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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11630 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11910/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/7/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte e promosso da:
C.F. e P. IVA in persona della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dott.ssa munita dei poteri necessari in virtù di procura speciale del 16/6/2021, Parte_1 autenticata nella firma dal notaio in Roma, rep. n. 3795, rogito n. 1960, con Persona_1 sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulio Tumbarello, (C.F. ), e dall'avv. C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via C.F._2
Lorenzo Respighi n. 13, per mandato difensivo depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
, C.F. , domiciliata in Turi (BA), Via Controparte_2 C.F._3
Casamassima s.n.
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- nel merito, accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni contrattuali, condannare , C.F. Controparte_2
, domiciliata in VIA CASAMASSIMA;
PEC: C.F._3
a pagare in favore della (già Email_1 Controparte_1 CP_3
[..
[...] [
, la somma di € 25.269,90 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi
[...] zionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Iva e C.P.A. come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex artt. 281-decies e ss c.p.c. in data 10/3/2025 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso
[...] CP_2 chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 25.269,90,
[...] oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, previo accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di finanziamento n. 300820/18625 (rif. int.
270712) inter partes stipulato, con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente esponeva:
- di aver stipulato con la resistente il contratto di finanziamento n. 300820/18625, finalizzato all'acquisto dei beni mobili, di un importo pari ad € 25.000,00, da restituire in n. 60 rate mensili dell'importo di € 416,67 ciascuna da versarsi mediante rimessa interbancaria diretta sul conto corrente della con la pattuizione del TAN 0,00% ed il TAEG 0,64%,; Controparte_1
- che, nelle more del rapporto, la resistente si era resa morosa nel pagamento di n. 6 rate mensili di finanziamento, a far tempo dalla scadenza della rata dell'1/2/2024, sicché la Controparte_1
con nota inviata a mezzo pec il 27/6/2024, aveva comunicato alla mutuataria di volersi
[...] avvalere della clausola di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine con effetti dall'1/7/2024 di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, intimando contestualmente il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e del risarcimento danni, come previsto dal suddetto art. 9;
- che il contratto si era, dunque, risolto.
Esperiti gli incombenti preliminari, nessuno si costituiva per la resistente, quindi la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
***
2. Deve dichiararsi preliminarmente la contumacia di la quale, sebbene Controparte_2 ritualmente citata a comparire con la notificazione del ricorso in data 28/4/2025, non si è costituita in giudizio e non ha depositato le note scritte di trattazione per l'udienza del 17/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il 16/11/2023 stipulava con la Controparte_2 [...] il contratto di finanziamento n. 300820/18625 (rif. int. 270712) finalizzato Controparte_1 all'acquisto dei beni mobili, di un importo pari ad € 25.000,00, da restituire in n. 60 rate mensili dell'importo di € 416,67 ciascuna, da versarsi mediante rimessa interbancaria diretta sul conto corrente della con la previsione del TAN 0,00% e del TAEG 0,64%. Controparte_1
Nelle more del rapporto, la resistente si è resa inadempiente al pagamento di n. 6 rate mensili del Contr finanziamento a partire dalla scadenza della rata dell'1/2/2024, sicché la CP_1
con missiva inviata a mezzo pec il 27/6/2024, ha comunicato alla controparte di volersi
[...] avvalere della clausola di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto con effetti dall'1/7/2024, intimando contestualmente il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e del risarcimento danni, come segue: €
2.524,02 a titolo di rate insolute, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, €
22.083,38 a titolo di capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine ed €
662,50 a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 9 del contratto inter partes.
Ebbene, la citata clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., di cui poteva avvalersi la mutuante in caso di inadempienza della mutuataria agli obblighi di pagamento e di comunicazione di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto ed in caso di utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle dichiarate nel contratto.
Nel caso in esame si è verificata la risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 c.c. e 9 delle condizioni generali di contratto inter partes, poiché la ricorrente, con la comunicazione inviata a mezzo pec alla controparte il 27/6/2024, ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza della controparte dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle somme dovute, degli interessi di mora e del risarcimento ex art. 4 delle condizioni generali di contratto ed ha evidenziato nell'oggetto della missiva la dicitura “risoluzione contratto di finanziamento finalizzato n. 270712 RIF. 300820/18625”, di cui ricorrevano i presupposti, essendo si la resa inadempiente al pagamento di plurime rate del finanziamento. CP_2
3 Il credito attoreo è, inoltre, supportato da idonea prova, mentre la resistente, rimasta contumace, non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva dell'obbligazione a suo carico.
Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, la condanna di CP_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 25.269,90, oltre agli interessi
[...] di mora ex art. 4 delle condizioni generali di contratto inter partes decorrenti dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, previo accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento inter partes per effetto dell'art. 9 delle relative condizioni generali di contratto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
10/3/2025 dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 avverso contrariis reiectis: Controparte_2
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di finanziamento n. 300820/18625
(rif. int. 270712) inter partes e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di € 25.269,90, oltre agli interessi Controparte_1 convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
CONDANNA a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in Controparte_2
€ 3.500,00 per compenso professionale ed € 264,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/8/2025. Il Giudice
OM UC
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11910/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/7/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte e promosso da:
C.F. e P. IVA in persona della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dott.ssa munita dei poteri necessari in virtù di procura speciale del 16/6/2021, Parte_1 autenticata nella firma dal notaio in Roma, rep. n. 3795, rogito n. 1960, con Persona_1 sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulio Tumbarello, (C.F. ), e dall'avv. C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via C.F._2
Lorenzo Respighi n. 13, per mandato difensivo depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
, C.F. , domiciliata in Turi (BA), Via Controparte_2 C.F._3
Casamassima s.n.
