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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1515/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1515/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FIORE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Per_
2.I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per_
3. e avranno collocazione e residenza anagrafica presso la madre, in Via Matteotti, 8, a Galliate. Per_2
Pag. 1 4. Quanto al regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario, il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, accordandosi direttamente con i medesimi per gli orari, in base agli impegni ed esigenze degli stessi. Il padre potrà altresì intrattenere rapporti direttamente con i figli con chiamate e messaggi a mezzo whatsapp. Per_ Per le vacanze estive e trascorreranno due settimane continuative con il padre, indicativamente durante Per_2 il mese di giugno/settembre, comunicando previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo prescelto. Salvo diversi accordi che interverranno direttamente con i minori. Per le festività e vacanze natalizie i genitori si ripartiranno equamente i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e così pure per vacanze pasquali. Salvo diversi accordi che interverranno direttamente con i minori.
5.La casa familiare, sita a Galliate, Via Matteotti, 8, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla sig.ra CP_1
con i relativi arredi. La sig.ra pagherà le spese di gestione ordinaria, la Tari e le utenze, che provvederà, Pt_1 Pt_1 la pronuncia della sentenza di zione, a volturare a suo nome.
6.Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla CP_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese un assegn 00,00 (settecento), € 350,00 per ciascun minore, Pt_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a de-correre dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, nonché il 50% delle spese di carattere straordinario per i fi-gli, come indicate nel Protocollo di Torino 15/03/2016. 7.Inoltre il sig. verserà, entro la data di cui al punto 6., alla sig.ra un assegno di mantenimento di € CP_1 Pt_1
200,00 (duecento), riva- luta-bile annualmente in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, fintanto che la moglie non troverà un'attività lavorativa con regolare contratto.
8.L'Assegno Unico andrà interamente a beneficio della sig. men-tre i figli risulteranno fiscalmente a carico Pt_1 del Sig. ; successivamente al 50% qualora la sig.ra ovesse intraprendere attività lavorativa. CP_1 Pt_1
Il sig. i impegna a corrispondere alla sig.ra % del rimborso che gli verrà riconosciuto, dopo la CP_1 Pt_1 presentazione del Modello 730, derivante dalla detrazione delle spese detraibili per i figli minori. E ciò finché la sig.ra non presenterà il Modello 730 autonomamente: in tal caso ciascun genitore detrarrà il 50% della spesa Pt_1 per i figli minori sostenuta per metà da ciascuno di essi.
9.I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali tra loro insorte in costanza di matrimonio.
10.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per i minori.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tortolì (OG), in Parte_1 Controparte_1
n llo stato civile del predetto comune al n. 6, parte I, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (3.7.2008) e (2.4.2013) entrambi Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1 in data 16/05/1980 e , nato in NAPOLI (NA) in [...]_1
19/07/1966;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 17/7/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1515/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FIORE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Per_
2.I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per_
3. e avranno collocazione e residenza anagrafica presso la madre, in Via Matteotti, 8, a Galliate. Per_2
Pag. 1 4. Quanto al regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario, il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, accordandosi direttamente con i medesimi per gli orari, in base agli impegni ed esigenze degli stessi. Il padre potrà altresì intrattenere rapporti direttamente con i figli con chiamate e messaggi a mezzo whatsapp. Per_ Per le vacanze estive e trascorreranno due settimane continuative con il padre, indicativamente durante Per_2 il mese di giugno/settembre, comunicando previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo prescelto. Salvo diversi accordi che interverranno direttamente con i minori. Per le festività e vacanze natalizie i genitori si ripartiranno equamente i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e così pure per vacanze pasquali. Salvo diversi accordi che interverranno direttamente con i minori.
5.La casa familiare, sita a Galliate, Via Matteotti, 8, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla sig.ra CP_1
con i relativi arredi. La sig.ra pagherà le spese di gestione ordinaria, la Tari e le utenze, che provvederà, Pt_1 Pt_1 la pronuncia della sentenza di zione, a volturare a suo nome.
6.Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla CP_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese un assegn 00,00 (settecento), € 350,00 per ciascun minore, Pt_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a de-correre dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, nonché il 50% delle spese di carattere straordinario per i fi-gli, come indicate nel Protocollo di Torino 15/03/2016. 7.Inoltre il sig. verserà, entro la data di cui al punto 6., alla sig.ra un assegno di mantenimento di € CP_1 Pt_1
200,00 (duecento), riva- luta-bile annualmente in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, fintanto che la moglie non troverà un'attività lavorativa con regolare contratto.
8.L'Assegno Unico andrà interamente a beneficio della sig. men-tre i figli risulteranno fiscalmente a carico Pt_1 del Sig. ; successivamente al 50% qualora la sig.ra ovesse intraprendere attività lavorativa. CP_1 Pt_1
Il sig. i impegna a corrispondere alla sig.ra % del rimborso che gli verrà riconosciuto, dopo la CP_1 Pt_1 presentazione del Modello 730, derivante dalla detrazione delle spese detraibili per i figli minori. E ciò finché la sig.ra non presenterà il Modello 730 autonomamente: in tal caso ciascun genitore detrarrà il 50% della spesa Pt_1 per i figli minori sostenuta per metà da ciascuno di essi.
9.I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali tra loro insorte in costanza di matrimonio.
10.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per i minori.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tortolì (OG), in Parte_1 Controparte_1
n llo stato civile del predetto comune al n. 6, parte I, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (3.7.2008) e (2.4.2013) entrambi Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1 in data 16/05/1980 e , nato in NAPOLI (NA) in [...]_1
19/07/1966;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 17/7/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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