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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2024, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5919/2020 R.G.
da con l'avv. PADULA PARIDE, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. SUPPIEJ FRANCESCA, come da procura in atti;
CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“L'avv. Paride Padula dichiara che il ricorrente è deceduto in data 22.11.2022 Parte_1
come da certificato di morte allegato e chiede sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere.”
Conclusioni parte resistente:
pagina 1 di 6 “Rispetto ad entrambe le domande risulta cessata la materia del contendere, che si chiede venga
dichiarata dall'intestato Tribunale.
In subordine, si precisano le conclusioni come segue:
1) Confermare l'assegnazione alla SI.ra della casa coniugale, di proprietà del CP_1
SI. , padre del SI. , sita in Caselle di Selvazzano (PD) in Via Persona_1 Parte_1
S. Elena 7 e così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Selvazzano Dentro Foglio 4,
Mapp. 774 sub 1 Cat. A/2 Cl.1 Vani 5 – Piano I.
2) Disporre a carico del SI. e per esso degli eredi di quest'ultimo il versamento Parte_1
di € 250,00 o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a titolo di
contributo al mantenimento di , maggiorenne non autosufficiente con rivalutazione Persona_2
ISTAT annuale da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non
mutuabili, scolastiche e straordinarie.
3) Spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Conclusioni P.M. “Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste
dalla legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato il 19.10.2020 chiedeva che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
giorno 30.09.1988, in Selvazzano Dentro (PD) e trascritto nei registri di stato civile del suddetto comune al n. 35, Parte II, serie A, anno 1988;
Per_
- rappresentava che dall'unione era nata la figlia in data 05.01.1997;
- allegava che in data 06.02.2017 il Tribunale di Padova aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando alla resistente la casa coniugale, e ponendo il capo al
Per_ ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma pagina 2 di 6 economicamente non autosufficiente, corrispondendo la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- riferiva che rispetto all'epoca della separazione le condizioni fisiche e psichiche dello stesso erano sensibilmente peggiorate (cfr. doc.ti 4-6 del ricorso introduttivo) e che lo stesso era impossibilitato a lavorare e che non percepiva alcun reddito;
- alla luce di quanto suesposto formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Nel merito: pronunciare ai sensi di cui all'art. 3 n. 2) lett. B) della legge n. 898/1970 la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Selvazzano Dentro (PD)
il 03/09/1988 e trascritto all'Anno 1988 Numero 35 Parte II Serie A Ufficio 1; con assegnazione
della casa coniugale sita in Selvazzano Dentro Via S. Elena n. 7, di proprietà del padre del
ricorrente al ricorrente;
Persona_1 Parte_1
In via istruttoria: fatta salva ogni ulteriore istanza”.
- Con memoria difensiva, depositata il 12.03.2021, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva il rigetto delle restanti domande;
- riferiva che la crisi coniugale era stata determinata dall'abbandono del tetto coniugale, da parte del ricorrente, nel 2012, e precisava che per anni il ricorrente si era disinteressato della figlia;
- rappresentava che, in seguito all'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, la stessa,
disoccupata e con a carico la figlia, all'età di cinquant'anni si era dovuta adoperare, con molte difficoltà, a reperire un'occupazione e aveva iniziato a lavorare ad ore come colf senza essere regolarizzata;
- riferiva che da anni il ricorrente non aveva alcun rapporto con la figlia e che per stessa ammissione dello stesso (come da documentazione medica allegata da controparte) emergeva che il ricorrente soffriva di “encefalopatia porto-sistemica con presenza di confusione mentale,
pagina 3 di 6 ed un alterato livello di coscienza dovuti a insufficienza epatica” (cfr. pag. 2 memoria di costituzione);
- alla luce di quanto suesposto formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale In via preliminare:
1. Dichiarare l'invalidità del mandato conferito dal SI. all'Avv. Paride Parte_1
Padula per lo stato di incapacità naturale evidenziato in ricorso e per l'effetto dichiarare
il presente procedimento non validamente instaurato, con conseguente necessità di
rimettere gli atti al P.M. ai fini dell'adozione dei provvedimenti più opportuni.
Nel merito
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Selvazzano Dentro (PD) il 3.09.1988 trascritto al n. 35 Anno 1988 Parte II Serie A, ai sensi
dell'art. 3 n. 2 lett.b L. 898/1970 e successive modifiche.
2. Confermare l'assegnazione alla SI.ra , della casa coniugale, di proprietà CP_1
del SI. , padre del SI. , sita in Caselle di Selvazzano Persona_1 Parte_1
(PD) in Via S. Elena n. 7 e così censita Catasto Fabbricati del Comune di Selvazzano
Dentro: Foglio 4, Mapp. 774 sub 1 Cat. A/2 Cl.1 Vani 5 – Piano I.
3. Disporre a carico del SI. il versamento di € 250,00, a titolo di contributo Parte_1
Per_ al mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente con rivalutazione ISTAT
annuale da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non
mutuabili, scolastiche e straordinarie.
Per_
4. In caso di accertata incapacità del SI. a corrispondere alla figlia il Parte_1
contributo al mantenimento, disporre che tenuto alla corresponsione in forma diretta sia il
SI. padre del ricorrente. Persona_1
5. Spese ed onorari di lite rifusi.”
pagina 4 di 6 - Con provvedimento del 06.04.2021 l'allora Presidente Delegato confermava l'assegnazione
Per_ alla resistente della casa coniugale affinché vi coabitasse con la figlia e revocava l'obbligo del ricorrente alla corresponsione alla resistente del contributo al mantenimento della figlia.
- la causa veniva istruita ed in data 26.10.2021 veniva pronunciata la sentenza non definitiva sullo status n. 2013/2021 .
- All'udienza cartolare del 29.05.2024 le parti, mediante deposito di notte scritte, precisavano le conclusioni ed il difensore di parte ricorrente allegava il certificato di morte di Parte_1
(cfr. doc. Certificato di morte, fascicolo parte ricorrente, deposito del 23.05.2024); il giudice istruttore, subentrato nella gestione del fascicolo, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, si riservava di riferire al Collegio
per la decisione.
* * *
1. Sulla cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso del ricorrente in
corso di causa.
Come indicato nella parte narrativa, in sede di precisazione delle conclusioni il difensore di parte ricorrente depositava il certificato di morte del ricorrente, , chiedendo la Parte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere;
anche parte resistente, in tale sede,
precisava le conclusioni chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere ed,
in subordine, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulata in sede di costituzione.
Va quindi rilevato che, in linea generale, l'intervento del decesso della parte nel giudizio divorzile comporta la cessazione della materia del contendere. Ed infatti, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del
coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di
coniugio ed a tutti i profili economici connessi” ed ancora “la morte del coniuge, in pendenza del
giudizio di separazione e divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa
pagina 5 di 6 cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo
status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi
anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte
del coniuge nei cui confronti era stato chiesto l'assegno. Infatti, se è vero che la pronuncia del
divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in
giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può
costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio” (cfr.
Cass. Civ. n. 4092 del 20.02.2018, Cass. Civ. n. 31358 del 02.12.2019).
Tale orientamento non appare essere stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un n. 20494/2022) afferente ad un caso concreto comunque differente rispetto a quello in esame .
Come sopra indicato, è pacifico l'intervenuto decesso del ricorrente come da certificato di morte prodotto in atti. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso della controversia nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Nulla sulle spese di lite.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.24
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilari Bitozzi
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