ammortamento alla francese comportasse l'applicazione di interessi anatocistici, posto che esso comportava solo la pagina 5 di 15 preventiva distribuzione degli interessi per tutta la durata del rapporto e non già
la trasformazione di interessi scaduti in capitale;
- accoglieva la domanda di pagamento di in quanto gli attori non avevano CP_1
contestato la stipula del finanziamento e l'erogazione delle somme richieste dalla convenuta, avendo anzi e espressamente ammesso di avere Parte_1 Pt_2
interrotto i pagamenti;
- condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite e rigettava, però, la domanda di condanna formulata dalla finanziaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
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2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
. Parte_2
2.1. Con il primo motivo hanno lamentato l'erroneità della qualificazione della polizza come facoltativa operata dal Tribunale, essendo irrilevante la facoltà di recesso contrattualmente riconosciuta valorizzata dal primo giudice in quanto esercitabile solo entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della clausola, con conseguente rideterminazione del dovuto ex art. 117 TUB, irrilevante essendo che il contratto di cui è causa sia stato concluso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
141/2010 che ha introdotto nel TUB l'art. 125 bis .
L'equiparazione tra omissione del TAEG e sua errata indicazione si evincerebbe,
secondo gli appellanti, dall'interpretazione sistemica dell'art. 124 TUB nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento, dalla direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive (alla luce di quanto deciso dalla Corte
di Giustizia nella causa C448-17 del 20.09.2019), dovendo, inoltre, tenersi conto pagina 6 di 15 che all'epoca di stipula del contratto era già stata emanata la direttiva CE n.
48/2008.
2.2 Con il secondo motivo hanno riproposto l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi – questione sulla quale secondo loro il Tribunale non si sarebbe pronunciato – in ragione della mancata esplicitazione della precisa metodologia di calcolo degli interessi con riferimento al regime di capitalizzazione prescelto. Tale omissione determina comunque nullità della clausola, essendo necessaria non solo l'indicazione percentuale del tasso, ma anche quella delle modalità di rimborso del capitale prestato.
2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso che il piano di ammortamento alla francese generi interessi anatocistici.
2.4 Con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna quale conseguenza delle invalidità denunciate con i precedenti motivi.
3. Si è costituita anche in appello che ha sollecitato la Controparte_1
reiezione del gravame.
4. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 28.6.2023.
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pagina 7 di 15 5. Quanto al primo motivo, si osserva che pure gli appellanti non contestano l'esistenza del diritto di recesso dal contratto assicurativo (v. art. 4 doc. 17 di
, senza costi e senza riflessi sul credito, ritenendo, tuttavia, che CP_1
occorrerebbe comunque tenere conto di tale costo nel TAEG in quanto la possibilità di recedere non è garantita per tutta la durata del rapporto, ma è
esercitabile solo entro 30 giorni dalla stipula.
La questione circa la natura facoltativa od obbligatoria della polizza risulta irrilevante in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato in data
17.09.2009 e, quindi, antecedentemente l'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB
che sanziona con la nullità l'indicazione di un TAEG diverso da quello effettivamente praticato.
Prive di pregio sono le argomentazioni addotte dagli appellanti posto che la norma da ultimo citata assume natura eccezionale, stabilendo che dall'inadempimento ad un obbligo informativo derivino conseguenze invalidanti per il contratto (mentre, invece, come noto, la comunicazione di un TAEG
erroneo, in termini generali, rileva solo a fini risarcitori o al limite per chiedere l'annullamento del contratto qualora il consumatore ricada in un errore che può
definirsi essenziale).
La circostanza, quindi, che l'art. 124 TUB, nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto, sanzionasse solo l'omessa indicazione del TAEG è
preclusiva all'applicazione dell'art. 117 TUB con riferimento al caso di specie
(ammesso e non concesso, si ripete, che la polizza di cui è causa possa davvero qualificarsi come obbligatoria).
pagina 8 di 15 Inconferente è la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C448/17 che ha deciso un caso in cui il contratto di credito non indicava il TAEG, ma vi figurava soltanto un'equazione matematica di calcolo del TAEG priva degli elementi necessari a effettuare tale calcolo.
Il TAEG, come si approfondirà nella trattazione del successivo motivo, in ogni caso non è una clausola, vale a dire una previsione che concorre alla regolamentazione del negozio giuridico: si tratta come chiarito anche dalla più
recente giurisprudenza (ex pluirimis Cass. ordinanza n. 4597 del 14/02/2023) di un indicatore del costo complessivo del credito e non già una condizione contrattuale la cui omissione può determinare la nullità ex art. 117, comma 6,
TUB.
Infine, la direttiva n. 48/2008 non era stata ancora attuata all'epoca della stipula del contratto (come noto, la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n.
141/10 che ha introdotto, tra gli altri, il già citato articolo 125 bis del TUB). La
direttiva ha previsto come termine per la sua attuazione quello del 10.06.2010
(posteriore al contratto di cui è lite) escludendo all'art. 30 la sua applicazione ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
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6. Quanto alle questioni oggetto del secondo e del terzo motivo questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che le doglianze in ordine al c.d. effetto anatocistico sono il frutto di un travisamento delle modalità di funzionamento del piano di rimborso secondo il sistema di ammortamento alla francese, che escludono il prodursi del censurato effetto: infatti, gli interessi della prima rata pagina 9 di 15 sono quelli che maturano nel primo mese successivo alla stipula del contratto sul capitale interamente mutuato;
quelli della seconda rata si calcolano, invece, sul capitale che residua dopo il pagamento della prima rata e così via fino all'ultima rata ove la quota capitale è nettamente maggioritaria e, quindi, gli interessi che vengono addebitati sono solo una minima parte del complessivo importo chiesto al mutuatario. Inoltre, l'importo costante della rata è semplicemente la conseguenza della scelta di individuare una somma che il mutuatario è in grado di pagare in un certo tempo sulla base delle sue condizioni economiche: una volta stabilita la quota capitale, ancorata alla durata del mutuo, è sufficiente l'impiego di una semplice algoritmo matematico per determinare la quota di interessi che il mutuatario dovrà pagare.
Su tali questioni sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che,
con sentenza n. 15130 del 29/05/2024, dopo avere escluso la produzione di un effetto anatocistico. hanno affermato il principio che in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
6.1. Quanto al c.d. effetto anatocistico, si è condivisibilmente osservato da parte del giudice di legittimità che non si riscontra, con riguardo alla tipologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, la produzione di interessi su interessi pagina 10 di 15 scaduti, cioè non pagati alla scadenza. Sul punto, peraltro, giurisprudenza maggioritaria ha osservato che, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.
Va detto, peraltro, che, anche qualora siffatto piano determinasse la produzione di interessi anatocistici, la conseguenza non sarebbe di certo la nullità del contratto ex art. 117 TUB bensì l'eliminazione di siffatto onere in quanto applicato al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 1283 cod. civ. e senza il rispetto di quanto previsto dalla delibera CICR 6.2.2000. Gli appellanti non hanno neppure indicato quale sarebbe il diverso ammontare delle rate dovuto nel caso di eliminazione dell'effetto anatocistico, sicché la doglianza risulta altresì
del tutto generica (risultando, pertanto, del tutto esplorativa la richiesta di consulenza che dovrebbe indicare l'importo dovuto con il regime di capitalizzazione semplice)
6.2. Le doglianze oggetto del secondo motivo ripropongono, in realtà, per buona parte, la questione poi oggetto del terzo motivo. Invero, gli appellanti, per spiegare la differenza tra regime di capitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta (quello adottato per il mutuo di cui è causa) sono ricorsi alla tabella indicata alla pagina 17 dell'atto di appello nella quale hanno evidenziato come, a fronte dell'erogazione di 100 euro con un TAN del 7%, il mutuatario nel caso di capitalizzazione semplice è tenuto a restituire, dopo 1, 5,
10 o 30 anni, rispettivamente 107, 135, 170 e 310 euro, mentre nel caso di capitalizzazione composta è tenuto, alle medesime scadenze, a restituire pagina 11 di 15 rispettivamente 107, 142,36, 196, 72 e 761,2 euro. Hanno poi evidenziato che le diversità di risultati si determina per il fatto che in quest'ultimo caso gli interessi vengono acquisiti “giorno su giorno”. La questione discussa con la prima parte del motivo è, quindi, in realtà ancora quella della produzione dell'effetto anatocistico, sicché si rimanda a quanto detto sopra, non senza evidenziare che il motivo tratta in modo sostanzialmente promiscuo due fenomeni distinti in quanto, come già osservato da Cass. n. 27823/2023 (in materia fiscale) «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea
rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da
una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre
parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»
Quanto poi al regime di capitalizzazione adottato, le Sezioni Unite hanno condivisibilmente escluso la nullità per indeterminatezza allorché il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito,
della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (trattasi di indicazioni tutte presenti nel contratto in atti, indicate sia nella prima che nell'ultima pagina del doc. 1 dimesso da ). CP_1
La circostanza che nel caso deciso dalle Sezioni Unite si potessero ricavare dal piano di ammortamento – prodotto sub doc. 3 da che contesta CP_1 Parte_1
di avere ricevuto- informazioni sia sul numero che sulla composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi non è di per sé dirimente. Ciò che conta, infatti, è che il mutuatario riceva le pagina 12 di 15 informazioni essenziali per poter comprendere l'effettivo esborso che andrà a sostenere. Nel caso di specie all'appellante era stato indicato che, a fronte di un capitale finanziato di Euro 40.000,00, avrebbe dovuto restituire Euro 85.323,00,
comprensivi di interessi (Euro 40.403,87) e delle spese assicurative (anch'esse analiticamente indicate), in 180 rate mensili di Euro 474,00 ciascuna.
Infine, come evidenziato dalle Sezioni Unite, nessuna norma primaria o secondaria esige l'indicazione del regime di capitalizzazione (es. alla francese).
Del resto, come pure osservato, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé
né sul tasso annuo (TAN) né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Quanto sin qui detto vale altresì ad escludere l'indeterminatezza, per mancanza dell'oggetto, del contratto. Come anche rilevato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG
non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. A
maggior ragione va escluso un effetto invalidante sotto tale profilo allorché si controverta di un'erronea comunicazione del TAEG effettivo.
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7.1 In conclusione non è necessario disporre la consulenza tecnica richiesta dagli appellanti, posto che non sussiste alcuna invalidità negoziale che imponga la pagina 13 di 15 rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, e, pertanto, l'appello va respinto.
7.2 Gli appellanti sono tenuti a rifondere le spese del grado di , CP_1
liquidate, in ragione della semplicità delle questioni dibattute e della concreta attività svolta, secondo importi prossimi a minimi (esclusa la fase istruttoria). Si
liquidano, quindi, Euro 4.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
7.3. Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
720/2022 pronunciata in data 22.8.2022 dal Tribunale di Rovigo, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
unificato pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 15 di 15