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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISULCA Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CO C.F._2 dell'avv. MARAZZOLI ELIGIO
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.09.1982 tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , trascritto nel registro Atti di matrimonio
[...] CO
pagina 1 di 4 del Comune di Palermo al numero 232- P.II – S.A- Vol. 1757 dell'anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Dire e dichiarare che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile. CO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni per CO
“Piaccia al l 'Ill.mo. Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejetta così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In adesione alla domanda di divorzio formulata dal signor e insiste per il Pt_1
riconoscimento di un assegno divorzile ammontante ad Euro 350,00.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi ex. D.M. 55 /2014”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2022 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
, nonché l'accertamento della mancanza dei presupposti per il CO riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie.
Con memoria depositata in data 20.7.2023 si è costituita , la CO
quale ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 CO
concordatario in Palermo in data 11.9.1982 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al nr. 232, Parte II, serie A, Vol. 1757, Anno 1982) e dalla loro unione è nata la figlia il 16.3.1983. Per_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto depositato in data 9.5.2017 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Ciò posto, venendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della pagina 2 di 4 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato dalla resistente, tale domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Come noto, secondo un consolidato orientamento (formatosi antecedentemente alla cd. riforma
Cartabia, non applicabile alla presente causa) il termine ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile è con la memoria integrativa da depositarsi venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore (Cass. civ. 18527/2017; Cass. civ. 18116/2005).
Nel caso in esame, la Presidente, all'esito dell'udienza presidenziale del 28.4.2023, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato per la comparizione dei coniugi avanti allo stesso l'udienza del
21.7.2023, assegnando a parte resistente termine sino a 10 giorni prima dell'anzidetta udienza per la costituzione e avvertendo che “la costituzione in giudizio oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
si è costituita in data 20.7.2023. CO
Tutto ciò considerato, attesa la tardività della costituzione di parte resistente, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, essendo quest'ultima decaduta dal potere di proporla.
Conseguentemente, a far data dalla sentenza di divorzio deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore di . CO
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa, devono essere interamente compensate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Palermo in data 11.9.1982 (matrimonio trascritto
[...] CO
pagina 3 di 4 nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al nr. 232, Parte II, serie A, Vol. 1757,
Anno 1982);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) revoca l'assegno di mantenimento a favore di a far data dalla CO
presente sentenza e rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da CO
;
[...]
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISULCA Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CO C.F._2 dell'avv. MARAZZOLI ELIGIO
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.09.1982 tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , trascritto nel registro Atti di matrimonio
[...] CO
pagina 1 di 4 del Comune di Palermo al numero 232- P.II – S.A- Vol. 1757 dell'anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Dire e dichiarare che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile. CO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni per CO
“Piaccia al l 'Ill.mo. Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejetta così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In adesione alla domanda di divorzio formulata dal signor e insiste per il Pt_1
riconoscimento di un assegno divorzile ammontante ad Euro 350,00.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi ex. D.M. 55 /2014”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2022 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
, nonché l'accertamento della mancanza dei presupposti per il CO riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie.
Con memoria depositata in data 20.7.2023 si è costituita , la CO
quale ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 CO
concordatario in Palermo in data 11.9.1982 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al nr. 232, Parte II, serie A, Vol. 1757, Anno 1982) e dalla loro unione è nata la figlia il 16.3.1983. Per_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto depositato in data 9.5.2017 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Ciò posto, venendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della pagina 2 di 4 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato dalla resistente, tale domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Come noto, secondo un consolidato orientamento (formatosi antecedentemente alla cd. riforma
Cartabia, non applicabile alla presente causa) il termine ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile è con la memoria integrativa da depositarsi venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore (Cass. civ. 18527/2017; Cass. civ. 18116/2005).
Nel caso in esame, la Presidente, all'esito dell'udienza presidenziale del 28.4.2023, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato per la comparizione dei coniugi avanti allo stesso l'udienza del
21.7.2023, assegnando a parte resistente termine sino a 10 giorni prima dell'anzidetta udienza per la costituzione e avvertendo che “la costituzione in giudizio oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
si è costituita in data 20.7.2023. CO
Tutto ciò considerato, attesa la tardività della costituzione di parte resistente, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, essendo quest'ultima decaduta dal potere di proporla.
Conseguentemente, a far data dalla sentenza di divorzio deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore di . CO
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa, devono essere interamente compensate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Palermo in data 11.9.1982 (matrimonio trascritto
[...] CO
pagina 3 di 4 nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al nr. 232, Parte II, serie A, Vol. 1757,
Anno 1982);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) revoca l'assegno di mantenimento a favore di a far data dalla CO
presente sentenza e rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da CO
;
[...]
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4