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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. RA S. IL Presidente dott.ssa IL RI RI Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. prevista per l'udienza del 8.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 858/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Rossoli, del Foro di Parte_1
Teramo, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Alba TI
(TE), viale Vittoria n. 138;
APPELLANTE
E HDI ITALIA S.p.A., in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Salvi del Foro di L'Aquila, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore sito in L'Aquila, via F.P. Tosti n. 40/E;
APPELLATA
E
. Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 374/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5659/2023, depositata in cancelleria in data 01.04.2024, mai notificata, accogliere tutte le sotto elencate conclusioni: 1) Dichiarare che il sinistro stradale verificatosi nel tenimento del Comune di Controguerra
e nel quale ha perso la vita il signor è avvenuto per colpa esclusi- Per_1 va del signor , nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], quale proprietario e conducente del veicolo assicurato all'epoca dei fatti con la compagnia di assicurazioni oggi Hdi spa CP_2
e per l'effetto condannarlo nella spiegata qualità con il vincolo di solidarietà, congiuntamente e solidalmente la società (oggi HDI Italia spa), in CP_2 persona del legale rappresentante protempore, quale compagnia assicuratri- ce della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, al ri- sarcimento integrale di tutti i danni diretti, indiretti, patrimoniali e non, mo- rali, presenti e futuri subiti dall'attore, a causa della morte del congiunto
2 come dal Tribunale liquidati nel giudizio di primo grado, in fa- Persona_2 vore del sig. stesso, detratti gli importi già erogati;
2) qualora la Parte_1
Corte di Appello di L'aquila dovesse comunque individuare una responsabili- tà concorrente del sig. per la causazione del sinistro, la voglia ri- Per_1 durla al minimo e comunque in una percentuale non superiore al 30 %, con conseguente condanna delle controparti al relativo ristoro, in percentuale all'accertato concorso di colpa, detratte le somme già liquidate;
3) condan- nare i convenuti con il vincolo di solidarietà al rimborso in favore dell'attore di spese, diritti e onorari del presente giudizio. >>
Per parte appellata Controparte_3
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: a) riget- tare l'appello proposto da siccome inammissibile, anche ai sensi Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., e, in subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e rigettando, comun- que, ogni domanda avanzata dall'appellante, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio
e con il presente atto;
b) condannare, per l'effetto, l'appellante medesimo al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze della fase di appello in favore della concludente .>> Controparte_4
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 374/2024 pubblicata il 03.04.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la domanda avanzata da e in proprio e quali genito- Parte_1 Parte_2 ri dei minori e tesa a veder condannare la Persona_3 Persona_4 CP_2
(poi e, infine, HDI Italia s.p.a.) e
[...] Controparte_5 CP_6
3 , in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e di quello CP_7 non patrimoniale da perdita parentale subiti a causa della perdita del congiun- to deceduto nell'incidente stradale avvenuto il 06.08.11, in corri- Persona_2 spondenza dell'incrocio tra la SP1 e la SP1/A nel territorio del Comune di
Controguerra (TE).
1.1 Il fatto può essere così riassunto.
Il 06.08.2011, alle ore 20:20 circa, viaggiava a bordo della sua Persona_2 autovettura Peugeot 106 tg. AV823PM sulla SP/1 in direzione SP1; giunto all'intersezione con questa, regolata da segnale di STOP posto a suo carico, mentre impegnava l'incrocio al fine di immettersi su detta via in direzione est- ovest attraverso la predisposta corsia di inserimento, veniva in violenta colli- sione frontale con l'autovettura Opel Astra, tg. EC942DH, di proprietà e con- dotta da , il quale viaggiava sulla stessa SP1 in direzione Controparte_1 ovest-est (ossia da sinistra verso destra rispetto al dato senso di marcia), per- dendo sul colpo la vita.
Su luogo del sinistro intervenivano i carabinieri della Compagnia di Alba
TI (TE), i quali eseguivano i rilievi di rito e redigevano il conclusivo verbale di accertamento, mediante cui i militari irrogavano al le CP_1 sanzioni previste per la violazione degli artt. 186, 2° comma, lett. a, e 186 bis,
3° comma, del Codice della Strada, per essere stato coinvolto in incidente stradale, alla guida con patente conseguita da meno di tre anni e con tasso al- colemico rilevato in misura di 52mg/dl.
1.2 Il Tribunale, istruita la causa per testi e documenti e con l'ausilio di due consulenze tecniche d'ufficio relative alla ricostruzione della dinamica del si- nistro, avendo accertato imprudenze a carico di entrambe le parti coinvolte nell'incidente, ha ritenuto di attribuire loro la responsabilità del sinistro in mi- sura concorsuale paritaria, con ciò accogliendo la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale del solo attore (nella sua veste di Parte_1 figlio, respinta quella della nuora e dei nipoti per difetto di prova circa il le-
4 game affettivo col de cuius) ridotta del 50%, per la somma netta di euro
87.490,00, condannando la Compagnia, che aveva già corrisposto al predetto congiunto la somma di € 86.000,00, di versare il residuo (€ 1.490,00, oltre in- teressi legali fino al saldo); respingeva integralmente, inoltre, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale correlato alla perdita della quota di reddi- to del defunto qualora fosse rimasto in vita, in quanto del tutto deficitaria del necessario sostegno probatorio.
Riguardo alla dinamica del fatto, il Giudice di prossimità, recependo le con- clusioni del consulente – secondo il quale, tra l'altro, i due condu- Per_5 centi erano nelle condizioni di visibilità di potersi avvistare vicendevolmente per evitare lo scontro – ha evidenziato, per un verso, l'elevata velocità a cui viaggiava il (a 109 km/h, dunque ben oltre il limite consentito di CP_1
70 km/h), che gli ha impedito di governare il veicolo nella situazione di emer- genza verificatasi;
per altro verso, ha ritenuto lo responsabile di Persona_2 non aver rispettato l'obbligo di precedenza che gli era imposto dalla segnale- tica stradale, nonché dall'avvistamento dell'auto di controparte in avvicina- mento.
2. Avverso tale decisione proponeva appello , affidandosi ad un Parte_1 solo motivo di gravame.
2.1 Con esso, l'appellante intende contrastare la sentenza impugnata, ribaden- do la esclusiva responsabilità del sinistro da attribuirsi al;
in su- CP_1 bordine, chiede una quantificazione di corresponsabilità a carico dello Per_2 che non ecceda la misura del 30%.
A sostegno dell'atto, evidenzia che l'incidente sarebbe stato causato, piutto- sto, dalle molteplici violazioni al Codice della Strada commesse dal condu- cente della Opel Astra, dovute all'eccesso di velocità ed al fatto che guidava in accertato stato di ebbrezza.
Inoltre, il gravame valorizza a proprio suffragio il fatto che il punto d'urto tra i due veicoli sarebbe da localizzarsi nella carreggiata di pertinenza della Peu-
5 geot 106 condotta da , pertanto, dovendo intendersi che l'Opel Parte_1
Astra viaggiasse contromano, con ulteriore ragione di colpa a carico del suo conducente.
3. Si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_4 all'impugnazione; non si costituiva, invece, . Controparte_1
4. Con la comparsa conclusionale del 29.10.2025, parte appellante produceva in atti la sentenza n. 1053/24, già definitiva per attestazione di cancelleria, con cui il Tribunale di Teramo, giudicando sugli stessi fatti ma tra parti diverse, ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al Parte_3
.
[...]
5. Preliminarmente, la Corte accertata la mancata costituzione di CP_1
, nonostante la regolarità delle notifiche, ne dichiara pertanto la con-
[...] tumacia.
6. Tanto premesso, ritiene la Corte di dover valutare, per ragioni di preceden- za logica, l'allegazione documentale di parte appellante, costituita dalla ri- chiamata sentenza del Tribunale di Teramo.
In materia di autorità della cosa giudicata, vale il principio, ben noto, della ri- levabilità d'ufficio, che impone al giudice l'obbligo di pronunciare qualora esso emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, tant'è che il ri- lievo della sua esistenza “…non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente sopravvenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito. (Cass. sez. I, n. 28/2017, a richiamo di SS.UU. n. 226/01, n.
10977/01 e n. 14750/02).
Principio altrettanto noto è, tuttavia, che, a memoria dell'art. 2909 c.c., la for- za del giudicato trova il limite insuperabile dell'identità soggettiva tra il giu- dizio in cui esso si è formato e quello in cui si vuol far valere.
6 E deve evidenziarsi come, nel caso di specie, ciò che manca è proprio l'identità soggettiva tra il giudizio pendente innanzi a questa Corte e quello concluso con la sentenza allegata in sede di comparsa conclusionale, poiché questo verteva sullo stesso fatto storico, ma aveva ad oggetto le domande ri- sarcitorie avanzate da altri parenti del defunto.
Pertanto, tale produzione documentale, svincolata dal carattere dell'officiosità
e della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio delle eccezioni sul giudi- cato esterno, non può ritenersi vincolante nel nostro giudizio.
7. Nel merito, l'impugnazione non merita positivo apprezzamento per le ra- gioni che seguono.
7.1 Sulla responsabilità concorsuale di Persona_2
Dalle emergenze istruttorie non è controvertibile che egli sia incorso in viola- zioni di norme di prudenza, precettate e codificate dalle disposizioni in mate- ria di circolazione stradale.
L'incrocio che impegnava, infatti, era regolato dal segnale di STOP, che gli imponeva la massima prudenza, concretamente dovuta fermandosi e, soprat- tutto, cedendo la precedenza ai veicoli che eventualmente viaggiavano sulla
SP1 in entrambi i sensi di marcia.
La Corte ritiene tema dirimente ricostruire la fase pre-urto dal punto di vista del conducente della Peugeot 106, per accertare, più in particolare, se egli, nel momento in cui ha impegnato l'incrocio, avesse la possibilità di vedere l'arrivo della Opel Astra in tempo utile per poter agire con la necessaria ac- cortezza prudenziale, in ottemperanza al precetto imposto dal segnale di ob- bligo di precedenza a suo carico.
Nella relazione dell'ausiliario ing. di cui in questa sede si confer- Per_5 mano l'accuratezza e la profondità scientifiche, si riporta: “…per quanto ri- guarda la Peugeot 106 probabilmente è ripartita da fermo all'intersezione, in quanto è una condotta molto comune, ma non vi sono elementi tecnici ed in- controvertibili che ci possano escludere che ad esempio il Sig. Persona_2
7 conducente della Peugeot 106, abbia attraversato l'intersezione senza arre- starsi.
Allo stesso modo per quanto riguarda l'autovettura ASTRA, si considererà nel moto pre urto un'andatura costante ed una velocità pari a quella che il veicolo aveva all'urto, data l'assenza di tracce di frenata.
Tuttavia, nel breve termine è possibile effettuare delle considerazioni che por- tino ad una dinamica altamente probabile, dove si considererà comunque un'accelerazione della Peugeot 106 dall'intersezione fino alla zona d'urto, essendo quest'ultimo un comportamento altamente probabile sia nel caso di ripartenza da fermo e sia nel caso d'immissione a bassa velocità.
Alla luce di queste premesse fondamentali si è considerato quindi nella simu- lazione pre urto la predetta accelerazione, riscontrando un'accelerazione di
1,5 m/s2, riscontrando un tempo di manovra di 3,27 secondi, percorsi dalla
Peugeot 106 dalla linea di margine della carreggiata fino alla zona d'urto.
Il tempo di tale manovra può essere considerato un tempo orientativo
d'immissione e valutando la velocità dell'autovettura ASTRA di 109 Km/h, pari a 30 m/s, si ricava che in 3,27 secondi prima l'autovettura ASTRA si tro- vava ad una distanza di circa 99 metri (considerando la velocità costante del- la ASTRA).”
Di seguito, a p. 33 della medesima relazione, il consulente ricostruisce chia- ramente, col supporto icastico dell'immagine ottenuta mediante uso di specia- lizzato software, quale dovesse essere la posizione sul terreno dei due veicoli nel momento in cui lo impegnava l'intersezione, considerata l'ipotesi Per_2 più probabile, ancorché non del tutto certa, che egli sia ripartito da fermo dalla sede dello STOP: la conclusione è che i due conducenti fossero ben in grado di avvistarsi reciprocamente.
A tanto giunge, in conclusione, l'ing. e a tanto non può che giun- Per_5 gere anche questa Corte, come peraltro già ha fatto la sentenza impugnata.
8 Non vale, sul punto, l'osservazione di parte appellante, secondo cui non si sia tenuto conto nell'andamento reale in quel tratto della strada provinciale da cui proveniva l'auto condotta dal , lamentando che sia stato considera- CP_1 to perfettamente rettilineo, anziché in curva destrorsa (secondo il punto di vi- sta dello ad ampio raggio. Per_2
La ricostruzione dell'ausiliario, infatti, ne ha tenuto conto, come si evince ictu oculi dall'allegata documentazione fotografica, ripresa sia da terra, sia dall'alto per fonte satellitare.
Si evidenzia, altresì, che i militari intervenuti hanno annotato buone condizio- ni di visibilità, determinate dalle buone condizioni meteorologiche e dalla ef- ficiente illuminazione stradale;
si consideri, infine, che l'incidente è avvenuto alle ore 20:20 circa del 6 agosto, dunque con soddisfacente luce naturale resi- dua (si consideri che, il 6 agosto nella provincia di Teramo, il sole tramonta alle 20:19, di regola).
In definitiva, non si può che concludere che il conducente della Peugeot fosse in condizioni oggettive di avvedersi del sopraggiungere della Opel, che viag- giava a velocità sostenuta, e cionondimeno abbia omesso di concederle la do- vuta precedenza, così provocando una pericolosa azione turbativa eziologica- mente connessa all'evento dannoso di cui si discorre.
7.2 Sulla individuazione sul terreno del punto d'impatto tra i due veicoli.
Il gravame, sulla base dell'individuazione del punto d'urto all'interno della corsia di inserimento percorsa da giunge a sostenere che se la Opel Per_2
Astra avesse contenuto la propria marcia all'interno della sua semicarreggiata di pertinenza, come d'obbligo, nulla sarebbe accaduto indipendentemente dal- la posizione dell'autovettura Peugeot e dalla condotta del suo conducente.
Tanto non è condivisibile.
Appare accertato dall'istruttoria, per un verso, sia dai rilievi dai carabinieri e sia dallo stesso consulente che il punto di scontro tra i due veicoli Per_5
9 vada localizzato all'interno della corsia di inserimento sulla SP1, direzione est-ovest.
Risulta anche, tuttavia, che la Peugeot proveniente dallo STOP fosse, al mo- mento dello scontro, ancora in posizione obliqua tra le due carreggiate, ossia tra quella di pertinenza della Opel in arrivo e la sua.
A tale conclusione, ben dimostrata per immagini nella stessa relazione tecni- ca, si giunge anche osservando i rispettivi punti d'impatto sulle autovetture, ossia la parte anteriore sinistra della Peugeot e la parte anteriore destra della
Opel, con una evidente deformazione di tutto il volume anteriore (la parte del vano motore) della prima secondo la direttrice di vettore da sinistra verso de- stra: ciò è plausibile solo considerando una forza d'urto con uguale direzione, giocoforza con la Peugeot in posizione ancora, appunto, obbliqua.
Tanto osservato, deve quindi tenersi in conto che il veicolo condotto dallo sbarrava parzialmente di traverso la carreggiata di pertinenza del vei- Per_2 colo del , con circa i 2/3 del suo volume complessivo (cioè la CP_1 somma della sua parte centrale e di quella posteriore), così turbando in con- creto la marcia di quest'ultimo.
Per conseguenza, come condivisibilmente osservato dal CTU, non è possibile escludere che il conducente della Opel Astra si trovasse parzialmente fuori mano per istintivo tentativo di scansare, allargandosi verso sinistra, la Peugeot che s'inseriva da destra e che ostruiva la corsia di marcia dopo aver omesso di concedere la dovuta precedenza.
7.3 Sulla responsabilità del . Controparte_1
Essa è stata sufficientemente accertata dal Tribunale, il quale ha valorizzato l'elevata velocità a cui egli viaggiava, calcolata pari a 109 km/h ancora al momento dell'urto, giacché non sono state rilevate sul manto stradale neanche tracce di frenata in prossimità di esso, in un tratto in cui vigeva il limite mas- simo di 70 km/h sulla base della segnaletica presente.
10 Le approfondite simulazioni eseguite dall'ing. infatti, hanno con- Per_5 sentito di stimare che, se egli avesse tenuto la velocità massima consentita, sa- rebbe stato in grado di frenare nel tempo e nello spazio utili ad evitare l'impatto, giacché lo spazio di frenata sufficiente sarebbe stato di circa 49 me- tri;
con ciò, peraltro, la Peugeot avrebbe avuto più tempo per ultimare la ma- novra d'immissione e liberare l'intersezione, aumentando ulteriormente le probabilità che l'incidente non accadesse.
Riguardo, poi, l'accertato stato di ebbrezza di , si può osservare CP_1 che – a parte la considerazione che il tasso alcolemico fosse superiore a quello consentito dalla legge in misura appena rilevante – in concreto, poiché tale è il piano di indagine da seguire, non emerge alcuna prova a sostegno di un ap- porto marginale ulteriore nella gradazione complessiva della sua responsabili- tà legata alla causazione dell'evento dannoso.
Sulla questione, infine, relativa alla velocità massima consentita in quel tratto di strada provinciale – se fosse, cioè, nella realtà limitata a 50 km/h dalla se- gnaletica speciale posta in prossimità di cantiere stradale come sostenuto dall'appellante – la Corte non ritiene doversi procedere ad ulteriore attività istruttoria presso gli uffici competenti della Provincia, come pure richiesto dalla parte appellante, per le ragioni che seguono e che la renderebbero inu- tilmente sovrabbondante.
Come avanti evidenziato, infatti, se la Opel Astra avesse viaggiato fino ancora alla superiore velocità di 70 km/h, assai probabilmente nulla sarebbe accaduto e, pertanto, nessuna responsabilità sarebbe stata da addebitare in concreto al suo conducente in rapporto eziologico con l'evento, poiché esso non si sareb- be mai verificato.
In realtà, quindi, ciò che qui rileva in concreto è soltanto la condotta del
[...]
, per la parte che si è realizzata nel superamento di detto margine CP_1 massimo di sicurezza, consentito dalla segnaletica, e fino al raggiungimento della velocità effettivamente tenuta al momento dell'impatto, ossia di 109
11 km/h: rimanendo, pertanto, in ogni caso irrilevante, perché priva concreta- mente di antigiuridicità in rapporto all'illecito oggetto di questo giudizio,
l'eventuale ulteriore stacco di margine che intercorre tra il limite massimo di
50 km/h (sostenuto dal gravame) e di 70 km/h (invece accertati in istruttoria) anche soltanto in funzione mero calcolo percentuale della colpa concorsuale.
8. In conclusione, la Corte condivide e conferma la sentenza impugnata in punto di attribuzione concorsuale paritaria ad entrambi i conducenti della re- sponsabilità del sinistro oggetto di causa, e, pertanto, l'appello va interamente respinto e confermata la gravata sentenza.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo in conformità ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, per tut- te le fasi con valori medi e minimi per la fase di trattazione e decisionale, at- tesa la sua non particolare complessità.
L'esito del giudizio comporta, infine, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), che impone il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 374/2024 data dal Tribunale di
Teramo e pubblicata il 03.04.24, così decide: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere a HDI ITALIA S.p.A. le spese del grado, che si liquidano in euro 9.603,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
12 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(IL RI RI) (RA S. IL)
13