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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2465/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in C.so Dante 12 82100 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. MARSULLO CHIARA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. CP_1
), in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio C.F._1
2023, elettivamente domiciliati in Benevento, Via Michele Foschini, n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede di Benevento. CP_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 17/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
20.6.25, per sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di
€22879,25 di cui pretende il rimborso. CP_1
Ha riferito:
1 - di essere titolare di pensione n. cert. n. 07053527 erogata dall' con CP_1
decorrenza dal mese di aprile dell'anno 2010 e della pensione cat. DIR
(TRATTAMENTO DIRETTO)- certificato n. 01304520 erogata dalla con decorrenza dal mese di settembre dell'anno 2017; Parte_2
- che l con nota del 28.11.2024, l' di Benevento comunicava CP_1 CP_1
l'indebito pensionistico di Euro 22.879,25 su pensione CAT. INVCIV n.
07053527 a causa del pagamento non dovuto per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2017 per i seguenti motivi: “riscosse rate non spettanti;
verbale definitivo 3930481901976 del 24.05.2011; percezione indebita di maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”(DOC.
1-indebito . CP_1
Ha contestato la ripetibilità dell'indebito in ragione del sottosistema normativo speciale che caratterizza l'indebito assistenziale e della ratio alimentare delle erogazioni. Ha invocato l'assenza di dolo, quale condizione che precluderebbe il recupero nonché la decadenza.
Costituitosi con memoria depositata in data 2.10.25 l' ha ribadito il diritto CP_1
alla ripetizione delle somme erogate per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso, in punto di diritto, che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
2 denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n. 1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)(Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
Con riferimento al rilievo di parte ricorrente relativo alla percezione in buona fede, va chiarito alle prestazioni pensionistiche trova applicazione il principio di buona fede.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni statuito che “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. CP_2
pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di
3 fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento" (v. Cass. civ., sez. VI,
n. 13223/2020 Cassazione civile sez. VI - 25/06/2020, n. 12608, ordinanza n.
24180/2022).
Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del
09/11/2018).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens (Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570) si osserva che “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell in ragione degli obblighi di comunicazione previsti dalla CP_1 legge.
4 Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_3
consultando le banche dati a sua disposizione.
Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei
5 titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Difatti, a fronte della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) , con riferimento alle pensioni trova applicazione la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (sul punto La Corte Costituzionale, nella sentenza n.
431 del 1993).
La particolare tutela offerta in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale non
è ravvisabile "nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali e, infine, di dolo comprovato" (Cass. n.
26036 del 15/10/2019).
L'elemento soggettivo del percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e
55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L.
n. 656 del 1986, art. 11). Alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale, con comunicazione all'interessato (L. n. 412 del 1991, art. 13). In talune ipotesi lo
"ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione
(L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione,
6 in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante
(L. n. 412 del 1991, art. 13).
Alla luce dei principi richiamati, si ritengono fondate le censure del ricorrente.
Il reddito del ricorrente era, infatti, ben noto all' (o avrebbe dovuto CP_3 esserlo) perché il medesimo presentava regolarmente all'Amministrazione finanziaria le proprie dichiarazioni reddituali (v. doc. allegata al ricorso).
L'obbligo di comunicazione deve essere assolto solo da coloro che hanno altri redditi oltre quello da pensione (già conosciuto dall'Istituto in quanto presente nel casellario centrale dei pensionati).
È, dunque, evidente l'assenza di dolo in capo al ricorrente, dato che la maggiorazione sociale è stata automaticamente (ed erroneamente) riconosciuta dall , che era pienamente a conoscenza dei redditi del percipiente. CP_3
In tema di indebito assistenziale, è la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale CP_1
rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, che esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
In assenza di dolo del percipiente, come s'è detto, il diritto di ripetizione dell'indebito dovuto a ragioni reddituali è esigibile, ove esistente, solo dalla data dell'accertamento in avanti e non ha carattere retroattivo (v. Suprema Corte proprio in una controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista 9/11 dall'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui
“accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” - Cass. 20 maggio 2021 n. 13915).
7 Il ricorrente in definitiva non ha taciuto alcun introito né ha posto in essere alcuna attività di occultamento. Il pagamento in eccesso è dipeso esclusivamente da un errore dell'Ente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che l non ha diritto di CP_1 ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 22.879,25 comunicato con avviso bonario-MIPA/PAC/0007/2022 H005 DEL 28.11.2024 RIC40A1EB850010005
01 RM01 31485416, e, per l'effetto, va condannato l alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente delle somme trattenute sulla pensione a tale titolo.
Nell'accoglimento del motivo principale restano assorbite le altre questioni sollevate.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., al minimo tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia previa riduzione stante la serialità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dalla CP_1 parte ricorrente l'importo di € 22.879,25 comunicato con avviso bonario-
MIPA/PAC/0007/2022 H005 DEL 28.11.2024 RIC40A1EB850010005 01 RM01
31485416, e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in favore del CP_1
ricorrente delle somme trattenute sulla pensione a tale titolo;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1
nell'importo di € 1887,90 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2465/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in C.so Dante 12 82100 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. MARSULLO CHIARA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. CP_1
), in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio C.F._1
2023, elettivamente domiciliati in Benevento, Via Michele Foschini, n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede di Benevento. CP_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 17/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
20.6.25, per sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di
€22879,25 di cui pretende il rimborso. CP_1
Ha riferito:
1 - di essere titolare di pensione n. cert. n. 07053527 erogata dall' con CP_1
decorrenza dal mese di aprile dell'anno 2010 e della pensione cat. DIR
(TRATTAMENTO DIRETTO)- certificato n. 01304520 erogata dalla con decorrenza dal mese di settembre dell'anno 2017; Parte_2
- che l con nota del 28.11.2024, l' di Benevento comunicava CP_1 CP_1
l'indebito pensionistico di Euro 22.879,25 su pensione CAT. INVCIV n.
07053527 a causa del pagamento non dovuto per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2017 per i seguenti motivi: “riscosse rate non spettanti;
verbale definitivo 3930481901976 del 24.05.2011; percezione indebita di maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”(DOC.
1-indebito . CP_1
Ha contestato la ripetibilità dell'indebito in ragione del sottosistema normativo speciale che caratterizza l'indebito assistenziale e della ratio alimentare delle erogazioni. Ha invocato l'assenza di dolo, quale condizione che precluderebbe il recupero nonché la decadenza.
Costituitosi con memoria depositata in data 2.10.25 l' ha ribadito il diritto CP_1
alla ripetizione delle somme erogate per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso, in punto di diritto, che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
2 denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n. 1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)(Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
Con riferimento al rilievo di parte ricorrente relativo alla percezione in buona fede, va chiarito alle prestazioni pensionistiche trova applicazione il principio di buona fede.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni statuito che “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. CP_2
pure n. 11921/2015) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di
3 fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento" (v. Cass. civ., sez. VI,
n. 13223/2020 Cassazione civile sez. VI - 25/06/2020, n. 12608, ordinanza n.
24180/2022).
Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019 ha affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del
09/11/2018).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens (Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570) si osserva che “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell in ragione degli obblighi di comunicazione previsti dalla CP_1 legge.
4 Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_3
consultando le banche dati a sua disposizione.
Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei
5 titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Difatti, a fronte della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) , con riferimento alle pensioni trova applicazione la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (sul punto La Corte Costituzionale, nella sentenza n.
431 del 1993).
La particolare tutela offerta in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale non
è ravvisabile "nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali e, infine, di dolo comprovato" (Cass. n.
26036 del 15/10/2019).
L'elemento soggettivo del percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art. 80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e
55; L. n. 412 del 1991, art. 13) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L.
n. 656 del 1986, art. 11). Alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art. 13), che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale, con comunicazione all'interessato (L. n. 412 del 1991, art. 13). In talune ipotesi lo
"ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione
(L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione,
6 in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante
(L. n. 412 del 1991, art. 13).
Alla luce dei principi richiamati, si ritengono fondate le censure del ricorrente.
Il reddito del ricorrente era, infatti, ben noto all' (o avrebbe dovuto CP_3 esserlo) perché il medesimo presentava regolarmente all'Amministrazione finanziaria le proprie dichiarazioni reddituali (v. doc. allegata al ricorso).
L'obbligo di comunicazione deve essere assolto solo da coloro che hanno altri redditi oltre quello da pensione (già conosciuto dall'Istituto in quanto presente nel casellario centrale dei pensionati).
È, dunque, evidente l'assenza di dolo in capo al ricorrente, dato che la maggiorazione sociale è stata automaticamente (ed erroneamente) riconosciuta dall , che era pienamente a conoscenza dei redditi del percipiente. CP_3
In tema di indebito assistenziale, è la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale CP_1
rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, che esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
In assenza di dolo del percipiente, come s'è detto, il diritto di ripetizione dell'indebito dovuto a ragioni reddituali è esigibile, ove esistente, solo dalla data dell'accertamento in avanti e non ha carattere retroattivo (v. Suprema Corte proprio in una controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista 9/11 dall'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui
“accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” - Cass. 20 maggio 2021 n. 13915).
7 Il ricorrente in definitiva non ha taciuto alcun introito né ha posto in essere alcuna attività di occultamento. Il pagamento in eccesso è dipeso esclusivamente da un errore dell'Ente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che l non ha diritto di CP_1 ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 22.879,25 comunicato con avviso bonario-MIPA/PAC/0007/2022 H005 DEL 28.11.2024 RIC40A1EB850010005
01 RM01 31485416, e, per l'effetto, va condannato l alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente delle somme trattenute sulla pensione a tale titolo.
Nell'accoglimento del motivo principale restano assorbite le altre questioni sollevate.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., al minimo tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia previa riduzione stante la serialità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dalla CP_1 parte ricorrente l'importo di € 22.879,25 comunicato con avviso bonario-
MIPA/PAC/0007/2022 H005 DEL 28.11.2024 RIC40A1EB850010005 01 RM01
31485416, e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in favore del CP_1
ricorrente delle somme trattenute sulla pensione a tale titolo;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1
nell'importo di € 1887,90 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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