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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
RI GR LL Presidente Rel.
Giuliana Melandri Consigliera
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 211/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli per procura allegata al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
avv. Paolo Piccillo, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina
Maffia per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellata
E CONTRO c.f. Controparte_4
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 25.11.2025
Per l'appellata : come da note depositate il 25.11.2025 CP_5
Per l'appellato come da note depositate il 19.11.2025 CP_4
FATTI DI CAUSA ha proposto opposizione, davanti al Tribunale Parte_1
della Spezia, ad intimazione di pagamento notificatagli dall il 3.6.2024, limitatamente ai crediti di natura CP_5
previdenziale portati da 13 avvisi di addebito , lamentando CP_4
l'inesistenza o la nullità dell'intimazione per carenza di sottoscrizione, l'invalidità della notifica dell'intimazione e degli atti prodromici, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, la carenza di motivazione, la decadenza e la prescrizione dei crediti, la mancanza di proporzionalità delle sanzioni e l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che mantengono in vita l'aggio e gli oneri di riscossione per i carichi anteriori al
1°.1.2022.
Costituendosi in giudizio, e hanno contestato il CP_5 CP_4
fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
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Con sentenza n. 32/2025, pubblicata il 23.1.2025, il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile in relazione ai vizi di natura formale, inammissibile nei confronti dell' in CP_5
relazione agli altri vizi diversi dalla contestazione della debenza dell'aggio, inammissibile nei confronti dell' in relazione CP_4
alla contestazione della debenza dell'aggio, inammissibile nella parte in cui faceva valere la prescrizione per 11 degli avvisi di addebito e ha respinto l'opposizione relativamente agli altri 2 avvisi.
Propone appello il sig. resistono e . Parte_1 CP_5 CP_4
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in relazione a tutti i vizi formali fatti valere con il ricorso, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni (ex art. 617 c.p.c.) dalla notificazione dell'intimazione (notificata il 3.6.2024, mentre il ricorso è stato depositato il 1°.7.2024); ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell in CP_5
relazione alle eccezioni sulla sussistenza dei crediti in quanto, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente creditore, unico titolare della situazione dedotta in giudizio;
dato atto che il ricorrente aveva allegato di avere aderito, in relazione a 11 degli avvisi di addebito, alla c.d. rottamazione quater (art. 1, commi
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231 e ss., L. 197/2022), ha dichiarato inammissibile l'opposizione, per difetto di interesse ad agire, nella parte in cui faceva valere la prescrizione per quegli 11 avvisi di addebito;
infine, ha respinto l'opposizione relativa agli ultimi 2 avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi del 2020-2021, notificati nel 2022-2023, non opposti, con intimazione di pagamento notificata nel 2024, non essendo ancora maturata la prescrizione.
Con il primo e secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, per tardività, in relazione ai vizi formali denunciati, nonché per mancata considerazione dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il Tribunale ha espressamente ricondotto il ricorso, nella parte in cui faceva valere vizi di natura formale e la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, ad una opposizione agli atti esecutivi, svolgendo argomentazioni relative sia agli effetti dell'inosservanza del termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. sia alla insussistenza dei vizi formali denunciati.
Come stabilito dall'art. 618, 3° comma, c.p.c., l'impugnazione della sentenza sul punto non poteva essere proposta con l'appello ma solo con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (v. Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014 Cass.
13203/2010 e App. Genova 191/2023 e 196/2025).
Con il terzo motivo si sottolinea l'assenza di riconoscimento di
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debito per effetto della adesione alla rottamazione quater e l'inesistenza di un obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti;
si ribadisce la legittimazione passiva del concessionario,
l'eccezione di prescrizione e la violazione del principio di buona fede.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022, nell'istanza di definizione agevolata “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi” e, qualora non vi siano giudizi pendenti, è ovviamente precluso al debitore di poterli instaurare successivamente per contestare il merito degli stessi crediti oggetto dell'istanza; la domanda di definizione agevolata rende dunque inammissibile, per difetto di interesse ad agire, un successivo ricorso giudiziale volto a contestare quegli stessi crediti che si è spontaneamente richiesto di definire a condizioni di favore (arg. ex Cass. 22558/2017).
É notorio, poi, che “il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale
l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione
… si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore … con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale” (Cass. 9221/2024; in senso conforme, Cass. 5234/2025), ed è completamente fuori tema, in proposito, l'invocazione del principio di buona fede, dato che la prescrizione e la sua interruzione operano oggettivamente.
Sul difetto di legittimazione passiva del concessionario, la
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giurisprudenza è consolidata: “poiché … l'agente della riscossione … non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione” (Cass. S.U. 7514/2022 e numerose successive, tra le quali Cass. 25781/2023).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni e l'illegittimità della pretesa a titolo di aggio o oneri di riscossione per eccessiva onerosità.
Il motivo è infondato.
Il principio di proporzionalità delle sanzioni è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 46/2023) e dalla CGUE (C-
205/2020 e C-482/2018) con riferimento alle sanzioni amministrative, riguardanti violazioni di norme in materia tributaria o di obblighi in materia di lavoro e previdenza.
Le somme aggiuntive applicate negli avvisi di addebito di cui si controverte sono disciplinate dall'art. 116, comma 8, lett. a) e b),
L. 388/2000, che definisce espressamente come sanzioni civili le somme dovute nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, confermando, al successivo comma 12, la distinzione dalle sanzioni amministrative (anche conseguenti alle omissioni totali o parziali dei versamenti contributivi), delle quali
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dispone invece l'abolizione; si tratta, pertanto, di obbligazioni che
“consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione” e che “in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (Cass. S.U. 5076/2015).
Quanto all'asserita eccessività dell'aggio, l'appellante contesta la legittimità costituzionale della disposizione della L. 234/2021 che ha eliminato gli oneri di riscossione dal 1°.1.2022, perché non retroattiva: ma la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il fluire del tempo è elemento sufficiente per differenziare due situazioni di fatto e per escludere una violazione del principio di uguaglianza nel fatto che esse vengano trattate in modo diverso dal legislatore.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ad avviso della Corte, la proposizione del presente appello costituisce un caso paradigmatico di abuso del processo, con finalità meramente dilatoria: la riproposizione davanti al giudice superiore delle stesse eccezioni formali, manifestamente infondate, già respinte dal Tribunale con motivazioni esaurienti e perfettamente conformi alla costante giurisprudenza della S.C., deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., nella misura equitativamente determinata in dispositivo.
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Alla dichiarazione di parziale inammissibilità ed al rigetto parziale dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello in relazione ai capi della sentenza impugnata aventi ad oggetto i vizi di natura formale e lo respinge nel resto;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate per ciascuno in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
condanna l'appellante al pagamento, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., di euro 6.000,00 in favore di ciascuno degli appellati;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
RI GR LL
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