TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. RI Di SQ PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5842 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 29 42100 REGGIO EMILIA,
presso lo studio dell'avv. ZANNONI MONIA, rappresentato e difeso dall'avv. ZANNONI MONIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 28
MODENA, presso lo studio dell'avv. CASELGRANDI FULVIA,
rappresentato e difeso dall'avv. CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.09.2022, chiedeva che fosse Parte_1
pronunziata la separazione personale dalla moglie.
Esponeva di avere contratto matrimonio a Maranello (MO) in data 24
ottobre 2009; che dall'unione matrimoniale non erano nati figli naturali;
che i coniugi, in data 23.12.2012, avevano formalizzato l'adozione del figlio nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; che da tempo la moglie non si occupava della famiglia e la convivenza era divenuta intollerabile;
che in data 14.07.2022 la CP_1
aveva manifestato la propria intenzione di separarsi;
che la casa coniugale era in nuda proprietà del ricorrente mentre i genitori ne erano usufruttuari;
che i coniugi erano economicamente indipendenti.
Chideva, dunque, assegnarsi la casa coniugale sita in Maranello (MO), Via
2 Preziosi n. 78, a sé, stante la volontà del figlio di vivere col padre;
porsi a carico della a titolo di concorso per il mantenimento del figlio - e CP_1
sino all'indipendenza economica dello stesso - una somma mensile non inferioread euro 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; disporsi che le spese straordinarie fossero sostenute in ragione del
50% da ciascun genitore;
accertarsi l'indipendenza economica della signora e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto dal marito a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, affermando che il padre si era sempre disinteressato delle problematiche del figlio, cui era stata diagnosticato, tra l'altro, un ritardo mentale lieve;
che aveva avviato da sola le pratiche per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 a favore del figlio, cui nel 2022 era stata confermata una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%; che dall'epoca del matrimonio il sig. aveva sottratto al Pt_1
ménage familiare oltre €. 221.170,00, di cui fino alla persistenza del regime di comunione dei beni (regime mantenuto dai coniugi sino al 14.5.2020)
oltre €.177.070,00, la cui destinazione non aveva mai reso nota;
che era stato questo atto di slealtà compiuto dal sig. nei propri confronti ad Pt_1
avere provocato la crisi del matrimonio;
che non corrispondeva al vero che il figlio avesse manifestato la volontà di restare a vivere col padre;
Per_1
3 che la disparità reddituale tra i coniugi giustificava la previsione di un assegno perequativo in suo favore.
Chiedeva, dunque, l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie ed un assegno ex art. 156 c.c. in proprio favore di euro 1.000.
Con ordinanza del 30.1.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava alla sig.ra quale genitore convivente con il CP_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, la casa coniugale;
disponeva che il padre, con decorrenza dal provvedimento versasse, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di
€.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuisse al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio medesimo così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Modena;
disponeva, infine, che il sig. versasse alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1
di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal provvedimento presidenziale, a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
All'udienza del 12.4.2023 il Giudice istruttore ordinava al terzo datore di lavoro del ricorrente il versamento diretto alla sig.ra della somma CP_1
di euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, dovuta dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e della moglie.
In data 03.7.2024 interveniva nel presente procedimento il figlio della coppia, in adesione alle richieste di modifica Parte_2
dell'ordinanza presidenziale proposte dal padre, Parte_1
A seguito di istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, con ordinanza del 25.09.2024, il G.I., dato atto del trasferimento del figlio presso il Per_1
padre, assegnava la casa familiare al sig. e poneva a carico del Pt_1
padre il mantenimento diretto del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie fino al definitivo conseguimento dell'indipendenza economica da parte di . Per_1
Alla luce della mutata situazione e della necessità per la madre di reperire una nuova sistemazione, il Giudice poneva a carico del sig. un Pt_1
contributo a favore della sig.ra di euro 400,00 mensili, rivalutabili CP_1
ISTAT.
All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile
5 frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
E' infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tale non potendosi considerare l'asserita distrazione di denaro da parte dell' in quanto Pt_1
non costituente condotta violativa dei doveri coniugali e comunque non provata.
In conclusione, non può ritenersi che la separazione sia da addebitare al marito, potendo eventualmente le condotte di distrazione del denaro ascritte al ricorrente costituire oggetto di tutela in altra sede.
La domanda di addebito della separazione va, per tali ragioni, rigettata.
Le ulteriori questioni controverse attengono alla richiesta di un contributo a carico della moglie in favore del figlio maggiorenne convivente col padre ed all'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie.
In sede di conclusioni la resistente ha chiesto che nulla sia posto a proprio carico in favore del figlio maggiorenne in quanto divenuto economicamente
6 indipendente e che sia stabilito un assegno perequativo in proprio favore a carico del marito di €. 800 mensili.
Il ricorrente ha domandato, invece, porsi a carico della madre un contributo per di €. 250 mensili, non avendo egli ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie e revocarsi (o quanto meno diminuirsi) il contributo in favore della moglie.
Quanto al contributo per si osserva quanto segue. Per_1
E' pacifico che il ragazzo, che ora ha 22 anni, conviva col padre e che sia disoccupato dal luglio 2025, quando non si è visto rinnovare il contratto per
2 ore settimanali quale commesso presso un supermercato (cfr. p. 9
comparsa conclusionale parte resistente).
All'epoca dell'ordinanza presidenziale si era dato atto che l' Pt_1
lavorava come dipendente di con uno stipendio mensile netto CP_2
variabile da euro 1.800 (paga base) ad oltre 3.000 euro per straordinari,
trasferte e premi di produzione (v. buste paga anni 2021 e 2022 prodotte il
17/1/2023); che sommando tutte le buste paga del 2022 (12 mesi +
tredicesima) si ottenevano euro 32.832 pari ad una disponibilità mensile di euro 2.736 per 12 mesi;
che aveva risparmi per circa 60.000 euro.
Quanto alla ella era pensionata da settembre 2022 con entrate di CP_1
euro 1.078 netti (doc. 18) ed aveva risparmi per circa 95.000 euro.
Attualmente entrambi i coniugi sono pensionati.
7 In sede di comparse conclusionali è emerso che i redditi della resistente sono rimasti invariati.
Ella ha contratto un mutuo ammontante ad €. 62385,62 circa per acquistare un immobile (doc. 37) al prezzo di 110000 euro, onde grava sulla stessa un rateo mensile di €. 382 (doc. 38). Paga €. 124 mensili per spese condominiali (doc. 39).
Ha dichiarato di avere utilizzato per l'acquisto della casa tutti i propri risparmi ma la circostanza non è documentata.
Il marito ha subito una diminuzione delle entrate a seguito del pensionamento;
dall'unico cedolino prodotto, risalente a febbraio 2024,
emerge un'entrata netta mensile da pensione di €. 1923 (allegato a) parte ricorrente).
Ha presumibilmente percepito il TFR che, all'epoca delle buste paga prodotte per l'anno 2022, ammontava ad €. 79000 circa (doc. 11 parte ricorrente).
Egli risiede nella casa coniugale, di cui ha la nuda proprietà.
Le condotte distrattive che la sig.ra imputa al marito esulano CP_1
dall'oggetto del presente giudizio, come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale.
Ebbene, venendo al diritto del figlio maggiorenne di avere un contributo al mantenimento giova ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide, in materia di mantenimento
8 del figlio maggiorenne e non autosufficiente, “ (i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più
elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. n. 38366/2021); inoltre,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento -
che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023; Cass. 12123/2024).
Con specifico riguardo all'ipotesi in esame, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “deve essere riconosciuto il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente nel caso in cui la sua condizione di
9 persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale del figlio dipenda, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute che di fatto impediscano al ragazzo di reperire una attività lavorativa” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/07/2025, n. 19623).
Ebbene ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non possa dirsi che il mancato reperimento di attività lavorativa stabile da parte del figlio maggiorenne sia allo stesso imputabile, tenuto conto delle fragilità che lo affliggono, ben documentate in atti (cfr. in particolare docc. 5, 10, 11 e 15,
da cui emerge che è affetto da diverse patologie e da un ritardo Per_1
mentale lieve, con deficit adattivo e difficoltà negli apprendimenti e che gli è
stata riconosciuta una invalidità con riduzione permanente della capacità
lavorativa del 46%).
