TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1475/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Giuseppe Marco Gianbarresi in sostituzione dell'avv. Ciro Frattini il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Alle ore 9.15 nessuno è comparso per il resistente.
Il Giudice visto l'art. 101 comma 2 c.p.c. invita il ricorrente a prendere posizione in ordine alla competenza per territorio dell'intestato Tribunale in ragione dell'applicazione del foro del consumatore.
L'avv. Giambarresi rileva come trovi applicazione il disposto dell'art. 14 del Dlgs
150/2011.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Giambarresi discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Alle ore 12.45 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avv. Ciro Frattini (C.F.: ) rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.; C.F._1
- ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
LL
- resistente contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da verbale allegato.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c. p. c., l'avv. Ciro Frattini ha convenuto in giudizio deducendo di averlo rappresentato nell'ambito del giudizio Controparte_1
lavoristico promosso nei confronti della Lavanderia Pautass Srls, richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea n. 241/2022 e successivamente proponendo due distinte istanze di ammissione al passivo alla liquidazione giudiziale della predetta compagine sociale dichiarata con sentenza n.
4/2023 dal Tribunale di Ivrea.
2 Il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
7.735,00 oltre accessori di legge inerente all'attività svolta in favore dell'assistito.
All'udienza del 08.10.2025, il convenuto benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Come già prospettato alla parte ricorrente in sede di udienza ai sensi dell'art. 101 comma
2 c.p.c., deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Torino, stante l'applicazione del foro del consumatore.
Giova osservare al riguardo come secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. Sezione VI-3, 12 marzo 2014 n. 5703;
Cassazione, Sez. III, 9.6.2011 n. 12685) Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6 -
3 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018).
A tal riguardo le Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018) hanno ribadito che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.»: il principio non poteva che valere per tutte le indicate ipotesi di possibile introduzione della domanda, con la conseguenza, nel caso di cliente "consumatore", di fare aggio sui vari criteri di competenza ad esse ricollegati e di renderli praticabili solo se il foro del consumatore fosse stato coincidente con quello di ciascuna delle stesse”.
I suddetti principi sono stati confermati di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 31176 del 05.12.2024), la quale ha ribadito che in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente deve essere individuato non già in base all'art. 637, comma 3 c.p.c. e
14, comma 2 del d.lgs. n.150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lettera u) del d.lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. n. 3241 del 2024; Cass. n. 8406 del
2022). Va al riguardo ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di competenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2 c.p.c. (per l'affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile, si
4 veda Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. n. 21989 del 2021; Cass. n. 3160 del
2021; Cass. n. 1951 del 2018).
Nel caso in esame, per come emerge dalla lettura del ricorso e dalle notificazioni eseguite dal ricorrente, il resistente è residente in [...] e domiciliato in
Alpignano, via Fornace n. 49, con la conseguenza che in applicazione del foro del consumatore che prevale sul disposto sia dell'art. 637, comma 3 c.p.c. e sia dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n.150/2011, l'azione avrebbe dovuto essere proposta avanti il
Tribunale di Torino.
Nulla deve essere disposto in punto spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1475/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea a decidere la domanda, ritenuta la competenza del Tribunale di Torino;
assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ivrea, 08 ottobre 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Giuseppe Marco Gianbarresi in sostituzione dell'avv. Ciro Frattini il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Alle ore 9.15 nessuno è comparso per il resistente.
Il Giudice visto l'art. 101 comma 2 c.p.c. invita il ricorrente a prendere posizione in ordine alla competenza per territorio dell'intestato Tribunale in ragione dell'applicazione del foro del consumatore.
L'avv. Giambarresi rileva come trovi applicazione il disposto dell'art. 14 del Dlgs
150/2011.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Giambarresi discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Alle ore 12.45 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avv. Ciro Frattini (C.F.: ) rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.; C.F._1
- ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
LL
- resistente contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da verbale allegato.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c. p. c., l'avv. Ciro Frattini ha convenuto in giudizio deducendo di averlo rappresentato nell'ambito del giudizio Controparte_1
lavoristico promosso nei confronti della Lavanderia Pautass Srls, richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea n. 241/2022 e successivamente proponendo due distinte istanze di ammissione al passivo alla liquidazione giudiziale della predetta compagine sociale dichiarata con sentenza n.
4/2023 dal Tribunale di Ivrea.
2 Il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
7.735,00 oltre accessori di legge inerente all'attività svolta in favore dell'assistito.
All'udienza del 08.10.2025, il convenuto benché ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Come già prospettato alla parte ricorrente in sede di udienza ai sensi dell'art. 101 comma
2 c.p.c., deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Torino, stante l'applicazione del foro del consumatore.
Giova osservare al riguardo come secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. Sezione VI-3, 12 marzo 2014 n. 5703;
Cassazione, Sez. III, 9.6.2011 n. 12685) Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6 -
3 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018).
A tal riguardo le Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018) hanno ribadito che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.»: il principio non poteva che valere per tutte le indicate ipotesi di possibile introduzione della domanda, con la conseguenza, nel caso di cliente "consumatore", di fare aggio sui vari criteri di competenza ad esse ricollegati e di renderli praticabili solo se il foro del consumatore fosse stato coincidente con quello di ciascuna delle stesse”.
I suddetti principi sono stati confermati di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 31176 del 05.12.2024), la quale ha ribadito che in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente deve essere individuato non già in base all'art. 637, comma 3 c.p.c. e
14, comma 2 del d.lgs. n.150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lettera u) del d.lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. n. 3241 del 2024; Cass. n. 8406 del
2022). Va al riguardo ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di competenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2 c.p.c. (per l'affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile, si
4 veda Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. n. 21989 del 2021; Cass. n. 3160 del
2021; Cass. n. 1951 del 2018).
Nel caso in esame, per come emerge dalla lettura del ricorso e dalle notificazioni eseguite dal ricorrente, il resistente è residente in [...] e domiciliato in
Alpignano, via Fornace n. 49, con la conseguenza che in applicazione del foro del consumatore che prevale sul disposto sia dell'art. 637, comma 3 c.p.c. e sia dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n.150/2011, l'azione avrebbe dovuto essere proposta avanti il
Tribunale di Torino.
Nulla deve essere disposto in punto spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1475/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea a decidere la domanda, ritenuta la competenza del Tribunale di Torino;
assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ivrea, 08 ottobre 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
5