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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Piazza Trento E Trieste 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU20-1958 IMU 2020
- sul ricorso n. 1957/2025 depositato il 29/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Piazza Trento E Trieste 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU21-1182 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4466/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti perché oggettivamente e soggettivamente connessi, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento a mezzo dei quali il Comune di Monza contestava il parziale pagamento dell'IMU, relativa ad un terreno di proprietà, per gli anni d'imposta 2020 e 2021.
La ricorrente, con un unico motivo di gravame, lamentava la violazione dell'art.
6-bis dlela Legge n. 212/2000 e la conseguente carenza motivazionale degli atti opposti.
Si costituiva l'ente territoriale con concludeva insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena esposto, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni: e ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Passando al merito del presente contenzioso, va evidenziato che, sebbene articolata sotto diversi aspetti,
l'unica censura che parte privata muove agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monza riguarda sostanzialmente il mancato svolgimento del contraddittorio preventivo.
A fronte di tale rilievo, il Comune di Monza si è difeso sostenendo che gli avvisi di accertamento erano stati calcolati “sulla base dei dati come risultanti dalla banca dati catastale, con riferimento ai fabbricati, nonché al valore dell'area fabbricabile dichiarata dal contribuente con dichiarazione IMU presentata all'ufficio in data 13/05/2014” e che, dunque, non essendo stata apportata alcuna concreta rettifica al valore del cespite, l'attività di recupero non richiedeva alcun contraddittorio preventivo.
La difesa dell'ente resistente è condivisibile in quanto risultante per tabulas (vd. dichiarazione IMU presentata dalla ricorrente) e per nulla intaccata da fatti ratione temporis pressochè irrilevanti (la vendita del terreno, ad un prezzo inferiore a quello dichiarato, risale al 29.9.2021), rispetto ai periodi accertati (2020 e 2021).
Oltre a ciò, e venendo alla contestazione specifica, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge per ipotesi, però, davvero lontane dal caso in esame.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dei ricorsi e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 2.000,00.
Milano, li 1.12.2025
- Il Presidente relatore -
SS TT
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1956/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Piazza Trento E Trieste 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU20-1958 IMU 2020
- sul ricorso n. 1957/2025 depositato il 29/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Piazza Trento E Trieste 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU21-1182 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4466/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti perché oggettivamente e soggettivamente connessi, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento a mezzo dei quali il Comune di Monza contestava il parziale pagamento dell'IMU, relativa ad un terreno di proprietà, per gli anni d'imposta 2020 e 2021.
La ricorrente, con un unico motivo di gravame, lamentava la violazione dell'art.
6-bis dlela Legge n. 212/2000 e la conseguente carenza motivazionale degli atti opposti.
Si costituiva l'ente territoriale con concludeva insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena esposto, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni: e ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Passando al merito del presente contenzioso, va evidenziato che, sebbene articolata sotto diversi aspetti,
l'unica censura che parte privata muove agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Monza riguarda sostanzialmente il mancato svolgimento del contraddittorio preventivo.
A fronte di tale rilievo, il Comune di Monza si è difeso sostenendo che gli avvisi di accertamento erano stati calcolati “sulla base dei dati come risultanti dalla banca dati catastale, con riferimento ai fabbricati, nonché al valore dell'area fabbricabile dichiarata dal contribuente con dichiarazione IMU presentata all'ufficio in data 13/05/2014” e che, dunque, non essendo stata apportata alcuna concreta rettifica al valore del cespite, l'attività di recupero non richiedeva alcun contraddittorio preventivo.
La difesa dell'ente resistente è condivisibile in quanto risultante per tabulas (vd. dichiarazione IMU presentata dalla ricorrente) e per nulla intaccata da fatti ratione temporis pressochè irrilevanti (la vendita del terreno, ad un prezzo inferiore a quello dichiarato, risale al 29.9.2021), rispetto ai periodi accertati (2020 e 2021).
Oltre a ciò, e venendo alla contestazione specifica, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge per ipotesi, però, davvero lontane dal caso in esame.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dei ricorsi e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 2.000,00.
Milano, li 1.12.2025
- Il Presidente relatore -
SS TT