Articolo 2107 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2106Articolo 2108
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9 ottobre 2010
Art. 2107. Sanzioni disciplinari 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto; b) la multa in detrazione della paga; c) la sospensione di permessi e licenze; d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione; e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. 2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230 , stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate. 5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.
Nota all'art. 2107:
- Per il testo dell' articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230 , si vedano le note all'articolo 2097.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010