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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 03/12/2025, alle ore 12,33 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MENSI LAVINIA per la parte ricorrente e la dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,37.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 348/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. CASINI ELISA e MENSI LAVINIA
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.24 Parte_1 premettendo di aver partecipato ad una procedura concorsuale
Cont indetta dal e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e di essersi posizionato nella graduatoria come primo dei non vincitori
(ossia 30esimo a fronte di 29 posti disponibili per la Regione
Toscana per la c.d.c. B017) e che un idoneo, Persona_2 aveva rinunciato all'immissione al ruolo, chiedeva che il
Giudice accertasse il proprio diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.07.2021, n. 106, previo scorrimento della graduatoria di merito cdc B017 per la
Regione Toscana del concorso di cui al D.D. 1081 del 6.5.22
a partire dall'anno scolastico 2023/2024, con condanna del a procedere alla nomina del ricorrente per lo CP_1 svolgimento dell'anno di formazione e prova, nonché al risarcimento del danno patito, corrispondente alla minore retribuzione percepita, pari ad € 10.549,52.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
7.06.2024 si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_3 deducendo che tutte le scadenze temporali che permettevano, il
1° settembre, di avere personale nelle aule dipendevano da operazioni che terminavano il 31 agosto, ultimo giorno utile;
che non poteva essere preso in considerazione ciò che succedeva dopo tale data;
che ogni accadimento dal 1° settembre in poi ricadeva nella competenza dell'a.s. successivo;
che il prof. risultato idoneo, aveva Per_2 svolto regolarmente e interamente l'anno di prova fino al
31/08/2023, come si evinceva dallo stato matricolare in atti
2 (doc.4), senza comunicare alcuna rinuncia;
che il 1.09.2023 si era presentato a Pistoia per accettare un nuovo incarico lasciando vacante la cattedra in data non più utile per l'operazione di immissione in ruolo di altro docente, perché avvenuta ad anno scolastico ormai iniziato;
che la cattedra, quindi, non era libera e vacante nell'a.s. 2022/23 ma, al contrario, coperta da titolare in anno di formazione e prova;
che a primavera del 2023, grazie alla proroga dettata dalla
L. 14/2023 di conv. del DL 198/22 era stato fatto un riepilogo dei posti, accantonati l'anno precedente per il concorso straordinario bis, che risultavano ancora “scoperti” perché i docenti individuati non si erano presentati il 1° settembre 2022 nelle varie scuole, così rinunciandovi;
che non si era potuta comunicare la disponibilità del posto di
B017 presso l' poichè il Prof. stava Parte_2 Per_2 regolarmente concludendo l'anno di formazione e prova;
che le graduatorie erano state integrate delle sole posizioni corrispondenti al numero di posti per cui erano intervenute delle rinunce rispetto alle nomine conferite per l'a.s.
2022/23; che in data 25/09/2023 erano stati individuati
“in surroga” alcuni docenti per nomina in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/23 ed economica 1/9/24, in quanto gli aspiranti nominati a luglio 2023 avevano immediatamente rinunciato, rendendo possibile un ulteriore scorrimento;
che nel DDG 1185 del 25/09/2023 (v. doc. 6 fascicolo ricorrente) ultimo “RITENUTO” prima del “DISPONE” era precisato: “RITENUTO di dover procedere ad ulteriori scorrimenti di G.M. a seguito di rinunce pervenute entro il 31 agosto”.
Con memoria datata 22.05.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
****
3 Parte ricorrente rivendica il diritto allo scorrimento della graduatoria relativa alla propria classe di concorso (B017) a fronte della rinuncia di un candidato risultato idoneo.
Parte resistente eccepisce che il prof. risultato Per_2 idoneo al concorso, occupando la posizione n. 18 della graduatoria, ha svolto regolarmente l'anno di formazione e prova presso l' di Firenze sino al 31.08.2023 e, Parte_2 senza effettuare alcuna espressa rinuncia, ha accettato incarico, ottenuto per superamento di altra procedura concorsuale, presso ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia con decorrenza dal 1/09/2023, lasciando vacante ad anno scolastico ormai iniziato la cattedra destinata all'immissione al ruolo del docente.
Secondo la prospettazione di parte resistente, a questo punto, non sarebbe più stato possibile lo scorrimento della graduatoria, a differenza di altri casi, in quanto la rinuncia del Prof. non era intervenuta entro il 31-08-23. Per_2
Orbene, a seguito delle modifiche apportate al decreto legge
25 maggio 2021 n. 73 dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 che ha convertito in Legge il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'art. 59 c. 9 bis dispone: “…limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla
4 data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79.”
Il comma richiamato prevede:
1) la proroga delle assunzioni a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024;
2) lo scorrimento delle graduatoria per eventuali rinunce degli idonei sino alla data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi del d.l. 30 aprile 2022 n. 36.
Parte resistente ha riconosciuto l'ammissibilità dello scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dell'avente diritto all'assunzione ma soltanto qualora le rinunce o gli altri fatti estintivi si siano verificati entro il 31.08.2023.
A sostegno della propria tesi richiama il DDG 1185 del
25.09.2023 prodotto da parte ricorrente (sub doc. nr. 6) che dispone lo scorrimento delle G.M. a seguito di rinunce pervenute entro il 31 agosto.
Pare a questo giudice che parte resistente ragioni sulla base delle regole ordinarie senza tenere in considerazione la disciplina speciale, che ha disposto in via derogatoria disposizioni particolari per il concorso straordinario riservato a chi avesse svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque, valutati ai sensi dell'art. 11, c 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124 (180 gg o servizio continuativo 1° febbraio-scrutini),
5 di cui 1 nella classe di concorso per la quale si chiedeva di partecipare.
La lettera della norma sopra richiamata, infatti, non pone come linea di demarcazione il 31 agosto 2023 ai fini dello scorrimento delle graduatorie.
Il solo termine finale indicato è la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79.
Non risulta che al 31-08-2023 fossero state pubblicate tali graduatorie: parte ricorrente nell'atto introduttivo depositato nell'aprile 2024 ha allegato che le procedure del concorso erano ancora in corso e tale circostanza non è stata espressamente contestata.
Pare costituire una conferma di tale interpretazione il DDG
n. 1195 del 5.10.2023 depositato da parte ricorrente (sub doc. nr. 6) che integra la graduatoria dei vincitori con nominativo di candidato che entro il limite dei posti attribuiti a ciascuna procedura concorsuale “ha titolo per effetto dello scorrimento dei rinunciatari” a seguito della
“ulteriore rinuncia pervenuta a seguito di comunicazione dell'Ufficio di ambito territoriale dell'Aquila del 21 settembre 2023”.
La mancata presentazione del docente per Persona_2
l'immissione in ruolo presso l'istituto in cui ha svolto l'anno di formazione il 1/09/2023, in ragione dell'accettazione di incarico presso altro istituto ubicato in altra città, integra una rinuncia al primo incarico per facta concludentia, che ben poteva essere verificata dal CP_1 nei primi giorni di settembre.
Quel posto, accantonato ex lege per la procedura straordinaria, in difetto di decadenza delle graduatorie avrebbe dovuto essere assegnato per scorrimento per l'anno di
6 formazione e prova e non avrebbe dovuto invece essere fatto oggetto di una supplenza ordinaria.
E' vero che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (cfr. Cass., Sez. Lav.,
3.11.2021 n. 31427).
La scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo del ricorso allo scorrimento non è stata modificata dall'art. 35, comma 5 ter, del d.l.vo n. 165 del 2001, secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione".
La norma si limita a stabilire il termine di tempo entro il quale le graduatorie di concorso possono essere utilizzate per lo scorrimento, senza incidere sulla regola che assegna alla pubblica amministrazione la mera "facoltà", e non l'obbligo, di utilizzare lo scorrimento.
Tuttavia, nella fattispecie in esame è la stessa legge che ha previsto l'obbligatorietà dello scorrimento.
La circostanza che in data 27.6.23 l' abbia CP_4 emesso l'avviso con cui ha convocato per la procedura di reclutamento A.S. 2023-24 i candidati presenti nelle graduatorie di merito, a seguito dello scorrimento dei rinunciatari alla data del 1° settembre 2022 e che a quella data il posto occupato dal Prof. non fosse vacante e Per_2 disponibile, non significa che successivamente l' CP_5
7
[...] non potesse e dovesse emettere i decreti in surroga, finalizzati a ricoprire i posti resisi vacanti a seguito della rinuncia, espressa o tacita, da parte del candidato assegnatario della cattedra, nei limiti degli originari posti disponibili (29), anche in relazione alle rinunce comunicate o accertate dopo il 31-08-23.
Infatti, la facoltà della rinuncia avrebbe potuto ed è stata esercitata non solo con riguardo all'assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2022-2023, ma anche con riguardo all'assunzione in ruolo, previo esito positivo dell'anno di formazione e prova, alla fine di tale anno scolastico.
Diversamente opinando andrebbero perduti dei potenziali posti a tempo indeterminato per cui esiste già la copertura finanziaria.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Considerata la peculiarità della fattispecie e la novità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, accerta il diritto del ricorrente all'assunzione ai sensi dell'art. all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, previo scorrimento della graduatoria di merito c.d.c. B017 per la regione Toscana del concorso di cui al DD 1081 del 6.5.22, ai sensi del Decreto
Legge 30 dicembre 2023, n. 215, a partire dall'a.s. 2023-24 e, per l'effetto, ordina al di procedere con la nomina CP_1 del ricorrente per lo svolgimento dell'anno di formazione e di prova.
Compensa integralmente le spese di lite.
8 Massa, lì 3/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
9
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,37.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 348/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. CASINI ELISA e MENSI LAVINIA
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.24 Parte_1 premettendo di aver partecipato ad una procedura concorsuale
Cont indetta dal e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e di essersi posizionato nella graduatoria come primo dei non vincitori
(ossia 30esimo a fronte di 29 posti disponibili per la Regione
Toscana per la c.d.c. B017) e che un idoneo, Persona_2 aveva rinunciato all'immissione al ruolo, chiedeva che il
Giudice accertasse il proprio diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.07.2021, n. 106, previo scorrimento della graduatoria di merito cdc B017 per la
Regione Toscana del concorso di cui al D.D. 1081 del 6.5.22
a partire dall'anno scolastico 2023/2024, con condanna del a procedere alla nomina del ricorrente per lo CP_1 svolgimento dell'anno di formazione e prova, nonché al risarcimento del danno patito, corrispondente alla minore retribuzione percepita, pari ad € 10.549,52.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
7.06.2024 si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_3 deducendo che tutte le scadenze temporali che permettevano, il
1° settembre, di avere personale nelle aule dipendevano da operazioni che terminavano il 31 agosto, ultimo giorno utile;
che non poteva essere preso in considerazione ciò che succedeva dopo tale data;
che ogni accadimento dal 1° settembre in poi ricadeva nella competenza dell'a.s. successivo;
che il prof. risultato idoneo, aveva Per_2 svolto regolarmente e interamente l'anno di prova fino al
31/08/2023, come si evinceva dallo stato matricolare in atti
2 (doc.4), senza comunicare alcuna rinuncia;
che il 1.09.2023 si era presentato a Pistoia per accettare un nuovo incarico lasciando vacante la cattedra in data non più utile per l'operazione di immissione in ruolo di altro docente, perché avvenuta ad anno scolastico ormai iniziato;
che la cattedra, quindi, non era libera e vacante nell'a.s. 2022/23 ma, al contrario, coperta da titolare in anno di formazione e prova;
che a primavera del 2023, grazie alla proroga dettata dalla
L. 14/2023 di conv. del DL 198/22 era stato fatto un riepilogo dei posti, accantonati l'anno precedente per il concorso straordinario bis, che risultavano ancora “scoperti” perché i docenti individuati non si erano presentati il 1° settembre 2022 nelle varie scuole, così rinunciandovi;
che non si era potuta comunicare la disponibilità del posto di
B017 presso l' poichè il Prof. stava Parte_2 Per_2 regolarmente concludendo l'anno di formazione e prova;
che le graduatorie erano state integrate delle sole posizioni corrispondenti al numero di posti per cui erano intervenute delle rinunce rispetto alle nomine conferite per l'a.s.
