CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240056603870000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5476/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta, notificatale dall'Agenzia Entrate Riscossioni in data 25.03.2025 per complessivi €. 3.912,61 a titolo di Irpef anno 2017 e ne chiedeva l'annullamento per illegittimità. A sostegno del ricorso sosteneva che l'obbligazione tributaria sottesa alla stessa si riferiva a debiti sociali contratti con terzi dalla società in accomandita semplice “Società_1” nella quale essa ricorrente rivestiva la qualifica di socio accomandante ovvero di socio senza responsabilità diretta per i debiti contratti con soggetti terzi dei quali rispondeva, invece, limitatamente alla quota conferita. Si dichiarava, quindi, non tenuta al pagamento della somma richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione invocando, nel merito della questione, la carenza di legittimazione passiva trattandosi di questioni di competenza dell'ente impositore.
All'udienza del 29.9.2025, la causa veniva rinviata al 10.11.2025 onerando parte ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ad AdE.
L'Agenzia delle Entrate, ad ogni buon conto, non si costituiva ancorché chiamata in causa da ADER in data
2/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto.
Infatti, la mancanza di prova contraria sulla circostanza della mancanza di responsabilità dedotta dalla ricorrente (prova che – ovviamente – poteva offrire solo l'Agenzia delle Entrate titolare del credito), impedisce qualunque argomentazione sulla stessa dovendosi applicare il principio di non contestazione.
Le spese, in ragione della circostanza che l'integrazione del contraddittorio è avvenuta ad opera di AD e non anche della parte ricorrente (la parte, infatti, non ha fornito la prova dell'adempimento), giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240056603870000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5476/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta, notificatale dall'Agenzia Entrate Riscossioni in data 25.03.2025 per complessivi €. 3.912,61 a titolo di Irpef anno 2017 e ne chiedeva l'annullamento per illegittimità. A sostegno del ricorso sosteneva che l'obbligazione tributaria sottesa alla stessa si riferiva a debiti sociali contratti con terzi dalla società in accomandita semplice “Società_1” nella quale essa ricorrente rivestiva la qualifica di socio accomandante ovvero di socio senza responsabilità diretta per i debiti contratti con soggetti terzi dei quali rispondeva, invece, limitatamente alla quota conferita. Si dichiarava, quindi, non tenuta al pagamento della somma richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione invocando, nel merito della questione, la carenza di legittimazione passiva trattandosi di questioni di competenza dell'ente impositore.
All'udienza del 29.9.2025, la causa veniva rinviata al 10.11.2025 onerando parte ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ad AdE.
L'Agenzia delle Entrate, ad ogni buon conto, non si costituiva ancorché chiamata in causa da ADER in data
2/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto.
Infatti, la mancanza di prova contraria sulla circostanza della mancanza di responsabilità dedotta dalla ricorrente (prova che – ovviamente – poteva offrire solo l'Agenzia delle Entrate titolare del credito), impedisce qualunque argomentazione sulla stessa dovendosi applicare il principio di non contestazione.
Le spese, in ragione della circostanza che l'integrazione del contraddittorio è avvenuta ad opera di AD e non anche della parte ricorrente (la parte, infatti, non ha fornito la prova dell'adempimento), giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Il Giudice Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno