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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5799/2024, tra
, elett.te dom.to in Napoli al Viale Augusto n. 62, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IO LA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 197/2024, pubblicata in data
09.01.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2637/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 197/2024 del 09.01.2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 2637/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante citava in giudizio la e il Controparte_1 CP_2
per far accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 117,13 contenuto nella fattura n.
[...]
29172 del 31.12.2010 e relativo alla tassa per i servizi di fognatura e depurazione, dai quali l'immobile, a dire dell'istante, non era e non è servito, e pertanto non dovute.
Costituitisi in giudizio, la e il chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione. Il Giudice di pace di Marano di Napoli rigettava l'opposizione perché infondata e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello lamentando l'omessa pronuncia in Parte_1 merito alla contestazione principale documentata, relativa alla non debenza del tributo per il servizio di fognatura, per non essere l'immobile servito da rete fognaria.
Per questo motivo, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Seppur ritualmente citati, e il non si sono costituiti. Controparte_1 Controparte_2
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 18.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. deduce l'errata e discordante motivazione e l'omessa pronuncia sulla Parte_1 eccezione principale di non debenza del tributo per la mancanza del servizio della rete fognaria.
La doglianza appare fondata, atteso che nelle rassegnate conclusioni il giudice di prime cure risulta non prendere in considerazione i documenti tempestivamente e ritualmente depositati dall'odierno appellante, il quale nel costituirsi in primo grado ha esibito documentazione non specificamente contestata dalle controparti ed idonea a dimostrare l'assenza del servizio fognario per l'anno 2010 relativamente al Viale
Dei Pini Nord n. 28 Giugliano in Campania, in cui è ubicato l'immobile di proprietà dell'istante.
Com'è noto l'articolo 14 della l. n. 36/1994, che dichiarava dovuto il canone di depurazione pur in assenza di un impianto centralizzato funzionante o qualora l'impianto, pur presente, fosse inattivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 nella quale è stata affermata la natura di corrispettivo di tale tariffa: quest'ultima non è altro che il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova la sua fonte nel contratto di utenza, il quale comporta che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceva un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, a partire dalla già menzionata sentenza, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depura- zione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge” (Cass. n. 7947 del
20 aprile 2020).
Ulteriore logica conseguenza del qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa è che “… è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. n. 11270/2020). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha contestato la richiesta di pagamento sostenendo che l'immobile per il quale si richiedeva il pagamento non era servito dai servizi di fognatura e depurazione.
Stante la documentazione depositata, l'assunto appare fondato.
L'istante ha prodotto il Provvedimento di sgravio per acque reflue e depurazione emesso dal Comune di in data 28/04/2015, relativo alla fattura n. 3233/2013, per l'anno 2013 in cui si precisa che il CP_2 tratto di strada de quo non è asservito dal sistema fognario;
una perizia giurata dello stato dei luoghi e fatture di espurgo risalente al 2013.
Pur riferendosi ad annualità successive rispetto a quella di debenza del tributo, appare evidente che la rete fognaria assente nel 2015 lo era anche nel 2010.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5799/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 197/2024, depositata in cancelleria in data 09.01.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
2637/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, annulla l'atto impugnato.
2. condanna le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese, € 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il primo grado ed €
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il presente giudizio, con attribuzione.
Aversa, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5799/2024, tra
, elett.te dom.to in Napoli al Viale Augusto n. 62, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IO LA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 197/2024, pubblicata in data
09.01.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2637/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 197/2024 del 09.01.2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 2637/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante citava in giudizio la e il Controparte_1 CP_2
per far accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 117,13 contenuto nella fattura n.
[...]
29172 del 31.12.2010 e relativo alla tassa per i servizi di fognatura e depurazione, dai quali l'immobile, a dire dell'istante, non era e non è servito, e pertanto non dovute.
Costituitisi in giudizio, la e il chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione. Il Giudice di pace di Marano di Napoli rigettava l'opposizione perché infondata e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello lamentando l'omessa pronuncia in Parte_1 merito alla contestazione principale documentata, relativa alla non debenza del tributo per il servizio di fognatura, per non essere l'immobile servito da rete fognaria.
Per questo motivo, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Seppur ritualmente citati, e il non si sono costituiti. Controparte_1 Controparte_2
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 18.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. deduce l'errata e discordante motivazione e l'omessa pronuncia sulla Parte_1 eccezione principale di non debenza del tributo per la mancanza del servizio della rete fognaria.
La doglianza appare fondata, atteso che nelle rassegnate conclusioni il giudice di prime cure risulta non prendere in considerazione i documenti tempestivamente e ritualmente depositati dall'odierno appellante, il quale nel costituirsi in primo grado ha esibito documentazione non specificamente contestata dalle controparti ed idonea a dimostrare l'assenza del servizio fognario per l'anno 2010 relativamente al Viale
Dei Pini Nord n. 28 Giugliano in Campania, in cui è ubicato l'immobile di proprietà dell'istante.
Com'è noto l'articolo 14 della l. n. 36/1994, che dichiarava dovuto il canone di depurazione pur in assenza di un impianto centralizzato funzionante o qualora l'impianto, pur presente, fosse inattivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 nella quale è stata affermata la natura di corrispettivo di tale tariffa: quest'ultima non è altro che il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova la sua fonte nel contratto di utenza, il quale comporta che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceva un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, a partire dalla già menzionata sentenza, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di depura- zione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge” (Cass. n. 7947 del
20 aprile 2020).
Ulteriore logica conseguenza del qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa è che “… è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. n. 11270/2020). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha contestato la richiesta di pagamento sostenendo che l'immobile per il quale si richiedeva il pagamento non era servito dai servizi di fognatura e depurazione.
Stante la documentazione depositata, l'assunto appare fondato.
L'istante ha prodotto il Provvedimento di sgravio per acque reflue e depurazione emesso dal Comune di in data 28/04/2015, relativo alla fattura n. 3233/2013, per l'anno 2013 in cui si precisa che il CP_2 tratto di strada de quo non è asservito dal sistema fognario;
una perizia giurata dello stato dei luoghi e fatture di espurgo risalente al 2013.
Pur riferendosi ad annualità successive rispetto a quella di debenza del tributo, appare evidente che la rete fognaria assente nel 2015 lo era anche nel 2010.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5799/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 197/2024, depositata in cancelleria in data 09.01.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
2637/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, annulla l'atto impugnato.
2. condanna le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese, € 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il primo grado ed €
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il presente giudizio, con attribuzione.
Aversa, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione