Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS-del 03.03.2025 notificato al ricorrente in data 15.03.2025 di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 14 maggio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 3 marzo 2025, con il quale la Prefettura di Monza e Brianza ha rigettato l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, divieto che era stato adottato con provvedimento del 28 dicembre 2017 dalla medesima Autorità in ragione della condanna per il reato di cui all’art. 697 codice penale.
2. L’Autorità, dopo aver richiamato il precedente divieto del 2017, motiva il provvedimento impugnato evidenziando che: a) nel citato procedimento penale il ricorrente era stato imputato anche per i reati di minacce e lesioni personali nei confronti della moglie, per i quali il Tribunale di Monza ha dichiarato di “ non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela ”; b) la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, “ pur rappresentando che il Sig. -OMISSIS-abbia mostrato buona condotta successivamente agli episodi segnalati, lo ritiene inaffidabile alla detenzione e al maneggio delle armi ”.
3. Il ricorrente espone in fatto:
a) di essere stato condannato nel 2017 per la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p.;
b) di aver provveduto all’integrale pagamento dell’ammenda e delle spese processuali;
c) che la vicenda processuale era maturata in un contesto di difficile separazione con l’ ex moglie;
d) che l’ ex moglie aveva dichiarato di non essersi mai sentita in reale pericolo e che ciò risulterebbe dalla sentenza;
e) non era stata ritenuta sussistente l’ipotesi di sequestro di persona;
f) che il ricorrente aveva dato spiegazioni ai carabinieri circa la presenza delle munizioni ritrovate in casa, affermando che erano stati da lui ritirati a casa del fratello e detenuti in attesa di consegnarglieli;
g) di essere stato riabilitato per tali fatti;
h) che il Tribunale di Sorveglianza lo ha riabilitato anche alla luce delle relazioni redatte dai carabinieri di Cologno Monzese;
i) di svolgere attività lavorativa con mansione di operaio presso una ditta di Cologno Monzese;
l) di aver presentato, in data 30 settembre 2024, istanza di revoca del divieto di detenzione armi.
4. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione delle armi deducendo il vizio di contraddittorietà amministrativa e difetto di motivazione.
5. In sintesi, il ricorrente lamenta la carenza motivazionale e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, dal momento che la buona condotta sarebbe stata ritenuta sussistente dal Tribunale di Sorveglianza e non dall’Autorità prefettizia; evidenzia che, ai fini della legittimità del provvedimento, la motivazione deve contenere le puntuali e specifiche ragioni del diniego, che non ricorrerebbero nel caso di specie; afferma ancora che il provvedimento inibitorio non può avere efficacia sine die , quindi deve riconoscersi un interesse giuridicamente protetto ad ottenere la revoca dell’atto inibitorio.
6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente per difendere la legittimità del suo operato, depositando documenti e memorie.
7. In particolare, con l’ultima memoria depositata in prossimità dell’udienza di merito, quest’ultima ha evidenziato i precedenti penali e di polizia, comunicati dai carabinieri con la nota richiamata dal provvedimento impugnato, e ha richiamato la consolidata giurisprudenza formatasi nella materia de qua , quindi, ha insistito per l’infondatezza del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
9. Preliminarmente va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di un'ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
In particolare, l'ampiezza di tale discrezionalità deriva sia dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4 c. 1 della L. n. 110 del 1975 posto a tutela dell'incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona ex art. 2 Cost. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 27 luglio 2022, n. 232; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 agosto 2022, n. 1898); sia, sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11,39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2229).
La regola è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire ( ex multis , Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440; Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
9.1. Inoltre, si rammenta che il provvedimento di divieto di cui all'art. 39, comma 1, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (" Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ") non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 22 luglio 2021, n. 581; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2021, n. 1598).
9.2. Quanto alla rilevanza della riabilitazione nel giudizio di affidabilità, la giurisprudenza ha sul punto affermato che " La riabilitazione prevista dall'art. 179 c.p. non è causa di estinzione del reato che incide sul potere punitivo dello Stato, bensì, quale causa di estinzione della pena, opera sulla pena concretamente inflitta al condannato e mantiene ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna; il suo ambito di operatività è circoscritto alle pene accessorie e agli altri effetti penali che conseguono di diritto e automaticamente ad una sentenza di condanna e non impedisce che l'Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna riportata, quali sintomi di non affidamento all'uso corretto dell'arma. Pertanto, in presenza di tali presupposti legittimamente la p.a. nega il rilascio del porto d'armi " (Consiglio di Stato sez. VI, 03/03/2010, n. 1245; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 22 giugno 2022, n.1655).
10. Si osserva che il diniego di revoca qui impugnato si sostanzia – dopo l’avvenuto e doveroso riesame dei nuovi elementi indicati dal ricorrente (riabilitazione per buona condotta, pagamento dell’ammenda, etc.) - in un nuovo provvedimento confermativo del giudizio prognostico di abuso delle armi espresso nel divieto di detenzione delle armi adottato dal Prefetto di Monza e Brianza nel 2017.
11. Il divieto di detenzione delle armi del 2017 venne adottato in ragione: a) della denuncia all’A.G. per violazione degli art. 582, 594, 605 comma 2 c.p. (lesioni personali, ingiuria, sequestro di persona, minaccia aggravata nei confronti della moglie) nonché per violazione dell’art. 694 c.p. (omessa denuncia di munizioni) avendo detenuto 4 cartucce senza denunciarne il possesso) ; b) della sentenza n. 352/15 del 03/02/2017 con la quale il Giudice del Tribunale di Monza ha dichiarato di “non doversi procedere” nei confronti del Sig. -OMISSIS-in relazione alla condanna di cui agli artt. 581 e 612 c.p., per estinzione a seguito di remissione di querela, e di assoluzione in ordina ai reati di cui all’art. 594 c.p. (il fatto non è previsto dalla legge come reato) e art. 605 c.p. (il fatto non sussiste), ritenendolo invece responsabile del reato di cui all’art. 697 c.p… ”; e “ Considerato che una violazione in materia di armi è condizione ostativa alla detenzione delle stesse ”.
12. Orbene, le censure dedotte dal ricorrente non meritano pregio, atteso che il provvedimento impugnato è motivato per relationem , in quanto richiama il diniego del 2017, e con esso la motivazione, nonché ha preso atto della riabilitazione e ha richiamato la nota dell’8 ottobre 2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano.
13. Secondo la consolidata giurisprudenza, il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2025, n.1513).
13.1. Orbene, la citata nota dei carabinieri – oltre ai fatti esposti nel citato divieto di detenzione del 2017 (lesioni personali, detenzione illegittima di munizioni, etc.) - riporta precedenti di polizia, sia pur anteriori alla riabilitazione, per omicidio colposo e per lesioni personali.
13.2. Le censure di difetto di motivazione sono, pertanto, infondate, potendosi ricavare per relationem la motivazione del diniego: a) dal divieto di detenzione del 2017 – che, inter alia , ha considerato la violazione in materia di armi come condizione ostativa alla detenzione delle armi –; b) dagli atti della nuova istruttoria che, evidentemente, l’Autorità non ha ritenuto idonei a determinare una positiva rivalutazione della posizione del ricorrente.
14. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il provvedimento si sottrae alla censura di asserita contraddizione per non aver considerato il giudizio di buona condotta espresso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.
14.1. La tesi non può essere accolta dal momento che il giudizio di buona condotta espresso dal Tribunale di Sorveglianza, che risponde ad altre finalità, non è vincolante per l’Autorità amministrativa, la quale, per il rilascio di titoli abilitativi alla detenzione e al porto delle armi, è chiamata a valutare non solo la buona condotta ma anche la sussistenza del requisito di affidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
14.2. Tale aspetto è stato chiarito infatti dalla giurisprudenza, secondo cui " La necessità di uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del "pericolo di abuso", non esauribile nella mera menzione di eventuali addebiti mossi in sede penale all'interessato (quale che sia lo stato del relativo procedimento), emerge con evidenza dalla comparazione della disposizione citata con quelle (artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, D.R. cit.) disciplinatrici delle condizioni per il rilascio del titolo di polizia avente ad oggetto il porto delle armi (a mente delle quali, rispettivamente, "le autorizzazioni di polizia possono essere negate...a chi non può provare la sua buona condotta" e "la licenza può essere ricusata... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"): invero, il "pericolo di abuso", rispetto alla (mancanza di) "buona condotta", costituisce un elemento ostativo di carattere qualificato, perché presuppone non solo che l'interessato sia destinatario di rilievi suscettibili di compromettere (hic et nunc) la sua immagine di moralità e incensuratezza, indipendentemente dalla sussistenza di specifici elementi di collegamento con la materia delle armi (ed il pericolo di abusarne), ma che dalle contestazioni formulate nei suoi confronti in sede penale - alla luce dei relativi profili caratterizzanti, sul piano fattuale e giuridico - siano evincibili concreti elementi indicativi del rischio di utilizzare le armi in modo improprio, se non addirittura offensivo " (Consiglio di Stato, sez. III, 15 luglio 2019, n. 4963).
15. Concludendo, va affermata la legittimità del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione dei parametri normativi e dell’interpretazione ad essi data dalla consolidata giurisprudenza.
16. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI VI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
AR Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Di OL | NI VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.