TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1932/2022
TRA
, nato il [...] a [...] e residente a [...], in Parte_1
Vicolo 1° D. Corrado, n. 42, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Colotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando che l' gli aveva notificato l'atto di accertamento di Controparte_1 CP_2
indebita fruizione di agevolazioni contributive per il periodo di imposta 2016.
In particolare, evidenziava che l'atto era da ritenersi illegittimo, stante la sussistenza di tutti i requisiti previsti per godere delle agevolazioni contributive per l'anno 2016 e per i successivi.
Evidenziava che probabilmente la richiesta dell' derivava “da una inesatta compilazione CP_2 del quadro LM del Modello Unico laddove è stato compilato la Sezione 1, anziché 2”.
Specificava che presentava dichiarazione integrativa in data 16.6.2021 che risultava essere in stato di lavorazione e non ancora liquidata dall . Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che risultavano indebitamente percepite le agevolazioni contributive.
La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria. ***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Dagli atti risulta infatti che il presunto indebito trae origine esclusivamente dal fatto che il ricorrente ha errato nel compilare il riquadro LM del modello unico per l'anno 2016. La circostanza non è contestata dall' . CP_2
Si tratta quindi di un mero errore materiale del ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre per il resto risulta dagli atti e non è contestato che egli fosse in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla
L. 190/2014.
Inoltre, dagli atti di causa emerge che il ricorrente, avvedutosi dell'errore, ha presentato dichiarazione integrativa che è rimasta in stato di lavorazione fino a che, da ultimo, l' CP_3
non ha provveduto a liquidarla.
Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna fruizione indebita di agevolazioni contributive, avendo il ricorrente correttamente effettuato la dichiarazione integrativa, poi liquidata dall' . Controparte_3
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente dichiarazione di non debenza della somma complessiva di euro 13.654,60, indicata nel nota –prospetto del 20.04.2021.
Le spese, tenuto conto del fatto che le richieste dell' erano pacificamente fondate CP_2 sull'erronea presentazione della dichiarazione fiscale da parte del ricorrente, possono essere compensate integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che non è dovuta dal ricorrente la contribuzione richiesta dall' CP_2
per il periodo di imposta 2016 relativamente alla indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1932/2022
TRA
, nato il [...] a [...] e residente a [...], in Parte_1
Vicolo 1° D. Corrado, n. 42, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Colotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
lamentando che l' gli aveva notificato l'atto di accertamento di Controparte_1 CP_2
indebita fruizione di agevolazioni contributive per il periodo di imposta 2016.
In particolare, evidenziava che l'atto era da ritenersi illegittimo, stante la sussistenza di tutti i requisiti previsti per godere delle agevolazioni contributive per l'anno 2016 e per i successivi.
Evidenziava che probabilmente la richiesta dell' derivava “da una inesatta compilazione CP_2 del quadro LM del Modello Unico laddove è stato compilato la Sezione 1, anziché 2”.
Specificava che presentava dichiarazione integrativa in data 16.6.2021 che risultava essere in stato di lavorazione e non ancora liquidata dall . Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che risultavano indebitamente percepite le agevolazioni contributive.
La causa viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria. ***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Dagli atti risulta infatti che il presunto indebito trae origine esclusivamente dal fatto che il ricorrente ha errato nel compilare il riquadro LM del modello unico per l'anno 2016. La circostanza non è contestata dall' . CP_2
Si tratta quindi di un mero errore materiale del ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre per il resto risulta dagli atti e non è contestato che egli fosse in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla
L. 190/2014.
Inoltre, dagli atti di causa emerge che il ricorrente, avvedutosi dell'errore, ha presentato dichiarazione integrativa che è rimasta in stato di lavorazione fino a che, da ultimo, l' CP_3
non ha provveduto a liquidarla.
Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna fruizione indebita di agevolazioni contributive, avendo il ricorrente correttamente effettuato la dichiarazione integrativa, poi liquidata dall' . Controparte_3
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente dichiarazione di non debenza della somma complessiva di euro 13.654,60, indicata nel nota –prospetto del 20.04.2021.
Le spese, tenuto conto del fatto che le richieste dell' erano pacificamente fondate CP_2 sull'erronea presentazione della dichiarazione fiscale da parte del ricorrente, possono essere compensate integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che non è dovuta dal ricorrente la contribuzione richiesta dall' CP_2
per il periodo di imposta 2016 relativamente alla indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone