Versione
12 giugno 1965
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Versione
11 aprile 1971
11 aprile 1971
Art. 5.
L' articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , e' cosi' modificato:
" ((A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313)) .
L' articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , e' cosi' modificato:
" ((A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313)) .
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 17/07/2013, n. 493Provvedimento: […] Il Giudice Unico rilevava che “ a fronte della mancanza di una legge, come riconosciuto dallo stesso attore, che consenta di adeguare l'importo dell'assegno di cura ex art. 5 della legge n. 488/1965, la domanda non può essere accolta non potendo questa Corte sopperire ad interventi normativi frutto di scelte insindacabili in quanto non costituzionalmente irragionevoli”.Leggi di più...
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