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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4593/2022 promossa da:
,Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Daniela Monaco e la stessa Persona_1
elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2022, le ricorrenti indicate in epigrafe, nella qualità di eredi del sig. esponevano che il proprio padre e genitore – guardia Persona_1
particolare giurata dipendente dell'Istituto di vigilanza “Lavoro e Giustizia – in data
22.05.2005, sporgeva regolare denuncia contro ignoti per una rapina subita in Casapesenna (CE), alla via Virgilio, mentre era di turno presso il ripetitore Vodafone, in occasione della quale i rapinatori, dopo averlo minacciato di morte, portavano via la pistola d'ordinanza – matr. E159589 – e la macchina di servizio appartenente all'Istituto di vigilanza “Lavoro e
Giustizia” e che, successivamente, in data 05.06.2005, il di servizio presso il Pt_2
ripetitore Vodafone sito in Casapesenna (CE) – con fine turno alle ore 22,00 – “impaurito a causa della precedente rapina si accingeva a riportare la macchina Opel corsa di proprietà dell'istituto di vigilanza a Castel Volturo (sede dell'Istituto) scegliendo di percorrere vie secondarie”, quando, all'altezza di via Ciglio in Casapesenna (CE), “veniva bloccato da una Fiat Uno (guidata da
di provenienza furtiva e da uno scooter con a bordo malviventi afferenti al clan dei Persona_2 casalesi ( e ), i quali minacciandolo a mano armata (con la stessa CP_2 Persona_3 pistola d'ordinanza oggetto della rapina del 22.05.2005) gli intimavano di consegnare la pistola. A quel punto la vittima si rifiutava esclamando “...un'altra volta… un'altra volta no…”, al secondo rifiuto della Guardia Giurata, lo esplodeva al suo indirizzo circa sei colpi di pistola. Il CP_2
dolorante, nonostante la ferita, riusciva a proseguire la marcia sino al Corso Umberto di Pt_2
Villa Literno e durante il tragitto allertava la centrale dell'istituto di vigilanza presso cui svolgeva servizio chiedendo soccorso;
ma nonostante il tempestivo aiuto dei colleghi, decedeva alle ore 05:15 presso il Cardarelli di Napoli” (cfr. ricorso).
Dedotto che quanto rappresentato trova riscontro dalle risultanze processuali, all'esito, in particolare, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli n. 8158/2008 e della sentenza n. 1572/2016 emessa dal GIP dell'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – entrambe versate in atti – parte ricorrente affermava che l'evento-morte si sarebbe verificato nel contrasto alla criminalità e, facendo richiamo alla legge n. 266/2005 e ad un'interpretazione estensiva del concetto di “vittima del dovere” in base all'art. 1, commi
563 e 564, lamentava l'illegittimità del provvedimento emanato dal , Controparte_1 prot. n. 0012794 del 15.06.2022, con cui, a seguito di presentazione di istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere per il de cuius il Persona_1
rigettava l'istanza per intervenuta prescrizione. CP_1
Per tali ragioni, dunque, le ricorrenti convenivano in giudizio il , in Controparte_1
persona del chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento del CP_3
, , emanato in data 15.06.2022 Controparte_1 Controparte_4 prot. n. 0012794, di: “- dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere al Sig.
- dante causa - in favore delle odierne ricorrenti;
- dichiarare il diritto Persona_1 all'inserimento delle ricorrenti, nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del Controparte_1
7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005; - dichiarare il , Controparte_1 obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente a: 1) l'elargizione ex art. 5, comma I,
Legge n. 206/2004; 2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004; 3) l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;
4) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9
Legge n. 206/2001”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Il , pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo Controparte_1 contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, va premesso che la controversia in esame verte sull'interpretazione del concetto di
“condizione di vittima del dovere” di cui all'art. 1, commi 563-564 della legge n. 266/2005 ai fini della prescrittibilità o meno dell'azione volta al riconoscimento di tale condizione ai fini della concessione dei relativi benefici.
Nel caso di specie, incontestati i fatti di causa – anche in assenza di contestazioni da parte del convenuto, rimasto contumace – oltre che documentalmente provati, ai fini CP_1
della prescrizione del diritto azionato, deve ritenersi che la condizione di vittima del dovere sia equiparabile ad uno status (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018 e, più recentemente, in Cass.
n. 28696 del 2020 e Cass. n. 17440 del 2022).
