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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4906/2023, promossa da:
Avv. C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), alla via Artemisia Mammucari n. 23, rappresentato e difeso da sé stesso a norma dell'art. 86 c.p.c. e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniele Miconi (C.F. ), C.F._2 nonché da Avv. DANIELE MICONI, C.F. , nato a [...] [...] C.F._2
Roma e residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso a norma dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. sito in Velletri (RM), alla via Artemisia Mammucari n. 23 Parte_1
ATTORI contro
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/02/1972 difeso dall'avv. DI LEO ANTONELLA con domicilio in VIA F.LLI SEBASTIANI N. 181 RIETI
CONVENUTO
e nei confronti di
, c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
EL LU, elettivamente domiciliato in VIA CLEMENTE IX, 10 00167 MA presso il difensore avv. EL LU PARTE ESTROMESSA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “1) in via principale di merito, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni di pagamento a suo carico derivanti dalla Controparte_1 convenzione sul compenso del 28 gennaio 2015 e, conseguentemente, condannare il sig. in favore degli avv.ti Daniele Miconi e al Controparte_1 Parte_1 pagamento a titolo di compenso professionale pattuito della somma complessiva di € 55.035,39, già calcolato al netto degli acconti sul compenso percepiti (€ 4.762,82), nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di causa di € Controparte_2
4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi, ovvero, qualora ritenesse che il valore presunto nella domanda giudiziale sia manifestamente diverso dal valore effettivo della controversia, in applicazione dell'art. 1 del contratto di conferimento d'incarico (doc.2) e prendendo a riferimento l'importo liquidato in sentenza dal Giudice Penale (€ 124.100,00), condannare il convenuto al pagamento della minor somma complessiva di € 35.446,70 (corrispondente al 30% di € 124.100,00 (€ 37.230,00), oltre ad € 5.584,50 di rimborso forfettario al 15% e ad € 1.712,58 di cassa avvocati al 4% su detti), già calcolato al netto degli acconti sul compenso percepiti (€ 4.762,82), nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di Controparte_2 causa di € 4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi, o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre spese documentate nella misura che sarà provata in corso di causa e interessi legali maturandi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
2) in via subordinata di merito e con riserva di gravame, in forza di legge e anche a norma dell'art. 7 della convenzione sul compenso professionale (doc.2), condannare il sig. in favore degli avv.ti Daniele Miconi e al Controparte_1 Parte_1 pagamento del compenso professionale loro dovuto per l'attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta - al netto degli acconti sul compenso percepiti pari ad € 4.762,82 IVA esclusa nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di causa Controparte_2 di € 4.317,56 Iva esclusa - conformemente ai parametri forensi nella misura degli importi massimi aumentati della metà oltre oneri accessori di legge (ivi incluso il rimborso forfettario, la C.A. e l'IVA ove dovuta per legge) ed oltre le spese documentate nella misura che sarà provata in corso di causa e interessi legali maturandi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
3) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di spese e compensi professionali Controparte_1 di avvocato del presente giudizio come per legge, oltre IVA ove dovuta, C.A., rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo unificato (€ 759,00), spese di anticipazione forfettaria delle spese di giustizia (€ 27,00) e imposta di registro dei provvedimenti che sarà liquidata.” Parte convenuta: A. Accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata intercorsa tra gli attori ed il sig. con ogni conseguenza di legge e/o comunque rigettare per CP_1
pagina 2 di 9 i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di tutti i successivi scritti difensivi tutte le domande avanzate dagli attori;
B. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda gli attori hanno sostenuto che in data 28 gennaio 2015, il sig. in proprio e quale erede universale della sig.ra Controparte_1
conferiva incarico agli odierni attori, di assisterlo, rappresentarlo, e Persona_1 difenderlo nella procedura di negoziazione assistita e nel procedimento penale avanti il Tribunale di Roma nei confronti dei signori CP_3 Controparte_4
più altri, avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto in Roma Controparte_5
l'11 aprile 2013, alle ore 22:15 circa, in cui perdeva la vita suo nipote (filio ex fratre) sig. pattuendo il compenso professionale loro spettante - per Controparte_6
l'attività stragiudiziale e giudiziale da porre in essere - in misura parametrata al valore della domanda ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 (doc. 2). In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del conferimento d'incarico detto, le parti stabilivano, inter alia, che il compenso per le prestazioni professionali rese, pur essendo indipendente dal risultato ottenuto, doveva essere determinato in misura del trenta per cento sul valore della domanda giudiziale (€ 178.695,00), qualora l'incarico conferito fosse terminato successivamente alla costituzione di parte civile nel procedimento penale di secondo grado.
Hanno precisato che, in esecuzione dell'incarico, era dapprima predisposta e inviata nell'interesse del sig. una richiesta risarcitoria contenente Controparte_1 anche un invito a concludere una procedura di negoziazione assistita di cui al D.lgs. n. 132/2014 (doc. 3). Detta procedura si concludeva negativamente stante la mancata adesione dei soggetti invitati (doc. 4). In seguito, era comunque avviata una trattativa con le compagnie assicurative per l'r.c.a. degli autoveicoli coinvolti nel sinistro
[...]
finalizzata ad una definizione stragiudiziale CP_7 Controparte_8 della controversia concernente il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. (anche al fine di dimostrare il legame parentale e affettivo zio- Controparte_1 nipote, docc. 5 e 6). Fallito anche tale tentativo di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, gli attori, dopo aver richiesto copia ed esaminato gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo della Procura (docc. 9 e 10), redigevano e depositavano l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale (doc. 11), pendente avanti al Tribunale Penale di Roma (R.G.N.R. 17824/2013; R.G.DIB. 11218/2014). In seguito, era depositata istanza di citazione dei responsabili civili (doc. 12) dei due autoveicoli coinvolti nel sinistro de quo (la che assicurava per l'r.c.a. Controparte_8
l'autoveicolo Renault Clio targato EP282ND condotto dall'imputato sig. CP_3
e l che assicurava invece per la r.c.a. la Volkswagen Golf Controparte_9 targata DX815TC condotta dal coimputato sig. . Controparte_4
Il Tribunale Penale di Roma, con provvedimento del 16 marzo 2016, vista l'istanza di citazione avanzata da e accertata la regolarità della Controparte_1 pagina 3 di 9 stessa, ordinava la citazione delle già menzionate compagnie assicuratrici all'udienza dibattimentale del 17 giugno 2016. A detta udienza si costituivano le Compagnie assicuratrici negando la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità dei loro assicurati (doc. 14). 7). All'udienza del 15 febbraio 2021, dopo un lungo quanto complesso iter dibattimentale con assunzione di numerose testimonianze e di un accertamento peritale sulla dinamica del sinistro (docc. 15, 16 e 17), il Tribunale Penale di Roma pronunciava la sentenza n. 1718/2021 reg. sent. (depositata in data 9 agosto 2021), con la quale accertava ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, c.p. la responsabilità penale dell'imputato sig. (conducente dell'autoveicolo Renault Clio CP_3 targato EP282ND, assicurato per l'r.c.a. con la e lo Controparte_8 condannava, inter alia, in solido con la responsabile civile al Controparte_8 risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. per perdita Controparte_1 del legame parentale che quantificava in misura pari ad € 124.100,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo (doc. 17).
Avverso tutti i capi di tale sentenza, comprese le statuizioni civili, l'imputato sig. e la proponevano appello per il tramite CP_3 Controparte_10 del loro difensore di fiducia Avv. Massimo Argirò, sia per insufficienza della prova della responsabilità dell'imputato che del nesso causale con il decesso della vittima e sia per l'eccessività della somma liquidata in favore delle parti civili a titolo di risarcimento del danno, atteso anche il concorso di colpa della vittima del reato nella causazione del sinistro (doc. 18). Il sig. nel giudizio d'appello avanti la Corte Controparte_1
d'Appello Penale di Roma (R.G. Gen. 10231/2021) chiedeva il rigetto del gravame ex adverso proposto e la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 7 ottobre 2022, detto giudizio di gravame si concludeva con il rigetto degli appelli proposti dall'imputato e dal responsabile civile e con la conferma quindi delle statuizioni penali e civili contenute della sentenza resa dal Tribunale ad esito del primo grado di giudizio il 15 febbraio 2021 (doc. 19) e la sentenza passava in giudicato.
Il sig. con due raccomandate datate 7 marzo 2023, quindi Controparte_1 dopo la lettura della sentenza di secondo grado all'udienza del 7 ottobre 2022 (ma prima del deposito delle sue motivazioni), revocava il mandato difensivo e manifestava la richiesta di ricevere la nota spese riguardante il compenso dovuto per l'attività svolta (docc. 20 e 21). Con comunicazione del 24 marzo 2023, i difensori rendevano riscontro a tale missiva (doc. 22) e, come richiesto, richiedevano a quest'ultimo il pagamento del proprio compenso professionale in relazione all'attività defensionale sino ad allora espletata nel suo interesse nel procedimento di negoziazione assistita e nel giudizio penale di primo e secondo grado, giusta notula specifica che allegavano redatta in piena conformità all'accordo scritto sul compenso professionale ex art. 13 L.P.F. sottoscritto in data 28 gennaio 2015 (doc. 2).
Non avendo ricevuto positivo riscontro, in forza dell'art. 5 dell'incarico professionale, gli avvocati con comunicazione di posta elettronica certificata del 2 settembre 2023 diffidavano la al pagamento di quanto loro Controparte_8
pagina 4 di 9 spettante per l'attività professionale prestata in favore del sig. Controparte_1
Il convenuto si è costituito eccependo la nullità del “conferimento incarico con compenso parametrato al valore dell'affare”, stante la mancata indicazione del valore della domanda, inserito soltanto nell'odierno atto di citazione senza alcuna specificazione in ordine ai criteri utilizzati per determinarlo. Ha comunque sostenuto che il valore indicato era esorbitante rispetto a quanto liquidabile, sulla base delle Tabelle di Milano, per la morte del nipote, pari ad €146.120,00 e anche rispetto a quanto indicato nella costituzione di parte civile, ove il valore in questione veniva fissato in
€122.265,00.