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- nel merito, accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni contrattuali, condannare , C.F. Controparte_2
, domiciliata in VIA CASAMASSIMA;
PEC: C.F._3
a pagare in favore della (già Email_1 Controparte_1 CP_3
[..
[...] [
, la somma di € 25.269,90 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi
[...] zionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Iva e C.P.A. come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex artt. 281-decies e ss c.p.c. in data 10/3/2025 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso
[...] CP_2 chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 25.269,90,
[...] oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, previo accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di finanziamento n. 300820/18625 (rif. int.
270712) inter partes stipulato, con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente esponeva:
- di aver stipulato con la resistente il contratto di finanziamento n. 300820/18625, finalizzato all'acquisto dei beni mobili, di un importo pari ad € 25.000,00, da restituire in n. 60 rate mensili dell'importo di € 416,67 ciascuna da versarsi mediante rimessa interbancaria diretta sul conto corrente della con la pattuizione del TAN 0,00% ed il TAEG 0,64%,; Controparte_1
- che, nelle more del rapporto, la resistente si era resa morosa nel pagamento di n. 6 rate mensili di finanziamento, a far tempo dalla scadenza della rata dell'1/2/2024, sicché la Controparte_1
con nota inviata a mezzo pec il 27/6/2024, aveva comunicato alla mutuataria di volersi
[...] avvalere della clausola di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine con effetti dall'1/7/2024 di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, intimando contestualmente il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e del risarcimento danni, come previsto dal suddetto art. 9;
- che il contratto si era, dunque, risolto.
Esperiti gli incombenti preliminari, nessuno si costituiva per la resistente, quindi la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
***
2. Deve dichiararsi preliminarmente la contumacia di la quale, sebbene Controparte_2 ritualmente citata a comparire con la notificazione del ricorso in data 28/4/2025, non si è costituita in giudizio e non ha depositato le note scritte di trattazione per l'udienza del 17/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il 16/11/2023 stipulava con la Controparte_2 [...] il contratto di finanziamento n. 300820/18625 (rif. int. 270712) finalizzato Controparte_1 all'acquisto dei beni mobili, di un importo pari ad € 25.000,00, da restituire in n. 60 rate mensili dell'importo di € 416,67 ciascuna, da versarsi mediante rimessa interbancaria diretta sul conto corrente della con la previsione del TAN 0,00% e del TAEG 0,64%. Controparte_1
Nelle more del rapporto, la resistente si è resa inadempiente al pagamento di n. 6 rate mensili del Contr finanziamento a partire dalla scadenza della rata dell'1/2/2024, sicché la CP_1
con missiva inviata a mezzo pec il 27/6/2024, ha comunicato alla controparte di volersi
[...] avvalere della clausola di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto con effetti dall'1/7/2024, intimando contestualmente il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e del risarcimento danni, come segue: €
2.524,02 a titolo di rate insolute, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, €
22.083,38 a titolo di capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine ed €
662,50 a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 9 del contratto inter partes.
Ebbene, la citata clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., di cui poteva avvalersi la mutuante in caso di inadempienza della mutuataria agli obblighi di pagamento e di comunicazione di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto ed in caso di utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle dichiarate nel contratto.
Nel caso in esame si è verificata la risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 c.c. e 9 delle condizioni generali di contratto inter partes, poiché la ricorrente, con la comunicazione inviata a mezzo pec alla controparte il 27/6/2024, ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza della controparte dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle somme dovute, degli interessi di mora e del risarcimento ex art. 4 delle condizioni generali di contratto ed ha evidenziato nell'oggetto della missiva la dicitura “risoluzione contratto di finanziamento finalizzato n. 270712 RIF. 300820/18625”, di cui ricorrevano i presupposti, essendo si la resa inadempiente al pagamento di plurime rate del finanziamento. CP_2
3 Il credito attoreo è, inoltre, supportato da idonea prova, mentre la resistente, rimasta contumace, non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva dell'obbligazione a suo carico.
Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, la condanna di CP_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 25.269,90, oltre agli interessi
[...] di mora ex art. 4 delle condizioni generali di contratto inter partes decorrenti dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, previo accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento inter partes per effetto dell'art. 9 delle relative condizioni generali di contratto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
10/3/2025 dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 avverso contrariis reiectis: Controparte_2
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di finanziamento n. 300820/18625
(rif. int. 270712) inter partes e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di € 25.269,90, oltre agli interessi Controparte_1 convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
CONDANNA a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in Controparte_2
€ 3.500,00 per compenso professionale ed € 264,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/8/2025. Il Giudice
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