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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 40/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 5.1.2024 da
(avv. ti Mercogliano e Ambrosio) Parte_1
contro (difesa interna) e (avv. Di Meo) CP_1 CP_2
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'intimazione di pagamento (recte comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n. 012276 2023 00000630 per la cartella (recte avviso di addebito) n. 312 2022 0002322853, non è fondata. L' ha dimostrato l'eccepita notifica dell'avviso a mani proprie CP_1 dell'odierno opponente in data 26.1.2023. E d'altronde una volta che come qui l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, sorge presunzione ex art.1335 cc che esso sia entrato nella legale sfera di conoscenza del soggetto;
con la precisazione che tale presunzione può esser vinta solo da prova contraria che è onere di esso destinatario fornire e che nella fattispecie concreta non è stata neanche articolata. Ed infatti il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si è prefisso di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. nn. 21847/2025; 31369/2024). Non risultando l'impugnazione di tale titolo presupposto, possono in questa sede farsi valere solo vizi propri dell'atto susseguente o eventi sopravvenuti. Senonché da un lato non si ravvisano vizi formali della comunicazione, peraltro neanche adombrati (posto che l'opponente individua mancanze afferenti all' avviso ed alla relativa notifica) e dall'altro non si sono avverati fatti estintivi o modificativi successivi (anch'essi neanche adombrati). Da ciò consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di essi, in €1.000,00 oltre accessori
Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 5.1.2024 da
(avv. ti Mercogliano e Ambrosio) Parte_1
contro (difesa interna) e (avv. Di Meo) CP_1 CP_2
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'intimazione di pagamento (recte comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) n. 012276 2023 00000630 per la cartella (recte avviso di addebito) n. 312 2022 0002322853, non è fondata. L' ha dimostrato l'eccepita notifica dell'avviso a mani proprie CP_1 dell'odierno opponente in data 26.1.2023. E d'altronde una volta che come qui l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, sorge presunzione ex art.1335 cc che esso sia entrato nella legale sfera di conoscenza del soggetto;
con la precisazione che tale presunzione può esser vinta solo da prova contraria che è onere di esso destinatario fornire e che nella fattispecie concreta non è stata neanche articolata. Ed infatti il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si è prefisso di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. nn. 21847/2025; 31369/2024). Non risultando l'impugnazione di tale titolo presupposto, possono in questa sede farsi valere solo vizi propri dell'atto susseguente o eventi sopravvenuti. Senonché da un lato non si ravvisano vizi formali della comunicazione, peraltro neanche adombrati (posto che l'opponente individua mancanze afferenti all' avviso ed alla relativa notifica) e dall'altro non si sono avverati fatti estintivi o modificativi successivi (anch'essi neanche adombrati). Da ciò consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di essi, in €1.000,00 oltre accessori
Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti