Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11858/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.DE LUISI GRAZIANO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Riconoscimento benefici vittime del dovere.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato l'1.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere la coniuge di già riconosciuto come Soggetto Persona_1
Equiparato a “Vittima del Dovere”, si doleva del fatto che l' non lei aveva CP_1 riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Si costituiva l' il quale, con propria memoria, contestava quanto sostenuto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al merito ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito che si è espressa in senso contrario alla tesi del ricorrente.
Non è in contestazione tra le parti che il coniuge della ricorrente sia stato riconosciuto vittima del dovere.
Lamenta tuttavia la ricorrente la mancata elargizione del beneficio invocato in ricorso sostenendo un interpretazione del combinato disposto della legge n.
266/2005 e del d.P.R. n. 243/2006 non condivisibile.
In particolare la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 3, l. n. 206/04, il quale stabilisce che "
1. tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di
5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
Come in modo condivisibile affermato da parte della giurisprudenza di merito che ha deciso analoghe controversie, si tratta di un beneficio esplicitamente riferito solo alle vittime del terrorismo e del quale occorre, perciò, verificare, la possibilità di sua estensione alle c.d. vittime del dovere, categorie per le quali il legislatore ha nel tempo previsto diversi benefici ma che, al contempo, non sono sovrapponibili, posto che si distinguono nella fattispecie e nella diversa disciplina che il legislatore stesso ha dedicato alle provvidenze rispettivamente dedicate.
Occorre pertanto ripercorrere la normativa che regola la materia.
L'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, ha fissato l'obiettivo di una
"progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere", subordinando la realizzazione di tale risultato al rispetto di un limite massimo di spesa annua di
10 milioni di euro.
Al fine di attuare questa “ progressiva estensione, l'art. 1, comma 565, legge n.
266 del 2005, ha poi demandato ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle provvidenze loro spettanti.
In attuazione di tale previsione normativa, è stato così adottato il d.P.R. n. 243 del 2006 che - dopo aver genericamente definito i benefici e le provvidenze oggetto del regolamento come “ misure di sostegno e tutela previste dalle leggi
13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” -, da un lato, ha specificato quali benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero ritenersi estesi anche alle c.d. vittime del dovere;
dall'altro lato, ha limitato il riconoscimento dei previsti benefici solo a prossimi congiunti di soggetti deceduti per causa di servizio in Italia successivamente al 1° gennaio 1961 o, all'estero, dopo il 1° gennaio 2003.
Il predetto d.P.R. ha poi individuato le modalità operative per l'ottenimento delle prescritte provvidenze, prevedendo che la corresponsione dei benefici debba avvenire sulla base di una graduatoria nazionale, stilata dal
[...]
, sulla base delle domande presentate dagli interessati, entro il limite CP_2 di spesa individuato con legge.
Va peraltro segnalato che, successivamente alla legge n. 266 del 2005, è stata adottata la legge n. 244 del 2007, il cui art. 2, comma 105, ha esteso alle c.d. vittime del dovere anche lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma
3, legge n. 206 del 2004.
Dalla ricostruzione si qui evidenziata, discende che debba escludersi che al ricorrente spetti il diritto all'aumento figurativo riconosciuto espressamente dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004 solo alle vittime del terrorismo.
L'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, non ha infatti realizzato un'immediata ed integrale assimilazione tra le due categorie, ma, con le parole“ progressiva estensione, ha solo programmato una graduale e attuanda dilatazione dei diritti alle vittime del dovere, demandando ad un regolamento l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle “ provvidenze. In attuazione di quest'ultimo rinvio alla fonte regolamentare, il d.P.R. n. 243 del 2006 non s'è limitato a dettare prescrizioni operative degli artt.
1, comma 562 e ss., legge n. 266 del 2005, ma - dopo aver previsto all'art. 1 che, "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni,
e 3 agosto 2004, n. 206" - ha ritenuto di specificare analiticamente - al successivo art.
4 - quali tra i benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero estendersi anche alle vittime del dovere.
Tra questi non ha incluso il diritto all'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
Tale esclusione compiuta dalla fonte regolamentare deve ritenersi pienamente legittima, in quanto rientrante nello spazio interpretativo allo stesso concesso dalla legge n. 266/2005.
A conferma di quest'interpretazione, l'art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del
2004, ciò che induce a ritenere che con l'art. 1, comma 562, della legge n.
266/2005, non vi era già stata un'equiparazione integrale tra le due categorie considerate: diversamente opinando, non sarebbe stato necessario tale ultimo intervento normativo.
È dunque da ritenere che, anche per esigenze di bilancio, l'art. 1, comma 562 cit. costituisca solo una prima tappa verso una graduale equiparazione dell'assistenza tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo. In questo scenario, il d.P.R. attuativo ha legittimamente ritenuto di non estendere tout court l'intero novero dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, ma di attuare una prima selezione di elargizioni in vista di successive possibili espansioni di tutela che, peraltro, sono, poi, ulteriormente avvenute per effetto della legge n. 244 del 2007.
Questa conclusione è coerente con le indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione ha infatti affermato espressamente che "la l. n. 266 del
2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale" (cfr.Cass., sez. un., n. 22753/18).
Più recentemente, sebbene affrontando la diversa questione del criterio di calcolo della percentuale d'invalidità, la stessa Suprema Corte, nell'analizzare la portata della legge n. 266 del 2005, non l'ha individuata come espressiva d'un'immediata e cogente equiparazione, ma ha valorizzato la progressiva estensione che ne ha mosso l'intervento, ripercorrendo le tappe di avvicinamento tra le due categorie in considerazione compiute nel tempo sul versante legislativo (cfr. Cass., sez. un., n. 6217/22).
Ne deriva che il d.P.R. n. 243 del 2006 ha legittimamente escluso dalle provvidenze spettanti alle vittime del dovere l'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004 e dunque tale beneficio non può essere riconosciuto alla parte ricorrente (cfr., tra le altre, C. App. Torino, n. 578/22; Trib. Milano, n.
731/23; Trib. Venezia, n. 136/23; Trib. Gorizia n. 121/23; Trib. Udine
n.283/23).
Le spese si compensano integralmente tenuto conto della presenza di pronunciamenti di merito favorevoli alla tesi della ricorrente (cfr. sentenza allegate al ricorso).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NE
nei confronti dellI. , così provvede: Parte_1 CP_3
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese processuali.
Bari,11/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi