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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7295/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ricco Nunzio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, la ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
La C.T.U. già nominata nella precedente fase di giudizio, dott.ssa , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale in data 28.02.2025, ha così accertato: “In data 08.05.2023, la sig.ra presentava domanda finalizzata al Parte_1 riconoscimento dello stato di invalido civile ed in data 19.06.2023 veniva sottoposta a visita medica
pagina 1 di 2 con le seguenti conclusioni: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% ! 55% Attualmente , dall'anamnesi , dalle patologie accertate con nuova documentazione E
DALLA VISITA MEDICA ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta: • Sindrome depressiva endogena grave valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con Cod 2210 ! 71% • Anchilosi del rachide lombare valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con Cod. 7010 ! 31% Secondo la formula riduzionistica per invalidità plurime il risultato è: invalidità totale del 80 % La documentazione e la visita medica hanno permesso di definire lo stato invalidante della paziente, quindi ritengo opportuno che lo stesso intercorra da
Gennaio 2025 quando la paziente come da certificato psichiatrico allegato si è aggravata riducendo drasticamente le sue IADL: • Esegue visita Psichiatrica 15.01.2025 : psicosi paranoide con depressione maggiore e attacchi di panico , la paziente rifiuta di uscire da casa. Necessita di essere accudita per le attività quotidiane”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili da gennaio 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.)
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno Parte_1 mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza gennaio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7295/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ricco Nunzio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, la ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
La C.T.U. già nominata nella precedente fase di giudizio, dott.ssa , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale in data 28.02.2025, ha così accertato: “In data 08.05.2023, la sig.ra presentava domanda finalizzata al Parte_1 riconoscimento dello stato di invalido civile ed in data 19.06.2023 veniva sottoposta a visita medica
pagina 1 di 2 con le seguenti conclusioni: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% ! 55% Attualmente , dall'anamnesi , dalle patologie accertate con nuova documentazione E
DALLA VISITA MEDICA ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta: • Sindrome depressiva endogena grave valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con Cod 2210 ! 71% • Anchilosi del rachide lombare valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con Cod. 7010 ! 31% Secondo la formula riduzionistica per invalidità plurime il risultato è: invalidità totale del 80 % La documentazione e la visita medica hanno permesso di definire lo stato invalidante della paziente, quindi ritengo opportuno che lo stesso intercorra da
Gennaio 2025 quando la paziente come da certificato psichiatrico allegato si è aggravata riducendo drasticamente le sue IADL: • Esegue visita Psichiatrica 15.01.2025 : psicosi paranoide con depressione maggiore e attacchi di panico , la paziente rifiuta di uscire da casa. Necessita di essere accudita per le attività quotidiane”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili da gennaio 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.)
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno Parte_1 mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza gennaio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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