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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22057/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. RAFFAELE COEN Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto. B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE Dichiarare la separazione dei coniugi a . (matrimonio concordatario celebrato nel Parte_2 Controparte_1 Comune di Marsala (TP) il giorno 25 Agosto2018, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Parte II, Seria A numero 199). C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE a) La casa famigliare sita in Ghedi (BS) detenuta a titolo di locazione viene assegnata alla signora Parte_1 Alla stessa saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili e tutti gli accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale ad eccezione dei seguenti beni. b) Le parti si accordano affinché il signor possa continuare ad abitare nella già casa famigliare fino al CP_1 31.10.2025. Conseguentemente, fino alla sua dipartita dalla già casa coniugale, lo stesso si impegna a contribuire nella quota del 50% sia alle spese per le utenze domestiche sia alla spesa del canone di locazione. D. COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n. 54/2006 i quali eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali a titolo meramente esemplificativo, inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. La figlia minore e non ancora economicamente autosufficiente viene collocata e vivrà presso la residenza della madre. E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e la figlia avverrà come segue. Il padre vedrà la figlia per una settimana dal giovedì al termine della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00, e, la settimana successiva dal giovedì al termine dell'orario scolastico sino al venerdì sera alle ore 21.00. Salvi ulteriori e/o diversi giorni ed orari che le parti concorderanno in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze della minore. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con i figli, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 21.00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo. Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno. Infine, si predigerirà la circostanza per cui la festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà verranno trascorse con il/la rispettivo/a festeggiato/a. Le spese di viaggio e le modalità di spostamento del minore saranno di volta in volta stabiliti da accordo fra genitori. F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Il padre, considerate le esigenze della figlia economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 350,00=(trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà. G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2026 cui si rinvia. … Fin da ora i genitori concordano e pattuiscono di dividere al 50% ciascuno la spesa per la retta della scuola materna e il 50% della mensa scolastica. H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun assegno verrà agli stessi corrisposto. I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente cointestati in essere. La signora precisa di essere titolare di un autoveicolo: OPEL CORSA targata GR 415 JK. Pt_1 Il Sig. precisa di essere titolare di un autoveicolo: Volswagen Golg, targato FA148GE il tutto come da libretti CP_1 di circolazione allegati. Il buono dematerializzato di 24.000 euro cointestato e regolato sul libretto n. 000052405603 verrà estinto, in accordo tra le parti, alla data del 22.08.2026 e l'intero importo verrà trattenuto dal Sig. ed accreditato (unitamente agli CP_1 interessi) su conto esclusivo di quest'ultimo, con rinuncia della Sig.ra ad ogni pretesa economica al riguardo. Pt_1 I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione dei beni mobili comuni con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro. L. PATTI I coniugi pattuiscono espressamente che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico. Parte_1 M. RILASCIO DOCUMENTI I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MARSALA, TP (atto n. 199, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22057/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. RAFFAELE COEN Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto. B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE Dichiarare la separazione dei coniugi a . (matrimonio concordatario celebrato nel Parte_2 Controparte_1 Comune di Marsala (TP) il giorno 25 Agosto2018, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Parte II, Seria A numero 199). C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE a) La casa famigliare sita in Ghedi (BS) detenuta a titolo di locazione viene assegnata alla signora Parte_1 Alla stessa saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili e tutti gli accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale ad eccezione dei seguenti beni. b) Le parti si accordano affinché il signor possa continuare ad abitare nella già casa famigliare fino al CP_1 31.10.2025. Conseguentemente, fino alla sua dipartita dalla già casa coniugale, lo stesso si impegna a contribuire nella quota del 50% sia alle spese per le utenze domestiche sia alla spesa del canone di locazione. D. COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n. 54/2006 i quali eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali a titolo meramente esemplificativo, inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. La figlia minore e non ancora economicamente autosufficiente viene collocata e vivrà presso la residenza della madre. E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e la figlia avverrà come segue. Il padre vedrà la figlia per una settimana dal giovedì al termine della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00, e, la settimana successiva dal giovedì al termine dell'orario scolastico sino al venerdì sera alle ore 21.00. Salvi ulteriori e/o diversi giorni ed orari che le parti concorderanno in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze della minore. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con i figli, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 21.00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo. Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno. Infine, si predigerirà la circostanza per cui la festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà verranno trascorse con il/la rispettivo/a festeggiato/a. Le spese di viaggio e le modalità di spostamento del minore saranno di volta in volta stabiliti da accordo fra genitori. F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Il padre, considerate le esigenze della figlia economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 350,00=(trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà. G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2026 cui si rinvia. … Fin da ora i genitori concordano e pattuiscono di dividere al 50% ciascuno la spesa per la retta della scuola materna e il 50% della mensa scolastica. H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun assegno verrà agli stessi corrisposto. I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente cointestati in essere. La signora precisa di essere titolare di un autoveicolo: OPEL CORSA targata GR 415 JK. Pt_1 Il Sig. precisa di essere titolare di un autoveicolo: Volswagen Golg, targato FA148GE il tutto come da libretti CP_1 di circolazione allegati. Il buono dematerializzato di 24.000 euro cointestato e regolato sul libretto n. 000052405603 verrà estinto, in accordo tra le parti, alla data del 22.08.2026 e l'intero importo verrà trattenuto dal Sig. ed accreditato (unitamente agli CP_1 interessi) su conto esclusivo di quest'ultimo, con rinuncia della Sig.ra ad ogni pretesa economica al riguardo. Pt_1 I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione dei beni mobili comuni con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro. L. PATTI I coniugi pattuiscono espressamente che la signora percepirà il 100% dell'assegno unico. Parte_1 M. RILASCIO DOCUMENTI I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MARSALA, TP (atto n. 199, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE IO