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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
R.G. n. 578/2018.
All'udienza del 24.11.2025, avanti al giudice on. Dott. Alberto Caruso, sono comparsi l'avv. l'Avv. Amazzini, in sostituzione dell'Avv. Nespoli per e l'Avv. Cristofani Lorenzo, in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Cattani per il convenuto TT.
Nessuno è presente per la parte attrice.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusionali e precisano le conclusioni come in atti.
Il giudice, al termine della discussione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
Verbale chiuso ore 11.20
Il GIUDICE ON.
Avv. Alberto Caruso
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT Avv. Alberto Caruso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 578/2018 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Irene Saba,
attrici
Contro
(C.F. , rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso dagli Avv.ti Paolo Cattani e Marco Cattani,
convenuto
(C.F./P.IVA - ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli
1 e Marco Alberto Canari Venturi,
convenuta
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * *
All'udienza del 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni:
-. per la parte attrice come in atti, riportando di qui seguito quanto esposto nel merito nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
a) accertata e dichiarata, per le causali sopra esposte, la responsabilità ex art. 31 TUF e/o 2049 c.c. e/o 1218 c.c. anche in relazione all'art. 1228
c.c., e/o ex art. 2043 c.c. (quest'ultimo anche con riferimento all'art. 81 cpv. 640 cp aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 cp e/o di cui all'art. 167 TUF, da accertarsi incidenter tantum), di in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore e/o del Sig. CP_2 condannare in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido Controparte_2 tra loro, a risarcire integralmente alle odierne attrici tutti i conseguenti danni patrimoniali e non, subiti, come quantificati in narrativa (pari ad €
180.000,00 -di cui € 20.000,00 per la Sig.ra d € 160.000,00 Pt_1 per la Sig.ra o, in alternativa, pari ad € 179.800,00 -di cui Parte_2
43.800,00 per la Sig.ra ed € 136.000,00 per la Sig.ra Pt_1 oltre, in ogni caso, al danno non patrimoniale pari ad € Parte_2
75.000,00 ciascuna), o comunque, nelle diverse, maggiori o minori somme e/o nelle diverse modalità o misure di ripartizione del danno che saranno provate in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione come per legge e con la condanna alla pubblicazione della sentenza ex art.
120 c.p.c., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
b) in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 31 TUF
e/o 2049 c.c. e/o 1218 c.c. anche in relazione all'art. 1228 c.c., e/o ex art. 2043 c.c., di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore e/o del Sig. per le Controparte_2
2 causali sopra esposte, quantificare quale ulteriore voce di danno patrimoniale (di cui condannare i convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento) anche la somma pari ad € 35.000,00, o la somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione come per legge, quale importo fatto confluire dal sul conto corrente delle attrici dal conto corrente dei CP_2
Sig.ri e ovvero in estremo Parte_3 Parte_4 subordine, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, a manlevare e/o tenere indenne le odierne attrici dalla richiesta risarcitoria
e/o restitutoria che, per qualsiasi titolo o ragione, sarà avanzata nei loro confronti o nei confronti dei loro aventi causa, dai Sig.ri
[...]
e/o dai loro aventi causa;
Pt_3 Parte_4
c) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da determinarsi anche in considerazione dell'ingiustificato mancato avvio della mediazione obbligatoria e della condotta processuale complessivamente assunta dai convenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
-. per la parte convenuta TT come in atti e con espresso richiamo delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta, qui di seguito trascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via preliminare, accertato che la Sig.ra non è Parte_2 intestataria del conto corrente oggetto di causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima;
- in via principale, respingere le domande formulate dalle Sigg.re Pt_1
e nonché la domanda di manleva formulata da
[...] Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque Controparte_1 aventi ad oggetto diritti prescritti ex artt. 2947 e 2946 c.c.;
- in via subordinata, previo accertamento della concorrente responsabilità delle attrici nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
3 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. per la parte convenuta come da foglio di pc Controparte_1 depositato in via telematica e qui di seguito riportato:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare
In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande e delle nuove eccezioni formulate dalle attrici nella memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c..
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dalle attrici, stante la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra
l'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dalle Pt_2
Sigg.re e nella presente sede giudiziale e la carenza di Pt_1 Pt_2 legittimazione passiva di rispetto alle domande Controparte_1 medesime.
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dalle attrici, in quanto inforndate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità delle attrici nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a Controparte_2 manlevare da qualsiasi onere o responsabilità che Controparte_1 dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dalle attrici nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente alle attrici e/o a rifondere a utte Controparte_1 le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere alle attrici e comunque a rifondere a Controparte_1 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dalle attrici
4 nel presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie formulate dalle attrici, in quanto irrilevanti ed inammissibili, per le ragioni già dedotte in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.”.
* * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
La presente causa, promossa da e da Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Lucca nei confronti dei convenuti CP_2
e tramite la notifica dell'atto di citazione
[...] Controparte_1 avvenuta rispettivamente in data 22 e 12 febbraio 2018, riguarda la richiesta di accertamento della responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. attribuita al convenuto , nella sua qualità di Controparte_2 consulente finanziario, nonché nei confronti di per la Controparte_1 responsabilità oggettiva e solidale ex art. 2049 c.c. o ex art. 31 TUF, ferma l'ipotesi di responsabilità della banca per culpa in eligendo e per culpa in vigilando, con la richiesta da parte delle attrici di risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non.
Secondo l'esposizione contenuta nelle premesse dell'atto di citazione, le odierne attrici hanno conosciuto , promotore Controparte_2 finanziario di nell'anno 2007 e lo stesso raccontava Controparte_1 di avere una importante clientela, sia italiana che estera, e che la gestione su vari mercati finanziari gli aveva consentito di acquisire una valida esperienza con la quale, utilizzando gli strumenti finanziari di riusciva ad ottenere per i propri clienti i profitti sugli Controparte_1 investimenti dell'ordine del 5-10% annui.
Il convenuto TT, inoltre, assicurava di seguire con particolare attenzione i migliori clienti, attraverso un costante monitoraggio della situazione patrimoniale e con appuntamenti periodici in occasione dei quali poteva fornire le notizie sui risultati ottenuti.
A seguito di un appuntamento tenuto alla fine dell'anno 2010 tra Pt_1
5 unitamente a con TT, nel quale riferirono a quest'ultimo Pt_2
l'intenzione di aprire un conto corrente presso Controparte_1 precisando l'esigenza di ottenere una gestione dei risparmi mantenendo il capitale ed eventualmente utilizzando i profitti per le proprie esigenze.
Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dal promotore finanziario sulla predetta esigenza e sull'attenta assistenza che avrebbe svolto, con la richiesta di consegnare a TT le credenziali di accesso al conto corrente, apre nell'anno 2011 il conto corrente n. 2630226 Parte_1 presso nel quale, dopo il primo versamento di € Controparte_1
158.048,40 del 22.04.2011 (derivante da una polizza riscattata da di cui € 100.000 per e circa € 58.000 per ne Pt_1 Pt_2 Pt_1 seguirono altri fino ad un totale complessivo versato di € 200.948,40.
Sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, si svolgevano effettivamente i periodici appuntamenti con il promotore finanziario, durante i quali venivano consegnate le rendicontazioni, poi separate in due sotto-conti distinti per i risparmi delle due attrici, con l'evidenza di risultati, poi riscontrati come non veritieri, assolutamente positivi per effetto dei quali le attrici disinvestivano pensando di spendere i profitti ottenuti.
Quindi, le attrici chiesero a TT - fin dalla fine dell'anno 2012 - di disinvestire nella convinzione di poter spendere i profitti, mantenendo integro il capitale.
