Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 8406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8406 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5089 del 2022, proposto da AR DD, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AR Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 14 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ex. art. 31, co. 4-bis, d.P.R. 380/01, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, resa dall'Area Tecnica del Comune di Casalnuovo di Napoli (prot. Reg. gen. n. 114/2022), notificata all'odierna ricorrente in data 7 luglio 2022;
b) di ogni atto premesso, connesso o conseguenziale, non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora AR DD è usufruttuaria di un immobile nel Comune di Casalnuovo di Napoli, di proprietà della signora LA CC.
Con l’odierno gravame la ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale n. 114/2022 con cui il responsabile del IX settore del Comune ha notificato ad entrambe l’ordinanza 14/2022 di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordine di demolizione 14/2021, relativo alla realizzazione di una veranda abusiva di circa 20 mq in ampliamento dell’appartamento. La sanzione pecuniaria amministrativa è stabilita nella misura di 10.000,00 euro a carico di ciascuna delle due destinatarie.
La deducente allega che tale intervento edilizio è stato realizzato nell’anno 2012 dal dante causa dell’attuale proprietaria, il signor Francesco CC, e che l’appartamento è stato trasferito nel 2015 a seguito di successione ereditaria all’attuale proprietaria, con il vincolo di usufrutto in suo favore.
Pertanto si dichiara estranea all’abuso e sottolinea che alla data di adozione dell’ordine di demolizione non era né proprietaria né responsabile o committente dell’abuso.
Censura pertanto la sanzione impugnata per violazione dell’art. 31 commi 4 bis e 4 ter del d.P.R. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 31 commi 3 e 5 del medesimo d.P.R., nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Deduce che solo il proprietario dell’immobile e il responsabile dell’abuso (committente) sono tenuti ai sensi di legge a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione e, nel caso di inottemperanza, sono destinatari delle due sanzioni complementari dell’acquisizione a titolo gratuito del bene al patrimonio del Comune e alla sanzione pecuniaria.
Chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Casalnuovo di Napoli.
L’amministrazione ha evidenziato che il verbale di polizia municipale del 26 giugno 2019 di contestazione delle opere abusive, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di data 26 ottobre 2020, l’ordinanza n. 14 del 6 luglio 2021, e infine il verbale di accertamento dell’inottemperanza, sono stati tutti notificati sia alla odierna ricorrente sia alla proprietaria dell’immobile.
Ha eccepito quindi l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti i provvedimenti prodromici all’avversata ordinanza n. 14 del 5 luglio 2022, pur regolarmente notificati alla ricorrente.
Nel merito ha replicato agli argomenti dedotti nel ricorso, sostenendone l’infondatezza e instando per il rigetto del gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La definizione del ricorso può prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti sollevata dalla difesa comunale, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
La ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti (oltre che nei confronti della proprietaria dell’unità immobiliare), in qualità di usufruttuaria dell’immobile nel quale è stato realizzato un intervento abusivo, in applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del TU edilizia.
Tale disposizione prevede, nel caso di accertamento dell’inottemperanza entro il termine all’ingiunzione a demolire gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, non solo l’acquisizione gratuita del bene abusivo e del sedime al patrimonio comunale, ma anche una sanzione amministrativa pecuniaria, disponendo che: “4 -bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti . (…)”.
Si tratta di una sanzione aggiuntiva a quella ablativa, distinta e autonoma, che risponde all’esigenza di mantenere indenne l’Amministrazione comunale dalle spese di ripristino provenienti da ordinanze di demolizione disattese e che rappresenta una reazione dell’ordinamento all’inosservanza dell’ordine di demolizione; tale sanzione si applica quindi ai destinatari di tale ordine.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria 9/2017 e ribadito dall’Adunanza Plenaria 16/2023 “ la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato .”
A nulla pertanto rileva il fatto che la ricorrente non sia né proprietaria dell’immobile né responsabile dell’abuso, essendo destinataria dell’ordine di demolizione ed avendo la giuridica e materiale possibilità di adempiervi, avendo un possesso qualificato del bene.
Come evidenziato del resto dal Consiglio di Stato “ in materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l'ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario (ovvero: possessore, ovvero detentore dell’immobile abusivo) stesso giacché questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l'appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto (o potere di fatto): la demolizione di un'opera abusiva è ingiunta al proprietario (ovvero: possessore o detentore) attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell'ordine demolitorio/ripristinatorio .” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2023, n. 6867).
L’usufruttuario, del resto, è possessore del bene e ne ha quindi ha la disponibilità materiale. La demolizione e le conseguenze della sua inottemperanza vanno poste a carico di chi abbia con il bene una relazione materiale che lo ponga nella condizione di eseguire il provvedimento che ha natura ripristinatoria e reale, anche ove egli non possa essere identificato come "il responsabile dell'abuso".
“ Come, infatti, evidenziato in numerose pronunce del Consiglio di Stato e come riconosciuto anche dall’Adunanza Plenaria, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario dell’immobile e a chi ne ha la materia disponibilità non a titolo di responsabilità effettiva della commissione della violazione delle regole urbanistico-edilizie, ma proprio per il suo rapporto materiale con l’immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell’avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica ed ha lo scopo di ripristinare l’ordine urbanistico violato (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 giugno 2022, n. 5031; A.P. n. 9/2017). ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 9 maggio 2025, n. 8969).
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, in ragione di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Casalnuovo di Napoli le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
NA GA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GA | LO EV |
IL SEGRETARIO