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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. 427/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 11 aprile 2024 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 427/23 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Alessandria, corso Crimea n. Parte_1
69, presso e nello studio dell'avv. Fausto Marengo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente Controparte_1
domiciliato in Alessandria, via Morbelli n. 34, rappresentato e difeso per procura generale alle liti 23.1.2023 a rogito notaio di Roma, Persona_1 dall'avv. Marcella Cataldi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , coltivatore diretto iscritto all' , ha presentato, in data Parte_1 CP_1
4.5.2021, domanda di pensione di anzianità anticipata ai sensi del decreto-legge
28.1.2019, n. 4.
La richiesta è stata accolta dall' con decorrenza 1.6.2021. CP_1
Con lettera 7.2.2023 l' ha comunicato il ricalcolo della pensione e, in CP_1 ragione dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 del decreto-legge cit., ha
1 quantificato in € 5.602,19 l'importo indebitamente percepito sino a febbraio
2023.
I ricorsi amministrativi sono stati respinti.
Tanto premesso, considerato che, pur avendo seguitato a svolgere l'attività di coltivatore diretto anche successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità anticipata, non vi è stata percezione di reddito, in quanto negli anni
2021 e 2022 l'ammontare del reddito agrario non rivalutato (€ 3.030,05) è risultato inferiore ai contributi versati annualmente (€ 5.328,00 - € 5.384,12, rispettivamente nel 2021 e nel 2022), così conclude: «dichiarare che il Sig.
ha diritto di usufruire della pensione di anzianità anticipata Parte_1
“quota 100” a decorrere dal 1 giugno 2021; dichiarare che il Sig. Pt_1
non è tenuto a corrispondere all' l'importo di euro 5.602,19
[...] CP_1 dichiarato erroneamente dall' come indebitamente percepito sino al CP_1 febbraio 2023; dichiarare tenuto e condannare l' nella persona del legale CP_1
rappresentante, a restituire al Sig. quanto dichiarato Parte_1
corrisposto indebitamente dal 1 giugno 2021 in avanti;
con gli interessi legali;
con il favore delle spese e degli onorari di causa con distrazione a favore del difensore avv. fausto marengo che dichiara di avere anticipate le prime e non riscosse i secondi».
Resiste l' che, premesso non aver effettuato alcuna trattenuta sulla CP_1 pensione corrisposta al ricorrente, sostiene, sulla base di circolare d'esso
Istituto, che il reddito agrario, anche ai fini che qui interessano, deve essere rivalutato del 70%, ai sensi dell'art. 3, comma 50, della legge n. 662/96, con la conseguenza che, in quanto superiore all'ammontare dei contributi annualmente versati, sconta il divieto di cumulo di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/19.
Così conclude: «Rigettare il ricorso nella parte in cui chiede di dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata a decorrere da giugno 2021; dichiarare legittima e dovuta la somma di €.
2 5602,19 richiesta da a titolo di indebita percezione per cumulo di redditi CP_1
da lavoro e pensione di anzianità anticipata;
rigettare la domanda di restituzione di quanto trattenuto da sulla pensione dal momento che CP_1
l' non ha operato alcuna trattenuta sul beneficio pensionistico. Con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa».
II) L'art. 14 del decreto-legge n. 4/19 dopo aver previsto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione CP_1 anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. quota 100), stabilisce al comma 3 che «la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».
La norma prevede una regola generale e un'eccezione con limitazione.
La regola generale riguarda l'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
L'eccezione, con il limite di € 5.000,00 annui lordi, riguarda la cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Quindi, la soglia di € 5.000,00 lordi annui riguarda esclusivamente i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
A prescindere dal fatto che l'ammontare del reddito da lavoro autonomo prodotto dal ricorrente negli anni 2021 e 2022, sia quello indicato dall' (€ CP_1
3.337,00) o quello indicato dal ricorrente (€ 3.030,05), la rivalutazione del 70% non deve essere conteggiata perché, per espressa previsione di legge (art. 3, comma 50, legge n. 662/96) limitata ai soli fini del calcolo delle imposte dirette.
3 Dal reddito così determinato senza rivalutazione, non deve essere detratto quanto versato dal ricorrente a titolo di contributi previdenziali (€ 5.328,00, rispettivamente nel 2021 e nel 2022), perché i contributi rientrano tra gli oneri deducibili e rilevano al solo fine di determinare la base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta lorda, con la conseguenza che non incidono sull'ammontare del reddito prodotto annualmente, che, ai fini dell'incumulabilità, resta quello dianzi indicato.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e legittima risulta la richiesta dell' CP_1 di restituzione, da parte di , della somma di € 5.602,19 oltre Parte_1
interessi.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
dato atto che l' non ha effettuato trattenute sui ratei di pensione erogati al CP_1 ricorrente, dichiara legittima la richiesta dell' circa la debenza da parte di CP_1
della somma di € 5.602,19 oltre interessi;
Parte_1
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 11 aprile 2024.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 11 aprile 2024 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 427/23 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Alessandria, corso Crimea n. Parte_1
69, presso e nello studio dell'avv. Fausto Marengo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente Controparte_1
domiciliato in Alessandria, via Morbelli n. 34, rappresentato e difeso per procura generale alle liti 23.1.2023 a rogito notaio di Roma, Persona_1 dall'avv. Marcella Cataldi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , coltivatore diretto iscritto all' , ha presentato, in data Parte_1 CP_1
4.5.2021, domanda di pensione di anzianità anticipata ai sensi del decreto-legge
28.1.2019, n. 4.
La richiesta è stata accolta dall' con decorrenza 1.6.2021. CP_1
Con lettera 7.2.2023 l' ha comunicato il ricalcolo della pensione e, in CP_1 ragione dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 del decreto-legge cit., ha
1 quantificato in € 5.602,19 l'importo indebitamente percepito sino a febbraio
2023.
I ricorsi amministrativi sono stati respinti.
Tanto premesso, considerato che, pur avendo seguitato a svolgere l'attività di coltivatore diretto anche successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità anticipata, non vi è stata percezione di reddito, in quanto negli anni
2021 e 2022 l'ammontare del reddito agrario non rivalutato (€ 3.030,05) è risultato inferiore ai contributi versati annualmente (€ 5.328,00 - € 5.384,12, rispettivamente nel 2021 e nel 2022), così conclude: «dichiarare che il Sig.
ha diritto di usufruire della pensione di anzianità anticipata Parte_1
“quota 100” a decorrere dal 1 giugno 2021; dichiarare che il Sig. Pt_1
non è tenuto a corrispondere all' l'importo di euro 5.602,19
[...] CP_1 dichiarato erroneamente dall' come indebitamente percepito sino al CP_1 febbraio 2023; dichiarare tenuto e condannare l' nella persona del legale CP_1
rappresentante, a restituire al Sig. quanto dichiarato Parte_1
corrisposto indebitamente dal 1 giugno 2021 in avanti;
con gli interessi legali;
con il favore delle spese e degli onorari di causa con distrazione a favore del difensore avv. fausto marengo che dichiara di avere anticipate le prime e non riscosse i secondi».
Resiste l' che, premesso non aver effettuato alcuna trattenuta sulla CP_1 pensione corrisposta al ricorrente, sostiene, sulla base di circolare d'esso
Istituto, che il reddito agrario, anche ai fini che qui interessano, deve essere rivalutato del 70%, ai sensi dell'art. 3, comma 50, della legge n. 662/96, con la conseguenza che, in quanto superiore all'ammontare dei contributi annualmente versati, sconta il divieto di cumulo di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/19.
Così conclude: «Rigettare il ricorso nella parte in cui chiede di dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata a decorrere da giugno 2021; dichiarare legittima e dovuta la somma di €.
2 5602,19 richiesta da a titolo di indebita percezione per cumulo di redditi CP_1
da lavoro e pensione di anzianità anticipata;
rigettare la domanda di restituzione di quanto trattenuto da sulla pensione dal momento che CP_1
l' non ha operato alcuna trattenuta sul beneficio pensionistico. Con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa».
II) L'art. 14 del decreto-legge n. 4/19 dopo aver previsto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione CP_1 anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. quota 100), stabilisce al comma 3 che «la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».
La norma prevede una regola generale e un'eccezione con limitazione.
La regola generale riguarda l'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
L'eccezione, con il limite di € 5.000,00 annui lordi, riguarda la cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Quindi, la soglia di € 5.000,00 lordi annui riguarda esclusivamente i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
A prescindere dal fatto che l'ammontare del reddito da lavoro autonomo prodotto dal ricorrente negli anni 2021 e 2022, sia quello indicato dall' (€ CP_1
3.337,00) o quello indicato dal ricorrente (€ 3.030,05), la rivalutazione del 70% non deve essere conteggiata perché, per espressa previsione di legge (art. 3, comma 50, legge n. 662/96) limitata ai soli fini del calcolo delle imposte dirette.
3 Dal reddito così determinato senza rivalutazione, non deve essere detratto quanto versato dal ricorrente a titolo di contributi previdenziali (€ 5.328,00, rispettivamente nel 2021 e nel 2022), perché i contributi rientrano tra gli oneri deducibili e rilevano al solo fine di determinare la base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta lorda, con la conseguenza che non incidono sull'ammontare del reddito prodotto annualmente, che, ai fini dell'incumulabilità, resta quello dianzi indicato.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e legittima risulta la richiesta dell' CP_1 di restituzione, da parte di , della somma di € 5.602,19 oltre Parte_1
interessi.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
dato atto che l' non ha effettuato trattenute sui ratei di pensione erogati al CP_1 ricorrente, dichiara legittima la richiesta dell' circa la debenza da parte di CP_1
della somma di € 5.602,19 oltre interessi;
Parte_1
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 11 aprile 2024.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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