Ha rilevato, inoltre, che il compenso richiesto risultava di € 53.608,50 oltre accessori per un totale di € 64.115,77, dunque sproporzionato in quanto pari al 50% del risarcimento liquidato al in sede penale, pari ad €124.100,00, tant'è che le CP_1 spese di lite erano state liquidate dai Giudici in €2.310,00 oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in € 1.300,00, per quello di secondo grado.
Ha anche aggiunto che le spese di lite liquidate dal Tribunale di Roma in primo grado corrispondevano esattamente a quelle richieste dall'Avv. Andrea Codisposti, tanto che lo stesso Giudice in sentenza le quantificava in misura maggiore per poi evidenziare di doverle liquidare nella minor misura richiesta dalla difesa.
Ha poi evidenziato che la pattuizione contenuta nella scrittura privata consisteva in un patto di quota lite vietato e che la condizione di cui all'art. 5 del conferimento incarico era invece vietata dall'art. 1261 c.c..
Ha aggiunto che sia in primo che in secondo grado il difensore del convenuto era stato solo l'Avv. mentre l'attività posta in essere dall'Avv. Daniele Parte_1
Miconi, consistita nella richiesta di risarcimento e nell'istanza di negoziazione assistita, si era conclusa con la costituzione di parte civile e, dunque, risultava integralmente retribuita.
Con provvedimento del 5 dicembre 2024 la compagnia di assicurazioni
[...]
veniva estromessa dal giudizio ex art. 109 cpc, avendo le parti Controparte_10 acconsentito, dopo che la stessa compagnia di assicurazioni aveva eseguito la prestazione a suo carico in favore del soggetto concordemente individuato dalle altre parti in causa (attori).
Fallito il tentativo di conciliazione, per mancata adesione della parte convenuta alla proposta del Giudice, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 189 cpc.
*****
1. Va premesso che tra le parti è intercorsa una convenzione sui compensi, che li fissa in percentuali diverse, a seconda dell'entità dell'attività svolta, da calcolare sul valore della controversia, avuto riguardo all'entità della domanda ovvero a quello effettivo, laddove il primo sia manifestamente diverso dal secondo, come di seguito si riporta testualmente: pagina 5 di 9 Ne consegue che il compenso, per quanto non determinato esattamente nel quantum, risulta senz'altro determinabile sulla base di un criterio predeterminato e dunque validamente pattuito, a nulla rilevando, in senso contrario, che la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo (Cass. n. 11548/2023), ovvero, con riguardo al caso in esame, al momento della redazione della domanda o, in caso di sproporzione tra valore della domanda e quello effettivo, della pronuncia giudiziale.
In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Convenzione inter partes stabilisce che i compensi siano fissati nella misura del 30% rispetto al valore suddetto, essendo pacifico e comunque documentalmente attestato che l'attività professionale svolta dagli attori ha avuto termine con l'assistenza nel giudizio di appello (“se l'incarico conferito ha termine nel corso successivamente all'instaurazione del secondo grado di giudizio civile …”). E' stato documentato, infatti, senza specifiche contestazioni sul punto, che l'attività professionale svolta in favore del convenuto abbia riguardato la fase stragiudiziale, ivi incluse l'attività connessa all'invito alla negoziazione assistita e alla gestione delle trattative, l'intera fase giudiziale penale di primo grado con la costituzione di parte civile, la citazione dei responsabili civili, la partecipazione alle udienze dibattimentali e la gestione dell'istruttoria svoltasi mediante l'escussione dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica, nonché, infine, la fase giudiziale penale di secondo grado con la resistenza all'appello fino alla pronuncia della conferma integrale della sentenza di primo.
2. Va aggiunto che il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, la cui violazione è stata oggetto di specifica doglianza da parte del convenuto al fine di sostenere la nullità dell'accordo sui compensi, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma
3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o pagina 6 di 9 degli interessi litigiosi (Cass. n. Sez. U. n. 14699 del 31/05/2025).
Nella specie, dunque, tale profilo deve ritenersi superato, posto che i compensi sono stati parametrati al valore della controversia, senza tuttavia creare commistione di interessi, dal momento che non risulta pattuito alcun collegamento tra l'ammontare del compenso e l'esito del giudizio, come espressamente indicato nel richiamato art. 1 della Convenzione, all'ultimo capoverso.
