Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.U.C. dei Comuni di Frascineto, Civita, San Basile, Cassano Allo Ionio e Trebisacce, non costituito in giudizio;
Comune di Cassano all’Ionio, in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare:
1) della determinazione RG n.-OMISSIS- del Comune di Cassano, mai comunicata e conosciuta solo in quanto pubblicata sull’albo pretorio comunale, recante l’esclusione della società ricorrente – già aggiudicataria della commessa - dalla gara per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA SIBARI LAUROPOLI - AREA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO – (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CARICAMENTO AINOP, L’ESECUZIONE DEI LAVORI E SCIA VV.FF. - CUP: -OMISSIS- - CIG: -OMISSIS-"
2) della determinazione RG n.-OMISSIS-, parimenti mai comunicata, con cui il Comune di Cassano ha aggiudicato la gara in esame alla -OMISSIS-; nonché dell'Avviso di avvenuta nuova aggiudicazione della gara in favore di quest'ultima impresa, datato -OMISSIS-;
3) del verbale n. -OMISSIS- recante la proposta di aggiudicazione della gara in esame alla -OMISSIS-;
4) per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione prot. -OMISSIS-;
5) per quanto di ragione, del bando, del disciplinare, del capitolato d'appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso;
6) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi incluso il contratto d'appalto frattanto intervenuto tra l'appaltante e l'operatore economico aggiudicatario e l'eventuale consegna dell'appalto in via d'urgenza;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, quale tutela risarcitoria in forma specifica e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, a confermare l’aggiudicazione della gara alla società ricorrente, con conseguente contrattualizzazione dell’appalto, essendo la ricorrente all’uopo disponibile. Ovvero per il risarcimento per equivalente pecuniario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Cassano All’Ionio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. -OMISSIS-, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Frascineto, Civita, San Basile, Cassano All’Ionio e Trebisacce ha indetto la gara di appalto integrato per la realizzazione di un asilo nido nel Comune di Cassano All’ionio (PNRR).
Alla procedura ha partecipato l’odierna ricorrente -OMISSIS- (di seguito si omette la sigla societaria), che al termine delle operazioni di gara ha conseguito l’aggiudicazione della commessa, con determinazione n. -OMISSIS- del Comune.
Con nota del giorno successivo, il -OMISSIS-, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara motivato sul fatto che nella società di progettazione indicata dalla -OMISSIS-, figurava, quale -OMISSIS-, -OMISSIS-, dipendente del Comune di Cassano.
Instauratosi il contraddittorio procedimentale, con determinazione del Comune di Cassano n. -OMISSIS- la ricorrente è stata esclusa dalla gara.
Il Comune ha in seguito disposto lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla seconda classificata, -OMISSIS- (di seguito, per brevità, solo -OMISSIS-), con determinazione n. -OMISSIS-.
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2025 e depositato in giudizio il 28 ottobre 2025, la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione, l’aggiudicazione e gli altri atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per un motivo in diritto, oltre il risarcimento del danno.
Il motivo di annullamento è teso a censurare che: a) la determinazione di esclusione non è stata comunicata alla ricorrente, il che non le ha permesso di approntare adeguati mezzi di tutela; b) sussiste discrasia tra la comunicazione di avvio del procedimento, fondata sul fatto che -OMISSIS- era al contempo dipendente del Comune e socia minoritaria della società indicata dalla ricorrente per l’esecuzione del progetto, e il provvedimento finale di esclusione, che motiva invece in ordine al ruolo funzionale del-OMISSIS- nell’esecuzione dell’opera; c) non poteva sussistere in concreto una situazione di conflitto di interesse in quanto -OMISSIS- era assente dal lavoro sin da -OMISSIS- e non avrebbe avuto compiti funzionali né nella fase di gara/aggiudicazione, né in quella esecutiva dell’appalto, mancando quindi le condizioni per l’applicazione dell’art. 16 del codice appalti; d) il conflitto di interessi non può essere neanche potenziale, non avendo il Comune motivato sul punto in modo specifico, come invece richiesto dall’art. 16, comma 2, del codice appalti; e) il Comune non ha inoltre valutato la possibilità di applicare una soluzione intermedia, nel senso di ordinare la sostituzione del-OMISSIS- con altro professionista, o dell’intero raggruppamento indicato per la progettazione.
In data 31 ottobre 2025 si è costituita in giudizio -OMISSIS-, con memoria di forma.
In data 10 novembre 2025 la -OMISSIS- ha depositato memoria nella quale ha argomentato in ordine alla legittimità dell’operato del Comune.
Nella medesima data si è costituito in giudizio con memoria il Comune di Cassano All’Ionio, difendendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Sempre il 10 novembre 2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla domanda cautelare, motivo per cui alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza pubblica al 18 febbraio 2026.
In data 13 novembre 2025 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti, poi depositati il 19 novembre 2025, con i quali ha specificatamente impugnato la clausola inerente i requisiti generali contenuta a pag. 13 del disciplinare di gara, la quale commina l’esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 52, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, deducendone la nullità ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, e comunque la illegittimità sotto vari profili.
In data 31 gennaio 2026 ha depositato memoria la -OMISSIS-, deducendo in particolare la legittimità della clausola impugnata con motivi aggiunti, la reticenza nella dichiarazione del DGUE quale autonomo e sufficiente motivo di esclusione, e subordinatamente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del codice appalti, se interpretato nel senso auspicato dalla ricorrente.
In data 2 febbraio 2026 anche -OMISSIS- ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., perorando le censure già svolte.
Entrambe le parti private hanno poi depositato memorie di replica.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale ed i motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente, per evidente contiguità logica.
2. La ricorrente -OMISSIS- chiede l’annullamento della propria esclusione, e in via derivata della aggiudicazione in favore della seconda graduata -OMISSIS-, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 90 e 95 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 36/2023, dell’art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165/2001, degli artt. 1, 3, 7, 8 e ss. l. 241/1990; degli artt. 24 e 97 della Costituzione, del disciplinare di gara. Nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del favor participationis, violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità, correttezza e leale collaborazione, presupposto erroneo, travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza e sviamento.
3. Il motivo è articolato in più sotto censure.
4. Con una prima censura, la ricorrente si duole che la mancata comunicazione della determinazione di esclusione le abbia precluso di approntare adeguati mezzi di tutela.
La censura va respinta in quanto la ricorrente, evidentemente avendo conosciuto aliunde il provvedimento impugnato, ne ha chiesto l’annullamento nei termini di legge, senza decadenza da alcuna censura. Né sono stati adeguati specifici mezzi di tutela dai quali la parte sarebbe decaduta per effetto della mancata comunicazione del provvedimento.
5. Con la seconda censura, la ricorrente deduce che il provvedimento dovrebbe essere annullato già per il solo fatto che sussiste una discrasia fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’esclusione definitiva. Infatti il primo motivava che: “ Nel corso delle operazioni di verifica dei requisiti è emerso che -OMISSIS-, -OMISSIS-, è attualmente dipendente a tempo determinato dell’Ente Committente ”, mentre la seconda ha specificato che: “ la professionista -OMISSIS-, contrariamente a quanto dichiarato nel punto d) delle controdeduzioni, per come dichiarato negli atti di gara assumerà il compito funzionale nella fase di esecuzione dell’opera essendo stata indicata nell’allegato 3 “Dichiarazioni Progettisti” come incaricata del: - 1) Progettista Esecutivo; - 2) Coordinatore della Sicurazza in Fase di Progettazione; - 3) Caricamento AINOP; ”.
Anche tale censura non può essere condivisa.
Infatti, come osservato dalle parti resistenti, il provvedimento finale non ha motivato su un profilo nuovo e diverso, bensì su un profilo che costituisce naturale sviluppo argomentativo di quanto già indicato nella comunicazione di avvio, e cioè la sussistenza di un conflitto di interesse rispetto ad una persona fisica ben individuata.
Vieppiù, la specificazione contenuta nel provvedimento impugnato si è espressamente resa necessaria per ribattere alle osservazioni presentate dalla società ricorrente: non si tratta dunque di un tema nuovo, su cui la ricorrente non aveva avuto modo di interloquire, ma di un tema sul quale aveva già interloquito, avendolo introdotto essa stessa.
6. La terza censura è inerente alla motivazione della esclusione e alla sua rispondenza al paradigma fissato dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.
6.1. La norma in questione prevede che: “ 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
(comma così modificato dall’art. 15-quater, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 132 del 1923, convertito dalla legge n. 170 del 1923 che ha soppresso le parole «(concreta ed effettiva)» già presenti al primo periodo del presente comma).
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro ”.
La relazione illustrativa del codice precisa: quanto al comma 1, che “ la norma in esame specifica che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell’ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali (che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine) e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato ”; quanto al comma 2, che: “ le situazioni di conflitto di interessi assumono una notevole rilevanza nei confronti del soggetto pubblico per le gravi conseguenze giuridiche derivanti dalla omissione della loro dichiarazione. Dunque, non se ne può accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l'oggetto della omissione, considerando le ricadute disciplinari ma soprattutto penali ai sensi dell'art. 323 c.p., atteso che la violazione dell'obbligo di astensione, ove prescritto (anche dalla norma in esame, quindi), è intesa per giurisprudenza costante della Suprema Corte come un dovere di astensione introdotto nell'ordinamento in via generale e diretta dall'art. 323 c.p. (ex multis Cass. Pen. Sez. 6, 15 marzo 2013, n.14457, 19 ottobre 2004, n. 7992), considerata una sorta di norma penale in bianco completata dal richiamo alle varie ipotesi di astensione contemplate dalle leggi speciali, e indipendentemente dall'avverarsi del fatto dannoso. Per questo, riprendendo alcuni spunti contenuti nel parere del Consiglio di Stato n. 667 del 5 marzo 2019 (reso sulle Linee guida ANAC in materia di conflitto di interessi), il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti.
In coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la norma precisa che la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro ”.
6.2. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza amministrativa, nella vigenza del precedente codice appalti nonché sulla scorta delle linee guida ANAC n. 15 del 2019 e del relativo parere del Consiglio di Stato n. 667/2019, abbiano affermato che il conflitto di interessi può avere anche solo natura potenziale, nel senso che l’esclusione è giustificata per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151).
Tuttavia, dal confronto tra la disciplina pregressa e quella dell’attuale codice, emerge che quest’ultima abbia operato un significativo restringimento dei presupposti per la sussistenza del conflitto di interesse, ispirato ai principi di fiducia e di partecipazione, che guidano l’intera riforma.
Limitandosi dunque all’analisi letterale dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi in capo a un soggetto, esso richiede che: a) si tratti di soggetto che “ interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato gli esiti e la gestione ”; b) esso abbia “ direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione ”; c) “ la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro ”.
6.3. Ebbene il Collegio ritiene, in accoglimento della censura della parte ricorrente sul punto, che nel caso di specie il Comune non abbia motivato in modo sufficiente in ordine al fatto che -OMISSIS- sia intervenuta nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell’appalto con compiti funzionali.
Va dato atto che il Comune sul punto ha motivato nel provvedimento impugnato che: “ la professionista -OMISSIS-, contrariamente a quanto dichiarato nel punto d) delle controdeduzioni, per come dichiarato negli atti di gara assumerà il compito funzionale nella fase di esecuzione dell'opera essendo stata indicata nell'allegato 3 "Dichiarazioni Progettisti" come incaricata del:
- 1) Progettista Esecutivo;
- 2) Coordinatore della Sicurazza in Fase di Progettazione;
- 3) Caricamento AINOP; ”.
Tuttavia tali circostanze sono idonee a provare il requisito sub b), non anche quello sub a), in quanto un ruolo operativo nella esecuzione dell’appalto non costituisce un compito funzionale.
Infatti, la relazione illustrativa al codice appalti, sopra richiamata, chiarisce condivisibilmente che sono compiti funzionali quelli “ che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine ”. È evidente allora che la circostanza che -OMISSIS- avesse un ruolo operativo nell’esecuzione dell’appalto non vale, di per sé e in mancanza di adeguata motivazione sul punto, a far ritenere che avesse un ruolo funzionale, cioè di spendita di poteri amministrativi, nella fase di aggiudicazione della procedura o di sua esecuzione.
6.4. Non rileva in senso contrario quanto dedotto nelle memorie dal Comune e dalla controinteressata, cioè che -OMISSIS- avesse ruolo di Ispettore Direttivo Tecnico dell’Area PNRR e che abbia svolto l’incarico di RUP in altre procedure di appalti PNRR, in primo luogo perché tali circostanze sono state rese note per la prima volta solo con le difese in giudizio, non essendo ricavabili né dalla comunicazione di avvio del procedimento né dal provvedimento finale, nel quale -OMISSIS- è qualificata semplicemente come dipendente del Comune: è evidente infatti che le deduzioni difensive non possono in nessun modo integrare le motivazioni del provvedimento impugnato con circostanze che non siano da esso espressamente ricavabili; in secondo luogo poiché si tratta comunque di circostanze idonee a configurare al più un pericolo meramente astratto e non concretamente dimostrato, in mancanza della prova che -OMISSIS- sia stata chiamata a svolgere una attività amministrativa concreta per la procedura oggetto del presente giudizio.
Peraltro proprio il Comune nelle proprie difese ha rappresentato che “ Alla suddetta dipendente sono state attribuite funzioni di RUP proprio nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR, avendo essa anche svolto la funzione di Presidente di seggio. A maggior ragione detti incarichi esterni verranno attribuiti alla medesima, oggi inquadrata nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni nel profilo di Funzionario tecnico, in base al contratto del -OMISSIS- ”, così di fatto confermando che-OMISSIS- non ha svolto compiti funzionali nella procedura in esame.
6.5. Altresì la delibera ANAC n. 582/2024 richiamata dalla controinteressata non può essere interpretata nel senso di far configurare il conflitto di interesse anche rispetto ad un soggetto che non sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell’appalto con compiti amministrativi, in quanto questa costituirebbe una interpretazione antiletterale e sostanzialmente abrogativa o ampliativa dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023 da parte di atto che, nell’impianto del nuovo codice, ha natura di mero strumento di supporto interpretativo o di “best practice”.
6.6. Se la motivazione del Comune in ordine al requisito sub a) è carente, di contro il ricorrente ha offerto documentazione idonea a comprovare che -OMISSIS- non fosse effettivamente in servizio presso il Comune già da prima dell’indizione della procedura di gara, nonché al momento della sua conclusione e del provvedimento di esclusione.
Ciò è provato da copia dell’istanza di -OMISSIS- per il periodo decorrente dal -OMISSIS- -OMISSIS- (avendo effettivamente -OMISSIS-.).
Per il periodo successivo al -OMISSIS-, la ricorrente ha rappresentato che -OMISSIS- ha chiesto ed ottenuto l’ulteriore congedo parentale, come da documentazione depositata a riprova.
In senso contrario il Comune ha dedotto che: a) “ non rileva neppure che la -OMISSIS- sia rimasta assente dal lavoro per -OMISSIS-, essendo il conflitto di interesse anche potenziale e connesso alla sua qualità di dipendente pubblico, ed anzi di funzionario tecnico proprio nell’area di interesse, e potendo quindi essere al contempo incaricata del progetto e del coordinamento della sicurezza dall’o.e. qui ricorrente, incaricata quale RUP di seguire la fase esecutiva dell’appalto, e quindi di assommare in sé la figura del controllante e del controllato, caso evidentemente ricompreso nell’ambito del conflitto di interesse ”; b) “ -OMISSIS- è di prossima scadenza, come desumibile dall’istanza quivi allegata (datata -OMISSIS-) mentre il termine di esecuzione dei lavori è previsto al -OMISSIS- ”.
Va però precisato che se il ricorrente ha offerto un principio di prova documentale per dimostrare che -OMISSIS- si sia protratto, ininterrottamente dalla fine del -OMISSIS- e che sia stato domandato un ulteriore congedo fino al -OMISSIS-, il Comune non ha offerto documenti idonei a sostenere il contrario: sul punto dunque l’asserzione per cui “ -OMISSIS- è di prossima scadenza ” è una contestazione generica e perciò non condivisibile.
6.7. Inoltre, come già rilevato, la nozione di “conflitto potenziale”, come elaborata dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del precedente codice appalti, non può giungere a obliterare uno dei requisiti legali e letterali ora richiesto dall’art. 16 d.lgs. n. 36/2023, cioè che il soggetto in conflitto di interesse abbia svolto o sia chiamato a svolgere compiti funzionali nella procedura.
Ad essere potenziale è invece il rischio che -OMISSIS- sia chiamato a svolgere le funzioni di R.U.P. nella (sola) fase esecutiva dell’appalto, rischio prospettato dal Comune - ancora una volta solo nelle difese in giudizio invece che nel provvedimento impugnato - in modo comunque generico, in contrasto con l’onere della prova rafforzato – mediante “ presupposti specifici e documentati ” – imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.
6.8. Il Collegio non ignora che la circostanza che una dipendente dell’amministrazione chiamata a svolgere compiti funzionali svolga al contempo attività lavorativa o professionale presso un soggetto privato destinatario dell’attività amministrativa, possa astrattamente configurare una causa di incompatibilità ex art. 53 T.U.P.I. (sul quale si tornerà infra).
Va però rilevato che l’art. 16 d.lgs. n. 36/2023 ha dei presupposti di applicazione assai più ristretti nella misura in cui richiede che il soggetto in conflitto di interesse abbia svolto o sia chiamato a svolgere compiti funzionali (cioè esercizio di potere amministrativo) nella stessa procedura in cui, in relazione alla fase di aggiudicazione o esecuzione, ha anche un interesse finanziario, economico o altro interesse personale.
Del resto, e comunque, sebbene il Comune abbia escluso la ricorrente rilevando un conflitto di interesse rispetto a un proprio dipendente, non risulta abbia invece adottato nei confronti della dipendente, che aveva appena ottenuto una proroga contrattuale, i provvedimenti previsti proprio dall’art. 53, commi 7, 9 e 10, T.U.P.I.
6.9. Quanto alla questione di legittimità costituzionale invocata dalla -OMISSIS- per l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ove interpretato nel senso che i compiti funzionali vadano svolti nella stessa procedura di appalto, essa è priva del carattere della non manifesta infondatezza, ovverosia è manifestamente infondata.
Le norme costituzionali asseritamente violate sarebbero, ad avviso della controinteressata, l’art. 97 Cost. e l’art. 98 Cost.
Quanto all’art. 97 Cost. essa costituisce un precetto ampio e indeterminato. Non è dato vedere nel caso di specie come una interpretazione dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 in senso restrittivo dia luogo all’imparzialità sistematica dell’”agere” pubblico. All’opposto, l’interpretazione estensiva auspicata dalla controinteressata comporterebbe una violazione dei principi di partecipazione e di fiducia, che a loro volta sono uno dei predicati del principio di buon andamento. In altre parole si è in presenza di un bilanciamento operato in via legislativa fra opposte esigenze, il cui risultato non costituisce di per sé una violazione del principio di imparzialità.
Analogamente non si ravvisa la violazione dell’art. 98 Cost., posto che l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, come già argomentato, ha un ambito di applicazione più ristretto giustificato dal necessario contemperamento con molteplici esigenze; a garantire in modo specifico il principio di cui all’art. 98 Cost. è la disciplina di cui agli artt. 53 T.U.P.I. e 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che in nessun modo viene elisa o limitata dall’art. 16, d.lgs. n. 36/2023.
6.10. La censura in esame deve dunque ritenersi accolta.
7. Così come deve essere altresì accolta, per conseguenzialità logica, la censura rivolta alla parte della motivazione del provvedimento circa la mancata dichiarazione di cause di conflitto di interesse: poiché, come precedentemente esposto, non sussisteva una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente non era tenuta a dichiararne la sussistenza.
8. Quanto alla motivazione del provvedimento ove si legge: “ Per come indicato nella “Lex-sapecialis” al paragrafo “Altre cause di esclusione”, “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni ”, parte ricorrente coi motivi aggiunti ha dedotto la nullità della clausola per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, fissato dall’art. 10 d.lgs. n. 36/2023 e comunque l’illegittimità dell’esclusione sotto questo profilo.
8.1. Il motivo è fondato.
8.2. Il Collegio intende sul punto far proprie le motivazioni spese in caso analogo, ove si è affermato che: “ Occorre partire dal dato normativo, con l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 che così testualmente recita: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
(…)
Ma poi è opportuno osservare come la ratio della norma in esame -quella, cioè, di evitare che i funzionari pubblici orientino le proprie scelte amministrative al fine di precostituirsi, rispetto ai privati su cui quelle scelte sono destinate a incidere, “posizioni di favore” da “sfruttare professionalmente” dopo la cessazione dell’impiego pubblico- nulla ha a che vedere con la “asimmetria informativa” e con la “lesione della par condicio” prefigurate dalle amministrazioni resistenti in relazione alla gara ora in oggetto; (…)
La verità è che quella posta a base degli atti impugnati è un’interpretazione analogica (se non addirittura “creativa”) dello stesso art. 53, comma 16 ter, volta a espanderne il campo di applicazione -dalla “dimensione del tutto civilistica” in cui si è mosso il legislatore- al contesto (tutto pubblicistico) delle gare d’appalto affidate dall’Amministrazione presso la quale il funzionario aveva prestato servizio; operazione ermeneutica, questa, decisamente impraticabile per le seguenti ragioni:
perché l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 è norma eccezionale laddove configura un’ipotesi di “nullità testuale” (contrattuale/civilistica, si intende) insuscettibile di applicazione analogica e anche nella parte in cui apporta una significativa deroga al principio di libertà di iniziativa economica (art. 43 della Costituzione);
perché l’ipotizzata “applicazione analogica” dello stesso art. 53, comma 16 ter, trova insuperabile ostacolo nel principio di tassatività della clausole di esclusione dalle gare d’appalto, introdotto all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ora recepito dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 888 del 15 novembre 2016).
La scelta dell’amministrazione si è tradotta, in sostanza, nella configurazione di una causa di incompatibilità e/o di esclusione dalle gare non prevista dalla legge, in contrasto con il pacifico assunto secondo cui entrambe le fattispecie sono di tenore strettamente tassativo, anche nella vigenza del nuovo codice appalti.
Al riguardo si richiama - per analogia logico-giuridica tra le problematiche implicate - la pronuncia della Corte Giustizia UE, Sez. IV, 19 maggio 2009, n. 538, secondo cui l’ordinamento comunitario non consente al legislatore nazionale di “ prevedere meccanismi di esclusione dalle gare che -pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici- stabiliscano un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara ”.
In sostanza, per il diritto comunitario, delle due l’una:
- il legislatore individua espressamente cause di incompatibilità o di esclusione dalle gare, ricollegabili a parametri oggettivi e immediatamente espressivi di un possibile inquinamento della procedura (il che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, non esistendo una norma che espressamente impedisca la partecipazione alla gara nella situazione in cui versa la ricorrente);
- oppure il legislatore prevede situazioni di solo “potenziale alterazione” del confronto concorrenziale, ma in questo caso deve esigere che l’eventuale esclusione dalla gara sia supportata dall’accertamento “in concreto” dell’ipotizzata alterazione della par condicio, nel caso di specie del tutto mancata, alla luce di quanto già precedentemente argomentato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato.
Non rileva invece in senso contrario che la clausola di esclusione in questione fosse contenuta nel bando tipo ANAC n. 1/2023 in quanto, come già precisato, nell’impianto del nuovo codice, e precisamente alla stregua dell’art. 222, comma 2, tale bando tipo costituisce uno strumento di “best practice” e non può dunque comportare la validità di una clausola di esclusione atipica.
Sul punto si ritengono condivisibili le motivazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere n. 1441/2024 - richiamato dalla ricorrente nelle memorie di replica - nel quale, esaminando la bozza provvisoria del bando di gara per il rilascio delle concessioni per l’esercizio e la raccolta a distanza di giuochi pubblici, ha così motivato su clausola analoga a quella in esame: “ Appare da eliminare del tutto la previsione del punto “6.5. Altre cause di esclusione”, secondo cui “Sono esclusi i candidati che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso ADM negli ultimi tre anni”.
Essa introduce infatti una causa di esclusione atipica in contrasto con l’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, secondo cui “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice” e “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative”.
Nel caso di specie la causa di esclusione di cui si discute non è prevista dal Codice, né da altra norma di legge e, quindi, la disposizione andrebbe eliminata. Si segnala, sul punto, che recentemente è intervenuta la delibera n. 493 del 25 settembre 2024, recante le linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che, comunque, non può essere considerata sufficiente ai fini dell’introduzione di una clausola di esclusione, data la sua natura giuridica ”.
Sull’impossibilità, per le stazioni appaltanti e per ANAC, di costruire mediante atti amministrativi un regime giuridico diverso da quello stabilito dalle fonti primarie, si richiama inoltre Consiglio di Stato A.P. n. 6/2025, seppur riguardante una clausola di esclusione diversa da quella qui esaminata (mancato versamento del contributo ANAC).
Va altresì respinta l’eccezione della -OMISSIS- per cui “ La ricorrente, partecipando
alla gara, ha accettato tale clausola e avrebbe dovuto impugnarla immediatamente se ritenuta lesiva, cosa che non ha fatto, rendendo la sua doglianza tardiva e inammissibile ”. Poiché infatti, come precedentemente motivato, la clausola dà luogo a una causa di esclusione atipica, essa è nulla e si ha per non apposta ex art. 10 d.lgs. n. 36/2023, fermo restando comunque che l’interesse alla sua impugnazione non può che concretarsi al momento in cui essa viene effettivamente applicata.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in definitiva fondati e, per l’effetto, devono essere annullate la determinazione di esclusione della ricorrente, già aggiudicataria, dalla gara e la determinazione di aggiudicazione a favore della controinteressata.
10. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, non può essere accolta la domanda principale di subentro nel contratto proposta dalla ricorrente (che più correttamente è una domanda di tutela in forma specifica), atteso che l’art. 48, comma 4, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 ha previsto l'applicazione dell'art. 125 c.p.a. alle impugnazioni delle procedure finanziate anche in parte con fondi PNRR, quale è quella che occasiona il presente giudizio.
11. La sopravvenuta impossibilità di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato non estingue tale obbligazione, bensì la converte, “ex lege”, nella diversa obbligazione di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica.
11.1. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere respinta per mancanza di prova in ordine a tutti gli elementi della fattispecie.
11.2. Per quanto riguarda il fatto illecito, esso sussiste, avuto riguardo alle illegittimità sopra accertate in accoglimento delle censure del ricorrente.
Quanto all’elemento soggettivo, esso non è necessario in caso di risarcimento per equivalente da mancata aggiudicazione, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, Graz Stadt, cui si rinvia.
Quanto al nesso di causalità, esso è provato dal fatto che la società ricorrente fosse già aggiudicataria al momento in cui è stata disposta la sua esclusione, il che significa che in mancanza dell’esclusione avrebbe ragionevolmente concluso il contratto con la stazione appaltante ed eseguito la commessa.
11.3. Per quanto invece riguarda il danno risarcibile, va anzitutto ricordato che:
- il risarcimento del danno per equivalente comporta la monetizzazione da parte del giudice amministrativo del pregiudizio subito dall’interessato, che si compone della perdita subita e del mancato guadagno, in quanto ne siano una conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’articolo 1223 c.c.;
- nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto) (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2);
- l’onere della prova del danno, ex art. 2697 c.c. grava interamente sul soggetto leso quanto all’an, mentre in ordine al quantum esso può essere temperato dal metodo acquisitivo unicamente ove insorga una asimmetria informativa che impedisca al ricorrente di dare una piena prova del danno (Cons. Stato, sez. V, 2 giugno 2021, n. 4272; Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5803);
- rientrano senz’altro nell’onere della prova (o del principio di prova) del ricorrente: a) l’indicazione rigorosa dell’utile che avrebbe concretamente conseguito ove avesse eseguito la commessa; b) la dimostrazione di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa (aliunde perceptum vel percipiendum); c) la quantificazione del danno curriculare in una misura percentuale applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2).
- purché sia stata data prova (o principio di prova) in ordine ai suddetti elementi, ove permanga incertezza il giudice può alternativamente: a) attivare il metodo acquisitivo e cioè disporre approfondimenti istruttori; b) adottare un metodo di liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; c) “ in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti ” ex art. 34, comma 4, c.p.a., richiamato dall’art. 124, comma 2 c.p.a.;
11.4. Ebbene nel caso di specie la -OMISSIS- non ha assolto l’onere della prova su essa gravante ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento.
11.5. In primo luogo manca prova negativa dell’ aliunde perceptum vel percipiendum , che va offerta indicando i dati relativi ai lavori assunti nello stesso periodo, se del caso attraverso le scritture contabili.
Grava infatti sull'impresa l'onere di provare di non aver potuto altrimenti impiegare le maestranze e i mezzi d'opera (c.d. prova negativa dell'aliunde perceptum) e cioè di inattività forzata del parco mezzi e del personale nel periodo di prevista esecuzione dei lavori.
E ciò perché, in relazione a commesse del valore di quella in esame, deve presumersi per l’ id quod plerumque accidi t che le società partecipanti siano di medie/grandi dimensioni e dunque che non lascino i propri mezzi improduttivi.
Sul punto è stato condivisibilmente affermato che: “ In primo luogo, non può negarsi, secondo la plenaria, che, ai fini della sussistenza dell’aliunde perceptum, possa essere invocato il meccanismo della presunzione (semplice). In forza di tale meccanismo può quindi individuarsi una presunzione in tal senso, a sua volta fondata sull’id quod plerumque accidit, secondo cui l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili.
Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l’impresa che neghi l’aliunde perceptum può fornire anche (e, si direbbe, tipicamente) sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subìto per la mancata aggiudicazione l’aliunde perceptum, calcolato in genere in via equitativa e forfettaria.
Del resto - sotto un secondo profilo - nell’ambito delle gare d’appalto tale conclusione risulta avvalorata dalla distinta, concorrente circostanza che, da un lato, non risulta ragionevolmente predicabile la condotta dell’impresa che immobilizza le proprie risorse in attesa dell’aggiudicazione di una commessa, o nell’attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l’aggiudicazione, atteso che possono essere molteplici le evenienze per cui potrebbe risultare non aggiudicataria della commessa stessa (il che corrobora la evocata presunzione); dall’altro che, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell’impresa ben può assumere rilievo in ordine all’aliunde percipiendum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5884; Id. 27 marzo 2013, n. 1833; Id., 7 giugno 2013, n. 3155; Id., 8 novembre 2012, n. 5686) ” (Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5803).
L’onere nel caso di specie non è stato assolto, atteso che l’impresa si è limitata ad allegare “ l’impossibilità da parte della ricorrente di non poter utilizzare i propri mezzi e le proprie risorse professionali predisposte per l’appalto de quo agitur ”, senza tuttavia offrire alcun elemento a riprova, elementi di cui solo ella era in possesso per il principio di vicinanza della prova.