Ne deriva che il mancato inserimento lavorativo di deve imputarsi Per_1
non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche sopra indicate, onde lo stesso, anche tenuto conto della giovane età (22 anni) non può ritenersi, allo stato, economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo alle rispettive situazioni reddituali il Collegio stima equo disporre che la madre, con decorrenza dalla presente sentenza (mese di dicembre 2025), contribuisca al suo mantenimento nella misura di €.100
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio.
10 Deve dunque confermarsi l'assegnazione della casa coniugale al sig.
non essendovi peraltro contestazione sul punto. Pt_1
Quanto al contributo da porsi a carico del marito in favore della moglie, è
pacifico che sussista sperequazione reddituale tra le parti e che la CP_1
abbia diritto a percepire un assegno perequativo che le consenta di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello esistente prima della separazione, che la stessa non è in grado di condurre con i soli redditi propri.
Richiamate le condizioni reddituali come sopra delineate, deve confermarsi l'importo dell'assegno perequativo maritale stabilito nell'ordinanza del
26.09.2024, pari ad €. 400 mensili (oltre rivalutazione Istat dalla data dell'ordinanza presidenziale), che appare congruo anche in considerazione del recente pensionamento dell' Pt_1
Il complessivo esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
nato a [...] in data [...], e
[...]
nata a [...] il giorno Controparte_1
24/10/1963, unitisi in matrimonio a MODENA in data
11 24/10/2009 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di MODENA dell'anno 2009, parte II, serie C, atto numero 40.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Assegna la casa coniugale ad Parte_1
4. Dispone che contribuisca, con decorrenza dalla Controparte_1
presente decisione (dicembre 2025), al mantenimento del figlio
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente Per_1
corrispondendo la somma di €. 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, da individuarsi in base al Protocollo del
Tribunale di Modena;
5. Pone a carico di un contributo in favore della Parte_1
moglie di €. 400 mensili, rivalutabili ISTAT;
6. Compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 3.12.2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
RI Di SQ
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. RI Di SQ PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5842 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 29 42100 REGGIO EMILIA,
presso lo studio dell'avv. ZANNONI MONIA, rappresentato e difeso dall'avv. ZANNONI MONIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 28
MODENA, presso lo studio dell'avv. CASELGRANDI FULVIA,
rappresentato e difeso dall'avv. CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.09.2022, chiedeva che fosse Parte_1
pronunziata la separazione personale dalla moglie.
Esponeva di avere contratto matrimonio a Maranello (MO) in data 24
ottobre 2009; che dall'unione matrimoniale non erano nati figli naturali;
che i coniugi, in data 23.12.2012, avevano formalizzato l'adozione del figlio nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; che da tempo la moglie non si occupava della famiglia e la convivenza era divenuta intollerabile;
che in data 14.07.2022 la CP_1
aveva manifestato la propria intenzione di separarsi;
che la casa coniugale era in nuda proprietà del ricorrente mentre i genitori ne erano usufruttuari;
che i coniugi erano economicamente indipendenti.
Chideva, dunque, assegnarsi la casa coniugale sita in Maranello (MO), Via
2 Preziosi n. 78, a sé, stante la volontà del figlio di vivere col padre;
porsi a carico della a titolo di concorso per il mantenimento del figlio - e CP_1
sino all'indipendenza economica dello stesso - una somma mensile non inferioread euro 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; disporsi che le spese straordinarie fossero sostenute in ragione del
50% da ciascun genitore;
accertarsi l'indipendenza economica della signora e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto dal marito a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, affermando che il padre si era sempre disinteressato delle problematiche del figlio, cui era stata diagnosticato, tra l'altro, un ritardo mentale lieve;
che aveva avviato da sola le pratiche per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 a favore del figlio, cui nel 2022 era stata confermata una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%; che dall'epoca del matrimonio il sig. aveva sottratto al Pt_1
ménage familiare oltre €. 221.170,00, di cui fino alla persistenza del regime di comunione dei beni (regime mantenuto dai coniugi sino al 14.5.2020)
oltre €.177.070,00, la cui destinazione non aveva mai reso nota;
che era stato questo atto di slealtà compiuto dal sig. nei propri confronti ad Pt_1
avere provocato la crisi del matrimonio;
che non corrispondeva al vero che il figlio avesse manifestato la volontà di restare a vivere col padre;
Per_1
3 che la disparità reddituale tra i coniugi giustificava la previsione di un assegno perequativo in suo favore.
Chiedeva, dunque, l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie ed un assegno ex art. 156 c.c. in proprio favore di euro 1.000.
Con ordinanza del 30.1.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava alla sig.ra quale genitore convivente con il CP_1
figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, la casa coniugale;
disponeva che il padre, con decorrenza dal provvedimento versasse, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di
€.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuisse al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio medesimo così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Modena;
disponeva, infine, che il sig. versasse alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1
di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal provvedimento presidenziale, a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
All'udienza del 12.4.2023 il Giudice istruttore ordinava al terzo datore di lavoro del ricorrente il versamento diretto alla sig.ra della somma CP_1
di euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, dovuta dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e della moglie.
In data 03.7.2024 interveniva nel presente procedimento il figlio della coppia, in adesione alle richieste di modifica Parte_2
dell'ordinanza presidenziale proposte dal padre, Parte_1
A seguito di istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, con ordinanza del 25.09.2024, il G.I., dato atto del trasferimento del figlio presso il Per_1
padre, assegnava la casa familiare al sig. e poneva a carico del Pt_1
padre il mantenimento diretto del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie fino al definitivo conseguimento dell'indipendenza economica da parte di . Per_1
Alla luce della mutata situazione e della necessità per la madre di reperire una nuova sistemazione, il Giudice poneva a carico del sig. un Pt_1
contributo a favore della sig.ra di euro 400,00 mensili, rivalutabili CP_1
ISTAT.
All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile
5 frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
E' infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tale non potendosi considerare l'asserita distrazione di denaro da parte dell' in quanto Pt_1
non costituente condotta violativa dei doveri coniugali e comunque non provata.
In conclusione, non può ritenersi che la separazione sia da addebitare al marito, potendo eventualmente le condotte di distrazione del denaro ascritte al ricorrente costituire oggetto di tutela in altra sede.
La domanda di addebito della separazione va, per tali ragioni, rigettata.
Le ulteriori questioni controverse attengono alla richiesta di un contributo a carico della moglie in favore del figlio maggiorenne convivente col padre ed all'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie.
In sede di conclusioni la resistente ha chiesto che nulla sia posto a proprio carico in favore del figlio maggiorenne in quanto divenuto economicamente
6 indipendente e che sia stabilito un assegno perequativo in proprio favore a carico del marito di €. 800 mensili.
Il ricorrente ha domandato, invece, porsi a carico della madre un contributo per di €. 250 mensili, non avendo egli ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie e revocarsi (o quanto meno diminuirsi) il contributo in favore della moglie.
Quanto al contributo per si osserva quanto segue. Per_1
E' pacifico che il ragazzo, che ora ha 22 anni, conviva col padre e che sia disoccupato dal luglio 2025, quando non si è visto rinnovare il contratto per
2 ore settimanali quale commesso presso un supermercato (cfr. p. 9
comparsa conclusionale parte resistente).
All'epoca dell'ordinanza presidenziale si era dato atto che l' Pt_1
lavorava come dipendente di con uno stipendio mensile netto CP_2
variabile da euro 1.800 (paga base) ad oltre 3.000 euro per straordinari,
trasferte e premi di produzione (v. buste paga anni 2021 e 2022 prodotte il
17/1/2023); che sommando tutte le buste paga del 2022 (12 mesi +
tredicesima) si ottenevano euro 32.832 pari ad una disponibilità mensile di euro 2.736 per 12 mesi;
che aveva risparmi per circa 60.000 euro.
Quanto alla ella era pensionata da settembre 2022 con entrate di CP_1
euro 1.078 netti (doc. 18) ed aveva risparmi per circa 95.000 euro.
Attualmente entrambi i coniugi sono pensionati.