2022/23; che in data 25/09/2023 erano stati individuati
“in surroga” alcuni docenti per nomina in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/23 ed economica 1/9/24, in quanto gli aspiranti nominati a luglio 2023 avevano immediatamente rinunciato, rendendo possibile un ulteriore scorrimento;
che nel DDG 1185 del 25/09/2023 (v. doc. 6 fascicolo ricorrente) ultimo “RITENUTO” prima del “DISPONE” era precisato: “RITENUTO di dover procedere ad ulteriori scorrimenti di G.M. a seguito di rinunce pervenute entro il 31 agosto”.
Con memoria datata 22.05.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
****
3 Parte ricorrente rivendica il diritto allo scorrimento della graduatoria relativa alla propria classe di concorso (B017) a fronte della rinuncia di un candidato risultato idoneo.
Parte resistente eccepisce che il prof. risultato Per_2 idoneo al concorso, occupando la posizione n. 18 della graduatoria, ha svolto regolarmente l'anno di formazione e prova presso l' di Firenze sino al 31.08.2023 e, Parte_2 senza effettuare alcuna espressa rinuncia, ha accettato incarico, ottenuto per superamento di altra procedura concorsuale, presso ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia con decorrenza dal 1/09/2023, lasciando vacante ad anno scolastico ormai iniziato la cattedra destinata all'immissione al ruolo del docente.
Secondo la prospettazione di parte resistente, a questo punto, non sarebbe più stato possibile lo scorrimento della graduatoria, a differenza di altri casi, in quanto la rinuncia del Prof. non era intervenuta entro il 31-08-23. Per_2
Orbene, a seguito delle modifiche apportate al decreto legge
25 maggio 2021 n. 73 dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 che ha convertito in Legge il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'art. 59 c. 9 bis dispone: “…limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla
4 data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79.”
Il comma richiamato prevede:
1) la proroga delle assunzioni a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024;
2) lo scorrimento delle graduatoria per eventuali rinunce degli idonei sino alla data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi del d.l. 30 aprile 2022 n. 36.
Parte resistente ha riconosciuto l'ammissibilità dello scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dell'avente diritto all'assunzione ma soltanto qualora le rinunce o gli altri fatti estintivi si siano verificati entro il 31.08.2023.
A sostegno della propria tesi richiama il DDG 1185 del
25.09.2023 prodotto da parte ricorrente (sub doc. nr. 6) che dispone lo scorrimento delle G.M. a seguito di rinunce pervenute entro il 31 agosto.
Pare a questo giudice che parte resistente ragioni sulla base delle regole ordinarie senza tenere in considerazione la disciplina speciale, che ha disposto in via derogatoria disposizioni particolari per il concorso straordinario riservato a chi avesse svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque, valutati ai sensi dell'art. 11, c 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124 (180 gg o servizio continuativo 1° febbraio-scrutini),
5 di cui 1 nella classe di concorso per la quale si chiedeva di partecipare.
La lettera della norma sopra richiamata, infatti, non pone come linea di demarcazione il 31 agosto 2023 ai fini dello scorrimento delle graduatorie.
Il solo termine finale indicato è la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79.
Non risulta che al 31-08-2023 fossero state pubblicate tali graduatorie: parte ricorrente nell'atto introduttivo depositato nell'aprile 2024 ha allegato che le procedure del concorso erano ancora in corso e tale circostanza non è stata espressamente contestata.
Pare costituire una conferma di tale interpretazione il DDG
n. 1195 del 5.10.2023 depositato da parte ricorrente (sub doc. nr. 6) che integra la graduatoria dei vincitori con nominativo di candidato che entro il limite dei posti attribuiti a ciascuna procedura concorsuale “ha titolo per effetto dello scorrimento dei rinunciatari” a seguito della
“ulteriore rinuncia pervenuta a seguito di comunicazione dell'Ufficio di ambito territoriale dell'Aquila del 21 settembre 2023”.
La mancata presentazione del docente per Persona_2
l'immissione in ruolo presso l'istituto in cui ha svolto l'anno di formazione il 1/09/2023, in ragione dell'accettazione di incarico presso altro istituto ubicato in altra città, integra una rinuncia al primo incarico per facta concludentia, che ben poteva essere verificata dal CP_1 nei primi giorni di settembre.
Quel posto, accantonato ex lege per la procedura straordinaria, in difetto di decadenza delle graduatorie avrebbe dovuto essere assegnato per scorrimento per l'anno di
6 formazione e prova e non avrebbe dovuto invece essere fatto oggetto di una supplenza ordinaria.
E' vero che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (cfr. Cass., Sez. Lav.,
3.11.2021 n. 31427).
La scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo del ricorso allo scorrimento non è stata modificata dall'art. 35, comma 5 ter, del d.l.vo n. 165 del 2001, secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione".
La norma si limita a stabilire il termine di tempo entro il quale le graduatorie di concorso possono essere utilizzate per lo scorrimento, senza incidere sulla regola che assegna alla pubblica amministrazione la mera "facoltà", e non l'obbligo, di utilizzare lo scorrimento.
Tuttavia, nella fattispecie in esame è la stessa legge che ha previsto l'obbligatorietà dello scorrimento.
La circostanza che in data 27.6.23 l' abbia CP_4 emesso l'avviso con cui ha convocato per la procedura di reclutamento A.S. 2023-24 i candidati presenti nelle graduatorie di merito, a seguito dello scorrimento dei rinunciatari alla data del 1° settembre 2022 e che a quella data il posto occupato dal Prof. non fosse vacante e Per_2 disponibile, non significa che successivamente l' CP_5
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[...] non potesse e dovesse emettere i decreti in surroga, finalizzati a ricoprire i posti resisi vacanti a seguito della rinuncia, espressa o tacita, da parte del candidato assegnatario della cattedra, nei limiti degli originari posti disponibili (29), anche in relazione alle rinunce comunicate o accertate dopo il 31-08-23.
Infatti, la facoltà della rinuncia avrebbe potuto ed è stata esercitata non solo con riguardo all'assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2022-2023, ma anche con riguardo all'assunzione in ruolo, previo esito positivo dell'anno di formazione e prova, alla fine di tale anno scolastico.
Diversamente opinando andrebbero perduti dei potenziali posti a tempo indeterminato per cui esiste già la copertura finanziaria.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Considerata la peculiarità della fattispecie e la novità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, accerta il diritto del ricorrente all'assunzione ai sensi dell'art. all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, previo scorrimento della graduatoria di merito c.d.c. B017 per la regione Toscana del concorso di cui al DD 1081 del 6.5.22, ai sensi del Decreto
Legge 30 dicembre 2023, n. 215, a partire dall'a.s. 2023-24 e, per l'effetto, ordina al di procedere con la nomina CP_1 del ricorrente per lo svolgimento dell'anno di formazione e di prova.
Compensa integralmente le spese di lite.
8 Massa, lì 3/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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