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14 luglio 2009
14 luglio 2009
Art. 5. (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Commentari • 6
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 01/09/2015, n. 2473Provvedimento: […] Inoltre al co. 2 dello stesso articolo non è chiaro quali siano le attività svolte dal collegio ivi previsto: su tutte le attività previste dal co. 1 o solo l'attività di cui alla lett. g), mentre al co. 3 non sembra corretto il rinvio all'art. 5, co. 3, della legge n. 85 del 2009.Leggi di più...