Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2018/2022 e vertente
TRA
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Riscica
Opponente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Cassia
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' (in persona del Direttore Generale pro Parte_2
tempore) proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 339/22 emesso dal
Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro, in data 06.07.2022, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 1332/22 e notificato il 07.07.2022, a mezzo del quale veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore di della somma pari a € 8.450,00, a titolo di CP_1
retribuzioni per prestazioni aggiuntive, oltre interessi e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione l' opponente deduceva: - che il , Parte_1 CP_1 tecnico di laboratorio dipendente dell' aveva arbitrariamente ed Parte_2
infondatamente indicato la propria prestazione lavorativa come rientrante tra quelle regolate dalle linee di indirizzo previste dalla contrattazione del personale del Comparto Sanità per il quadriennio 2002-2005; - che, invece, alla pagina 6 di tale documento era però chiaramente esplicitato che le potevano avvalersi di tali prestazioni aggiuntive solo Controparte_2
1
e, da ciò, farne derivare conseguenze ai fini del trattamento economico;
- che, ai sensi dell'art
114 comma 5 del CCNL allegato, “l' negozia in sede di definizione annuale di Parte_3
budget, con i dirigenti responsabili delle equipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Il ricorso a tale istituto deve essere preventivamente programmato ed autorizzato nel rispetto del monte ore indicato nella Deliberazione di attivazione delle prestazioni orarie aggiuntive annuale.”; - che, nell'ambito del budget definito annualmente, l' al di fuori dell'impegno di servizio, poteva autorizzare e, Pt_1 quindi, richiedere al personale, ai sensi dell'art. 115 comma 2 del CCNL, prestazioni aggiuntive registrate dal sistema di rilevazione presenze (cd. timbratura) con il codice 003
“plus orario”; - che, invece, dalle timbrature allegate da controparte al ricorso per decreto ingiuntivo risultava che il non aveva svolto nessuna ora a titolo di prestazione CP_1 aggiuntiva, ma aveva svolto solo “straordinario in reperibilità” registrato con il codice 002 e che, quindi, le ore in esubero risultanti erano attribuibili a credito orario per future assenze, ma non potevano essere qualificate né remunerate come prestazioni aggiuntive;
- che non sussisteva, quindi, alcun credito certo, liquido ed esigibile in favore del ricorrente e nulla era allo stesso dovuto dalla esponente al dipendente per le causali dallo stesso fatte Pt_1
valere in sede monitoria;
- che, in ogni caso, le ore conteggiate in ricorso non coincidevano con le ore in esubero rilevate in timbratura.
Tutto ciò premesso, l' (in persona del Direttore Generale pro tempore) Parte_2
proponeva formale opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di nullità/inefficacia.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava la CP_1
fondatezza del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non fondata su prova scritta;
deduceva, in particolare, Parte l'opposto: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' di Siracusa
2 dall'1.05.2001 all'1.12.2020, con la qualifica di tecnico di laboratorio;
- che, a causa dell'emergenza pandemica da Sars Covid 19 e della conseguente necessità di implementare le risorse umane del personale di laboratorio per i relativi esami diagnostici, con nota prot. n.
Parte 188/20 dell'8.04.2020 e con successiva nota prot.192-2020 dell'11.04.2020, il Direttore dell'U.O. di immunoematologia dell' Parte_4 Parte_5 Pt_2
[...
, dr. previa autorizzazione del competente Assessorato Pt_2 Per_1 Parte_6
alla Salute della Regione Siciliana, comunicava al Direttore Amministrativo, al Direttore
Affari del Personale e al Direttore Sanitario l'utilizzo del personale di laboratorio (tra cui l'opposto) per finalità diagnostiche per Sars Covid 19, in regime di prestazioni aggiuntive ai sensi del D.A. 1793/2009 dell'Assessore alla Salute – Regione Sicilia;
- che, con nota prot. n.
414/2020 del 27.08.2020, il predetto Direttore dell'U.O. dell' sollecitava al Parte_2
Direttore Amministrativo ed al Direttore Affari del Personale il pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ma tali prestazioni rimanevano integralmente non remunerate;
-
Parte che, l' opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 339/2022, non aveva negato l'avvenuta esecuzione di tali prestazioni e si era limitato a contestarne la quantità delle ore senza, tuttavia, fornire alcun riscontro di direzione opposta né specificare in quale parte la rilevazione non fosse corretta;
- che, a seguito di tale contestazione, rilevato un modesto errore di calcolo, si rendeva necessario ricalcolare il quantum debeatur, con una maggiorazione degli importi richiesti in sede monitoria, in quanto risultavano minori le prestazioni aggiuntive diurne (per ore 282,23,anziché ore 298,38) ma erano, invece, superiori le prestazioni aggiuntive festive (per ore 45,88 anziché ore 20,21), per una remunerazione lorda complessivamente dovuta pari a € 8.948,37 in luogo di quella richiesta in sede monitoria pari a € 8.450,00; - che la difesa dell'Ente opponente tendeva a sottrarre quest'ultimo all'obbligo di retribuzione rinviando alle linee di indirizzo del (peraltro previgente) CCNL
2002-2005 ed al periodo ivi enunciato “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario aziendale ed il rispetto dei vincoli di spesa nazionali e regionali vigenti in materia di personale”, ma che detta norma non era opponibile al dipendente, in quanto volta ad impedire disposizioni o iniziative che comportassero impegni di spesa eccedendo tali principi contabili ma, una volta assunto ugualmente l'impegno contrattuale, detta norma non poteva incidere sugli effetti del contratto, che restavano regolati da norme codicistiche inderogabili, quale, ad esempio, il diritto del lavoratore alla retribuzione;
- che non era altresì opponibile al dipendente l'eventuale disconoscimento dell'operato del proprio Direttore di U.O.C.; - che la misura della remunerazione dell'attività prestata e i relativi criteri non erano frutto di libera
3 autodeterminazione del lavoratore ma il risultato della manifestazione di volontà dell'Ente, espressa con indiscutibile chiarezza nella nota prot. n. 188/20 dell'8.04.2020 del Direttore dell' con l'espressione “è registrato in regime di prestazione aggiuntiva”; - che, ove il Pt_7
giudicante ravvisasse la prevalenza di norme di natura contabile sul diritto alla retribuzione del dipendente, veniva formulata in via riconvenzionale l'eccezione di indebito arricchimento, per essersi l'Ente arricchito della prestazione del lavoratore senza corrispondere il relativo compenso, essendo applicabili le quantificazioni economiche già prospettate nel procedimento monitorio o, in subordine, quantificando l'indebito arricchimento in dipendenza dell'esborso non praticato con riferimento agli importi retributivi fissati dal vigente CCNL
(capo II, artt.46 e segg.) e praticato ordinariamente in busta paga e, pertanto, in ragione di €
10,28 per ogni paga oraria ordinaria netta (€ 21,90 lorda) e € 20,41 per ogni paga oraria festiva e/o notturna netta (€ 43,49 lorda) e, quindi, per complessivi euro 8.176,16, di cui €
6.180,84 (al lordo dell'ulteriore quota del 53,07% di ritenute) per prestazioni diurne [(€10,28
+ 11,62) x ore 282,23)] e € 1.995,32 (al lordo dell'ulteriore quota del 53,07% di ritenute) per prestazioni festive e/o notturne (€ 20,41 + € 23,08) x ore 45,88]; - che, in ogni caso, atteso che il lavoratore aveva effettuato un'attività lavorativa in esecuzione di un ordine impartito dal primario, Direttore dell'U.O.C., Dirigente di reparto, Dott. qualora Persona_2
Parte il giudicante ritenesse di dover accogliere la prospettazione difensiva dell' ritenendo non configurabile neanche l'ipotesi dell'indebito arricchimento dell'Ente, di detta obbligazione, per esclusione, doveva risponderne il Dirigente in parola, il quale, creando il gruppo di lavoro assegnato al laboratorio, selezionando il personale, dirigendone l'attività ed impartendo le relative disposizioni in regime di preminenza gerarchica aveva dato origine alla esecuzione della prestazione lavorativa oggetto della pretesa.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (giusta ordinanza all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.05.2023), la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal
4 deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L' (in persona del Direttore Generale pro tempore) ha, infatti, proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 339/22, emesso dal Tribunale di Siracusa - Sez.
Lavoro, in data 06.07.2022, a mezzo del quale il ricorrente, tecnico di laboratorio dipendente dell'Ente opponente, ha richiesto il pagamento delle “prestazioni aggiuntive” diurne e festive effettuate, su disposizione del Direttore dell'U.O.C., durante il periodo di emergenza Covid, fondando l'opposizione solo ed esclusivamente sulla non remunerabilità di tali prestazioni ai sensi del D.A. n. 01793/09 “Linee di indirizzo ex art. 7 CCNL 19.04.2004 e ss.mm.ii.
Personale del Comparto Sanità” e deducendo che tali prestazioni lavorative non potevano essere qualificate (e dunque remunerate) come “aggiuntive” perché rese senza preventiva programmazione ed autorizzazione sul budget annuale dell'Azienda, oltre che non registrate Parte in timbratura come “plus orario”; l' ha infine sollevato una generica contestazione sul numero di ore richieste, asseritamente discordanti rispetto a quelle risultanti dai prospetti di rilevazione delle presenze, ma senza null'altro aggiungere o provare in merito a tale ultima contestazione.
Ciò posto, giova rilevare che l'opposto ha fondato la propria pretesa economica non su autodeterminazioni lavorative ed economiche, bensì su disposizioni ufficiali allo stesso impartite dal Direttore dell' presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, Pt_7
oltre che sulla normativa regionale applicabile.
In particolare, la documentazione fondante la richiesta in sede monitoria del è costituita CP_1
da:
- nota prot. n. 188/2020 del 08.04.2020, avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 attivazione diagnostica PCR Real Time”, a mezzo della quale il Direttore U.O.C. di Parte_4
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di , dr. ha Pt_2 Parte_6
5 comunicato al Direttore Amministrativo, Al Direttore Affari del Personale e, per conoscenza, anche al Direttore Sanitario testualmente quanto segue: “A seguito dell'autorizzazione CP_3
acquisita, da parte del competente Assessorato alla salute, e della definizione della procedura
d'acquisto dei kit diagnostici per la ricerca d'identificazione del Corona Virus Covid-19, si rende necessario regolamentare e rifunzionalizzare, per gli aspetti organizzativi, l'attività del laboratorio di biologia molecolare e virologia di questa U.O. di Medicina trasfusionale, come di seguito.
Il gruppo di lavoro assegnato al laboratorio è determinato in numero di sei unità:
* n. 4 dirigenti medici;
* n. 2 tecnici di laboratorio.
(…) Il monte ore reso dal gruppo di lavoro per le finalità diagnostiche per COVID 19, è registrato in regime di prestazione aggiuntiva.”;
- nota prot. n. 192/2020 dell'11.04.2020, con la quale il medesimo Direttore U.O.C. ha comunicato al Direttone Affari del Personale i nominativi del personale impegnato nell'Unità
Covid-19 della Struttura Trasfusionale, tra i quali rientrava l'opposto;
- nota prot. n. 414/2020 del 27.08.2020, a mezzo della quale il Direttore dell'U.O.C. in parola ha sollecitato al Direttore U.O. Affari del Personale, e per conoscenza al Direttore
Amministrativo, il pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive di cui alla nota dell'8.04.2020, rilevando che “Malgrado siano ormai trascorsi sei mesi di ininterrotta attività diagnostica di laboratorio per SARS Cov-2 e l'accumulo di elevato numero di ore di prestazioni lavorative, a tutt'oggi non risulta corrisposto quanto di spettanza ai componenti il gruppo di lavoro i cui nominativi sono stati a suo tempo comunicati a codesta direzione di
Unità Operativa.(…). Date le legittime aspettative nutrite dal personale in ordine al riconoscimento economico dei gravissimi disagi sopportati avendo lavorato quotidianamente ed ininterrottamente in condizioni di pesanti sollecitazioni e pressioni esterne si richiede la corresponsione delle spettanze dovute”, a seguito della quale, su richiesta della Direzione sanitaria, sono stati trasmessi i tabulati di presenza dei dipendenti impegnati nelle attività
“aggiuntive”;
- D.A. n.01793/09 lett. e), a tenore del quale “…le si possono avvalere, nei Controparte_2 limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando l'equilibrio economico-finanziario aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa, nazionali e regionali, vigenti in materia di personale, di tali prestazioni aggiuntive. Il ricorso alle succitate ulteriori ore assistenziali non è automatico, ma subordinato alla sussistenza di determinati condizioni quali
6 eccezionalità e temporaneità, integrazione di attività istituzionali, carenza di organico con impossibilità momentanea a ricoprire posti vacanti. (…). a) le prestazioni aggiuntive sono rese al di fuori dell'orario di servizio in regime c.d. libero professionale e sono assimilabili, al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi;
(…); d) le singole dovranno far CP_2
pervenire alla Regione, preventivamente ai fini autorizzativi, le richieste individuando la corrispondente quota corredata dal numero del personale infermieristico coinvolto;
e) la tariffa base oraria della prestazione aggiuntiva a favore dell'Azienda riferita a personale appartenente alla Categoria D (ivi compreso il personale avente il livello economico Ds), è così individuata:
- prestazione oraria diurna compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat.
D, del tabellare, del CCNL vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in
Euro 26,00 (ventisei) lorde;
- prestazione oraria notturna o festiva compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat. D, del tabellare, del CCNL vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in Euro 26,00 (ventisei) lorde maggiorati del 15%;
- prestazione oraria notturna e festiva compensata con il 37% della retribuzione giornaliera della cat. D, del tabellare, del CCNL vigente, che in sede di prima applicazione viene determinata in Euro 26,00 (ventisei) lorde maggiorati del 35%.”
- tabulati rilevazione delle presenze per il periodo da Aprile 2020 a Ottobre 2020 attestanti le attività prestate in esubero, e quindi “aggiuntive”, oltre lo straordinario.
Parte Di contro l' non ha fornito alcuna specifica prova a sostegno delle proprie difese.
Difatti, a fronte di un provvedimento formale e proveniente dal Direttore U.O.C., emesso previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Salute, al fine di fronteggiare le esigenze sanitarie in periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, debitamente comunicato sia al Direttore Amministrativo, al Direttore Affari del Personale e al Direttore Amministrativo dell' i quali non risulta ne abbiano contestato le determinazioni ivi assunte, e in CP_3 assenza di prova sul mancato espletamento dell'attività o, in alternativa, di avvenuta corretta remunerazione, non possono sussistere dubbi sull'esistenza del diritto del lavoratore ad essere retribuito coerentemente con l'attività lavorativa prestata, secondo il D.A. n. 1793/2009
“Linee di indirizzo ex art. 7 CCNL 19.04.2004 e ss.mm.ii. Personale del Comparto Sanità”, su ordine datoriale, anche se registrata con codice di timbratura diverso o errato.
Inoltre, non risulta opponibile al , lavoratore dipendente che ha eseguito la prestazione CP_1
Parte su disposizione di servizio, la circostanza dedotta dall' sulla mancata autorizzazione,
7 programmazione e previsione di spesa delle “prestazioni aggiuntive” richieste e previste nella nota prot. n. 188/20 dell'8.04.2020 né l'errata qualificazione attribuita a tale attività da parte del Direttore U.O.C., trattandosi di problematiche che, se esistenti ma non provate nella fattispecie odierna, attengono ai rapporti interni alla gestione dell' e che, Parte_1
Parte certamente, non possono far venire meno l'obbligo retributivo dell' nei confronti del lavoratore, peraltro a distanza di oltre 4 anni dall'espletamento dell'attività richiesta.
Né può condividersi l'intento dell' opponente di imputare le ore aggiuntive lavorate a Pt_1 credito orario utilizzabile per futuri permessi o assenze, sulla scorta della deduzione che “Di fatto le ore lavorate in esubero prive di un provvedimento autorizzativo a monte non vengono remunerate, ma vengono detratte dal monte ore lavorativo come credito orario”, in quanto non solo tali prestazione aggiuntive sono state autorizzate ma sono state rese su formale disposizione di servizio del Direttore dell' e il cui pagamento è stato sollecitato Pt_7
espressamente e formalmente dallo stesso Direttore con la nota prot. n. 414/202 del
27.08.2020.
Parte Giova, altresì, osservare che, in conseguenza della contestazione mossa dall' in merito alla quantificazione oraria delle prestazioni aggiuntive rese dal , l'opposto ha CP_1
rideterminando, sulla base dei tabulati presenze, le ore “aggiuntive” lavorate in 282,23 diurne
(anziché 298,38) e in 45,88 notturne e festive (in luogo delle 20,21), con conseguente riquantificazione in eccesso del quantum debeatur in € 8.948,37 in luogo della somma inizialmente richiesta pari a € 8.450,00.
Trattandosi di una mera variazione quantitativa del petitum che non comporta l'introduzione di una domanda nuova, la modifica del quantum risulta, pertanto, ammissibile, oltre che accoglibile, in quanto non specificamente contestata dall' peraltro, nel Parte_2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un procedimento a cognizione “piena”, in cui sussiste il potere-dovere del Giudice di accertare la effettiva fondatezza della pretesa sostanziale del creditore/opposto.
Alla luce di quanto sopra argomentato, dunque, l'opposizione è completamente infondata e deve essere rigettata;
tuttavia, alla luce della rideterminazione del quantum debeatur da parte dell'opposto, il decreto ingiunto n. 339/22 emesso il 6.07.2022 dal Tribunale di Siracusa -
Sezione Lavoro, nel procedimento portante R.G. n. 1332/22, deve essere revocato con condanna dell' (in persona del Direttore Generale pro tempore) al pagamento Parte_2 in favore dell'opposto della somma complessiva pari a € 8.948,37 a titolo di CP_1 retribuzione per le prestazioni “aggiuntive” dallo stesso rese nel periodo da Aprile 2020 a
8 Ottobre 2020 (giusta nota prot. n. 188/20 dell'8.04.2020 e nota prot.192-2020 dell'11.04.2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 339/22 emesso il 6.07.2022 dal Tribunale di Siracusa - Sezione
Lavoro nel procedimento portante R.G. n. 1332/22 RG e condanna l' (in persona Parte_2 del Direttore Generale pro tempore) al pagamento in favore dell'opposto della CP_1 somma complessiva pari a € 8.948,37 per i titoli e le causali indicate in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l' (in persona del Direttore Generale pro tempore) alla refusione Parte_2 delle spese del presente procedimento in favore dell'opposto , che liquida in CP_1
complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 28.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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