È nondimeno vero che la Suprema Corte non ha ancora specificamente affrontato la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di “status” in senso tecnico-giuridico, ossia - secondo la risalente definizione di Cass. n. 3727 del 1986 - come qualità o di situazione soggettiva a cui si ricollegano sia diritti (assoluti, inalienabili e imprescrittibili) che doveri, e il cui acquisto è indipendente dalla volontà del soggetto che ne è titolare, trovando, piuttosto, la sua origine nella sua appartenenza ad una determinata collettività: anzi, tale possibilità sarebbe nel caso di specie da escludersi, dal momento che, diversamente argomentando, basterebbe l'attribuzione ad un soggetto di benefici di carattere assistenziale per inferirne l'attribuzione di uno status e, correlativamente, di diritti imprescrittibili, con una conseguente irragionevole dilatazione del concetto giuridico di status che non solo non sarebbe fondata su alcuna disposizione di legge, ma per di più si porrebbe in contrasto con la regola generale secondo cui tutti i diritti sono assoggettati a prescrizione estintiva.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di “status”, che la dottrina classica intendeva in senso “comunitario”, ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare
(donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, affidando ai pubblici poteri il compito di rimuovere tutti gli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, come mirabilmente afferma l'art. 3 Cost., comma 2.
Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di “status”, rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: nella specie, al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
È alla stregua di tali coordinate che va, dunque, affrontata la questione se la categoria di
“vittima del dovere” tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Ciò premesso, occorre richiamare innanzitutto la normativa di riferimento. L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R.
n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466, l. 20 ottobre
1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere. I medesimi benefici spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali.
Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21969 del 21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano “particolari condizioni ambientali o operative” che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle “comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel caso in esame, l'azione durante la quale il de cuius venne aggredito Persona_1 ben può essere ricompresa tra quelle attività indicate nel comma 563 ed, in particolar nella lettera a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, ovvero nella lettera c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Come dedotto e documentato dalle ricorrenti, nonché accertato nell'ambito del processo penale, invero, in data 05.06.2005, il nello svolgimento di un servizio d'istituto – Pt_2 essendo di servizio presso il ripetitore Vodafone sito in Casapesenna (CE) – nel fronteggiare i malviventi che lo minacciavano a mano armata e che gli intimavano di consegnare la pistola, a fronte di due rifiuti, veniva sparato con circa sei colpi di pistola, riportando ferite da colpi d'arma da fuoco a seguito delle quali, in data 06.06.2005, decedeva.
Così, nel caso di specie, la qualificazione giuridica decisiva per la soluzione del caso in esame si risolve in base ai principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Cassazione (si richiama la sentenza n. 10791/2017, massimata, ma essa seguita da identici pronunciamenti, tra i quali la n. 27279/2017) secondo cui per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
Infatti, secondo il giudice di legittimità il comma 563, a differenza del successivo comma
564, non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato in uno dei casi ivi previsti.
Dunque, il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cassazione civile sez. lav., 03/03/2023, (ud. 19/01/2023, dep. 03/03/2023),
n. 6496). Così, venendo al merito, le ricorrenti rivendicano il riconoscimento, in capo al de cuius
di “Equiparato alle Vittime del Dovere” (ex Legge n. 266/2005), istanza Persona_1
rigettata in dal (cfr. allegato n. 7 della produzione di parte ricorrente), Controparte_1 perché tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000,
n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
Ebbene, al riguardo va richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, Suprema
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che, con sentenza n. 17440/2022, ha affermato il principio di diritto della imprescrittibilità della condizione di vittima del dovere.
Sul punto, vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dinanzi si è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: da tale profilo, in particolare, deriva l'imprescrittibilità della pretesa, discendente ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Sul punto, il giudice di legittimità, interpretando l'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, evidenzia come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta, pertanto, di “provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”, senza che possa essere posto in dubbio che “le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.” […] “E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dinanzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006”.
Resta, per contro, ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008 e l'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali, invece, vanno riconosciuti nei limiti prescrizionali (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud.
02/02/2022, dep. 30/05/2022), n. 17440).
Tale indirizzo ermeneutico è stato consolidato dalla Ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro
n. 36225/2023, la quale, nel rigettare il ricorso proposto dal , ribadiva CP_1 Parte_6
che il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” è uno status, pertanto imprescrittibile secondo la Giurisprudenza di questa Corte: “ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ha natura di “status” cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440-2022; 37522/22; 3868/2023 e molte altre). Di recente, è intervenuta la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 la quale, ultima, ha ulteriormente ribadito: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art. 1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da
Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
A tale indirizzo questo Giudice aderisce in questa sede.
Pertanto, la domanda merita accoglimento, essendo lo status di vittima del dovere imprescrittibile.
Ed, invero, va rilevato che nella presente domanda giudiziale le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, commi 562-565, L. 266/05 e art. 3, comma 1, D.P.R. 243/2006 e la condanna al pagamento dei ratei delle speciali elargizioni nei limiti del decennio come previsto dalla sentenza citata.
Le considerazioni che precedono, quindi, alla luce della documentazione in atti, inducono a ritenere accertato ex art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, per il defunto ER
, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente inserimento
[...]
delle ricorrenti, quali coniuge e figlie superstiti di nell'elenco di cui all'art. Persona_1
3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006 e con condanna del resistente a Controparte_1
riconoscere e liquidare alle ricorrenti i benefici di legge connessi a tale status, che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 243/2006 ha individuato attraverso il richiamo alle misure di sostegno e tutela previste dalle L. n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e loro successive modificazioni, nonché dalla L. n. 206/2004 e, dunque, nell'ordine:
a) dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, da corrispondersi nella misura massima di euro 200.000,00, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervenuto decesso del familiare e dell'invalidità permanente pari al 100% (v. art. 5, comma 1 L. n. 206/2004);
b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni
(v. art. 5, comma 3, cit.); c) dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad euro 500,00 mensili a norma dell'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (art. 2, comma 1 L. n. 407/1998), con decorrenza dalla domanda e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Ancora, sussiste il diritto delle ricorrenti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della Legge n.
203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il de cuius soggetto Persona_1 equiparato a Vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
2) condanna il , in persona del al riconoscimento dei Controparte_5 CP_3
connessi benefici richiesti nonché al pagamento delle somme spettanti degli eredi, secondo i criteri indicati in motivazione;
3) condanna il , in persona del al pagamento delle Controparte_5 CP_3
spese di giudizio che liquida in euro 2.900,00, con attribuzione.
S. Maria C.V., 12.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4593/2022 promossa da:
,Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Daniela Monaco e la stessa Persona_1
elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2022, le ricorrenti indicate in epigrafe, nella qualità di eredi del sig. esponevano che il proprio padre e genitore – guardia Persona_1
particolare giurata dipendente dell'Istituto di vigilanza “Lavoro e Giustizia – in data
22.05.2005, sporgeva regolare denuncia contro ignoti per una rapina subita in Casapesenna (CE), alla via Virgilio, mentre era di turno presso il ripetitore Vodafone, in occasione della quale i rapinatori, dopo averlo minacciato di morte, portavano via la pistola d'ordinanza – matr. E159589 – e la macchina di servizio appartenente all'Istituto di vigilanza “Lavoro e
Giustizia” e che, successivamente, in data 05.06.2005, il di servizio presso il Pt_2
ripetitore Vodafone sito in Casapesenna (CE) – con fine turno alle ore 22,00 – “impaurito a causa della precedente rapina si accingeva a riportare la macchina Opel corsa di proprietà dell'istituto di vigilanza a Castel Volturo (sede dell'Istituto) scegliendo di percorrere vie secondarie”, quando, all'altezza di via Ciglio in Casapesenna (CE), “veniva bloccato da una Fiat Uno (guidata da
di provenienza furtiva e da uno scooter con a bordo malviventi afferenti al clan dei Persona_2 casalesi ( e ), i quali minacciandolo a mano armata (con la stessa CP_2 Persona_3 pistola d'ordinanza oggetto della rapina del 22.05.2005) gli intimavano di consegnare la pistola. A quel punto la vittima si rifiutava esclamando “...un'altra volta… un'altra volta no…”, al secondo rifiuto della Guardia Giurata, lo esplodeva al suo indirizzo circa sei colpi di pistola. Il CP_2
dolorante, nonostante la ferita, riusciva a proseguire la marcia sino al Corso Umberto di Pt_2
Villa Literno e durante il tragitto allertava la centrale dell'istituto di vigilanza presso cui svolgeva servizio chiedendo soccorso;
ma nonostante il tempestivo aiuto dei colleghi, decedeva alle ore 05:15 presso il Cardarelli di Napoli” (cfr. ricorso).