Tale descritta attività delle parti è proseguita fino a metà dell'anno 2016 quando gli incontri con TT sono diventati più rari, pur sempre con la rassicurazione del promotore di mantenere la stessa attenzione sui rapporti bancari.
Tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2016, l'attrice iceveva Pt_1 due telefonate da parte di con le quali veniva Controparte_1 richiesto di sanare il passivo del conto corrente poiché in “rosso” e su tale questione, dopo il colloquio con TT, effettuò il Pt_2 versamento di € 1.200 con bonifico del 11.01.2017.
Le odierne attrici, successivamente, chiesero a TT e poi a le credenziali per l'accesso home banking al conto Controparte_1
6 corrente, mentre nel mese di marzo 2017 venne convocata da Pt_1
e, nel corso dell'appuntamento con un responsabile Controparte_1 della banca, emergeva che non risultavano investimenti in corso né a nome né per Pt_1 Pt_2
Nel periodo marzo-aprile 2017 aveva richiesto a TT di Pt_2 disinvestire € 50.000, ma tale operazione non venne eseguita nonostante la volontà espressa sulla giustificazione della inopportunità da parte del promotore finanziario il quale poi rilasciò un assegno personale del predetto importo a con l'accordo che, in Pt_2 mancanza di esecuzione del richiesto disinvestimento nel termine di un mese, l'assegno poteva essere messo all'incasso, cosa che avvenne nel successivo mese di novembre.
Intanto, nel mese di giugno 2017, e richiesero a Pt_1 Pt_2 tutti gli estratti conto corrente, mai ricevuti, Controparte_1 riscontrando una situazione economica ben diversa da quella risultante dai periodici rendiconti ricevuti da TT, con la consapevolezza di non avere a disposizione le somme sul conto corrente o sul conto titoli, che non esistevano i due sotto-conti e che quanto risultava dalle rendicontazioni era falso oltre, infine, alla scoperta di un intervenuto bonifico di € 35.000 proveniente dal conto corrente dei genitori del promotore finanziario.
A tale situazione deve aggiungersi anche che le attrici hanno sostenuto ingenti spese voluttuarie, impiegando quindi proprio il capitale versato sul conto corrente, con l'assunzione di obbligazioni da parte di Pt_2 definite come non sostenibili alla luce della reale situazione economica, quali l'acquisto di un immobile a Cannes e la conclusione di un accordo di separazione con l'ex marito, in virtù del quale si assumeva gli oneri di due mutui ipotecari a fronte della titolarità dei diritti di piena proprietà di due immobili familiari.
Quindi le attrici si sono trovate con il conto corrente con saldo negativo, pur a fronte dei versamenti complessivi per circa € 201.000 e di quanto prospettato nell'ultima rendicontazione di un patrimonio di circa €
230.000, oltre ai debiti assiunti.
7 Da qui l'introduzione dell'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In corso di causa, le attrici hanno effettuato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la riformulazione delle conclusioni nella prima memoria difensiva, come riportate all'inizio del presente atto, oltre alle richieste ed eccezioni istruttorie di cui alle ulteriori memorie difensive.
Si costituiva in causa il convenuto , tramite la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta datata 24.05.2018, contesta la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto.
Nell'atto difensivo il convenuto TT evidenzia inizialmente come le attrici non lo abbiano accusato di essersi appropriato di somme di denaro e neppure sono state messe in discussione e/o contestati gli investimenti effettuati per i quali sono comunque emersi dei guadagni per € 8.581,57 e non perdite derivanti dagli stessi.
Il conto corrente in questione è stato aperto da , con Parte_1
l'assistenza del convenuto, la quale sottoscriveva il “manager profilo” datato 18.02.2011 nel quale è riportata la propensione al rischio per l'obiettivo dell'incremento del capitale, anche con il rischio di perdita alta.
In tale periodo, tra il TT e esisteva un rapporto Controparte_1 di agenzia e, in veste di consulente finanzario, consigliava i vari tipi di investimento, effettuando l'attrice stessa gli ordini per le operazioni finanziarie, sia tramite la modulistica cartacea o attraverso la via telematica, utilizzando i codici di accesso e password per operare sul conto corrente, codici – precisa il convenuto – mai stati in possesso dello stesso.
Con riguardo ai riferiti periodici appuntamenti, TT sostiene di aver eventualmente consegnato dei prospetti contenenti delle mere previsioni sui risultati degli investimenti, ma non gli esiti di rendimenti già ottenuti dal portafoglio di parte attrice.
Il convenuto TT contesta la ricostruzione dei fatti, anche in riferimento a presunti specifici trattamenti operativi e sui risultati dei
8 profitti annui, come pure non risulta vero che le attrici avrebbero posto l'attenzione sul bisogno fondamentale di proteggere il capitale dall'inflazione, con l'intenzione di spendere i soli eventuali profitti.
Le ulteriori eccezioni proposte da riguardano Controparte_2
l'assenza di titolarità pro quota da parte di sulle somme Parte_2 versate sul conto corrente, contestando poi la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima, nonché la non attribuibilità della rendicontazione prodotta in atti, oltre alla rilevata assenza di un nesso eziologico tra il comportamento di e le scelte e le spese effettuate Controparte_2 dalle attrici, rilevando che nessun danno, patrimoniale e non, si è mai verificato.
Anche le richieste di risarcimento sono state oggetto di contestazioni in quanto ritenute infondate nell'esame delle somme esposte, sia per la quantificazione dei danni con riferimento alle somme esposte nel corso degli anni dal consulente finanziario sulla base delle indicate false rendicontazioni, sia per la domanda in via subordinata del danno emergente quantificato nella differenza tra quanto complessivamente versato sul conto corrente e quanto è stato il residuo finale.
Il convenuto TT mette in evidenza che non vi è stato alcun danno emergente, tenuto conto che le attrici hanno utilizzato le somme esistenti sulla base di proprie scelte, sottolineando che non sono definibili spese voluttuarie, ma investimenti, l'acquisto di un immobile a
Cannes o il riscatto di due immobili in piena proprietà, precisando nei vari importi le modalità di spesa utilizzate dalle attrici, quali assegni, bonifici, pagamenti tramite pos e prelievi, oltre agli addebiti della carta di credito.
Nessun fondamento neppure per la domanda di lucro cessante, dato che il convenuto non ha mai dato garanzie su ipotetici rendimenti degli investimenti, come pure è da rigettare la domanda di risarcimento per il danno non patrimoniale.
Anche la richiesta maggiorazione di € 35.000,00 è priva di fondamento, risultando un accredito e non un danno.
La difesa del convenuto ritiene decisivo il Controparte_2
9 comportamento tenuto negli anni dalle attrici, gravemente negligente con i possibili effetti previsti dall'art. 1227, comma 1 e 2, del codice civile ai fini della esclusione o riduzione dell'eventuale risarcimento, visto la facoltà dell'accesso diretto – tramite home banking – al conto corrente per la verifica di quest'ultimo e del conto titoli, in ogni momento e per tutta la durata del rapporto.
Anche il convenuto ha depositato le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. n. 2 e n. 3, contestando le domande nuove proposte dalle attrici nella prima memoria, e avanzando istanze ed eccezioni istruttorie.
Anche la convenuta si è costituita in causa, Controparte_1 eccependo:
-. la prescrizione della domanda per i fatti intervenuti in data anteriore al
12.02.2013, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta il 12.02.2018 con un termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c.;
-. la carenza di legittimazione attiva per , non intestaria del Parte_2 conto corrente presso Controparte_1
-. l'inapplicabilità dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998, con conseguente carenza di legittimazione passiva, poiché manca il nesso di occasionalità necessaria tra i comportamenti tenuti dal promotore verso le attrici e l'incarico svolto da per conto di Controparte_2 Controparte_1 in considerazione del rapporto di amicizia tra le parti.
La convenuta contesta le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, evidenziando che non vi è alcun nesso tra i comportamenti attribuiti al promotore e le scelte delle attrici di effettuare spese voluttuarie, come pure manca la prova del danno patrimoniale e non.
La convenuta contesta anche le somme quantificate da parte attrice basate solo sulle false rendicontazioni, nonché la richiesta di risarcimento dei danni da calcolare sulla differenza tra il versato ed il residuo sul conto corrente, oltre al riconoscimento di una percentuale del 3% annuo su un ipotetico rendimento della giacenza media;
ugualmente infondata è la maggiorazione del risarcimento avente ad oggetto l'importo di € 35.000, ricevuto da terzi sul conto corrente,
10 trattandosi di un accredito e non un danno.
La convenuta pone l'accento anche sulle norme Controparte_1 contrattuali aventi ad oggetto gli oneri di ttenzione e responsabilità posti a carico del cliente, mentre nel contempo nega che vi siano state omissioni da parte dell'intermediario.
Infine, la convenuta eccepisce il comportamento negligente della parte attrice ai fini di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., ma solo nell'ipotesi di raggiunta prova degli illeciti posti in essere dal promotore finanziario e del nesso riconducibile ai fatti, oltre che della sussistenza di una responsabilità ex art. 31 D.Lgs. 58/1998 a carico di Controparte_1
Con la comparsa di costituzione, propone domanda Controparte_1 di manleva nei confronti di , nell'ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, con il coinvolgimento ex art. 31 D.Lgs. 58/1998 di Controparte_1
Anche la convenuta ha depositato le previste Controparte_1 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestando le domande nuove contenute nella precisazione delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, depositata da parte attrice.
Sulla base delle svolte prove per testi e della CTU calligrafica, la causa
è giunta all'udienza per la precisazione delle conclusioni, con successivo rinvio per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della domanda di parte attrice, è necessario procedere con la valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, con riferimento sia al contenuto dell'atto di citazione, sia avverso le domande nuove formulate dalle attrice con la precisazione delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1), come contestate dai convenuti con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (n. 2).
a). eccezioni preliminari relative all'atto di citazione.
1). Prescrizione per i fatti illeciti anteriori al 12.02.2013 e
2). Carenza di legittimazione attiva di parte attrice . Parte_2
1). Sulla prima eccezione proposta da parte convenuta, deve rilevarsi
11 che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, per individuare il momento dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per fatto illecito, deve farsi riferimento alla presa di coscienza da parte del danneggiato della manifestazione del danno subito, cioè nella fase in cui diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” dal soggetto stesso (Cass. Civ. 12666/2003; Cass. Civ.
9927/2000; conferma Cass. Civ. 581/2008).
Nel caso specifico, dato che i fatti descritti hanno avuto uno svolgimento nell'arco di più anni, il rilascio degli estratti del conto corrente, da parte di avvenuto nel mese di giugno 2017, determina la Controparte_1 data di riferimento per il termine prescrizionale che, con la notifica dell'atto di citazione del febbraio 2018, deve ritenersi interrotto.
Ciò comporta il rigetto della proposta eccezione di prescrizione.
2). Diverso l'esito con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di . Parte_2
Infatti, è pacifico, oltre che documentato (doc. n. 1 fascicolo convenuta
, che non è intestataria o Controparte_1 Parte_2 cointestataria del conto corrente n. 2630226 di Controparte_1 risultando la sola contraente nel contratto di conto Parte_1 corrente sottoscritto in data 09.03.2011.
Ne consegue che deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice , con ogni conseguenza Parte_2 sulle deduzioni e sui documenti relativamente a quest'ultimo soggetto.
Per completezza, già in sede di costituzione, ha Controparte_1 sollevato anche la questione della inapplicabilità dell'art. 31 TUF, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta.
Tuttavia, tale rilievo si ritiene che debba essere trattato in sede di merito.
In questa fase, inoltre, è opportuno l'esame anche delle eccezioni proposte dai convenuti sulle dedotte “nuove domande” contenute nella precisazione delle conclusioni come formulate con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1) da parte attrice.
Le contestazioni dei convenuti riguardano: 1). l'accertamento
“incidenter tantum” della responsabilità delle parti con riferimento alle
12 norme penali richiamate e/o dell'art. 167 TUF;
2). la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
3). La richiesta di condanna anche al pagamento della somma di € 35.000, oggetto di bonifico da parte di terzi in favore di parte attrice e, da parte di n. 4). sulla richiesta di pubblicazione della Controparte_1 sentenza ex art. 120 c.p.c., in relazione all'art. 96 c.p.c.
Indipendentemente dal fondamento delle singole questioni, le eccezioni di “domanda nuova” proposte per i punti che precedono sono infondate ed inammissibili, il tutto alla luce del principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12310/2015: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
In applicazione di quanto sopra riportato, non costituiscono “domande nuove” le contestazioni sui punti n. 1 e 3, trattandosi di mere specifiche comunque attinenti i fatti dedotti in giudizio.
Non risulta “domanda nuova” neppure la richiesta della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 4637/1987), disponibile anche d'ufficio, e neppure quella formulata per gli interessi per i debiti di valore (Cass.
Civ. 5317/2022), quindi nelle ipotesi di rsarcimento del danno da inadempimento contrattuale e da fatto illecito.
Anche l'eccezione riferita alla domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. appare infondata, considerando che appare plausibile la sua richiesta, al pari di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., anche successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel merito della vicenda devono essere analizzati i fatti, come dedotti dalla parte attrice, attinenti il rapporto professionale del promotore finanziario nel periodo di tempo tra l'anno 2011 ed il 2017, durante il
13 quale il convenuto avrebbe posto in essere una Controparte_2 condotta contraria ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, come previsti dall'art. 21 TUF, e/o idonea a rivestire i caratteri del fatto illecito, con applicazione dell'art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale.
In particolare, la parte attrice sostiene che, dopo l'apertura del conto corrente presso ed in occasione dei previsti incontri Controparte_1 periodici, presentava e consegnava dei rendiconti, Controparte_2 poi risultati falsi, dai quali risultava una positiva redditività degli investimenti suggeriti dal professionista, ed attuati.
Tale falsa rappresentazione dell'effettiva entità economica circa la resa degli investimenti avrebbe indotto la parte attrice a disinvestire per spendere quelli che credeva essere i soli profitti degli investimenti, senza cioè intaccare il capitale, utilizzandoli per spese voluttuarie e per impegni finanziari che non avrebbe assunto se avesse avuto coscienza della realtà della situazione, dissimulata per i vari anni fino alla scoperta del conto corrente “in rosso” e della notevole entità del danno patrimoniale subito, visto che il totale dei versamenti eseguiti sul conto corrente era pari a circa € 201.000,00.
Da tale ricostruzione, fatta salva la verifica di quanto è emerso nella fase istruttoria, emerge l'assenza di ogni contestazione di parte attrice relativamente a somme di denaro di cui si sarebbe appropriato CP_2
, o su eventuali errate o carenti informazioni sui proposti, ed
[...] accettati, prodotti finanziari utilizzati per l'investimento del capitale, come pure manca ogni rilievo su eventuali perdite economiche derivanti da suggerimenti inappropriati da parte del promotore finanziario, dal momento che vengono invece indicati guadagni per € 8.581,57, dato non contestato.
Quindi, l'ambito della vicenda è delimitato dalle indicate false rendicontazioni fornite dal promotore finanziario alle attrici che, per gli indicati risultati positivi ottenuti, avrebbero effettuato scelte di spesa voluttuarie e comunque non sostenibili.
Tale contesto rientra nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., con la
14 conseguente responsabilità extracontrattuale a carico del soggetto che ha posto in essere la condotta, dolosa o colposa, causando un danno ingiusto per il quale è tenuto al risarcimento.
Tuttavia, la fase istruttoria svolta nella presente causa non ha fornito la prova sui fatti dedotti, cioè sulle false rendicontazioni, sui periodici appuntamenti e sul contenuto dei colloqui, sulla consegna al promotore finanziario dei codici di accesso e la password per operare direttamente sul conto corrente, escludendo così l'operatività da parte della intestataria, senza dimenticare l'onere ex art. 2697 c.c. a carico di parte attrice di dimostrare anche il danno patrimoniale subito ed il nesso eziologico con la condotta tenuta dal convenuto . Controparte_2
Infatti, a parte le risultanze della CTU calligrafica con l'attribuzione della scrittura presente sui documenti 10, 11 e 12 di parte attrice, a CP_2
, dalla ampia documentazione prodotta in causa e dalla svolta
[...] prova per testi non risulta provata la consegna delle indicate rendicontazioni da parte di alle parti attrici e neppure Controparte_2 il suo contesto.
Manca altresì l'accertamento circa la consegna dei codici di accesso e la password a e l'operatività esclusiva sul conto Controparte_2 corrente da parte di quest'ultimo, fattore da escludersi visti i numerosi atti dispositivi sul conto corrente, tra i quali gli indicati bonifici risultanti dalle parti convenute.
Si rileva che la consegna dei predetti codici avviene da parte della banca alla parte intestaria del conto corrente, utilizzando anche per le comunicazioni i recapiti forniti nel contratto di conto corrente, ivi compreso l'indirizzo email indicato nel modulo sottoscritto.
L'eventuale consegna da parte attrice dei codici al promotore finanziario, comunque non provata, avrebbe comportato una palese violazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, depositato in atti, nella Sezione II, art. 3, punto 7.
Non esiste neppure la prova sulle affermate spese voluttuarie, mancando oltretutto ogni specifica descrizione delle stesse, e sull'onere economico derivante dall'affermato (ma non documentato) acquisto di
15 un immobile a Cannes, residuando solo il documento relativo all'accordo concluso da con l'ex marito in sede di divorzio. Parte_2
In assenza anche di altri dati, relativi alla posizione economica della parte attrice prima e dopo l'esperienza professionale con il promotore finanziario, appare impossibile ogni verifica sul carattere dedotto di
“spesa voluttuaria” e tale qualifica non si adatta al concluso accordo di separazione con l'ex marito di , di cui alla prodotta Parte_2 sentenza di divorzio.
A tal proposito, anche tralasciando per ipotesi la dichiarata carenza di legittimazione attiva di e sulle deduzioni riguardanti Parte_2 quest'ultima, non emerge in maniera evidente né che l'assunzione del debito di due mutui sul residuo dovuto, a fronte della acquisita piena titolarità della proprietà di due immobili, sia definibile spesa voluttuaria o comunque azzardata e, soprattutto, che la decisione circa la conclusione del citato accordo di divorzio con l'ex marito sia stato indotto esclusivamente sulla base delle indicate false rendicontazioni redatte da . Controparte_2
La documentazione prodotta da parte attrice, ivi compresa la sentenza di patteggiamento, priva di ogni efficacia di vincolo nel processo civile
(Cass. 20170/2018) e le risultanze della svolta prova per testi sono inidonee a livello probatorio per il caso oggetto di causa, risultando soltanto l'esistenza di casi analoghi, coinvolgenti anche i due testimoni di parte attrice (secondo le dichiarazioni da loro rese all'udienza del
21.01.2020) che, tra l'altro, hanno confermato solo l'esistenza di una loro causa con l'odierno convenuto e la consegna delle rendicontazioni da parte di però relative agli investimenti dei due Controparte_2 testimoni, ma le cui risultanze sono ininfluenti nel caso specifico in questa causa.
Inoltre, quale effetto derivante dalla mancata dimostrazione della consegna dei codici al promotore finanziario e del possesso esclusivo della operatività sul conto corrente da parte di quest'ultimo, emergono perplessità circa l'efficacia ingannatoria delle indicate false rendicontazioni sulle persone delle attrici, delle quali l'una pensionata e
16 l'altra indicata come libera professionista.
Su tale premessa, appare opportuna la disamina delle indicate false rendicontazioni che risultano scritte in parte su fogli bianchi, privi di ogni intestazione riferibile a ed in parte su fogli con la Controparte_1 scritta in alto di ma con il nominativo della posizione di CP_3 Pt_2 che, dato pacifico, non è intestaria del conto corrente n. 2630226 e del collegato conto titoli, per cui è da escludere ogni possibile documento ufficiale a nome di presente nell'anagrafica di Pt_2 CP_1 per il predetto conto corrente.
[...]
Quindi è palese che, con la possibilità di utilizzare – in qualsiasi momento – i codici di accesso al conto corrente ed al collegato conto titoli, le parti attrici avrebbero verificato immediatamente la corrispondenza, o meno, delle risultanze nelle dedotte false rendicontazioni, senza attendere circa sei anni.
Pertanto, oltre all'assenza della prova del nesso di causalità tra il comportamento del promotore finanziario e i danni affermati, è mancata soprattutto la prova dell'esistenza di un danno patrimoniale e ciò comporta il rigetto della domanda di parte attrice confronti del Pt_5 convenuto , alla luce di quanto contenuto nella Controparte_2 sentenza della Corte di Cassazione n. 576/2008 (ribadito anche nella sentenza n. 33645/2022): “Il “danno” rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno – conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria”.
Ugualmente da rigettare conseguentemente è anche la domanda di risarcimento per l'indicato danno non patrimoniale, a fronte di una generica richiesta ma senza alcun fatto specificatamente dedotto, e provato, affidandosi parte attrice meramente alla perizia medica di parte, insufficiente da sola a sostenere l'esistenza di un danno morale.
Per effetto del rigetto delle domande attrici nei confronti di TT
17 , risulta altresì il rigetto delle domande proposte nei confronti CP_2 di sia per l'ipotesi di una eventuale responsabilità Controparte_1 solidale ex art. 31 TUF o diretta, stante l'assenza del rapporto di occasionalità necessaria non risultante in base alla ricostruzione dei fatti, e tenuto conto della scarsa diligenza ed attenzione tenuta dalle parte attrici pur a fronte di una documentazione palesemente non ufficiale e non attribuibile a integrando così l'ipotesi Controparte_1 prevista dall'art. 1227 c.c. sulla responsabilità della parte danneggiata e dell'idoneità della condotta tenuta ad interrompere in via esclusiva il nesso di causalità.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con addebito alla stessa delle spese di lite della convenuta CP_1
come liquidate nel dispositivo, in conformità dei parametri di cui
[...] al D.M. 55/2014 e succ. modifiche sulla fascia di valore, mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi, anche in via equitativa, per la totale compensazione delle spese tra la parte attrice ed il convenuto
. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa ed ulteriore questione, così provvede:
-. Dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_2
-. Rigetta le domande di parte attrice nei confronti dei convenuti CP_2
e
[...] Controparte_1
-. Condanna le attrici e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della convenuta che liquida in Controparte_1
€ 7.500,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali, oltre
Cap ed IVA come per legge;
-. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto;
Controparte_2
-. Pone in via definitiva la spesa della CTU a totale carico delle attrici e , così come liquidata con provvedimento Parte_1 Parte_2 di questo giudice del 10.02.2022 in € 2.052,93, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in
18 udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lucca in data 24.11.2025
Il GIUDICE ON.
Avv. Alberto Caruso
19
R.G. n. 578/2018.
All'udienza del 24.11.2025, avanti al giudice on. Dott. Alberto Caruso, sono comparsi l'avv. l'Avv. Amazzini, in sostituzione dell'Avv. Nespoli per e l'Avv. Cristofani Lorenzo, in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Cattani per il convenuto TT.
Nessuno è presente per la parte attrice.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusionali e precisano le conclusioni come in atti.
Il giudice, al termine della discussione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
Verbale chiuso ore 11.20
Il GIUDICE ON.
Avv. Alberto Caruso
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT Avv. Alberto Caruso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 578/2018 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambe Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Irene Saba,
attrici
Contro
(C.F. , rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso dagli Avv.ti Paolo Cattani e Marco Cattani,
convenuto
(C.F./P.IVA - ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli
1 e Marco Alberto Canari Venturi,
convenuta
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * *
All'udienza del 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni:
-. per la parte attrice come in atti, riportando di qui seguito quanto esposto nel merito nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
a) accertata e dichiarata, per le causali sopra esposte, la responsabilità ex art. 31 TUF e/o 2049 c.c. e/o 1218 c.c. anche in relazione all'art. 1228
c.c., e/o ex art. 2043 c.c. (quest'ultimo anche con riferimento all'art. 81 cpv. 640 cp aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 cp e/o di cui all'art. 167 TUF, da accertarsi incidenter tantum), di in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore e/o del Sig. CP_2 condannare in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido Controparte_2 tra loro, a risarcire integralmente alle odierne attrici tutti i conseguenti danni patrimoniali e non, subiti, come quantificati in narrativa (pari ad €
180.000,00 -di cui € 20.000,00 per la Sig.ra d € 160.000,00 Pt_1 per la Sig.ra o, in alternativa, pari ad € 179.800,00 -di cui Parte_2
43.800,00 per la Sig.ra ed € 136.000,00 per la Sig.ra Pt_1 oltre, in ogni caso, al danno non patrimoniale pari ad € Parte_2
75.000,00 ciascuna), o comunque, nelle diverse, maggiori o minori somme e/o nelle diverse modalità o misure di ripartizione del danno che saranno provate in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione come per legge e con la condanna alla pubblicazione della sentenza ex art.
120 c.p.c., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
b) in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 31 TUF
e/o 2049 c.c. e/o 1218 c.c. anche in relazione all'art. 1228 c.c., e/o ex art. 2043 c.c., di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore e/o del Sig. per le Controparte_2
2 causali sopra esposte, quantificare quale ulteriore voce di danno patrimoniale (di cui condannare i convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento) anche la somma pari ad € 35.000,00, o la somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione come per legge, quale importo fatto confluire dal sul conto corrente delle attrici dal conto corrente dei CP_2
Sig.ri e ovvero in estremo Parte_3 Parte_4 subordine, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, a manlevare e/o tenere indenne le odierne attrici dalla richiesta risarcitoria
e/o restitutoria che, per qualsiasi titolo o ragione, sarà avanzata nei loro confronti o nei confronti dei loro aventi causa, dai Sig.ri
[...]
e/o dai loro aventi causa;
Pt_3 Parte_4
c) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da determinarsi anche in considerazione dell'ingiustificato mancato avvio della mediazione obbligatoria e della condotta processuale complessivamente assunta dai convenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
-. per la parte convenuta TT come in atti e con espresso richiamo delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta, qui di seguito trascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via preliminare, accertato che la Sig.ra non è Parte_2 intestataria del conto corrente oggetto di causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima;
- in via principale, respingere le domande formulate dalle Sigg.re Pt_1
e nonché la domanda di manleva formulata da
[...] Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque Controparte_1 aventi ad oggetto diritti prescritti ex artt. 2947 e 2946 c.c.;
- in via subordinata, previo accertamento della concorrente responsabilità delle attrici nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
3 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. per la parte convenuta come da foglio di pc Controparte_1 depositato in via telematica e qui di seguito riportato:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare
In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande e delle nuove eccezioni formulate dalle attrici nella memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c..
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dalle attrici, stante la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra
l'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dalle Pt_2
Sigg.re e nella presente sede giudiziale e la carenza di Pt_1 Pt_2 legittimazione passiva di rispetto alle domande Controparte_1 medesime.
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dalle attrici, in quanto inforndate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità delle attrici nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a Controparte_2 manlevare da qualsiasi onere o responsabilità che Controparte_1 dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dalle attrici nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente alle attrici e/o a rifondere a utte Controparte_1 le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere alle attrici e comunque a rifondere a Controparte_1 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dalle attrici
4 nel presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede istruttoria
- Respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie formulate dalle attrici, in quanto irrilevanti ed inammissibili, per le ragioni già dedotte in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.”.
* * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
La presente causa, promossa da e da Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Lucca nei confronti dei convenuti CP_2
e tramite la notifica dell'atto di citazione
[...] Controparte_1 avvenuta rispettivamente in data 22 e 12 febbraio 2018, riguarda la richiesta di accertamento della responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. attribuita al convenuto , nella sua qualità di Controparte_2 consulente finanziario, nonché nei confronti di per la Controparte_1 responsabilità oggettiva e solidale ex art. 2049 c.c. o ex art. 31 TUF, ferma l'ipotesi di responsabilità della banca per culpa in eligendo e per culpa in vigilando, con la richiesta da parte delle attrici di risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non.
Secondo l'esposizione contenuta nelle premesse dell'atto di citazione, le odierne attrici hanno conosciuto , promotore Controparte_2 finanziario di nell'anno 2007 e lo stesso raccontava Controparte_1 di avere una importante clientela, sia italiana che estera, e che la gestione su vari mercati finanziari gli aveva consentito di acquisire una valida esperienza con la quale, utilizzando gli strumenti finanziari di riusciva ad ottenere per i propri clienti i profitti sugli Controparte_1 investimenti dell'ordine del 5-10% annui.
Il convenuto TT, inoltre, assicurava di seguire con particolare attenzione i migliori clienti, attraverso un costante monitoraggio della situazione patrimoniale e con appuntamenti periodici in occasione dei quali poteva fornire le notizie sui risultati ottenuti.
A seguito di un appuntamento tenuto alla fine dell'anno 2010 tra Pt_1
5 unitamente a con TT, nel quale riferirono a quest'ultimo Pt_2
l'intenzione di aprire un conto corrente presso Controparte_1 precisando l'esigenza di ottenere una gestione dei risparmi mantenendo il capitale ed eventualmente utilizzando i profitti per le proprie esigenze.
Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dal promotore finanziario sulla predetta esigenza e sull'attenta assistenza che avrebbe svolto, con la richiesta di consegnare a TT le credenziali di accesso al conto corrente, apre nell'anno 2011 il conto corrente n. 2630226 Parte_1 presso nel quale, dopo il primo versamento di € Controparte_1
158.048,40 del 22.04.2011 (derivante da una polizza riscattata da di cui € 100.000 per e circa € 58.000 per ne Pt_1 Pt_2 Pt_1 seguirono altri fino ad un totale complessivo versato di € 200.948,40.
Sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, si svolgevano effettivamente i periodici appuntamenti con il promotore finanziario, durante i quali venivano consegnate le rendicontazioni, poi separate in due sotto-conti distinti per i risparmi delle due attrici, con l'evidenza di risultati, poi riscontrati come non veritieri, assolutamente positivi per effetto dei quali le attrici disinvestivano pensando di spendere i profitti ottenuti.
Quindi, le attrici chiesero a TT - fin dalla fine dell'anno 2012 - di disinvestire nella convinzione di poter spendere i profitti, mantenendo integro il capitale.
Tale descritta attività delle parti è proseguita fino a metà dell'anno 2016 quando gli incontri con TT sono diventati più rari, pur sempre con la rassicurazione del promotore di mantenere la stessa attenzione sui rapporti bancari.
Tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2016, l'attrice iceveva Pt_1 due telefonate da parte di con le quali veniva Controparte_1 richiesto di sanare il passivo del conto corrente poiché in “rosso” e su tale questione, dopo il colloquio con TT, effettuò il Pt_2 versamento di € 1.200 con bonifico del 11.01.2017.
Le odierne attrici, successivamente, chiesero a TT e poi a le credenziali per l'accesso home banking al conto Controparte_1
6 corrente, mentre nel mese di marzo 2017 venne convocata da Pt_1
e, nel corso dell'appuntamento con un responsabile Controparte_1 della banca, emergeva che non risultavano investimenti in corso né a nome né per Pt_1 Pt_2
Nel periodo marzo-aprile 2017 aveva richiesto a TT di Pt_2 disinvestire € 50.000, ma tale operazione non venne eseguita nonostante la volontà espressa sulla giustificazione della inopportunità da parte del promotore finanziario il quale poi rilasciò un assegno personale del predetto importo a con l'accordo che, in Pt_2 mancanza di esecuzione del richiesto disinvestimento nel termine di un mese, l'assegno poteva essere messo all'incasso, cosa che avvenne nel successivo mese di novembre.
Intanto, nel mese di giugno 2017, e richiesero a Pt_1 Pt_2 tutti gli estratti conto corrente, mai ricevuti, Controparte_1 riscontrando una situazione economica ben diversa da quella risultante dai periodici rendiconti ricevuti da TT, con la consapevolezza di non avere a disposizione le somme sul conto corrente o sul conto titoli, che non esistevano i due sotto-conti e che quanto risultava dalle rendicontazioni era falso oltre, infine, alla scoperta di un intervenuto bonifico di € 35.000 proveniente dal conto corrente dei genitori del promotore finanziario.
A tale situazione deve aggiungersi anche che le attrici hanno sostenuto ingenti spese voluttuarie, impiegando quindi proprio il capitale versato sul conto corrente, con l'assunzione di obbligazioni da parte di Pt_2 definite come non sostenibili alla luce della reale situazione economica, quali l'acquisto di un immobile a Cannes e la conclusione di un accordo di separazione con l'ex marito, in virtù del quale si assumeva gli oneri di due mutui ipotecari a fronte della titolarità dei diritti di piena proprietà di due immobili familiari.
Quindi le attrici si sono trovate con il conto corrente con saldo negativo, pur a fronte dei versamenti complessivi per circa € 201.000 e di quanto prospettato nell'ultima rendicontazione di un patrimonio di circa €
230.000, oltre ai debiti assiunti.
7 Da qui l'introduzione dell'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In corso di causa, le attrici hanno effettuato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la riformulazione delle conclusioni nella prima memoria difensiva, come riportate all'inizio del presente atto, oltre alle richieste ed eccezioni istruttorie di cui alle ulteriori memorie difensive.
Si costituiva in causa il convenuto , tramite la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta datata 24.05.2018, contesta la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto.
Nell'atto difensivo il convenuto TT evidenzia inizialmente come le attrici non lo abbiano accusato di essersi appropriato di somme di denaro e neppure sono state messe in discussione e/o contestati gli investimenti effettuati per i quali sono comunque emersi dei guadagni per € 8.581,57 e non perdite derivanti dagli stessi.
Il conto corrente in questione è stato aperto da , con Parte_1
l'assistenza del convenuto, la quale sottoscriveva il “manager profilo” datato 18.02.2011 nel quale è riportata la propensione al rischio per l'obiettivo dell'incremento del capitale, anche con il rischio di perdita alta.
In tale periodo, tra il TT e esisteva un rapporto Controparte_1 di agenzia e, in veste di consulente finanzario, consigliava i vari tipi di investimento, effettuando l'attrice stessa gli ordini per le operazioni finanziarie, sia tramite la modulistica cartacea o attraverso la via telematica, utilizzando i codici di accesso e password per operare sul conto corrente, codici – precisa il convenuto – mai stati in possesso dello stesso.
Con riguardo ai riferiti periodici appuntamenti, TT sostiene di aver eventualmente consegnato dei prospetti contenenti delle mere previsioni sui risultati degli investimenti, ma non gli esiti di rendimenti già ottenuti dal portafoglio di parte attrice.
Il convenuto TT contesta la ricostruzione dei fatti, anche in riferimento a presunti specifici trattamenti operativi e sui risultati dei
8 profitti annui, come pure non risulta vero che le attrici avrebbero posto l'attenzione sul bisogno fondamentale di proteggere il capitale dall'inflazione, con l'intenzione di spendere i soli eventuali profitti.
Le ulteriori eccezioni proposte da riguardano Controparte_2
l'assenza di titolarità pro quota da parte di sulle somme Parte_2 versate sul conto corrente, contestando poi la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima, nonché la non attribuibilità della rendicontazione prodotta in atti, oltre alla rilevata assenza di un nesso eziologico tra il comportamento di e le scelte e le spese effettuate Controparte_2 dalle attrici, rilevando che nessun danno, patrimoniale e non, si è mai verificato.
Anche le richieste di risarcimento sono state oggetto di contestazioni in quanto ritenute infondate nell'esame delle somme esposte, sia per la quantificazione dei danni con riferimento alle somme esposte nel corso degli anni dal consulente finanziario sulla base delle indicate false rendicontazioni, sia per la domanda in via subordinata del danno emergente quantificato nella differenza tra quanto complessivamente versato sul conto corrente e quanto è stato il residuo finale.
Il convenuto TT mette in evidenza che non vi è stato alcun danno emergente, tenuto conto che le attrici hanno utilizzato le somme esistenti sulla base di proprie scelte, sottolineando che non sono definibili spese voluttuarie, ma investimenti, l'acquisto di un immobile a
Cannes o il riscatto di due immobili in piena proprietà, precisando nei vari importi le modalità di spesa utilizzate dalle attrici, quali assegni, bonifici, pagamenti tramite pos e prelievi, oltre agli addebiti della carta di credito.
Nessun fondamento neppure per la domanda di lucro cessante, dato che il convenuto non ha mai dato garanzie su ipotetici rendimenti degli investimenti, come pure è da rigettare la domanda di risarcimento per il danno non patrimoniale.
Anche la richiesta maggiorazione di € 35.000,00 è priva di fondamento, risultando un accredito e non un danno.
La difesa del convenuto ritiene decisivo il Controparte_2
9 comportamento tenuto negli anni dalle attrici, gravemente negligente con i possibili effetti previsti dall'art. 1227, comma 1 e 2, del codice civile ai fini della esclusione o riduzione dell'eventuale risarcimento, visto la facoltà dell'accesso diretto – tramite home banking – al conto corrente per la verifica di quest'ultimo e del conto titoli, in ogni momento e per tutta la durata del rapporto.
Anche il convenuto ha depositato le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. n. 2 e n. 3, contestando le domande nuove proposte dalle attrici nella prima memoria, e avanzando istanze ed eccezioni istruttorie.
Anche la convenuta si è costituita in causa, Controparte_1 eccependo:
-. la prescrizione della domanda per i fatti intervenuti in data anteriore al
12.02.2013, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta il 12.02.2018 con un termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c.;
-. la carenza di legittimazione attiva per , non intestaria del Parte_2 conto corrente presso Controparte_1
-. l'inapplicabilità dell'art. 31 D.Lgs. 58/1998, con conseguente carenza di legittimazione passiva, poiché manca il nesso di occasionalità necessaria tra i comportamenti tenuti dal promotore verso le attrici e l'incarico svolto da per conto di Controparte_2 Controparte_1 in considerazione del rapporto di amicizia tra le parti.
La convenuta contesta le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, evidenziando che non vi è alcun nesso tra i comportamenti attribuiti al promotore e le scelte delle attrici di effettuare spese voluttuarie, come pure manca la prova del danno patrimoniale e non.
La convenuta contesta anche le somme quantificate da parte attrice basate solo sulle false rendicontazioni, nonché la richiesta di risarcimento dei danni da calcolare sulla differenza tra il versato ed il residuo sul conto corrente, oltre al riconoscimento di una percentuale del 3% annuo su un ipotetico rendimento della giacenza media;
ugualmente infondata è la maggiorazione del risarcimento avente ad oggetto l'importo di € 35.000, ricevuto da terzi sul conto corrente,
10 trattandosi di un accredito e non un danno.
La convenuta pone l'accento anche sulle norme Controparte_1 contrattuali aventi ad oggetto gli oneri di ttenzione e responsabilità posti a carico del cliente, mentre nel contempo nega che vi siano state omissioni da parte dell'intermediario.
Infine, la convenuta eccepisce il comportamento negligente della parte attrice ai fini di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., ma solo nell'ipotesi di raggiunta prova degli illeciti posti in essere dal promotore finanziario e del nesso riconducibile ai fatti, oltre che della sussistenza di una responsabilità ex art. 31 D.Lgs. 58/1998 a carico di Controparte_1
Con la comparsa di costituzione, propone domanda Controparte_1 di manleva nei confronti di , nell'ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, con il coinvolgimento ex art. 31 D.Lgs. 58/1998 di Controparte_1
Anche la convenuta ha depositato le previste Controparte_1 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestando le domande nuove contenute nella precisazione delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, depositata da parte attrice.
Sulla base delle svolte prove per testi e della CTU calligrafica, la causa
è giunta all'udienza per la precisazione delle conclusioni, con successivo rinvio per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della domanda di parte attrice, è necessario procedere con la valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, con riferimento sia al contenuto dell'atto di citazione, sia avverso le domande nuove formulate dalle attrice con la precisazione delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1), come contestate dai convenuti con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (n. 2).
a). eccezioni preliminari relative all'atto di citazione.
1). Prescrizione per i fatti illeciti anteriori al 12.02.2013 e
2). Carenza di legittimazione attiva di parte attrice . Parte_2
1). Sulla prima eccezione proposta da parte convenuta, deve rilevarsi
11 che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, per individuare il momento dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per fatto illecito, deve farsi riferimento alla presa di coscienza da parte del danneggiato della manifestazione del danno subito, cioè nella fase in cui diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” dal soggetto stesso (Cass. Civ. 12666/2003; Cass. Civ.
9927/2000; conferma Cass. Civ. 581/2008).
Nel caso specifico, dato che i fatti descritti hanno avuto uno svolgimento nell'arco di più anni, il rilascio degli estratti del conto corrente, da parte di avvenuto nel mese di giugno 2017, determina la Controparte_1 data di riferimento per il termine prescrizionale che, con la notifica dell'atto di citazione del febbraio 2018, deve ritenersi interrotto.
Ciò comporta il rigetto della proposta eccezione di prescrizione.
2). Diverso l'esito con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di . Parte_2
Infatti, è pacifico, oltre che documentato (doc. n. 1 fascicolo convenuta
, che non è intestataria o Controparte_1 Parte_2 cointestataria del conto corrente n. 2630226 di Controparte_1 risultando la sola contraente nel contratto di conto Parte_1 corrente sottoscritto in data 09.03.2011.
Ne consegue che deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice , con ogni conseguenza Parte_2 sulle deduzioni e sui documenti relativamente a quest'ultimo soggetto.
Per completezza, già in sede di costituzione, ha Controparte_1 sollevato anche la questione della inapplicabilità dell'art. 31 TUF, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta.
Tuttavia, tale rilievo si ritiene che debba essere trattato in sede di merito.
In questa fase, inoltre, è opportuno l'esame anche delle eccezioni proposte dai convenuti sulle dedotte “nuove domande” contenute nella precisazione delle conclusioni come formulate con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (n. 1) da parte attrice.
Le contestazioni dei convenuti riguardano: 1). l'accertamento
“incidenter tantum” della responsabilità delle parti con riferimento alle
12 norme penali richiamate e/o dell'art. 167 TUF;
2). la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
3). La richiesta di condanna anche al pagamento della somma di € 35.000, oggetto di bonifico da parte di terzi in favore di parte attrice e, da parte di n. 4). sulla richiesta di pubblicazione della Controparte_1 sentenza ex art. 120 c.p.c., in relazione all'art. 96 c.p.c.
Indipendentemente dal fondamento delle singole questioni, le eccezioni di “domanda nuova” proposte per i punti che precedono sono infondate ed inammissibili, il tutto alla luce del principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12310/2015: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
In applicazione di quanto sopra riportato, non costituiscono “domande nuove” le contestazioni sui punti n. 1 e 3, trattandosi di mere specifiche comunque attinenti i fatti dedotti in giudizio.
Non risulta “domanda nuova” neppure la richiesta della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 4637/1987), disponibile anche d'ufficio, e neppure quella formulata per gli interessi per i debiti di valore (Cass.
Civ. 5317/2022), quindi nelle ipotesi di rsarcimento del danno da inadempimento contrattuale e da fatto illecito.
Anche l'eccezione riferita alla domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. appare infondata, considerando che appare plausibile la sua richiesta, al pari di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., anche successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel merito della vicenda devono essere analizzati i fatti, come dedotti dalla parte attrice, attinenti il rapporto professionale del promotore finanziario nel periodo di tempo tra l'anno 2011 ed il 2017, durante il
13 quale il convenuto avrebbe posto in essere una Controparte_2 condotta contraria ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, come previsti dall'art. 21 TUF, e/o idonea a rivestire i caratteri del fatto illecito, con applicazione dell'art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale.
In particolare, la parte attrice sostiene che, dopo l'apertura del conto corrente presso ed in occasione dei previsti incontri Controparte_1 periodici, presentava e consegnava dei rendiconti, Controparte_2 poi risultati falsi, dai quali risultava una positiva redditività degli investimenti suggeriti dal professionista, ed attuati.
Tale falsa rappresentazione dell'effettiva entità economica circa la resa degli investimenti avrebbe indotto la parte attrice a disinvestire per spendere quelli che credeva essere i soli profitti degli investimenti, senza cioè intaccare il capitale, utilizzandoli per spese voluttuarie e per impegni finanziari che non avrebbe assunto se avesse avuto coscienza della realtà della situazione, dissimulata per i vari anni fino alla scoperta del conto corrente “in rosso” e della notevole entità del danno patrimoniale subito, visto che il totale dei versamenti eseguiti sul conto corrente era pari a circa € 201.000,00.
Da tale ricostruzione, fatta salva la verifica di quanto è emerso nella fase istruttoria, emerge l'assenza di ogni contestazione di parte attrice relativamente a somme di denaro di cui si sarebbe appropriato CP_2
, o su eventuali errate o carenti informazioni sui proposti, ed
[...] accettati, prodotti finanziari utilizzati per l'investimento del capitale, come pure manca ogni rilievo su eventuali perdite economiche derivanti da suggerimenti inappropriati da parte del promotore finanziario, dal momento che vengono invece indicati guadagni per € 8.581,57, dato non contestato.
Quindi, l'ambito della vicenda è delimitato dalle indicate false rendicontazioni fornite dal promotore finanziario alle attrici che, per gli indicati risultati positivi ottenuti, avrebbero effettuato scelte di spesa voluttuarie e comunque non sostenibili.
Tale contesto rientra nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., con la
14 conseguente responsabilità extracontrattuale a carico del soggetto che ha posto in essere la condotta, dolosa o colposa, causando un danno ingiusto per il quale è tenuto al risarcimento.
Tuttavia, la fase istruttoria svolta nella presente causa non ha fornito la prova sui fatti dedotti, cioè sulle false rendicontazioni, sui periodici appuntamenti e sul contenuto dei colloqui, sulla consegna al promotore finanziario dei codici di accesso e la password per operare direttamente sul conto corrente, escludendo così l'operatività da parte della intestataria, senza dimenticare l'onere ex art. 2697 c.c. a carico di parte attrice di dimostrare anche il danno patrimoniale subito ed il nesso eziologico con la condotta tenuta dal convenuto . Controparte_2
Infatti, a parte le risultanze della CTU calligrafica con l'attribuzione della scrittura presente sui documenti 10, 11 e 12 di parte attrice, a CP_2
, dalla ampia documentazione prodotta in causa e dalla svolta
[...] prova per testi non risulta provata la consegna delle indicate rendicontazioni da parte di alle parti attrici e neppure Controparte_2 il suo contesto.
Manca altresì l'accertamento circa la consegna dei codici di accesso e la password a e l'operatività esclusiva sul conto Controparte_2 corrente da parte di quest'ultimo, fattore da escludersi visti i numerosi atti dispositivi sul conto corrente, tra i quali gli indicati bonifici risultanti dalle parti convenute.
Si rileva che la consegna dei predetti codici avviene da parte della banca alla parte intestaria del conto corrente, utilizzando anche per le comunicazioni i recapiti forniti nel contratto di conto corrente, ivi compreso l'indirizzo email indicato nel modulo sottoscritto.
L'eventuale consegna da parte attrice dei codici al promotore finanziario, comunque non provata, avrebbe comportato una palese violazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, depositato in atti, nella Sezione II, art. 3, punto 7.
Non esiste neppure la prova sulle affermate spese voluttuarie, mancando oltretutto ogni specifica descrizione delle stesse, e sull'onere economico derivante dall'affermato (ma non documentato) acquisto di
15 un immobile a Cannes, residuando solo il documento relativo all'accordo concluso da con l'ex marito in sede di divorzio. Parte_2
In assenza anche di altri dati, relativi alla posizione economica della parte attrice prima e dopo l'esperienza professionale con il promotore finanziario, appare impossibile ogni verifica sul carattere dedotto di
“spesa voluttuaria” e tale qualifica non si adatta al concluso accordo di separazione con l'ex marito di , di cui alla prodotta Parte_2 sentenza di divorzio.
A tal proposito, anche tralasciando per ipotesi la dichiarata carenza di legittimazione attiva di e sulle deduzioni riguardanti Parte_2 quest'ultima, non emerge in maniera evidente né che l'assunzione del debito di due mutui sul residuo dovuto, a fronte della acquisita piena titolarità della proprietà di due immobili, sia definibile spesa voluttuaria o comunque azzardata e, soprattutto, che la decisione circa la conclusione del citato accordo di divorzio con l'ex marito sia stato indotto esclusivamente sulla base delle indicate false rendicontazioni redatte da . Controparte_2
La documentazione prodotta da parte attrice, ivi compresa la sentenza di patteggiamento, priva di ogni efficacia di vincolo nel processo civile
(Cass. 20170/2018) e le risultanze della svolta prova per testi sono inidonee a livello probatorio per il caso oggetto di causa, risultando soltanto l'esistenza di casi analoghi, coinvolgenti anche i due testimoni di parte attrice (secondo le dichiarazioni da loro rese all'udienza del
21.01.2020) che, tra l'altro, hanno confermato solo l'esistenza di una loro causa con l'odierno convenuto e la consegna delle rendicontazioni da parte di però relative agli investimenti dei due Controparte_2 testimoni, ma le cui risultanze sono ininfluenti nel caso specifico in questa causa.
Inoltre, quale effetto derivante dalla mancata dimostrazione della consegna dei codici al promotore finanziario e del possesso esclusivo della operatività sul conto corrente da parte di quest'ultimo, emergono perplessità circa l'efficacia ingannatoria delle indicate false rendicontazioni sulle persone delle attrici, delle quali l'una pensionata e
16 l'altra indicata come libera professionista.
Su tale premessa, appare opportuna la disamina delle indicate false rendicontazioni che risultano scritte in parte su fogli bianchi, privi di ogni intestazione riferibile a ed in parte su fogli con la Controparte_1 scritta in alto di ma con il nominativo della posizione di CP_3 Pt_2 che, dato pacifico, non è intestaria del conto corrente n. 2630226 e del collegato conto titoli, per cui è da escludere ogni possibile documento ufficiale a nome di presente nell'anagrafica di Pt_2 CP_1 per il predetto conto corrente.
[...]
Quindi è palese che, con la possibilità di utilizzare – in qualsiasi momento – i codici di accesso al conto corrente ed al collegato conto titoli, le parti attrici avrebbero verificato immediatamente la corrispondenza, o meno, delle risultanze nelle dedotte false rendicontazioni, senza attendere circa sei anni.
Pertanto, oltre all'assenza della prova del nesso di causalità tra il comportamento del promotore finanziario e i danni affermati, è mancata soprattutto la prova dell'esistenza di un danno patrimoniale e ciò comporta il rigetto della domanda di parte attrice confronti del Pt_5 convenuto , alla luce di quanto contenuto nella Controparte_2 sentenza della Corte di Cassazione n. 576/2008 (ribadito anche nella sentenza n. 33645/2022): “Il “danno” rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno – conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria”.
Ugualmente da rigettare conseguentemente è anche la domanda di risarcimento per l'indicato danno non patrimoniale, a fronte di una generica richiesta ma senza alcun fatto specificatamente dedotto, e provato, affidandosi parte attrice meramente alla perizia medica di parte, insufficiente da sola a sostenere l'esistenza di un danno morale.
Per effetto del rigetto delle domande attrici nei confronti di TT
17 , risulta altresì il rigetto delle domande proposte nei confronti CP_2 di sia per l'ipotesi di una eventuale responsabilità Controparte_1 solidale ex art. 31 TUF o diretta, stante l'assenza del rapporto di occasionalità necessaria non risultante in base alla ricostruzione dei fatti, e tenuto conto della scarsa diligenza ed attenzione tenuta dalle parte attrici pur a fronte di una documentazione palesemente non ufficiale e non attribuibile a integrando così l'ipotesi Controparte_1 prevista dall'art. 1227 c.c. sulla responsabilità della parte danneggiata e dell'idoneità della condotta tenuta ad interrompere in via esclusiva il nesso di causalità.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con addebito alla stessa delle spese di lite della convenuta CP_1
come liquidate nel dispositivo, in conformità dei parametri di cui
[...] al D.M. 55/2014 e succ. modifiche sulla fascia di valore, mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi, anche in via equitativa, per la totale compensazione delle spese tra la parte attrice ed il convenuto
. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa ed ulteriore questione, così provvede:
-. Dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_2
-. Rigetta le domande di parte attrice nei confronti dei convenuti CP_2
e
[...] Controparte_1
-. Condanna le attrici e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della convenuta che liquida in Controparte_1
€ 7.500,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali, oltre
Cap ed IVA come per legge;
-. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto;
Controparte_2
-. Pone in via definitiva la spesa della CTU a totale carico delle attrici e , così come liquidata con provvedimento Parte_1 Parte_2 di questo giudice del 10.02.2022 in € 2.052,93, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in
18 udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lucca in data 24.11.2025
Il GIUDICE ON.
Avv. Alberto Caruso
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