Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero R.G. 16041/2017, proposta da
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Menzulli giusta procura in calce all' atto di Parte 1
citazione;
attrice contro
CP 2 in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco e Nicola D'Autilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta nonché
CP_3
convenuta contumace e
Controparte_4 convenuto contumace
De
C
Controparte_5
[...] chiamata contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale;
risarcimento danni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi al coop- quale propria compagnia di tribunale di Bari la Controparte_6 rispettivamente proprietario e conducente del
,assicurazione nonché CP 3 e Controparte 4 per ivi accertare e dichiarare che il sinistrotrattore tg. ER260YL e semi rimorchio tg. AC21418 avvenuto in data 7.05.15 era ascrivibile all'esclusiva ovvero, eventualmente, concorrente responsabilità del CP 4 con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni derivatine.
1.1. Esponeva, in particolare, la Pt 1 che:
-in data 7.05.15, intorno alle ore 16.00, si trovava a bordo del veicolo Fiat Panda tg. CK447Y D di sua proprietà e percorreva la via Giambattista Vico in Gravina in Puglia con direzione via Euclide;
-giunta nei pressi del crocevia con via Sette, accertatasi che nessun veicolo provenisse alla sua destra, era stata violentemente investita dall'autocarro con semi rimorchio di proprietà della CP 3 ,condotto da Controparte 4 ed assicurato CP 7
-il sinistro era ascrivibile al veicolo antagonista che, nel percorrere la via Sette in assenza di qualsivoglia segnale stradale che gli riconoscesse il diritto di precedenza, giunto all'intersezione con via G. Vico, non si era fermato ed aveva impattato contro il suo veicolo;
-ella aveva operato sul presupposto che in suo favore operasse la precedenza ex art. 145 co 2 CdS in quanto sul suo percorso di marcia non vi era alcuna segnaletica di obbligo di precedenza né orizzontale né verticale normalmente intellegibile;
-a seguito del sinistro ella aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di €
44.120,37;
-ogni tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda era rimasto infruttuoso.
1.2. Sulla base di tali premesse adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Si costituiva la -soc. coop- che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_6 attorea per infondatezza.
3.All'udienza di prima comparizione l'attrice chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'utilizzatore del rimorchio, Controparte_8
4. All'udienza del 19.07.18 era dichiarata la contumacia dei convenuti e della terza chiamata ed erano concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
5. Con ordinanza del 19.04.19 ritenuta superflua la prova orale era disposta ctu medico-legale.
6. Con ordinanza del 22.12.2020 era sottoposta alle parti una proposta conciliativa che tuttavia non era accolta.
7. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.03.2025 la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
8. Prima di esaminare il merito della domanda occorre soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla convenuta circa l'inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto.
L'art. 149 dlgs.vo 209/2005 così dispone : "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141 (...)".
Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni enucleate dalla suddetta norma né la convenuta ha dimostrato il contrario.
9. Passando, quindi, a valutare la fondatezza o meno della domanda proposta da Parte 1 si svolgono le seguenti considerazioni.
9.1. Assume l'attrice che, mentre si trovava a bordo del veicolo di sua proprietà e percorreva la via
Giambattista Vico in Gravina in Puglia con direzione via Euclide, giunta nei pressi del crocevia con via
Sette, era stata violentemente investita dall'autocarro con semi rimorchio di proprietà della CP_3
,condotto da Controparte 4 ed assicurato CP 7
Assume, altresì, che il sinistro era ascrivibile al veicolo antagonista che, nel percorrere la via Sette in assenza di qualsivoglia segnale stradale che gli riconoscesse il diritto di precedenza, giunto all'intersezione con via G. Vico, non si era fermato all'incrocio ed aveva impattato contro il suo veicolo.
Aggiunge che nessuna responsabilità poteva attribuirsi a lei in quanto in suo favore operava il diritto di precedenza ex art. 145 co 2 CdS poichè sul suo percorso di marcia non vi era alcuna segnaletica di obbligo di precedenza né orizzontale né verticale normalmente intellegibile.
9.2. Sostiene, di contro, la compagnia assicurativa che l'unica responsabile del sinistro fosse la
Pt 1 essendovi sulla via percorsa dall'autocarro il diritto di precedenza e che non fosse veritiero il rapporto dei militari intervenuti là dove avevano affermato che la segnaletica verticale posta sulla strada dalla stessa percorsa fosse illeggibile.
Conclude, pertanto, per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso di colpa tra i due conducenti.
9.3. Ebbene, in via preliminare va precisato che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La suddetta presunzione ha, tuttavia, carattere sussidiario operando soltanto in difetto di prova contraria ossia nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Peraltro occorre rammentare che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. civ. n. 33483/2024 :nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).
E', dunque, alla luce di tali principi che occorre leggere le risultanze istruttorie.
Sul punto giova richiamare la relazione degli operatori di PM intervenuti nell'immediatezza i quali, fino a querela di falso, hanno attestato che "Premesso che su via Sette è stato istituito il diritto di precedenza con ordinanza n. 34 del 16.03.2000 prot. nr. 2071, che sulla via Giambattista Vico in entrambi i lati di marcia vige la segnaletica verticale "Dare Precedenza" completamente illeggibile
(sbiadita dal sole) e priva di segnaletica orizzontale non si è proceduto ad alcuna contestazione (...).
A seguito dell'impatto il veicolo "A" (cioè quello dell'attrice) veniva trascinato per qualche metro verso destra finendo la propria corsa così come riportato nel rilievo planimetrico (...).”.
Ebbene, dalla lettura del rapporto può evincersi un concorso di colpa tra i due conducenti.
Ed invero, da un lato vi è l'inosservanza dell'obbligo di precedenza da parte dell'attrice.
Tale inosservanza, tuttavia, non è ascrivibile alla stessa giacchè l'unica segnaletica presente (quella verticale) era, secondo i militari, illeggibile.
Né la convenuta ha proposto querela di falso per superare l'affermazione.
Ciò posto, non può, comunque, effettuarsi un giudizio di totale esonero da responsabilità da parte dell'attrice dal momento che, in prossimità di un incrocio, quand'anche si avesse diritto di precedenza fondato sul generale principio di cui all'art. 145 co 2 CdS, l'utente della strada deve sempre rallentare e prevedere altrui condotte imprudenti.
Chiarita la responsabilità dell'attrice, a sua volta la condotta di guida del conducente dell'autoarticolato non può considerarsi nemmeno essa immune da censure dal momento che l'aver trascinato per qualche metro il veicolo della Pt 1 lascia intuire la non conformità della sua velocità all'approssimarsi dell'incrocio ove, se avesse rallentato, secondo le regole di normali prudenza si sarebbe accorto che la Pt 1 non programmava l'arresto.
In definitiva può concludersi che il conducente dell'autoarticolato non abbia tenuto conto del comportamento imprudente degli altri utenti della strada e che, pur se dotato di precedenza, non abbia regolato la sua velocità in prossimità dell'incrocio in modo da poter controllare il proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie ad evitare l'impatto, specie entro i limiti del suo campo di visibilità. Deve, infatti, rammentarsi che in materia di sinistri stradali, nei casi in cui il sinistro sia occorso per una mancata precedenza, concorre, comunque, anche la colpa del conducente del veicolo al quale, secondo le norme del codice della strada, avrebbe dovuto spettare la precedenza poichè, in presenza di un'intersezione, anche colui che ha la precedenza è gravato dall'onere di usare la massima diligenza ed attenzione alla guida in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti od imprudenti degli altri utenti che abbiano omesso di rispettare le norme del codice della strada (vedasi Cass. pen.,
n.4923/22 per cui “In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità”).
Ne deriva la sussistenza di un concorso di colpa dei due conducenti.
9.4. Passando alla ripartizione delle responsabilità, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054, co. 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (ex multis Cass. civ. n. 124/16).
Sulla base delle suesposte considerazioni può dirsi che la responsabilità del sinistro può essere ritenuta al 50% ciascuno poiché nessuno ha provato di essersi conformato alle condizioni dei luoghi e di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare l'impatto.
10. In merito, invece, al quantum si osserva quanto segue.
10.1. La convenuta non ha contestato l'ammontare del danno patrimoniale subito da parte dell'attrice e dalla stessa quantificato in € 4500,00 sicchè si può tenere in considerazione tale importo.
A ciò si aggiungano le spese mediche sostenute dall'attrice e riconosciute congrue in € 1652,00.
10.2. Quanto ai danni non patrimoniali le lesioni riportate dalla Pt 1 a seguito dell'evento trovano conferma, sia nei rilievi della PM intervenuta nell'immediatezza dei fatti, sia nella documentazione medica allegata all'atto di citazione.
Persona 1Peraltro, nel corso del giudizio è stato conferito incarico al dott. al fine di verificare la compatibilità delle lesioni qui lamentate dall'attrice con l'evento occorsole in data 7.05.15 nonché l'eventuale periodo di inabilità ovvero la sussistenza di postumi permanenti.