3. Del pari si dica con riguardo alla contestazione afferente alla violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c., per cui gli avvocati non possono rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. Secondo il convenuto, il divieto sarebbe stato disatteso dall'art. 5 della lettera d'incarico, che tuttavia non menziona affatto l'istituto della cessione, ma richiama le disposizioni dell'art. 31 del Codice deontologico, laddove consente all'avvocato di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente oppure di imputarle a titolo di compenso, quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
si riporta di seguito testualmente la clausola:
4. Esclusa, dunque, la fondatezza delle eccezioni di invalidità della convenzione inter partes, la gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione della prestazione professionale prevista dall'art. 2233 cod. civ. impone che si debba applicare l'accordo tra le parti, in quanto il ricorso ai criteri di carattere sussidiario, quali le tariffe professionali e gli usi, è praticabile in via soltanto subordinata ed in estremo subordine, quello della decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri è precluso al giudice quando esista, come nel caso in esame, uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. n. 6732/2000).
Applicando quanto previsto nella convenzione intercorsa tra le parti, va dunque individuato il valore della controversia effettivo, che, nel caso di specie, corrisponde ad pagina 7 di 9 euro 124.100,00, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado che ha liquidato il danno parentale sulla base dei valori aggiornati indicati dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma. A tale valore è necessario fare riferimento, stante la sproporzione rispetto a quello indicato nella costituzione di parte civile per euro 235.125,00 e ciò in linea con quanto previsto dal citato art. 1 della Convenzione.
Su detto importo va poi applicata la percentuale pari al 30%, in quanto gli attori, come detto, hanno patrocinato il convenuto anche nel giudizio di appello e tale è la percentuale prevista dall'art. 1 della citata Convenzione per quest'ipotesi.
L'importo che si ottiene è pari ad euro 37.230,00. Da tale importo vanno detratti gli acconti ricevuti, incluse le somme versate in corso di causa dalla compagnia di assicurazione, e si ottiene l'importo di euro € 35.446,70. A tale somma, in particolare, si perviene aggiungendo al 30% di € 124.100,00, ovvero ad € 37.230,00, l'importo di € 5.584,50, per il rimborso forfettario al 15%, e quello di € 1.712,58 per la cassa avvocati al 4%, e detraendo gli acconti sul compenso percepiti, ovvero € 4.762,82 ed € 4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi.
5. Da tale somma va inoltre detratta la differenza tra il maggior importo che il Tribunale Penale di Roma avrebbe liquidato, pari ad euro 4.500,00 oltre spese forf, iva e cpa, in difetto della richiesta di liquidazione compensi depositata in primo grado dagli odierni attori, limitata all'importo di euro 2.310,00, oltre spese gen iva e cpa, e quanto ottenuto in ragione della richiesta stessa, pari ad euro 2.619,24 incluse spese forf e cassa avvocati.
L'importo ancora dovuto dal convenuto agli attori è dunque pari ad euro 32.827,46.
6. In senso contrario non rileva la circostanza che solo l'Avvocato si sia Parte_1 costituito nel giudizio penale. Ed invero, i compensi sono stati così pattuiti nella Convenzione citata per la complessiva “attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale…” oggetto dell'incarico conferito congiuntamente ad entrambi i professionisti, come di seguito testualmente si riporta:
E' noto, infatti, che l'attività di assistenza e consulenza legale è diversa da quella di rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e dunque a questa si affianca, specie ove l'attività professionale implichi diverse competenze specialistiche pagina 8 di 9 (penale e civile), come nel caso in esame.
Peraltro, l'utilità di tale collaborazione tra professionisti, avvocato penalista e civilista, è resa evidente nella specie, laddove la costituzione di parte civile, particolarmente curata ed argomentata anche in punto di quantificazione del danno parentale, ha consentito di ottenere la liquidazione di quanto richiesto già in sede penale, con risparmio di tempo e costi, circostanza, del resto, sottolineata anche dalla difesa di parte convenuta nei propri scritti conclusionali (“…invero solitamente nelle ipotesi di costituzione di parte civile e di chiamata del responsabile civile, in caso di condanna dell'imputato, il Giudice penale riconosce una provvisionale alla parte civile ed emette una condanna generica al risarcimento da liquidarsi in sede civile;
è rarissimo, e ancor di più in caso di sinistri stradali, che il giudice penale quantifichi il risarcimento ed è quanto è accaduto nel caso di specie…”).
A ciò si aggiunga che la nomina dell'Avv. Miconi quale difensore del convenuto nella sua qualità di persona offesa (doc. 7) attesta la sua formale investitura anche quale rappresentante e difensore del signor in sede penale. CP_1
7. Del pari non rileva, ai fini della determinazione dei compensi, la circostanza che il Tribunale e la Corte d'appello di Roma abbiano liquidato, a titolo di spese di lite, somme inferiori a quelle pattuite inter partes, posto che la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, data la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (ex artt. 2232 cod. civ. e segg.) che intercorre con il cliente (Cass. n. 11523/2024).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il sig. a pagare in favore degli avv.ti Daniele Controparte_1
Miconi e a titolo di compenso professionale pattuito la somma Parte_1 complessiva di € 32.827,46 iva esclusa ed interessi dalla domanda;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre spese forf, i.v.a., c.p.a. ed in euro 786,00 euro per spese anticipate.
Velletri, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4906/2023, promossa da:
Avv. C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), alla via Artemisia Mammucari n. 23, rappresentato e difeso da sé stesso a norma dell'art. 86 c.p.c. e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniele Miconi (C.F. ), C.F._2 nonché da Avv. DANIELE MICONI, C.F. , nato a [...] [...] C.F._2
Roma e residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso a norma dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. sito in Velletri (RM), alla via Artemisia Mammucari n. 23 Parte_1
ATTORI contro
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/02/1972 difeso dall'avv. DI LEO ANTONELLA con domicilio in VIA F.LLI SEBASTIANI N. 181 RIETI
CONVENUTO
e nei confronti di
, c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
EL LU, elettivamente domiciliato in VIA CLEMENTE IX, 10 00167 MA presso il difensore avv. EL LU PARTE ESTROMESSA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “1) in via principale di merito, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni di pagamento a suo carico derivanti dalla Controparte_1 convenzione sul compenso del 28 gennaio 2015 e, conseguentemente, condannare il sig. in favore degli avv.ti Daniele Miconi e al Controparte_1 Parte_1 pagamento a titolo di compenso professionale pattuito della somma complessiva di € 55.035,39, già calcolato al netto degli acconti sul compenso percepiti (€ 4.762,82), nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di causa di € Controparte_2
4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi, ovvero, qualora ritenesse che il valore presunto nella domanda giudiziale sia manifestamente diverso dal valore effettivo della controversia, in applicazione dell'art. 1 del contratto di conferimento d'incarico (doc.2) e prendendo a riferimento l'importo liquidato in sentenza dal Giudice Penale (€ 124.100,00), condannare il convenuto al pagamento della minor somma complessiva di € 35.446,70 (corrispondente al 30% di € 124.100,00 (€ 37.230,00), oltre ad € 5.584,50 di rimborso forfettario al 15% e ad € 1.712,58 di cassa avvocati al 4% su detti), già calcolato al netto degli acconti sul compenso percepiti (€ 4.762,82), nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di Controparte_2 causa di € 4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi, o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre spese documentate nella misura che sarà provata in corso di causa e interessi legali maturandi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
2) in via subordinata di merito e con riserva di gravame, in forza di legge e anche a norma dell'art. 7 della convenzione sul compenso professionale (doc.2), condannare il sig. in favore degli avv.ti Daniele Miconi e al Controparte_1 Parte_1 pagamento del compenso professionale loro dovuto per l'attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta - al netto degli acconti sul compenso percepiti pari ad € 4.762,82 IVA esclusa nonché dell'ultimo pagamento effettuato da in corso di causa Controparte_2 di € 4.317,56 Iva esclusa - conformemente ai parametri forensi nella misura degli importi massimi aumentati della metà oltre oneri accessori di legge (ivi incluso il rimborso forfettario, la C.A. e l'IVA ove dovuta per legge) ed oltre le spese documentate nella misura che sarà provata in corso di causa e interessi legali maturandi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
3) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di spese e compensi professionali Controparte_1 di avvocato del presente giudizio come per legge, oltre IVA ove dovuta, C.A., rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo unificato (€ 759,00), spese di anticipazione forfettaria delle spese di giustizia (€ 27,00) e imposta di registro dei provvedimenti che sarà liquidata.” Parte convenuta: A. Accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata intercorsa tra gli attori ed il sig. con ogni conseguenza di legge e/o comunque rigettare per CP_1
pagina 2 di 9 i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di tutti i successivi scritti difensivi tutte le domande avanzate dagli attori;
B. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda gli attori hanno sostenuto che in data 28 gennaio 2015, il sig. in proprio e quale erede universale della sig.ra Controparte_1
conferiva incarico agli odierni attori, di assisterlo, rappresentarlo, e Persona_1 difenderlo nella procedura di negoziazione assistita e nel procedimento penale avanti il Tribunale di Roma nei confronti dei signori CP_3 Controparte_4
più altri, avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto in Roma Controparte_5
l'11 aprile 2013, alle ore 22:15 circa, in cui perdeva la vita suo nipote (filio ex fratre) sig. pattuendo il compenso professionale loro spettante - per Controparte_6
l'attività stragiudiziale e giudiziale da porre in essere - in misura parametrata al valore della domanda ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 (doc. 2). In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del conferimento d'incarico detto, le parti stabilivano, inter alia, che il compenso per le prestazioni professionali rese, pur essendo indipendente dal risultato ottenuto, doveva essere determinato in misura del trenta per cento sul valore della domanda giudiziale (€ 178.695,00), qualora l'incarico conferito fosse terminato successivamente alla costituzione di parte civile nel procedimento penale di secondo grado.
Hanno precisato che, in esecuzione dell'incarico, era dapprima predisposta e inviata nell'interesse del sig. una richiesta risarcitoria contenente Controparte_1 anche un invito a concludere una procedura di negoziazione assistita di cui al D.lgs. n. 132/2014 (doc. 3). Detta procedura si concludeva negativamente stante la mancata adesione dei soggetti invitati (doc. 4). In seguito, era comunque avviata una trattativa con le compagnie assicurative per l'r.c.a. degli autoveicoli coinvolti nel sinistro
[...]
finalizzata ad una definizione stragiudiziale CP_7 Controparte_8 della controversia concernente il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. (anche al fine di dimostrare il legame parentale e affettivo zio- Controparte_1 nipote, docc. 5 e 6). Fallito anche tale tentativo di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, gli attori, dopo aver richiesto copia ed esaminato gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo della Procura (docc. 9 e 10), redigevano e depositavano l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale (doc. 11), pendente avanti al Tribunale Penale di Roma (R.G.N.R. 17824/2013; R.G.DIB. 11218/2014). In seguito, era depositata istanza di citazione dei responsabili civili (doc. 12) dei due autoveicoli coinvolti nel sinistro de quo (la che assicurava per l'r.c.a. Controparte_8
l'autoveicolo Renault Clio targato EP282ND condotto dall'imputato sig. CP_3
e l che assicurava invece per la r.c.a. la Volkswagen Golf Controparte_9 targata DX815TC condotta dal coimputato sig. . Controparte_4
Il Tribunale Penale di Roma, con provvedimento del 16 marzo 2016, vista l'istanza di citazione avanzata da e accertata la regolarità della Controparte_1 pagina 3 di 9 stessa, ordinava la citazione delle già menzionate compagnie assicuratrici all'udienza dibattimentale del 17 giugno 2016. A detta udienza si costituivano le Compagnie assicuratrici negando la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità dei loro assicurati (doc. 14). 7). All'udienza del 15 febbraio 2021, dopo un lungo quanto complesso iter dibattimentale con assunzione di numerose testimonianze e di un accertamento peritale sulla dinamica del sinistro (docc. 15, 16 e 17), il Tribunale Penale di Roma pronunciava la sentenza n. 1718/2021 reg. sent. (depositata in data 9 agosto 2021), con la quale accertava ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, c.p. la responsabilità penale dell'imputato sig. (conducente dell'autoveicolo Renault Clio CP_3 targato EP282ND, assicurato per l'r.c.a. con la e lo Controparte_8 condannava, inter alia, in solido con la responsabile civile al Controparte_8 risarcimento del danno non patrimoniale patito dal sig. per perdita Controparte_1 del legame parentale che quantificava in misura pari ad € 124.100,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo (doc. 17).
Avverso tutti i capi di tale sentenza, comprese le statuizioni civili, l'imputato sig. e la proponevano appello per il tramite CP_3 Controparte_10 del loro difensore di fiducia Avv. Massimo Argirò, sia per insufficienza della prova della responsabilità dell'imputato che del nesso causale con il decesso della vittima e sia per l'eccessività della somma liquidata in favore delle parti civili a titolo di risarcimento del danno, atteso anche il concorso di colpa della vittima del reato nella causazione del sinistro (doc. 18). Il sig. nel giudizio d'appello avanti la Corte Controparte_1
d'Appello Penale di Roma (R.G. Gen. 10231/2021) chiedeva il rigetto del gravame ex adverso proposto e la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 7 ottobre 2022, detto giudizio di gravame si concludeva con il rigetto degli appelli proposti dall'imputato e dal responsabile civile e con la conferma quindi delle statuizioni penali e civili contenute della sentenza resa dal Tribunale ad esito del primo grado di giudizio il 15 febbraio 2021 (doc. 19) e la sentenza passava in giudicato.
Il sig. con due raccomandate datate 7 marzo 2023, quindi Controparte_1 dopo la lettura della sentenza di secondo grado all'udienza del 7 ottobre 2022 (ma prima del deposito delle sue motivazioni), revocava il mandato difensivo e manifestava la richiesta di ricevere la nota spese riguardante il compenso dovuto per l'attività svolta (docc. 20 e 21). Con comunicazione del 24 marzo 2023, i difensori rendevano riscontro a tale missiva (doc. 22) e, come richiesto, richiedevano a quest'ultimo il pagamento del proprio compenso professionale in relazione all'attività defensionale sino ad allora espletata nel suo interesse nel procedimento di negoziazione assistita e nel giudizio penale di primo e secondo grado, giusta notula specifica che allegavano redatta in piena conformità all'accordo scritto sul compenso professionale ex art. 13 L.P.F. sottoscritto in data 28 gennaio 2015 (doc. 2).
Non avendo ricevuto positivo riscontro, in forza dell'art. 5 dell'incarico professionale, gli avvocati con comunicazione di posta elettronica certificata del 2 settembre 2023 diffidavano la al pagamento di quanto loro Controparte_8
pagina 4 di 9 spettante per l'attività professionale prestata in favore del sig. Controparte_1
Il convenuto si è costituito eccependo la nullità del “conferimento incarico con compenso parametrato al valore dell'affare”, stante la mancata indicazione del valore della domanda, inserito soltanto nell'odierno atto di citazione senza alcuna specificazione in ordine ai criteri utilizzati per determinarlo. Ha comunque sostenuto che il valore indicato era esorbitante rispetto a quanto liquidabile, sulla base delle Tabelle di Milano, per la morte del nipote, pari ad €146.120,00 e anche rispetto a quanto indicato nella costituzione di parte civile, ove il valore in questione veniva fissato in
€122.265,00.
