TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 376
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione della determinazione di esclusione

    La censura è stata respinta in quanto la ricorrente, pur non avendo ricevuto la comunicazione, ha comunque impugnato l'atto nei termini di legge, senza decadenza da alcuna censura.

  • Rigettato
    Discrasia tra comunicazione di avvio del procedimento e provvedimento finale di esclusione

    La censura è stata respinta in quanto il provvedimento finale non introduce un tema nuovo, ma sviluppa argomentazioni già presenti nella comunicazione di avvio, in risposta alle deduzioni della ricorrente.

  • Accolto
    Inesistenza del conflitto di interessi

    Il Collegio ritiene che il Comune non abbia motivato sufficientemente in ordine al fatto che la dipendente comunale sia intervenuta nella fase di aggiudicazione o esecuzione dell'appalto con compiti funzionali. La mera indicazione di un ruolo operativo nell'esecuzione non è sufficiente a configurare un compito funzionale. Inoltre, la ricorrente ha fornito prova documentale dell'assenza dal servizio della dipendente.

  • Accolto
    Mancata motivazione sul conflitto di interessi potenziale

    La nozione di 'conflitto potenziale', come elaborata nella vigenza del precedente codice appalti, non può obliterare i requisiti legali dell'attuale art. 16, che richiede compiti funzionali. Il rischio prospettato dal Comune è generico e non supportato da presupposti specifici e documentati.

  • Accolto
    Nullità della clausola di esclusione per violazione del principio di tassatività

    Il motivo è fondato. La clausola introduce una causa di esclusione atipica non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di tassatività. L'interpretazione analogica dell'art. 53, comma 16-ter, è impraticabile e non è supportata da norme comunitarie o nazionali.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dell'esclusione

    L'accoglimento del ricorso principale avverso il provvedimento di esclusione della ricorrente determina l'annullamento anche dell'atto di aggiudicazione alla controinteressata.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021

    La domanda di subentro nel contratto è stata respinta in quanto non applicabile nel caso di specie, data la natura della procedura finanziata con fondi PNRR.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno emergente (aliunde perceptum vel percipiendum)

    La ricorrente non ha assolto l'onere della prova negativa dell'aliunde perceptum, limitandosi ad allegare l'impossibilità di utilizzare le risorse senza fornire elementi a riprova.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del lucro cessante (utile di impresa)

    La ricorrente non ha fornito una prova effettiva dell'utile di impresa, non essendo applicabile il criterio equitativo del 10% e non avendo prodotto l'analisi dei prezzi o i giustificativi dell'offerta.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno curriculare

    La giurisprudenza richiede la comprova specifica e circostanziata del danno curriculare, che nel caso di specie è mancata. La ricorrente non ha provato che la mancata esecuzione dell'appalto le abbia precluso l'acquisizione di ulteriori commesse.

  • Rigettato
    Inrisarcibilità delle spese di partecipazione alla gara

    La giurisprudenza consolidata esclude la risarcibilità delle spese di partecipazione alla gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 376
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 376
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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