Ciò detto, il C.T.U. ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attore riportava le lesioni ed i postumi meglio descritti nell'elaborato che qui integralmente si richiama e alle cui conclusioni può senz'altro aderirsi in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta. Nel dettaglio, il consulente ha riconosciuto postumi permanenti nella percentuale del 9%, con un ulteriore periodo di giorni 30 di inabilità temporanea totale e di giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Sulla base di tali conclusioni spetta, pertanto, al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost..
Va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dagli artt. 138 comma 2 lett. a) e 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni) secondo i quali "... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Si tratta di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e, pertanto, è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita.
Emerge da tale definizione che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Tanto precisato, nell'ipotesi per cui è causa, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti (dall'1% al 9%), il danno va liquidato in base alla tabella unica nazionale per le lesioni micropermanenti, di cui all'art. 139 comma 4 del decreto legislativo cit., in vigore dall'1.1.2006 (il quale riprende i criteri già fissati dall'art. 5) lett. a) e 5° comma, della legge 5.3.2001, n. 57 a sua volta in vigore dal 4.4.2001), applicando gli importi aggiornati con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21.10.23.
Sulla base di tali premesse, va pertanto riconosciuto a a titolo di danno non Parte 1
patrimoniale, la somma di € 19.055,52 così specificatamente individuata avendo riguardo all'invalidità accertata dal c.t.u. e all'età del danneggiato al momento dell'evento lesivo:
-danno biologico (sino al 9%): € 16.569,72;
-invalidità temporanea: € 2485,80.
Ne deriva un importo totale che, in ragione della pari responsabilità dei conducenti nella produzione del sinistro, va ridotto del 50% e, quindi, ad € 9.527,76.
Nessuna personalizzazione del risarcimento va effettuata in assenza di allegazione e prova di particolari sofferenza o situazioni anomale tali da doversi discostare dalle valutazioni standardizzate.
Al riguardo è opportuno premettere che questo Tribunale condivide la recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha progressivamente chiarito il senso e la portata dei principi di onnicomprensività ed integralità del risarcimento del danno non patrimoniale ed affermati dagli arresti nomofilattici del novembre 2008.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7513/2018, ha diffusamente illustrato gli esiti di tale evoluzione, riassumendoli come segue: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.".
In altri termini, deve affermarsi che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(vedasi esattamente in tal senso Cass. 3114/2025 per cui“ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
La questione essenziale diviene, quindi, quella della prova del danno.
Nel caso in esame, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive, neppure analiticamente allegate (le prove orali relative erano inammissibili poiché contenenti valutazioni precluse ai testi), non consentono di applicare il disposto normativo di cui all'art. 139, comma 3, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Il risarcimento va, pertanto, cristallizzato nella misura suddetta.
Sulla somma come sopra liquidata non va riconosciuta la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Su tale somma vanno aggiunti esclusivamente gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
Va, in proposito, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha precisato come:
"L'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione" (Cass. 6545/16).
D'altra parte, parte attrice non ha allegato (e provato) di aver subito un maggior danno derivante dal teorico reimpiego della somma a lei spettante a titolo di risarcimento ("Tale pregiudizio, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito. (Cass. n. 3173/16).
11.Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda.
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55 del
2014 e succ. modif., art. 4, avendo riguardo, ex art. 5 del D.M. cit, all'interesse sostanziale che riceve tutela (criterio del decisum), alla natura delle questioni trattate nonché all'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e, dunque, con applicazione dei valori medi di riferimento dello scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00.
Quanto alle spese delle c.t.u. medico legale, come già liquidate in corso di causa, tenuto conto che detti accertamenti sono stati ritenuti necessari, si reputa congruo porle definitivamente a carico delle parti in egual misura tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte 1 e, per l'effetto, dichiara la concorrente e 1) accoglie parzialmente la domanda di
Controparte 4 nella determinazione del sinistro per cui è paritaria responsabilità di Parte 1 e causa, occorso il 7.05.2015 in Gravina in Puglia (BA);
2) condanna i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 50%, si liquidano rispettivamente in € 9.527,76 ed € 3.076,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
3) liquida le spese di lite in € 518,00 per borsuali ed € 5077,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., che pone per metà a carico delle convenute e terza chiamata in solido (da distarsi in favore del difensore antistatario) e compensa per l'altra metà;
4) pone definitivamente a carico delle parti in egual misura tra loro le spese della c.t.u. medico legale come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari, il 3.06.2025
Il giudice
Cristina Fasano