11.6. In secondo luogo manca una effettiva indicazione dell’utile di impresa, non essendo applicabile il criterio equitativo del 10% del valore del contratto: tale percentuale corrisponde infatti a un criterio forfettario e presuntivo, previsto dal previgente Codice dei contratti pubblici per il caso di recesso dell’amministrazione dal contratto di appalto (art. 134, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), ormai abbandonato dalla giurisprudenza, sia sulla scorta dell’art. 124, comma 1, Cod. proc. amm, secondo cui il danno da mancata aggiudicazione deve essere “ provato ” (tra tante, Cons. Stato, III, 5 marzo 2020, n. 1607), sia in considerazione del suo carattere automatico e indifferenziato (Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5803).
Infatti l’utile di impresa non emerge dal ricorso, ove a tal proposito si legge solamente: “ il risarcimento va determinato nella misura all’utile risultante dall’offerta economica della ricorrente, prodotta in atti ”; né emerge dalla memoria del 2 febbraio 2026 ove si è specificato che “ In particolare, il risarcimento per lucro cessante va determinato nella misura all'utile ricavabile dall'offerta economica della ricorrente pari ad un ribasso del 3,123%, prodotta in atti e comunque evincibile dalla determinazione di aggiudicazione n.651/2025 ”.
Va invece osservato che: a) non è possibile trarre un dato certo dal solo provvedimento di aggiudicazione, che riporta i prezzi offerti, non i costi interni dell'azienda, né può essere ricavato per sottrazione dai dati presenti; b) analogamente l’offerta tecnica prodotta riporta esclusivamente le componenti del prezzo che l'impresa si impegna a fatturare alla stazione appaltante, non anche i costi reali (materiali, noli, stipendi effettivi) che l'impresa avrebbe sostenuto per eseguire l'opera; c) del resto è noto che tali elementi si trovano solitamente in un altro documento che l'impresa presenta solo in determinate fasi della gara: l'analisi dei prezzi o i giustificativi dell'offerta, i quali tuttavia nel caso di specie non sono stati prodotti, anche solo al fine di provare (o fornire un principio di prova sul) l’effettivo utile.
11.7. In terzo luogo non è offerto un principio di prova neanche in relazione al danno curriculare posto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai attestata nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata di tale profilo di danno (Cons. Stato, III, n. 1607 del 2020, cit.; V, n. 5803 del 2019, cit.; n. 5283 del 2019, cit.; III, 15 aprile 2019, n. 2435; V, 2 gennaio 2019, n. 14; 26 aprile 2018, n. 2527; 28 dicembre 2017, n.6135; 16 dicembre 2016, n. 5322): nel caso di specie la società ne ha invocato il risarcimento in via equitativa o presuntiva, omettendo tuttavia di provare che la mancata esecuzione dell’appalto le abbia precluso l’acquisizione di ulteriori commesse.
11.8. In quarto luogo non possono essere riconosciute a titolo di danno emergente le spese di partecipazione alla gara invocate, atteso che consolidata giurisprudenza ne esclude la risarcibilità sulla scorta del rilievo che esse restano a carico dell’impresa anche quando essa consegue il contratto all’esito della procedura di affidamento (Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2017, n. 731; V, 28 luglio 2015, n. 3716; III, 10 aprile 2015, n. 1839).
11.9. In definitiva è mancata la prova in ordine alle poste di danno risarcibile invocate.
11.10 Nel caso di specie, inoltre, non è possibile attivare da parte del giudice il metodo acquisitivo poiché la ricorrente non ha offerto neanche un principio di prova in relazione a elementi che solo ella conosceva, secondo il principio di vicinanza della prova e nel rispetto del principio dispositivo.
E per le medesime ragioni non è possibile emettere una condanna secondo criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a.: in punto di forma perché essa richiede l’accertamento nell’an del risarcimento, che manca nel caso di specie; in punto di sostanza perché verrebbero altrimenti demandate alla trattativa stragiudiziale questioni che non costituiscono la mera quantificazione del danno subito ma la sua stessa esistenza.
11.11. La domanda di risarcimento del danno deve quindi essere respinta.
12. Le spese sono compensate alla luce della peculiarità delle questioni affrontate, tranne quanto versato a titolo di c.u., da porre a carico del Comune costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie le domande di annullamento proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le determinazioni n. -OMISSIS- del Comune di Cassano All’Ionio;
b) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente siccome infondata;
c) compensa le spese del giudizio, tranne quanto versato a titolo di c.u., da porre a carico del Comune costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la dipendente comunale citata in atti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FA | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.