7 In sede di comparse conclusionali è emerso che i redditi della resistente sono rimasti invariati.
Ella ha contratto un mutuo ammontante ad €. 62385,62 circa per acquistare un immobile (doc. 37) al prezzo di 110000 euro, onde grava sulla stessa un rateo mensile di €. 382 (doc. 38). Paga €. 124 mensili per spese condominiali (doc. 39).
Ha dichiarato di avere utilizzato per l'acquisto della casa tutti i propri risparmi ma la circostanza non è documentata.
Il marito ha subito una diminuzione delle entrate a seguito del pensionamento;
dall'unico cedolino prodotto, risalente a febbraio 2024,
emerge un'entrata netta mensile da pensione di €. 1923 (allegato a) parte ricorrente).
Ha presumibilmente percepito il TFR che, all'epoca delle buste paga prodotte per l'anno 2022, ammontava ad €. 79000 circa (doc. 11 parte ricorrente).
Egli risiede nella casa coniugale, di cui ha la nuda proprietà.
Le condotte distrattive che la sig.ra imputa al marito esulano CP_1
dall'oggetto del presente giudizio, come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale.
Ebbene, venendo al diritto del figlio maggiorenne di avere un contributo al mantenimento giova ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide, in materia di mantenimento
8 del figlio maggiorenne e non autosufficiente, “ (i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più
elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. n. 38366/2021); inoltre,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento -
che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023; Cass. 12123/2024).
Con specifico riguardo all'ipotesi in esame, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “deve essere riconosciuto il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente nel caso in cui la sua condizione di
9 persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale del figlio dipenda, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute che di fatto impediscano al ragazzo di reperire una attività lavorativa” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/07/2025, n. 19623).
Ebbene ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non possa dirsi che il mancato reperimento di attività lavorativa stabile da parte del figlio maggiorenne sia allo stesso imputabile, tenuto conto delle fragilità che lo affliggono, ben documentate in atti (cfr. in particolare docc. 5, 10, 11 e 15,
da cui emerge che è affetto da diverse patologie e da un ritardo Per_1
mentale lieve, con deficit adattivo e difficoltà negli apprendimenti e che gli è
stata riconosciuta una invalidità con riduzione permanente della capacità
lavorativa del 46%).
Ne deriva che il mancato inserimento lavorativo di deve imputarsi Per_1
non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche sopra indicate, onde lo stesso, anche tenuto conto della giovane età (22 anni) non può ritenersi, allo stato, economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo alle rispettive situazioni reddituali il Collegio stima equo disporre che la madre, con decorrenza dalla presente sentenza (mese di dicembre 2025), contribuisca al suo mantenimento nella misura di €.100
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio.
10 Deve dunque confermarsi l'assegnazione della casa coniugale al sig.
non essendovi peraltro contestazione sul punto. Pt_1
Quanto al contributo da porsi a carico del marito in favore della moglie, è
pacifico che sussista sperequazione reddituale tra le parti e che la CP_1
abbia diritto a percepire un assegno perequativo che le consenta di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello esistente prima della separazione, che la stessa non è in grado di condurre con i soli redditi propri.
Richiamate le condizioni reddituali come sopra delineate, deve confermarsi l'importo dell'assegno perequativo maritale stabilito nell'ordinanza del
26.09.2024, pari ad €. 400 mensili (oltre rivalutazione Istat dalla data dell'ordinanza presidenziale), che appare congruo anche in considerazione del recente pensionamento dell' Pt_1
Il complessivo esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
nato a [...] in data [...], e
[...]
nata a [...] il giorno Controparte_1
24/10/1963, unitisi in matrimonio a MODENA in data
11 24/10/2009 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di MODENA dell'anno 2009, parte II, serie C, atto numero 40.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Assegna la casa coniugale ad Parte_1
4. Dispone che contribuisca, con decorrenza dalla Controparte_1
presente decisione (dicembre 2025), al mantenimento del figlio
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente Per_1
corrispondendo la somma di €. 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, da individuarsi in base al Protocollo del
Tribunale di Modena;
5. Pone a carico di un contributo in favore della Parte_1
moglie di €. 400 mensili, rivalutabili ISTAT;
6. Compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 3.12.2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
RI Di SQ
12 13