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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. US NA Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4386/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. ALESSANDRA MILANI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. GIOVANNA BIANCHI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue: “dichiarare la separazione personale dei coniugi
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto, ordinando alla cancelleria di C.F._2 trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Urgnano
(BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge – matrimonio contratto in Urgnano (BG) il 23/01/2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Urgnano al n. 1, anno
2010, parte 1 ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente degli stessi presso Per_1 Persona_2 la madre;
2) calendario della frequentazione padre - figli, come di seguito indicato: - almeno due giorni a settimana
(lunedì e giovedì) nel week end di spettanza della madre e un giorno a settimana (giovedì) nel week end di spettanza del padre;
- un week end ogni due settimane con il padre, da sabato mattina (per dopo Per_1 scuola) a domenica dopo cena;
- vacanze estive: i minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi che verranno eventualmente determinati in accordo tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- festività: i minori potranno trascorrere con il padre almeno 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando il Natale ed il Capodanno) e 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta). Per tutte le altre festività e ricorrenze verrà seguito il criterio dell'alternanza. Il tutto salvo modifiche da concordarsi tra le parti con preavviso di almeno 24 ore.
3) assegnazione della casa familiare contratta in locazione sita in AN MU (BS) Via S. Giulia di Corsica
n. 7, alla sig.ra che vi abiterà con i figli fino a quando gli stessi, maggiorenni e autosufficienti, Pt_1 troveranno una diversa abitazione, con canone e utenze a suo carico;
4) mantenimento indiretto dei minori a carico del sig. da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, pari a € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori, come protocollo in uso presso questo tribunale. Le spese dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nella modalità che verrà concordata tra i genitori;
5) attribuzione integrale dell'Assegno unico di circa € 470,00 alla sig.ra in qualità di collocataria;
Pt_1
6) rilascio da parte del sig. ell'immobile familiare sito AN MU (BS) Via S. Giulia di Corsica n. 7, CP_1 entro e non oltre due mesi decorrenti dal 06/11/25, salvo rilascio anticipato qualora lo stesso reperisse un immobile idoneo prima del detto termine, con pagamento sino al rilascio a cura del medesimo sig. del CP_1 canone di locazione e del 50% delle spese di gestione ordinaria della vita familiare (a titolo indicativo utenze, generi alimentari e spese per i figli);
7) restituzione da parte della sig.ra al marito della somma di € 650,00 entro e non oltre il 31/12/2025; Pt_1
8) godimento e disponibilità in capo alla sig.ra dell'autovettura Nissan intestata al marito, con Pt_1 obbligo in capo alla stessa, a decorrere dal 18/11/2025, di provvedere al pagamento del bollo e dell'assicurazione;
9) spese del giudizio compensate (per la ricorrente verrà depositata istanza di liquidazione essendo la stessa ammessa al Gratuito patrocinio a spese dello Stato);
10) rinuncia delle parti a impugnare la sentenza”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23/01/2010 le parti hanno contratto matrimonio civile in Urgnano (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Urgnano al n. 1, anno 2010, parte 1)
Dall'unione sono nati i figli (2011) e 82016). Per_1 Persona_2
Nel corso dell'odierno giudizio di separazione, introdotto in via contenziosa dalla nel Pt_1 presupposto dell'intollerabilità della convivenza, le parti hanno raggiunto un accordo rassegnando conclusioni congiunte, che rispondano all'interesse dei minori e che possono, dunque, essere recepite alla luce dei Regolamenti UE nn. 1111/19 e 1259/10.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urgnano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 4/12/2025
Il presidente estensore
US NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. US NA Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4386/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. ALESSANDRA MILANI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. GIOVANNA BIANCHI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue: “dichiarare la separazione personale dei coniugi
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto, ordinando alla cancelleria di C.F._2 trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Urgnano
(BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge – matrimonio contratto in Urgnano (BG) il 23/01/2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Urgnano al n. 1, anno
2010, parte 1 ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente degli stessi presso Per_1 Persona_2 la madre;
2) calendario della frequentazione padre - figli, come di seguito indicato: - almeno due giorni a settimana
(lunedì e giovedì) nel week end di spettanza della madre e un giorno a settimana (giovedì) nel week end di spettanza del padre;
- un week end ogni due settimane con il padre, da sabato mattina (per dopo Per_1 scuola) a domenica dopo cena;
- vacanze estive: i minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi che verranno eventualmente determinati in accordo tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- festività: i minori potranno trascorrere con il padre almeno 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando il Natale ed il Capodanno) e 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta). Per tutte le altre festività e ricorrenze verrà seguito il criterio dell'alternanza. Il tutto salvo modifiche da concordarsi tra le parti con preavviso di almeno 24 ore.
3) assegnazione della casa familiare contratta in locazione sita in AN MU (BS) Via S. Giulia di Corsica
n. 7, alla sig.ra che vi abiterà con i figli fino a quando gli stessi, maggiorenni e autosufficienti, Pt_1 troveranno una diversa abitazione, con canone e utenze a suo carico;
4) mantenimento indiretto dei minori a carico del sig. da versarsi alla moglie entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, pari a € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori, come protocollo in uso presso questo tribunale. Le spese dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nella modalità che verrà concordata tra i genitori;
5) attribuzione integrale dell'Assegno unico di circa € 470,00 alla sig.ra in qualità di collocataria;
Pt_1
6) rilascio da parte del sig. ell'immobile familiare sito AN MU (BS) Via S. Giulia di Corsica n. 7, CP_1 entro e non oltre due mesi decorrenti dal 06/11/25, salvo rilascio anticipato qualora lo stesso reperisse un immobile idoneo prima del detto termine, con pagamento sino al rilascio a cura del medesimo sig. del CP_1 canone di locazione e del 50% delle spese di gestione ordinaria della vita familiare (a titolo indicativo utenze, generi alimentari e spese per i figli);
7) restituzione da parte della sig.ra al marito della somma di € 650,00 entro e non oltre il 31/12/2025; Pt_1
8) godimento e disponibilità in capo alla sig.ra dell'autovettura Nissan intestata al marito, con Pt_1 obbligo in capo alla stessa, a decorrere dal 18/11/2025, di provvedere al pagamento del bollo e dell'assicurazione;
9) spese del giudizio compensate (per la ricorrente verrà depositata istanza di liquidazione essendo la stessa ammessa al Gratuito patrocinio a spese dello Stato);
10) rinuncia delle parti a impugnare la sentenza”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23/01/2010 le parti hanno contratto matrimonio civile in Urgnano (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Urgnano al n. 1, anno 2010, parte 1)
Dall'unione sono nati i figli (2011) e 82016). Per_1 Persona_2
Nel corso dell'odierno giudizio di separazione, introdotto in via contenziosa dalla nel Pt_1 presupposto dell'intollerabilità della convivenza, le parti hanno raggiunto un accordo rassegnando conclusioni congiunte, che rispondano all'interesse dei minori e che possono, dunque, essere recepite alla luce dei Regolamenti UE nn. 1111/19 e 1259/10.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urgnano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 4/12/2025
Il presidente estensore
US NA