Decreto cautelare 3 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/10/2021, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2021
N. 01215/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Imparato e Vania Cunial, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, con cui veniva disposta “ la revisione della patente di guida ” con l’avviso che “ entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento definitivo, la S.V. dovrà presentare presso un -OMISSIS-istanza di esame di idoneità ”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che la -OMISSIS-verso le ore 23.10 la ricorrente, mentre percorreva la-OMISSIS-“-OMISSIS-”, aveva perso il controllo della propria autovettura, fuoriuscendo dalla carreggiata e impattando contro un albero di grosso fusto. A causa del sinistro la ricorrente e suo figlio riportavano lesioni personali, con rispettivamente 35 e 40 giorni di prognosi;
- che l’Amministrazione ha provveduto alla notifica alla ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente, senza ricevere riscontro;
- che in data -OMISSIS-, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – -OMISSIS-ha notificato alla ricorrente il provvedimento di revisione della patente di guida “ mediante nuovo esame di idoneità tecnica ”, in quanto “ in data -OMISSIS-alle h 23.10 alla guida di autovettura percorreva la-OMISSIS-con direzione di marcia -OMISSIS->-OMISSIS-in zona extraurbana di -OMISSIS-. Giunta all’altezza del Km. 51+200 perdeva il controllo del veicolo deviando la propria corsa verso destra e fuoriuscendo dalla carreggiata. Nell’occorso il conducente e il passeggero dell’autovettura riportavano lesioni personali ”;
- che nel provvedimento l’Amministrazione ha rilevato che “ la violazione di cui trattasi, ponendo in essere concreti comportamenti vietati dalla legge, hanno nello specifico dato luogo a danni alle persone e/o cose ovvero hanno determinato una concreta situazione di pericolo con precisi elementi di concretezza oggettivamente incidenti sulle incolumità degli utenti della strada …omissis …le suddette circostanze, nel loro insieme realizzano la fattispecie di cui all’art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte della S.V., dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per condurre in sicurezza un veicolo a motore”;
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi:
I - Violazione della disposizione generale di cui all’art.3 della Legge 7 agosto1990, n.241 e contestuale eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione con travisamento del fatto.
Non sussistendo nessuno dei motivi tassativi di cui all’art.128 del C.d.S. per i quali è obbligatoria la revisione della patente, il provvedimento doveva essere motivato. Nel caso in esame le motivazioni addotte si limiterebbero a valutazioni di carattere generale e standardizzate, senza entrare nel merito delle problematiche concrete. L’unico atto di indagine compiuto sarebbe stato l’esame tossicologico che ha dato esito negativo;
II - Eccesso di potere per palese erroneità e illogicità del provvedimento impugnato.
Il singolo sinistro non potrebbe costituire causa di per sé dell’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, richiedendosi una motivazione ulteriore. L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto né del trascorso di “ patentata ” della ricorrente né del fatto che successivamente non si sarebbero verificati ulteriori episodi.
III - Eccesso di potere per difetto di motivazione con violazione dei principi sul giusto procedimento .
Dal sinistro alla notifica del provvedimento impugnato sarebbero decorsi oltre 18 mesi nel corso dei quali la ricorrente avrebbe continuato a guidare regolarmente, senza incorrere in episodi che facciano presupporre la sua inidoneità. Ciò dimostrerebbe l’insussistenza dei dubbi paventati dall’Amministrazione circa le capacità alla guida della ricorrente.
Rilevato:
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio evidenziando in particolare che a seguito del sinistro la ricorrente avrebbe riportato lesioni personali guaribili in 35 giorni e il -OMISSIS-la ricorrente avrebbe posto in essere la violazione di cui all’art. 146, comma 3, del C.d.S. con perdita di sei punti della patente;
- che con -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente in quanto “il provvedimento è motivato con riferimento al solo sinistro occorso in data -OMISSIS-”;
- che in vista dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha ulteriormente sviluppato le sue difese e all’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128, comma 1, del C.d.S. ha natura cautelare, non sanzionatoria, ma richiede una motivazione puntuale sulla presenza di dubbi in ordine al permanere dei requisiti di idoneità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 26 giugno 2017, n. 232);
- che ai sensi dell’art. 128, comma 1 ter , del C.d.S. “ E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”;
- che al di fuori delle ipotesi di revisione obbligatoria di cui all’art. 128, comma 1 ter , del C.d.S., un mero fatto, inerente all'accadimento di un sinistro, ancorché con feriti, non può essere considerato un presupposto sufficiente “ ex se ” a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla guida, ma è indispensabile che detta valutazione sia sorretta da un'idonea motivazione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 maggio 2017, n. 481. In questo senso: Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682; T.A.R. Marche, sez. I, 26 marzo 2018, n. 198; T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 marzo 2017, n. 181);
- che in particolare al di fuori delle ipotesi di revisione obbligatoria di cui all’art. 128, comma 1 ter , C.d.S., l’Amministrazione ha l’onere di evidenziare nel provvedimento o elementi ulteriori (come ad esempio precedenti violazioni del codice della strada, precedenti sinistri, elementi concernenti lo stato di salute dell’interessato) o elementi specifici del sinistro idonei a differenziare la fattispecie e idonei a far ragionevolmente dubitare del permanere dell’idoneità del ricorrente alla guida;
- che la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 128, comma 1 ter , del C.d.S., in quanto alla ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 141, commi 2 e 11, del C.d.S., da cui non consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- che il provvedimento è motivato in relazione alla sola verificazione del sinistro del -OMISSIS-;
- che le ulteriori espressioni contenute nel provvedimento risultano prive di ogni riferimento alla specificità del caso concreto e comunque inidonee a differenziare la fattispecie e ad evidenziare profili sintomatici in grado di fondare i dubbi sul permanere dell’idoneità della ricorrente alla guida;
Ritenuto:
- che sono pertanto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria di cui ai primi due motivi di ricorso;
- che il ricorso debba quindi essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato l’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida nei sensi sopra precisati;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie e in particolare della mancata partecipazione della ricorrente al procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.