Dedotto che quanto rappresentato trova riscontro dalle risultanze processuali, all'esito, in particolare, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli n. 8158/2008 e della sentenza n. 1572/2016 emessa dal GIP dell'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – entrambe versate in atti – parte ricorrente affermava che l'evento-morte si sarebbe verificato nel contrasto alla criminalità e, facendo richiamo alla legge n. 266/2005 e ad un'interpretazione estensiva del concetto di “vittima del dovere” in base all'art. 1, commi
563 e 564, lamentava l'illegittimità del provvedimento emanato dal , Controparte_1 prot. n. 0012794 del 15.06.2022, con cui, a seguito di presentazione di istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere per il de cuius il Persona_1
rigettava l'istanza per intervenuta prescrizione. CP_1
Per tali ragioni, dunque, le ricorrenti convenivano in giudizio il , in Controparte_1
persona del chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento del CP_3
, , emanato in data 15.06.2022 Controparte_1 Controparte_4 prot. n. 0012794, di: “- dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere al Sig.
- dante causa - in favore delle odierne ricorrenti;
- dichiarare il diritto Persona_1 all'inserimento delle ricorrenti, nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del Controparte_1
7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005; - dichiarare il , Controparte_1 obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente a: 1) l'elargizione ex art. 5, comma I,
Legge n. 206/2004; 2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004; 3) l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;
4) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9
Legge n. 206/2001”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Il , pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo Controparte_1 contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, va premesso che la controversia in esame verte sull'interpretazione del concetto di
“condizione di vittima del dovere” di cui all'art. 1, commi 563-564 della legge n. 266/2005 ai fini della prescrittibilità o meno dell'azione volta al riconoscimento di tale condizione ai fini della concessione dei relativi benefici.
Nel caso di specie, incontestati i fatti di causa – anche in assenza di contestazioni da parte del convenuto, rimasto contumace – oltre che documentalmente provati, ai fini CP_1
della prescrizione del diritto azionato, deve ritenersi che la condizione di vittima del dovere sia equiparabile ad uno status (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018 e, più recentemente, in Cass.
n. 28696 del 2020 e Cass. n. 17440 del 2022).
È nondimeno vero che la Suprema Corte non ha ancora specificamente affrontato la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di “status” in senso tecnico-giuridico, ossia - secondo la risalente definizione di Cass. n. 3727 del 1986 - come qualità o di situazione soggettiva a cui si ricollegano sia diritti (assoluti, inalienabili e imprescrittibili) che doveri, e il cui acquisto è indipendente dalla volontà del soggetto che ne è titolare, trovando, piuttosto, la sua origine nella sua appartenenza ad una determinata collettività: anzi, tale possibilità sarebbe nel caso di specie da escludersi, dal momento che, diversamente argomentando, basterebbe l'attribuzione ad un soggetto di benefici di carattere assistenziale per inferirne l'attribuzione di uno status e, correlativamente, di diritti imprescrittibili, con una conseguente irragionevole dilatazione del concetto giuridico di status che non solo non sarebbe fondata su alcuna disposizione di legge, ma per di più si porrebbe in contrasto con la regola generale secondo cui tutti i diritti sono assoggettati a prescrizione estintiva.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di “status”, che la dottrina classica intendeva in senso “comunitario”, ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare
(donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, affidando ai pubblici poteri il compito di rimuovere tutti gli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, come mirabilmente afferma l'art. 3 Cost., comma 2.
Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di “status”, rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: nella specie, al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
È alla stregua di tali coordinate che va, dunque, affrontata la questione se la categoria di
“vittima del dovere” tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Ciò premesso, occorre richiamare innanzitutto la normativa di riferimento. L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R.
n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466, l. 20 ottobre
1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere. I medesimi benefici spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali.
Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21969 del 21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano “particolari condizioni ambientali o operative” che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle “comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel caso in esame, l'azione durante la quale il de cuius venne aggredito Persona_1 ben può essere ricompresa tra quelle attività indicate nel comma 563 ed, in particolar nella lettera a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, ovvero nella lettera c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Come dedotto e documentato dalle ricorrenti, nonché accertato nell'ambito del processo penale, invero, in data 05.06.2005, il nello svolgimento di un servizio d'istituto – Pt_2 essendo di servizio presso il ripetitore Vodafone sito in Casapesenna (CE) – nel fronteggiare i malviventi che lo minacciavano a mano armata e che gli intimavano di consegnare la pistola, a fronte di due rifiuti, veniva sparato con circa sei colpi di pistola, riportando ferite da colpi d'arma da fuoco a seguito delle quali, in data 06.06.2005, decedeva.
Così, nel caso di specie, la qualificazione giuridica decisiva per la soluzione del caso in esame si risolve in base ai principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Cassazione (si richiama la sentenza n. 10791/2017, massimata, ma essa seguita da identici pronunciamenti, tra i quali la n. 27279/2017) secondo cui per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
Infatti, secondo il giudice di legittimità il comma 563, a differenza del successivo comma
564, non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato in uno dei casi ivi previsti.
Dunque, il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cassazione civile sez. lav., 03/03/2023, (ud. 19/01/2023, dep. 03/03/2023),
n. 6496). Così, venendo al merito, le ricorrenti rivendicano il riconoscimento, in capo al de cuius
di “Equiparato alle Vittime del Dovere” (ex Legge n. 266/2005), istanza Persona_1
rigettata in dal (cfr. allegato n. 7 della produzione di parte ricorrente), Controparte_1 perché tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000,
n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266.
Ebbene, al riguardo va richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, Suprema
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che, con sentenza n. 17440/2022, ha affermato il principio di diritto della imprescrittibilità della condizione di vittima del dovere.
Sul punto, vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dinanzi si è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: da tale profilo, in particolare, deriva l'imprescrittibilità della pretesa, discendente ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Sul punto, il giudice di legittimità, interpretando l'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, evidenzia come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta, pertanto, di “provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”, senza che possa essere posto in dubbio che “le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.” […] “E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dinanzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006”.
Resta, per contro, ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008 e l'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali, invece, vanno riconosciuti nei limiti prescrizionali (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud.
02/02/2022, dep. 30/05/2022), n. 17440).
Tale indirizzo ermeneutico è stato consolidato dalla Ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro
n. 36225/2023, la quale, nel rigettare il ricorso proposto dal , ribadiva CP_1 Parte_6
che il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” è uno status, pertanto imprescrittibile secondo la Giurisprudenza di questa Corte: “ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ha natura di “status” cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440-2022; 37522/22; 3868/2023 e molte altre). Di recente, è intervenuta la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 la quale, ultima, ha ulteriormente ribadito: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art. 1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da
Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
A tale indirizzo questo Giudice aderisce in questa sede.
Pertanto, la domanda merita accoglimento, essendo lo status di vittima del dovere imprescrittibile.
Ed, invero, va rilevato che nella presente domanda giudiziale le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, commi 562-565, L. 266/05 e art. 3, comma 1, D.P.R. 243/2006 e la condanna al pagamento dei ratei delle speciali elargizioni nei limiti del decennio come previsto dalla sentenza citata.
Le considerazioni che precedono, quindi, alla luce della documentazione in atti, inducono a ritenere accertato ex art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, per il defunto ER
, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente inserimento
[...]
delle ricorrenti, quali coniuge e figlie superstiti di nell'elenco di cui all'art. Persona_1
3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006 e con condanna del resistente a Controparte_1
riconoscere e liquidare alle ricorrenti i benefici di legge connessi a tale status, che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 243/2006 ha individuato attraverso il richiamo alle misure di sostegno e tutela previste dalle L. n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e loro successive modificazioni, nonché dalla L. n. 206/2004 e, dunque, nell'ordine:
a) dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, da corrispondersi nella misura massima di euro 200.000,00, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervenuto decesso del familiare e dell'invalidità permanente pari al 100% (v. art. 5, comma 1 L. n. 206/2004);
b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni
(v. art. 5, comma 3, cit.); c) dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad euro 500,00 mensili a norma dell'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (art. 2, comma 1 L. n. 407/1998), con decorrenza dalla domanda e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Ancora, sussiste il diritto delle ricorrenti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della Legge n.
203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il de cuius soggetto Persona_1 equiparato a Vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
2) condanna il , in persona del al riconoscimento dei Controparte_5 CP_3
connessi benefici richiesti nonché al pagamento delle somme spettanti degli eredi, secondo i criteri indicati in motivazione;
3) condanna il , in persona del al pagamento delle Controparte_5 CP_3
spese di giudizio che liquida in euro 2.900,00, con attribuzione.
S. Maria C.V., 12.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico