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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/12/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3399 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogia Parte_1 Morgigno, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 22.12.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.04.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di Controparte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_1
o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della
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presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che, malgrado le patologie sofferte dalla ricorrente, la capacità lavorativa della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In particolare, il Consulente ha così argomentato: “Sulla base della documentazione medica disponibile e dei dati clinico-anamnestici descritti ritengo si possa affermare quanto segue, è risultata affetta da: Parte_1
“Artrite psoriasica (PsA) (in assenza di forme severe di malattia). Sindrome fibromialgica. Discopatie cervicali multiple ed ernia discale a C5C6 in spondiloartrosica. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Esiti gliotici da sofferenza neurologica centrale”. Entrando nel merito della valutazione, nella Consulenza tecnica espletata in prime cure, il Collega dott. , specialista Neurologo, concludeva il suo elaborato peritale affermando: Persona_1
“Partendo dalla parametrazione delle patologie nelle percentuali previste dalla legge e valutando il rapporto di tale quadro clinico con le mansioni svolte “Impiegata ragioniera”, si ritiene che non possano configurarsi allo stato condizioni di usura patologica, pertanto, non si rilevano le condizioni per l'Assegno ordinario d'Invalidità”. A sostegno della conclusione, appena esposta, c'è da aggiungere che l'obiettività evidenziata da entrambi i CTU ha deposto per una malattia articolare con manifestazioni cliniche non severe sia per una stadiazione iniziale sia perché ha trovato giovamento con una terapia farmacologica presente nella tabella 1 delle linee guida: trattamento con sintomatici antiinfiammatori e farmaci antireumatici (Methotrexate MTX) modificanti la malattia con minimi effetti collaterali;
riservando i farmaci biotecnologici e i JAK inibitori quando si presenteranno fattori prognostici negativi” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Dunque, rilevato che le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere la provvidenza richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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