Ha rilevato, inoltre, che il compenso richiesto risultava di € 53.608,50 oltre accessori per un totale di € 64.115,77, dunque sproporzionato in quanto pari al 50% del risarcimento liquidato al in sede penale, pari ad €124.100,00, tant'è che le CP_1 spese di lite erano state liquidate dai Giudici in €2.310,00 oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in € 1.300,00, per quello di secondo grado.
Ha anche aggiunto che le spese di lite liquidate dal Tribunale di Roma in primo grado corrispondevano esattamente a quelle richieste dall'Avv. Andrea Codisposti, tanto che lo stesso Giudice in sentenza le quantificava in misura maggiore per poi evidenziare di doverle liquidare nella minor misura richiesta dalla difesa.
Ha poi evidenziato che la pattuizione contenuta nella scrittura privata consisteva in un patto di quota lite vietato e che la condizione di cui all'art. 5 del conferimento incarico era invece vietata dall'art. 1261 c.c..
Ha aggiunto che sia in primo che in secondo grado il difensore del convenuto era stato solo l'Avv. mentre l'attività posta in essere dall'Avv. Daniele Parte_1
Miconi, consistita nella richiesta di risarcimento e nell'istanza di negoziazione assistita, si era conclusa con la costituzione di parte civile e, dunque, risultava integralmente retribuita.
Con provvedimento del 5 dicembre 2024 la compagnia di assicurazioni
[...]
veniva estromessa dal giudizio ex art. 109 cpc, avendo le parti Controparte_10 acconsentito, dopo che la stessa compagnia di assicurazioni aveva eseguito la prestazione a suo carico in favore del soggetto concordemente individuato dalle altre parti in causa (attori).
Fallito il tentativo di conciliazione, per mancata adesione della parte convenuta alla proposta del Giudice, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 189 cpc.
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1. Va premesso che tra le parti è intercorsa una convenzione sui compensi, che li fissa in percentuali diverse, a seconda dell'entità dell'attività svolta, da calcolare sul valore della controversia, avuto riguardo all'entità della domanda ovvero a quello effettivo, laddove il primo sia manifestamente diverso dal secondo, come di seguito si riporta testualmente: pagina 5 di 9 Ne consegue che il compenso, per quanto non determinato esattamente nel quantum, risulta senz'altro determinabile sulla base di un criterio predeterminato e dunque validamente pattuito, a nulla rilevando, in senso contrario, che la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo (Cass. n. 11548/2023), ovvero, con riguardo al caso in esame, al momento della redazione della domanda o, in caso di sproporzione tra valore della domanda e quello effettivo, della pronuncia giudiziale.
In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Convenzione inter partes stabilisce che i compensi siano fissati nella misura del 30% rispetto al valore suddetto, essendo pacifico e comunque documentalmente attestato che l'attività professionale svolta dagli attori ha avuto termine con l'assistenza nel giudizio di appello (“se l'incarico conferito ha termine nel corso successivamente all'instaurazione del secondo grado di giudizio civile …”). E' stato documentato, infatti, senza specifiche contestazioni sul punto, che l'attività professionale svolta in favore del convenuto abbia riguardato la fase stragiudiziale, ivi incluse l'attività connessa all'invito alla negoziazione assistita e alla gestione delle trattative, l'intera fase giudiziale penale di primo grado con la costituzione di parte civile, la citazione dei responsabili civili, la partecipazione alle udienze dibattimentali e la gestione dell'istruttoria svoltasi mediante l'escussione dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica, nonché, infine, la fase giudiziale penale di secondo grado con la resistenza all'appello fino alla pronuncia della conferma integrale della sentenza di primo.
2. Va aggiunto che il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, la cui violazione è stata oggetto di specifica doglianza da parte del convenuto al fine di sostenere la nullità dell'accordo sui compensi, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma
3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o pagina 6 di 9 degli interessi litigiosi (Cass. n. Sez. U. n. 14699 del 31/05/2025).
Nella specie, dunque, tale profilo deve ritenersi superato, posto che i compensi sono stati parametrati al valore della controversia, senza tuttavia creare commistione di interessi, dal momento che non risulta pattuito alcun collegamento tra l'ammontare del compenso e l'esito del giudizio, come espressamente indicato nel richiamato art. 1 della Convenzione, all'ultimo capoverso.
3. Del pari si dica con riguardo alla contestazione afferente alla violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c., per cui gli avvocati non possono rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. Secondo il convenuto, il divieto sarebbe stato disatteso dall'art. 5 della lettera d'incarico, che tuttavia non menziona affatto l'istituto della cessione, ma richiama le disposizioni dell'art. 31 del Codice deontologico, laddove consente all'avvocato di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente oppure di imputarle a titolo di compenso, quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
si riporta di seguito testualmente la clausola:
4. Esclusa, dunque, la fondatezza delle eccezioni di invalidità della convenzione inter partes, la gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione della prestazione professionale prevista dall'art. 2233 cod. civ. impone che si debba applicare l'accordo tra le parti, in quanto il ricorso ai criteri di carattere sussidiario, quali le tariffe professionali e gli usi, è praticabile in via soltanto subordinata ed in estremo subordine, quello della decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri è precluso al giudice quando esista, come nel caso in esame, uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. n. 6732/2000).
Applicando quanto previsto nella convenzione intercorsa tra le parti, va dunque individuato il valore della controversia effettivo, che, nel caso di specie, corrisponde ad pagina 7 di 9 euro 124.100,00, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado che ha liquidato il danno parentale sulla base dei valori aggiornati indicati dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma. A tale valore è necessario fare riferimento, stante la sproporzione rispetto a quello indicato nella costituzione di parte civile per euro 235.125,00 e ciò in linea con quanto previsto dal citato art. 1 della Convenzione.
Su detto importo va poi applicata la percentuale pari al 30%, in quanto gli attori, come detto, hanno patrocinato il convenuto anche nel giudizio di appello e tale è la percentuale prevista dall'art. 1 della citata Convenzione per quest'ipotesi.
L'importo che si ottiene è pari ad euro 37.230,00. Da tale importo vanno detratti gli acconti ricevuti, incluse le somme versate in corso di causa dalla compagnia di assicurazione, e si ottiene l'importo di euro € 35.446,70. A tale somma, in particolare, si perviene aggiungendo al 30% di € 124.100,00, ovvero ad € 37.230,00, l'importo di € 5.584,50, per il rimborso forfettario al 15%, e quello di € 1.712,58 per la cassa avvocati al 4%, e detraendo gli acconti sul compenso percepiti, ovvero € 4.762,82 ed € 4.317,56 Iva esclusa, rimborso forfettario al 15% e C.A. al 4% già inclusi.
5. Da tale somma va inoltre detratta la differenza tra il maggior importo che il Tribunale Penale di Roma avrebbe liquidato, pari ad euro 4.500,00 oltre spese forf, iva e cpa, in difetto della richiesta di liquidazione compensi depositata in primo grado dagli odierni attori, limitata all'importo di euro 2.310,00, oltre spese gen iva e cpa, e quanto ottenuto in ragione della richiesta stessa, pari ad euro 2.619,24 incluse spese forf e cassa avvocati.
L'importo ancora dovuto dal convenuto agli attori è dunque pari ad euro 32.827,46.
6. In senso contrario non rileva la circostanza che solo l'Avvocato si sia Parte_1 costituito nel giudizio penale. Ed invero, i compensi sono stati così pattuiti nella Convenzione citata per la complessiva “attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale…” oggetto dell'incarico conferito congiuntamente ad entrambi i professionisti, come di seguito testualmente si riporta:
E' noto, infatti, che l'attività di assistenza e consulenza legale è diversa da quella di rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e dunque a questa si affianca, specie ove l'attività professionale implichi diverse competenze specialistiche pagina 8 di 9 (penale e civile), come nel caso in esame.
Peraltro, l'utilità di tale collaborazione tra professionisti, avvocato penalista e civilista, è resa evidente nella specie, laddove la costituzione di parte civile, particolarmente curata ed argomentata anche in punto di quantificazione del danno parentale, ha consentito di ottenere la liquidazione di quanto richiesto già in sede penale, con risparmio di tempo e costi, circostanza, del resto, sottolineata anche dalla difesa di parte convenuta nei propri scritti conclusionali (“…invero solitamente nelle ipotesi di costituzione di parte civile e di chiamata del responsabile civile, in caso di condanna dell'imputato, il Giudice penale riconosce una provvisionale alla parte civile ed emette una condanna generica al risarcimento da liquidarsi in sede civile;
è rarissimo, e ancor di più in caso di sinistri stradali, che il giudice penale quantifichi il risarcimento ed è quanto è accaduto nel caso di specie…”).
A ciò si aggiunga che la nomina dell'Avv. Miconi quale difensore del convenuto nella sua qualità di persona offesa (doc. 7) attesta la sua formale investitura anche quale rappresentante e difensore del signor in sede penale. CP_1
7. Del pari non rileva, ai fini della determinazione dei compensi, la circostanza che il Tribunale e la Corte d'appello di Roma abbiano liquidato, a titolo di spese di lite, somme inferiori a quelle pattuite inter partes, posto che la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, data la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (ex artt. 2232 cod. civ. e segg.) che intercorre con il cliente (Cass. n. 11523/2024).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il sig. a pagare in favore degli avv.ti Daniele Controparte_1
Miconi e a titolo di compenso professionale pattuito la somma Parte_1 complessiva di € 32.827,46 iva esclusa ed interessi dalla domanda;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre spese forf, i.v.a., c.p.a. ed in euro 786,00 euro per spese anticipate.
Velletri, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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