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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8354 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/07/2025 ; tenuto conto che con decreto del 23.6.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in assenza delle parti la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 8354 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: " somministrazione", vertente
TRA
c.f. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (di Parte_1 P.IVA_1 Part seguito, per brevità, ), in persona dei procuratori speciali p.t., in forza di procure in autentica Notaio dott. rispettivamente del 1° giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889 (doc. Persona_1
01) e del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528 (doc. 02), rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Marisa Olga Meroni (c.f. – indirizzo PEC C.F._1
– numero di fax 0276024561) e Paolo Marra (c.f. Email_1
– indirizzo PEC – numero di fax CodiceFiscale_2 Email_2
0276024561) presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 13, elett. domiciliata;
- parte attrice-
E
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in SA UR (CE) Via XXI Luglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Iannotta, con giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SA UR (CE) alla Via
Sant'Agata n.46. ;
-parte convenuta -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che nelle more del giudizio e, precisamente, nel mese di dicembre 2020, il ha provveduto al pagamento a l'importo di Euro € CP_1 Parte_3
341.275,29 a saldo delle fatture (“Il credito portato dalle TE EB RE prodotte quali docc. 05.01-05.03, per € 341.275,29, come detto, si è azzerato a seguito di pagamento da parte del nelle more del giudizio e, CP_1 precisamente, a dicembre 2020”; cfr. pag. 5 delle note conclusive di parte attrice depositate in data 23.6.2025).
ha chiesto pertanto la condanna del al versamento degli importi pari a : Parte_3 CP_1
- € 263.217,71 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'estratto conto aggiornato che si allega (doc. 1134);
- gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato pari ad € 448.644,03, ad oggi ridottosi ad € 263.217,71, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
- € 24.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori portati dalle TE EB RE
(doc. 05.01-05.03) pari ad € 341.275,29 (ad oggi azzerate), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi portati dalle TE EB
RE (doc. 05.01-05.03);
- le spese legali del presente giudizio.
L'ammissibilità dell'azione
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass.
13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia ed al suo prevedibile esito (Cass.
3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in una affermazione di un principio, di massima o accademica, imponendo invece che essa sia, necessariamente, idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 14574/2010).
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla questione relativa alla assenza di forma scritta ad substantiam, necessaria a fondare il diritto di credito della parte attrice.
3. La società attorea ha premesso di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalle società CP_2 nei confronti del dei quali la è divenuta titolare in virtù di contratti
[...] Controparte_1 Pt_3 di cessione pro soluto, come specificamente descritti nell'atto introduttivo, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore del convenuto;
ha domandato altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale oltre agli importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Non è documentato in atti alcun contratto di fornitura avente forma scritta ad substantiam tra la parte cedente ed il debitore ceduto forma scritta necessaria anche per i contratti, che siano fonte Controparte_1 di rapporti obbligatori, conclusi tra la p.a. e i privati (vedi Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234:
Tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia
Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura
(costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la Pubblica
Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni patrimoniali assunte dall'ente pubblico. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007: “Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale
l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente;
se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383), è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso art.17 per cui "i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione"; da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali
- non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta "ad substantiam" debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti”.
In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza successiva, che ha, peraltro, ribadito la necessità che il contratto non solo sia stipulato in forma scritta, ma sia sottoscritto dal titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, e che contenga l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso (cfr. Cass. n. 24679/13).
Inoltre, con specifico riferimento al primo profilo (necessità che il contratto sia sottoscritto dal soggetto titolare del potere rappresentativo dell'ente nei confronti dei terzi), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come occorra la prova documentale della rappresentanza organica in capo allo stipulante, ovvero l'indicazione della norma statutaria che legittimi il funzionario, quale organo, a stipulare il singolo contratto
(cfr. Cass. n. 13656/13). Tutto ciò nell'ottica di tutelare il cittadino rispetto ad eventuali arbitrii della pubblica amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio del controllo sulla destinazione delle risorse pubbliche (Cass. n. 21577/13). Tali principi sono stati ribaditi anche nelle successive e più recenti sentenze n. 5263/15 e n. 12316/15.
Le obbligazioni assunte dalla p.a. devono risultare, dunque, da atto avente forma scritta ad substantiam;
in difetto è fatta salva in favore del privato l'azione di indebito arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della p.a.
Invero, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000), oltre a confermare implicitamente la necessità della forma scritta di cui si è già detto anche per le convenzioni tra p.a. e privati, subordina, altresì, la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso ed all'impegno contabile; inoltre, la norma citata stabilisce che in caso di inosservanza delle predette disposizioni il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte privata e il funzionario che ha disposto la spesa.
Sul punto è necessario richiamare il recentissimo intervento della Suprema Corte (Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;
che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile
1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass.,
Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraentein ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., 17/2/2022 CP_1
n. 5267).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue, quindi, che non può ritenersi sussistente un titolo valido alla base della pretesa azionata dalla banca attorea.
Inoltre, come osservato, non risultano agli atti l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e detti atti dovevano essere prodotti dalla stessa parte attrice, in ossequio al principio dell'onere della prova.
Sul punto va precisato che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile eludere la certezza della loro esistenza.
Per tali ragioni è del tutto irrilevante la documentazione fornita da parte attrice, in quanto non consente di fornire certezza sull'esistenza degli atti pubblici richiesti dall'art. 191 comma 1 cit.
Anche ove, però, l'obbligazione sia da ritenersi nascente ex lege (come i riferiti crediti ceduti da CP_2 in quanto prestazione eseguita in forza del regime di salvaguardia, come affermato dalla Parte_3
nei propri scritti), si è sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di
[...] beni o servizi per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché (occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
D'altronde, l'art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che, nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora e gli interessi anatocistici.
Alla luce di ciò, la domanda contrattuale di pagamento delle somme residue non corrisposte dal CP_1 non può essere accolta e va rigettata.
La pronuncia assorbe ogni altra questione prospettata.
Sussistono gravi motivi, nel senso voluto dalle norme che disciplinano la materia della soccombenza, in ragione della natura della causa, del pagamento parziale intervenuto in corso di causa, della mancata contestazione dell'effettuazione della fornitura in regime di salvaguardia, seppur senza il rispetto delle formalità di legge, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8354 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/07/2025 ; tenuto conto che con decreto del 23.6.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in assenza delle parti la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 8354 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: " somministrazione", vertente
TRA
c.f. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (di Parte_1 P.IVA_1 Part seguito, per brevità, ), in persona dei procuratori speciali p.t., in forza di procure in autentica Notaio dott. rispettivamente del 1° giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889 (doc. Persona_1
01) e del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528 (doc. 02), rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Marisa Olga Meroni (c.f. – indirizzo PEC C.F._1
– numero di fax 0276024561) e Paolo Marra (c.f. Email_1
– indirizzo PEC – numero di fax CodiceFiscale_2 Email_2
0276024561) presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 13, elett. domiciliata;
- parte attrice-
E
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in SA UR (CE) Via XXI Luglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Iannotta, con giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SA UR (CE) alla Via
Sant'Agata n.46. ;
-parte convenuta -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che nelle more del giudizio e, precisamente, nel mese di dicembre 2020, il ha provveduto al pagamento a l'importo di Euro € CP_1 Parte_3
341.275,29 a saldo delle fatture (“Il credito portato dalle TE EB RE prodotte quali docc. 05.01-05.03, per € 341.275,29, come detto, si è azzerato a seguito di pagamento da parte del nelle more del giudizio e, CP_1 precisamente, a dicembre 2020”; cfr. pag. 5 delle note conclusive di parte attrice depositate in data 23.6.2025).
ha chiesto pertanto la condanna del al versamento degli importi pari a : Parte_3 CP_1
- € 263.217,71 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'estratto conto aggiornato che si allega (doc. 1134);
- gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato pari ad € 448.644,03, ad oggi ridottosi ad € 263.217,71, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
- € 24.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
- gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori portati dalle TE EB RE
(doc. 05.01-05.03) pari ad € 341.275,29 (ad oggi azzerate), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi portati dalle TE EB
RE (doc. 05.01-05.03);
- le spese legali del presente giudizio.
L'ammissibilità dell'azione
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass.
13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia ed al suo prevedibile esito (Cass.
3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in una affermazione di un principio, di massima o accademica, imponendo invece che essa sia, necessariamente, idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 14574/2010).
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla questione relativa alla assenza di forma scritta ad substantiam, necessaria a fondare il diritto di credito della parte attrice.
3. La società attorea ha premesso di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalle società CP_2 nei confronti del dei quali la è divenuta titolare in virtù di contratti
[...] Controparte_1 Pt_3 di cessione pro soluto, come specificamente descritti nell'atto introduttivo, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore del convenuto;
ha domandato altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale oltre agli importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Non è documentato in atti alcun contratto di fornitura avente forma scritta ad substantiam tra la parte cedente ed il debitore ceduto forma scritta necessaria anche per i contratti, che siano fonte Controparte_1 di rapporti obbligatori, conclusi tra la p.a. e i privati (vedi Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234:
Tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia
Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura
(costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la Pubblica
Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni patrimoniali assunte dall'ente pubblico. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007: “Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale
l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente;
se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383), è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso art.17 per cui "i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione"; da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali
- non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta "ad substantiam" debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti”.
In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza successiva, che ha, peraltro, ribadito la necessità che il contratto non solo sia stipulato in forma scritta, ma sia sottoscritto dal titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, e che contenga l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso (cfr. Cass. n. 24679/13).
Inoltre, con specifico riferimento al primo profilo (necessità che il contratto sia sottoscritto dal soggetto titolare del potere rappresentativo dell'ente nei confronti dei terzi), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come occorra la prova documentale della rappresentanza organica in capo allo stipulante, ovvero l'indicazione della norma statutaria che legittimi il funzionario, quale organo, a stipulare il singolo contratto
(cfr. Cass. n. 13656/13). Tutto ciò nell'ottica di tutelare il cittadino rispetto ad eventuali arbitrii della pubblica amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio del controllo sulla destinazione delle risorse pubbliche (Cass. n. 21577/13). Tali principi sono stati ribaditi anche nelle successive e più recenti sentenze n. 5263/15 e n. 12316/15.
Le obbligazioni assunte dalla p.a. devono risultare, dunque, da atto avente forma scritta ad substantiam;
in difetto è fatta salva in favore del privato l'azione di indebito arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della p.a.
Invero, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000), oltre a confermare implicitamente la necessità della forma scritta di cui si è già detto anche per le convenzioni tra p.a. e privati, subordina, altresì, la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso ed all'impegno contabile; inoltre, la norma citata stabilisce che in caso di inosservanza delle predette disposizioni il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte privata e il funzionario che ha disposto la spesa.
Sul punto è necessario richiamare il recentissimo intervento della Suprema Corte (Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;
che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile
1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass.,
Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraentein ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., 17/2/2022 CP_1
n. 5267).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue, quindi, che non può ritenersi sussistente un titolo valido alla base della pretesa azionata dalla banca attorea.
Inoltre, come osservato, non risultano agli atti l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e detti atti dovevano essere prodotti dalla stessa parte attrice, in ossequio al principio dell'onere della prova.
Sul punto va precisato che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile eludere la certezza della loro esistenza.
Per tali ragioni è del tutto irrilevante la documentazione fornita da parte attrice, in quanto non consente di fornire certezza sull'esistenza degli atti pubblici richiesti dall'art. 191 comma 1 cit.
Anche ove, però, l'obbligazione sia da ritenersi nascente ex lege (come i riferiti crediti ceduti da CP_2 in quanto prestazione eseguita in forza del regime di salvaguardia, come affermato dalla Parte_3
nei propri scritti), si è sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di
[...] beni o servizi per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché (occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
D'altronde, l'art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che, nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora e gli interessi anatocistici.
Alla luce di ciò, la domanda contrattuale di pagamento delle somme residue non corrisposte dal CP_1 non può essere accolta e va rigettata.
La pronuncia assorbe ogni altra questione prospettata.
Sussistono gravi motivi, nel senso voluto dalle norme che disciplinano la materia della soccombenza, in ragione della natura della causa, del pagamento parziale intervenuto in corso di causa, della mancata contestazione dell'effettuazione della fornitura in regime di salvaguardia, seppur senza il rispetto delle formalità di legge, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo