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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16918 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39216/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39216/2019 promossa da:
(P. IVA – Reg. Parte_1 P.IVA_1
Fall. Trib. di Locri n.13/2014), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Locri, Via Roma n. 100/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carnuccio del Foro di Locri, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sandro Botticelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Linguiti, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il (breviter il Parte_1
) ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di Parte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis , ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la , in persona del liquidatore dott. con sede Controparte_3 Controparte_4 legale in Roma alla via Genova n. 23, di pagare – in favore del Parte_1
, sedente in Locri alla C.da Riposo s.n.c., in persona del Curatore dott.ssa
[...]
Pagina 1 - la complessiva somma di € 72.741,87 (€ 60.618,22 + IVA al 21%), oltre Controparte_5 interessi moratori quantificati secondo le modalità e nella misura previste dal D.lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza da giorni 90 dalla data di emissione di ogni sin- gola fattura e sino al saldo effettivo. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge.”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 21.11.2019, la Controparte_2
si è tempestivamente costituita in data 4.11.2019, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per violazione del ne bis in idem, stante quanto specificamente disposto dalla sentenza del
Giudice di Locri n.1023 del 24.10.2017; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per il procedimento sommario di cui all'art. 702bis ss cpc e per l'effetto disporre la modifica del rito;
c) nel merito, in via preliminare, senza riconoscimento alcuno, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto di credito derivante dalle fatture ex adverso azionate, tutte anteriori ad agosto 2012 e per l'effetto rigettare la domanda del;
d) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento della al contratto di fornitura n. 50-120022 del 12.3.2012 Pt_1 Parte_1 come integrato in data 23.5.2012 e la intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento e anche per la perdita dei requisiti antimafia prescritti e per l'effetto rigettare la domanda del
Fallimento della stanti le clausole contrattuali che, in caso di Pt_1 Parte_1 inadempimento e risoluzione per colpa e fatto della fornitrice, dispongono l'inesigibilità di eventuali crediti residui, l'incameramento del saldo, e l'applicazione di una penale forfettaria per i danni subiti pari al 10% del valore del contratto risolto, salvo il maggior danno;
e) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare i danni subiti dalla a causa degli inadempimenti CP_3 della Ing. e la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento Parte_1 della stessa, nonché accertare e dichiarare che la vanta nei confronti della Ing. CP_3 [...] un controcredito pari ad una somma ben maggiore di quella ex adverso pretesa e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare compensato il preteso credito della Ing. con il (maggior) Parte_1 credito, anche per danni, della e rigettare quindi la domanda del Fallimento CP_3 Pt_1 [...]
; f) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, Parte_1 incluse spese generali e accessori;
”. Successivamente, il Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario a ordinario e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., con decorrenza dal 17.12.2020. Nella prima memoria istruttoria, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi. In seguito, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ingegneristica – con nomina, a tal fine dell'ing. – ed è stato Persona_1 emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di AN s.p.a.. A seguito di
Pagina 2 interruzione del processo per cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta, il procedimento è stato riassunto dal Fallimento con atto del 29.6.2021 nel quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “si chiede che – previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in epigrafe – l'adito Tribunale di Roma, stante l'estinzione della
[...]
, voglia accogliere le domande e conclusioni già avanzate con gli scritti Controparte_3 difensivi in atti (che si richiamano integralmente) dal deducente Ing. Parte_1 [...]
ed oggi parimenti accoglierle nei confronti della Parte_1 Controparte_6
(unico socio, detentore del 100% delle quote della , sedente in Controparte_3
Roma alla via Genova, 23), e così condannare la con sede Controparte_6 legale in Roma alla via Genova n. 23, a pagare - in favore del Parte_1
, sedente in Locri alla C.da Riposo s.n.c., in persona del Curatore dott.ssa
[...]
- la complessiva somma di € 72.741,87 (€ 60.618,22 + IVA al 21%), oltre Controparte_5 interessi moratori quantificati secondo le modalità e nella misura previste dal D.lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza da giorni 90 dalla data di emissione di ogni singola fattura e sino al saldo effettivo. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge”. Si è costituita la – quale socio unico della cessata – con Controparte_6 Controparte_2 comparsa del 21.10.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta e oggi riassunta nei confronti di
[...]
per violazione del ne bis in idem, stante quanto specificamente disposto Controparte_6 dalla sentenza del Giudice di Locri n.1023 del 24.10.2017; b) nel merito, in via preliminare, senza riconoscimento alcuno, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto di credito derivante dalle fatture ex adverso azionate, tutte anteriori ad agosto 2012 e per l'effetto rigettare la domanda del;
c) nel merito, in via Parte_1 principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto di Pt_1 Parte_1 fornitura n. 50-120022 del 12.3.2012 come integrato in data 23.5.2012 e la intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento e anche per la perdita dei requisiti antimafia prescritti e per l'effetto rigettare la domanda del Fallimento della stanti le clausole Pt_1 Parte_1 contrattuali che, in caso di inadempimento e risoluzione per colpa e fatto della fornitrice, dispongono l'inesigibilità di eventuali crediti residui, l'incameramento del saldo, e l'applicazione di una penale forfettaria per i danni subiti pari al 10% del valore del contratto risolto, salvo il maggior danno;
d) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare i danni subiti dalla a CP_3 causa degli inadempimenti della Ing. e la risoluzione del contratto di fornitura Parte_1 per grave inadempimento della stessa, nonché accertare e dichiarare che la Controparte_6
(socio unico della cessata vanta nei confronti della un
[...] CP_3 Parte_1
Pagina 3 controcredito pari ad una somma ben maggiore di quella ex adverso pretesa e, per l'effetto, dichiarare compensato il preteso credito della Ing. con il (maggior) credito, anche Parte_1 per danni, della e rigettare quindi la domanda del Fallimento Controparte_6 Pt_1 [...]
; e) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, Parte_1 incluse spese generali e accessori;
”. Il Giudice ha disposto ordine di esibizione nei confronti della
A seguito della sostituzione del primo istruttore Giudice dott.ssa Controparte_6
Papoff con il Giudice dott. Persico e dell'espletamento della già disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.6.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti attorei di causa si evince che: 1) con contratto rep. n. 22145, racc. 9791, del
28.9.2011, AN s.p.a. affidava all'ATI costituita dalla e dalla Controparte_6 CP_7
i lavori "di costruzione della variante all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la SS 106
[...] fra i km 107+00 e 110+500, compreso lo svincolo di Gioiosa est "; 2) in data 17.11.2021, al fine dell'esecuzione unitaria dei lavori, le predette imprese costituivano la società consortile , CP_3 la quale individuava come fornitrice di calcestruzzo la;
3) in data Parte_1 Parte_1
12.3.2012, veniva stipulato fra la e la il contratto aperto n. 50- CP_3 Parte_1 Parte_1
120022, nell'ambito del quale si prevedeva che le forniture di calcestruzzo sarebbero state rese solo a fronte delle richieste formulate dalla Direzione di Cantiere e secondo le esigenze di quest'ultima;
4) il suddetto rapporto contrattuale veniva a scadere il 19.7.2012, allorché la Direzione Lavori disponeva l'interruzione della fornitura;
5) in ragione delle forniture precedentemente eseguite, la ha agito per il recupero del maturato credito pari ad € 60.618,22 oltre iva, Parte_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 34/2014 del Tribunale di Locri;
6) l'opposizione proposta dalla al suddetto decreto ingiuntivo si concludeva con sentenza n. 1023/2017, con la quale il CP_3
Tribunale di Locri declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma;
7) la causa non veniva riassunta nel termine assegnato e, pertanto, il processo si estingueva;
8) la
[...]
veniva dichiarata fallita dalla Sez. Fallimentare del Tribunale di Locri con sentenza Parte_1
n. 13/2014; 9) il Fallimento della s.r.l. ing. ha agito nel presente giudizio al fine di Parte_1 recuperare il predetto credito di € 60.618,22 (oltre IVA al 21%), oltre interessi moratori di cui al D.
Lgs. n. 231/2002. Nella comparsa di costituzione e risposta la ha effettuato una CP_3 ricostruzione in fatto non dissimile da quella prospettata dal Fallimento attore, precisando le seguenti ulteriori circostanze in fatto: a) in data 23.5.2012, a seguito di richiesta da parte della
, e concordavano un'integrazione al contratto n. 50-120022, Parte_1 CP_3 Parte_1
Pagina 4 prevedendo un approvvigionamento diretto da un terzo fornitore per n. 3 carichi completi pari a circa 90 tonnellate di cemento, necessari a per il confezionamento del calcestruzzo;
b) Parte_1
l'importo di tale quantitativo, come precisato nell'integrazione al contratto di fornitura, sarebbe stato “decurtato dalle … spettanze” di RA “derivanti dalla fornitura del calcestruzzo in cantiere” -doc.7-; c) Sin dall'inizio della fornitura di , emergeva, tuttavia, la non Parte_1 conformità del calcestruzzo fornito dalla medesima alle previsioni normative e agli impegni contrattuali assunti e ciò determinava, in definitiva, l'interruzione della fornitura in data 19.7.2012;
d) , con nota prot. 28/PC del 24.7.2012, sollecitava l'adempimento di , CP_3 Parte_1 precisando che tutti gli oneri e danni derivanti sulla commessa principale con AN (tra cui anche il fermo di personale e mezzi di dovuto alla sospensione dei lavori e le spese delle prove CP_3 aggiuntive che aveva dovuto fare eseguire alla Dimms Control) a causa degli inadempimenti e ritardi di sarebbero stati alla medesima addebitati -doc.12-; e) in data 6.8.2012, Parte_1
, ignorando le contestazioni, trasmetteva una richiesta di pagamento di €.32.975,92 (Iva Parte_1 inclusa); f) nel frattempo, emergeva che era stata interessata da verifiche antimafia con Parte_1 esito positivo, pertanto, con nota prot. 32/PC del 10.9.2012, intimava la risoluzione “di CP_3 diritto” del contratto alla società , invocando gli articoli del contratto che stabiliscono Parte_1
l'automatica risoluzione del rapporto (nonché il trattenimento del saldo eventualmente dovuto e l'applicazione di una penale) in caso di rilevato inadempimento o di verifiche antimafia “positive”, anche in corso d'opera, riservandosi altresì di agire per il maggiore danno -doc.17 –; g) in seguito ad alcune richieste di pagamento, in data 8.4.2013, precisava come il saldo da Parte_1 riconoscerle fosse pari ad € 36.630,00 (iva inclusa). Salvo poi richiedere, in data 10.12.2013, il maggiore importo di € 72.741,85; h) con sentenza n. 346 del 24.5.2013, passata in giudicato, il Tar
Reggio Calabria rigettava il ricorso di e confermava quindi l'interdittiva antimafia - Parte_1 doc.24-; i) in ragione della non conformità del calcestruzzo fornito da (come rilevato nel Parte_1 precedente OdS), ANAS applicava in contabilità detrazioni a carico dell' .co.via Parte_2 per €.33.033,00 (= 242ml di pali non contabilizzati da AN moltiplicato per il prezzo unitario di
€.136,50/ml previsto dall'elenco prezzi AN per pali trivellati ad elica continua tipo trelicon) –v. doc. 27, punto 15, N.P.13, pagg.
3-4 e doc.28-; l) , a causa degli inadempimenti di CP_3
e della risoluzione del contratto con quest'ultima, è stata altresì costretta a sostenere in Parte_1 proprio tutti i costi ed oneri di produzione del calcestruzzo non fornito da , con i Parte_1 conseguenti pregiudizi ed oneri anche in termini temporali e di sforzo produttivo quantificabili in non meno di € 50.000,00 per il solo fermo di 10 giorni subito in corso di rapporto. La difesa di ha poi eccepito: 1) inammissibilità della domanda proposta Controparte_2 per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi già pronunciato il Tribunale di Locri con
Pagina 5 sentenza n. 1023/2017, contenente la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di incompetenza territoriale;
2) inammissibilità del rito sommario per carenza dei relativi presupposti;
3) Prescrizione della pretesa creditoria per decorso del relativo termine quinquennale, considerando che le fatture di cui si discute risalgono all'anno 2012 e l'unico atto al quale può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione è rappresentato dall'azione monitoria proposta dalla in data 23.4.2014; 4) Infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento della Parte_1
, venuta meno all'obbligo di fornire materiali con le caratteristiche richieste;
5) Parte_1
l'intervenuta risoluzione contrattuale per la sopravvenuta perdita dei requisiti di moralità ai sensi delle vigenti leggi antimafia (segnalandosi che con la “raccomandata prot. 32/PC del CP_3
10.9.2012, nel comunicare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, si è avvalsa anche di tale clausola e, in particolare, di quelle di cui agli artt.1, 20 e 21 del medesimo (v. docc.4- 6 e
17)”; sempre a tal riguardo, la difesa di ha osservato che “tali articoli, infatti, non solo
CP_3 prevedono la risoluzione automatica, con semplice raccomandata, del Contratto, ma stabiliscono anche, come già evidenziato in fatto: - che, fatto salvo il “risarcimento danni”, “il COMMITTENTE si riserva il diritto di proseguire le attività in proprio ovvero a mezzo di altra impresa e di incamerare, a titolo di indennizzo, il saldo di quanto già eseguito e le eventuali Fidejussioni a garanzia rilasciate dal CONTRAENTE” (art. 20 Contratto, doc.4); - che, in caso di risoluzione a seguito di esito positivo delle verifiche antimafia, sarebbe stata effettuata “l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci percento) del valore del presente contratto fatto salvo il maggior danno” (art. 1 Contratto, doc. 4)”; 6) è dunque evidente, secondo che, “per effetto delle richiamate clausole contrattuali e della risoluzione del
CP_3 contratto, a prescindere da altre eccezioni (in primis la non conformità di quanto fornito), Parte_1 non può pretendere il pagamento di alcun saldo (rimasto “incamerato” da in ragione
CP_3 dell'inadempimento) e che, anzi, dovrà subire l'applicazione della concordata penale del 10% del valore del contratto, fatto salvo il “maggior danno” subito da ”. 7) Erroneità dei conteggi
CP_3 effettuati dalla , nonché “eccezione di compensazione con il controcredito di € 133.961,53 Parte_1 vantato dalla , dato da: (i) le spese per la fornitura del calcestruzzo da terzi;
(ii) le spese
CP_3 sostenute per le prove in laboratorio;
(iii) le detrazioni di AN a carico dell'Appaltatore
CP_3
(iv) i danni del fermo cantiere sull'appalto con AN;
(v) la penale del 10% prevista in contratto in caso di risoluzione almeno sull'importo di cui chiede il pagamento”; 8) infondatezza Parte_1 della domanda di condanna agli interessi moratori. Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione, il Fallimento attore ha evidenziato: “(i) l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità della domanda per mancata riassunzione del precedente giudizio di opposizione a d.i. nel termine di tre mesi dalla declaratoria d'incompetenza, trattandosi di una mera
Pagina 6 pronuncia di rito, con la conseguenza che la mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio, ma non dell'azione; (ii) il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto non solo con la notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri, ma anche con la comparsa del
14.4.2015 depositata nel successivo giudizio di opposizione;
(iii) la debenza del credito di cui si discute, anche considerando che la pretesa della è riconosciuta sostanzialmente dalla Parte_1 stessa società convenuta con la missiva racc. a.r. prot. 53/AC del 12 dicembre 2012 (che si allega), salva la (infondata) pretesa della stessa di detrarre dal suddetto complessivo importo un presunto proprio credito di euro 23.872,00 oltre i.v.a. per asserite forniture di cemento sfuso nonché di euro
6.472,98 per asseriti costi relativi sia al materiale ritenuto inidoneo e sia all'effettuazione di prove di laboratorio e carotaggio;
(iv) l'infondatezza della pretesa di incameramento del saldo e di applicazione della penale, considerando la mancata prova della sussistenza di danni risarcibili e il fatto che il rapporto di cui si discute fosse già cessato alla data del 19.7.2012, con conseguente insussistenza di controcrediti da opporre in compensazione;
(v) la debenza degli interessi moratori”.
Il processo è stato in seguito interrotto per cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta. Successivamente alla riassunzione da parte del , si è costituita la Parte_1 [...]
quale socio unico della cessata So.co.via riportandosi alle difese già Controparte_6 CP_2 articolate da quest'ultima. È stato quindi conferito incarico peritale ed espletata CTU ingegneristica.
L'elaborato è stato depositato in via definitiva il 25.2.2025 e contiene le seguenti conclusioni: “Per quanto esposto in relazione, previa analisi della documentazione agli atti e ricostruzione dei fatti avvenuti, con il corredo dei necessari riferimenti documentali, il sottoscritto C.T.U, in risposta al quesito formulato dalla S.V. Ill.ma: a) ha accertato la non conformità del calcestruzzo fornito dalla
Ing. nell'ambito dell'appalto relativo ai “lavori di costruzione della variante esterna Parte_1 dell'abitato di Marina di Giosa Jonica lungo la S.S. 106 “Jonica” fra i km 107+000 e km 110+500, compreso lo svincolo “Gioiosa Est” nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio
2012, laddove l'impasto cementizio fornito dall'odierna ricorrente non rispettava i requisiti, in materia di aggregati, di cui al paragrafo 11.2.9.2. del D.M. 14 gennaio 2008 – NTC2008, vigente all'epoca in cui si verificano gli accadimenti di che trattasi;
b) ha quantificato i danni subiti dall'odierna convenuta in complessivi € 70.652,16”. In data 19.9.2025 l'Avv. Carnuccio, difensore del ha evidenziato l'ammissione della curatela fallimentare al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali spettanti. Il
CTU Ing. ha esaminato la documentazione prodotta dalle parte e ha così Persona_1 ricostruito le fasi salienti del rapporto dedotto in lite: “Con “Verbale di Verifica Inerti per il CLS
n.1” del 5 luglio 2012 (doc. 8 parte resistente), il Direttore Operativo e l'Ispettore di Cantiere, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontravano, all'interno della miscela di calcestruzzo utilizzato
Pagina 7 per l'esecuzione del palo n° 87 del Muro D, la presenza di materiale di materiale contaminante, quali laterizi, piastrelle, vetro, plastica. Con nota Prot. C71-07/12 del 6 luglio 2012 (doc. 9 parte resistente), richiedeva alla chiarimenti in ordine al rinvenimento di materiale CP_3 Parte_1 contaminante all'interno della miscela cementizia oggetto di fornitura. Con Ordine di Servizio n. 5 del 12 luglio 2012 (doc. 10 parte resistente), la Direzione Lavori, in ragione di quanto segnalato con il suddetto “Verbale di Verifica Inerti per il CLS n.1”, ordinava all' Appaltatrice: La Pt_2 sospensione immediata delle lavorazioni relative alle forniture di calcestruzzo;
La trasmissione di una relazione esplicativa sui fatti accaduti, completa di prove aggiuntive anche sulle opere già eseguite per lo scatolare S11 e per i n. 4 pali eseguiti nella sottofondazione Muro D, al fine di verificare la corrispondenza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Di comunicare le azioni che la medesima A.T.I. appaltatrice intendesse intraprendere nei confronti del fornitore
Le succitate richieste venivano reiterate da A.N.A.S. a mezzo telegramma Parte_1
Prot. 27612 del 19 luglio 2012 (doc. 11 parte resistente). Con Raccomandata A.R. Prot. 28 del 24 luglio 2012 (doc. 12 parte resistente), sollecitava “a voler fornire tutto quanto CP_3 Parte_1 necessario onde rassicurare la scrivente e la propria committente circa la qualità dei materiali forniti”. A seguito di ulteriori controlli sulle forniture, eseguiti, rispettivamente, in data 18 luglio
2012 e 19 luglio 2012, i funzionari dell'Ufficio di Direzione Lavori rilevavano “la presenza di elementi intrusivi di varia natura all'interno dell'impasto medesimo, come da Verbale inerti n. 005”
(premesse doc. 13 parte resistente). Con Nota Prot. 29075 del 30 luglio 2012 (doc. 13 parte resistente), la Stazione Appaltante comunicava all'A.T.I. appaltatrice che “le forniture effettuate dalla Ditta Ing. CA RA Srl non sono di gradimento da parte dell'Ufficio di Direzione
Lavori.”. In data 6 agosto 2012, trasmetteva a l'estratto conto delle fatture da Parte_1 CP_3 saldare relative alle forniture effettuate, per un importo complessivo richiesto pari a € 32.975,92
(doc. 14 parte resistente). Con nota Prot. 32605 del 6 settembre 2012 (doc. 16 parte resistente),
A.N.A.S. trasmetteva all'Appaltatore il provvedimento ex art. 11 DPR 252/98, mediante cui la
Prefettura di Reggio Calabria disponeva la revoca dell'informativa antimafia liberatoria della
Società Ing. ed ordinava la revoca dei contratti in corso con la società medesima. Parte_1
Con nota Prot 32/PC del 10 settembre 2012 (doc. 17 parte resistente), comunicava a CP_3
la risoluzione del contratto di fornitura siglato in data 12 marzo 2012 in ragione della Parte_1 perdita dei requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia. Con nota del 21 febbraio
2013 (doc. 18 parte resistente), richiedeva a il pagamento dell'importo Parte_1 CP_3 complessivo di € 40.211,67, assumendosi, al contempo, “a mero scopo transattivo”, l'onere del 50% delle prove di laboratorio effettuate per la non conformità del calcestruzzo, per un importo di €
3.236,49 oltre IVA. riscontrava la suddetta comunicazione con la nota Prot. 21/ER del l'11 CP_3
Pagina 8 marzo 2013 (doc. 19 parte resistente), specificando che le prove di laboratorio dei cui oneri si richiedeva ristoro a erano state imposte dalla Stazione Appaltante a causa della scarsa Parte_1 qualità del calcestruzzo fornito, e che pertanto i relativi costi non potevano gravare sull'A.T.I. appaltatrice. Con nota del 21 marzo 2013 (doc. 20 parte resistente), il legale di reiterava a Parte_1 la richiesta di pagamento dell'importo di € 40.211,67. Con sentenza n. 346 del 24 maggio CP_3
2013 (doc. 24 parte resistente), il Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di
Reggio Calabria, rigettando il ricorso presentato da , confermava l'interdittiva antimafia Parte_1 disposta dalla . In data 6 dicembre 2013, il legale di Controparte_8 Parte_1 diffidava al pagamento delle fatture inevase, aggiornando la richiesta all'importo
CP_3 complessivo di € 72.741,87 (doc. 25 parte resistente). Con raccomandata A/R Prot. 119 del 23 dicembre 2013 (doc. 26 parte resistente), segnalava a la non corrispondenza tra
CP_3 Parte_1 le somme richieste e gli importi di cui alle fatture emesse dalla società medesima, rappresentando, al contempo, l'impossibilità di procedere ad un eventuale pagamento a causa dell'interdittiva prefettizia nei confronti di . In data 23 aprile 2014, il Tribunale di Locri notificava a Parte_1 il decreto ingiuntivo n.34/2014 per il pagamento dell'importo richiesto da;
la
CP_3 Parte_1 succitata ingiunzione di pagamento veniva impugnata da Nelle more, con sentenza n.
CP_3
13/2014 R.G. Fall. Del 24 novembre 2014, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Locri dichiarava il fallimento della . Con successiva sentenza n. 1023/2017, il Tribunale di Parte_1
Locri si pronunciava in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da CP_3 dichiarando: 1) L'incompetenza per territorio del Tribunale di Locri ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma;
2) La nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Locri n. 34/2014, che pertanto veniva revocato. A seguito del pronunciamento del
Tribunale di Locri, in data 13 giugno 2019, , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiedeva Parte_1 al Tribunale di Roma la condanna di al pagamento della somma complessiva di € CP_3
72.741,87”. Successivamente il CTU ha risposto al seguente quesito posto dal giudice: “Tenuto conto degli assunti difensivi delle parti contrapposte in lite e della documentazione prodotta in giudizio, verifichi la sussistenza delle difformità dei materiali forniti dalla società attrice e in caso di verifica affermativa della difformità, quantifichi il C.T.U. i danni subiti dalla società convenuta, previo esame di tutti i “verbali di verifica” nonché di tutti i “verbali di prelievo” eseguiti da
A.N.A.S. s.p.a. dal 25 giugno 2012 al 25 luglio 2012 sul cantiere in questione (Variante all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la SS.106 “Jonica”) relativamente al calcestruzzo fornito dalla società , dei quali si ordina ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte di A.N.A.S. Parte_1 in modo che il C.T.U. possa esaminarli.”. Il CTU, dopo aver descritto i rapporti tra le parti ed esaminato i “verbali di verifica” e i “verbali di prelievo” emessi da A.N.A.S. nel periodo intercorso
Pagina 9 tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, nonché l'ordine aperto n.50-120022 per la fornitura di calcestruzzo confezionato da impiegare nei lavori oggetto di appalto (doc. 4 Parte ricorrente), ha riportato come segue il disposto dell'art. 13 del contratto in materia di penali per ritardo nelle consegne delle forniture: “Il contraente sarà soggetto all'applicazione delle penali per ritardi che si dovessero manifestare per cause ad esso imputabili nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, in relazione al programma consegne previsto, nella misura di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo delle forniture affidate, fatto salvo il diritto del Committente di rescindere in danno il contratto. L'importo delle penali sarà dedotto automaticamente dalle spettanze del contraente nella scadenza di pagamento immediatamente successiva alla contestazione del ritardo.”.
Il CTU ha anche richiamato come segue quanto disposto dall'art. 20 del contratto in ordine alla risoluzione contrattuale: “Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, qualora una delle due parti non ottemperi agli obblighi di tracciabilità finanziaria o abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte a quanto disposto dalla suddetta legge, si procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del C.C., informandone contestualmente l'Ente
Appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In caso di risoluzione, rescissione o recesso del Contratto d'Appalto tra il Committente e l'Ente Appaltante, si intenderà altresì risolto di diritto anche il presente contratto tra il Committente ed il Contraente ed in tal caso, il Contraente avrà riconosciuto e pagato solo e soltanto quanto già completato. Il
Committente si riserva altresì il diritto di risolvere il presente contratto a spese ed in danno del contraente, senza bisogno di pronuncia del Giudice, ma semplicemente previa diffida formulata dal
Committente rimasta senza esito, nei seguenti casi - non vengano pienamente rispettate le disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere e/o le prescrizioni previste negli elaborati di progetto, nei documenti, le normative, i capitolati e i regolamenti per quanto applicabile alle attività oggetto del presente ordine;
- il Contraente per il suo comportamento o per sua omissione causi o possa causare gravi danni alle opere;
- il Contraente sia interessato da procedure di fallimento, concordato e/o liquidazione;
- qualora le attività procedano con negligenza o con evidente lentezza, oppure non vengano pienamente rispettate le disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere ovvero nel caso che il Contraente non rispetti le vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materiale di retribuzione delle proprie maestranze;
- che il Contraente perdesse i requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia e comunque, in generale, in ogni caso nel quale il
Contraente incorra in qualche inadempienza e/o inosservanza delle obbligazioni tutti di cui al presente ordine. Nei casi di risoluzione di cui sopra, fatta salva la sua richiesta di risarcimento danni, il Committente si riserva il diritto di proseguire le attività in proprio ovvero a mezzo di altra
Pagina 10 impresa e di incamerare, a titolo di indennizzo, il saldo di quanto già eseguito e le eventuali
Fidejussioni a garanzia rilasciate dal Contraente.”. Successivamente il CTU ha risposto al quesito peritale sulla sussistenza delle difformità dei materiali forniti e ha così relazionato: “In accordo con quanto richiesto dal quesito formulato dal Giudice, si procede, nel prosieguo, alla disamina dettagliata dei “Verbali di prelievo” e dei Verbali di verifica inerti” prodotti in seno all'appalto in parola nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, la Direzione Lavori. Nel lasso temporale succitato, venivano emessi complessivi n.27 verbali di prelievo calcestruzzo, a firma del Direttore dei Lavori Ing. e dell'Ispettore di Cantiere Geom. Persona_2 Per_3
(per conto A.N.A.S.), e dell'Ing. per conto dell'Appaltatore (docc.
[...] Persona_4 depositata in atti da A.N.A.S.). […] I suddetti prelievi venivano effettuati in seguito ai numerosi rinvenimenti, da parte della Direzione Lavori, di elementi contaminanti all'interno delle forniture di calcestruzzo effettuate dalla ditta . Nello specifico, in data 27 giugno 2012, Parte_1 durante le fasi di getto della spalla lato RC dello S11, l' Parte_3 Controparte_9 respingeva la fornitura di calcestruzzo relativa ad un'autobetoniera, in ragione della non conformità della prova di Slump Test alla classe di consistenza dichiarata per i getti in oggetto. In data 5 luglio
2012, durante l'esecuzione del Palo n. 87 del Muro D, l'Ufficio di Direzione Lavori, in contraddittorio con i tecnici dell'A.T.I. appaltatrice, effettuava un controllo sugli inerti ricompresi nell'impasto, constatando la presenza di elementi intrusivi, quali frammenti di laterizio. A seguito della succitata constatazione, il Responsabile del Procedimento ordinava la sospensione delle lavorazioni in atto relative alla fornitura del calcestruzzo, sospensione che veniva formalizzata con l'emissione dell'Ordine di Servizio n. 5 del 12 luglio 2012. Le lavorazioni con fornitura di calcestruzzo riprendevano in data 16 luglio 2012 e sino al 19 luglio 2012, data in cui i funzionari dell'Ufficio di Direzione Lavori, durante la prova di verifica degli inerti, rinvenivano la presenza di elementi contaminanti all'interno dell'impasto. Complessivamente, dal 5 luglio 2012 al 19 luglio
2012, venivano redatti n. 5 verbali di verifica inerti, di seguito puntualmente riepilogati: Verbale di
Verifica Inerti n. Data Opera Non conformità rilevata 01 05/07/2012 Muro "D", Pali nn. 87 -84
Presenza di elementi intrusivi 02 16/07/2012 Muro "D", Pali nn 78 - 32/A - 31/A - 30/A Presenza di elementi intrusivi 03 17/07/2012 Muro "D", Pali nn 29/A - 28/A - 27/A - 26/A - 25/A – 75 Presenza di elementi intrusivi 04 18/07/2012 Muro "D", Palo n° 91 Presenza di elementi intrusivi 05
19/07/2012 Muro "D", Pali nn. 95 - 92 - 89 Presenza di elementi intrusivi In tutti i succitati verbali, siglati dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, e corredati di relativa documentazione fotografica, veniva denunciata la presenza, all'interno dell'impasto oggetto di fornitura, di materiale di risulta, quale “materiale fino di colore rossastro, […] pezzi di laterizio,
[…] pezzi di vetro, […] lembo di guaina bituminosa.” Contestualmente, i campioni di calcestruzzo
Pagina 11 di cui ai verbali di prelievo dianzi menzionati, venivano trasmessi al laboratorio certificato Centro
Sperimentale di Ingegneria s.r.l. per l'esecuzione delle prove di resistenza richieste dalla normativa vigente. I risultati delle prove di resistenza fornivano valori di resistenza a compressione accettabili, superiori ai valori dichiarati. Complessivamente, venivano rilasciati n.8 “certificati di prove di compressione su cubetti di calcestruzzo” ai sensi della UNI EN 12390- 3:2003, tutti con esito positivo (ovvero con tipo di rottura ritenuta “soddisfacente) di seguito riepilogati: Certificato n.
Data Riferimento verbale di Prelievo Tipo di Rottura 0898/2012 06/07/2012 00001 - 0002
Soddisfacente 0957/2012 04/09/2012 0003 - 0004 - 0005 - 0006 Soddisfacente 0958/2012
04/09/2012 0007 - 0008 - 0009 - 0010 Soddisfacente 0959/2012 04/09/2012 0011 - 0012 - 0013 -
0014 Soddisfacente 0960/2012 04/09/2012 0015 - 0016 - 0017 - 0018 Soddisfacente 0961/2012
04/09/2012 0019 - 0020 - 0021 - 0022 Soddisfacente 0962/2012 04/09/2012 0023 - 0024 - 0025 -
0026 Soddisfacente 0963/2012 04/09/2012 0027 - 0028 Soddisfacente In ragione della disamina documentale effettuata, risulta di palmare evidenza che, sebbene soddisfacente rispetto ai requisiti di resistenza a compressione previsti in progetto – come testimoniato dai certificati di prove di compressione su cubetti di calcestruzzo rilasciati dal Centro Sperimentale di Ingegneria s.r.l. – il calcestruzzo fornito dalla Ing. non rispettava quanto previsto dalle cogenti norme Parte_1 in ordine alla consistenza dell'impasto e degli aggregati. Si richiama, all'uopo, quanto testualmente sancito al paragrafo 11.2.9.2. del D.M. 14 gennaio 2008 – NTC2008, vigente al tempo in cui si verificavano gli eventi di cui trattasi:“È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1,
H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali
(meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.” Dalla lettura del suddetto articolo, si evince chiaramente come le disposizioni normative consentissero l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo di materiale di risulta diverso da calcestruzzo esclusivamente per impasti di classe di resistenza C8/10, ovverosia per calcestruzzi non di uso strutturale. Nel caso di specie, il calcestruzzo fornito dalla nel Parte_1
Pagina 12 periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, sebbene adibito alla realizzazione di pali di fondazione – per cui, come si evince dai certificati di laboratorio, era prevista una miscela cementizia di classe C30/35, e quindi ben superiore alla classe C8/10 contemplata dalla norma – non risultava conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di composizione di aggregati, in ragione del rinvenimento, all'interno dell'impasto, di materiali di risulta quali pezzi di laterizio, di vetro e di guaina bituminosa. Non conformità che risultano chiaramente documentate nei Verbali di Verifica Inerti emessi nel periodo di interesse, debitamente sottoscritti dall'Impresa e dall'Ufficio di Direzione Lavori, e che hanno comportato l'interruzione, da parte della Stazione
Appaltante, delle forniture da parte della . In definitiva, sulla scorta di tutto quanto dianzi Parte_1 esposto e di quanto desumibile dalla documentazione ufficiale d'appalto versata in atti, si accerta la non conformità alle vigenti normative del calcestruzzo fornito dalla Ing. Parte_1 nell'ambito dell'appalto relativo ai “lavori di costruzione della variante esterna dell'abitato di
Marina di Giosa Jonica lungo la S.S. 106 “Jonica” fra i km 107+000 e km 110+500, compreso lo svincolo “Gioiosa Est” nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012”. Il CTU ha poi valutato la quantificazione del danno subito da per parte resistente a causa degli CP_3 inadempimenti della , evidenziando che “ richiede l'importo complessivo di € Parte_1 CP_3
100.000,00 relativo ai maggiori oneri sopportati in complessivi 20 gg di fermo lavorativo (di cui 10 gg antecedenti alla data di risoluzione contrattuale e 10 gg successivi alla risoluzione del contratto).
Nella propria quantificazione, parte resistente fa riferimento ad un costo giornaliero della manodopera improduttiva, comprensivo di spese generali, relativo a 4 operari addetti ai pali (€/g
1.000,00), e ad un costo giornaliero di mancato ammortamento di mezzi e macchinati, anch'esso comprensivo di spese generali, valutato in € 4.000,00 €/g, come da prospetto seguente: [€/g
1.000,00 + 4.000,00 €/g] * 20 gg = €/g 5.000,00 * 20 gg = € 100.000,00 Secondo quanto sancito dal quadro normativo vigente, l'Appaltatore che dovesse subire un pregiudizio economico legato all'anomalo andamento dell'appalto ha diritto al riconoscimento dei maggiori oneri diretti ed indiretti derivanti dalla sottoproduzione. La normativa individua, tra i maggiori oneri indiretti, le spese generali infruttifere e la lesione legata alla ritardata percezione dell'utile, somme, queste, non ricomprese nella pretesa risarcitoria azionata da Quanto agli oneri diretti, l'Appaltatore ha CP_3 diritto al riconoscimento dei maggiori costi relativi all'effettiva consistenza della manodopera improduttiva ed al mancato ammortamento di mezzi e macchinari, debitamente accertata dal
Direttore dei Lavori. Nel caso di specie, determina i predetti oneri senza fornire alcun CP_3 giustificativo dei valori giornalieri dichiarati (€/g 1.000,00 ed €/g 4.000,00). Né, si ravvisano, in atti, documenti ufficiali di cantiere (ad esempio, il Giornale dei Lavori) da cui desumere, in modo oggettivo, i valori di manodopera e mezzi improduttivi. Pertanto, in ragione dell'assenza di
Pagina 13 adeguata documentazione probatoria, lo scrivente ritiene che, relativamente alla voce di danno da fermo improduttivo del cantiere, alcun importo possa essere riconosciuto all'indirizzo di parte resistente.
5.3.2 Detrazione contabile operata da rivendica, altresì, il Controparte_10 riconoscimento dell'importo di € 33.033,00 I.V.A. esclusa, relativi alla detrazione contabile operata da A.N.A.S. in data 15 gennaio 2013. Nello specifico, a seguito del rinvenimento di materiale di risulta nell'impasto cementizio e della conseguente interruzione delle forniture da parte di
(culminate con la risoluzione del contratto tra e in data 10 settembre Parte_1 CP_3 Parte_1
2012), A.N.A.S., in sede di contabilizzazione, applicava detrazioni a carico dell'A.T.I. Appaltatrice relative a complessivi 242 metri lineari di pali trivellati ad elica continua tipo Trelicon di diametro
Ø1000, come desumibile dal Libretto delle Misure n.1 del 15 gennaio 2013 (doc. 27 Parte resistente) […] Ne deriva che l'importo complessivo della detrazione, note le quantità detratta e l'importo unitario, è pari a: €/ml 136,50 * ml 242 = € 33.033,00 È pacifico rilevare che la detrazione contabile di cui sopra discende dall'inadempimento di in ordine alla fornitura Parte_1 di calcestruzzo non conforme alle normative cogenti. Pertanto, a giudizio dello scrivente, relativamente alla voce di danno afferente alla detrazione contabile operata da A.N.A.S., si ritiene che possa essere riconosciuto all'indirizzo di l'importo di € 33.033,00 I.V.A. esclusa. CP_3
5.3.3 Forniture di cemento sfuso da altra ditta e prove di laboratorio disposte dalla Committenza
Nei propri atti difensivi, Parte resistente rivendica il riconoscimento dei seguenti importi: - €
23.872,00 I.V.A. esclusa, a titolo di costi relativi a forniture di cemento sfuso effettuato presso ditta terza;
- € 6.472,98 I.V.A. esclusa, a titolo di costi afferenti alle prove di laboratorio disposte da
A.N.A.S. L'importo relativo alle forniture presso ditta terza fa riferimento all'integrazione del 24 maggio 2012 all'ordine 50-120002 (doc. 7 Parte resistente), con la quale e CP_3 Parte_1 convenivano che la prima avrebbe provveduto, in autonomia, “ad approvvigionare direttamente dalla nr. 3 carichi completi pari a circa 90 Ton, di cemento tipo TERMOCEM Controparte_11
III/A 32,5 R […] necessario per il confezionamento del calcestruzzo Rck 35 qualificato A.N.A.S., occorrente urgentemente presso il ns. cantiere di Marina di Gioiosa Ionica.” Nella medesima sede, veniva concordato che l'effettivo quantitativo risultante dai documenti di consegna, valorizzato al prezzo di €/ton 80,00, sarebbe stato decurtato dalle spettanze di . Quanto all'importo Parte_1 relativo alle prove di laboratorio, tale voce di danno risulta essere direttamente correlata alle problematiche insorte nel rapporto contrattuale tra e . In particolare, a seguito del CP_3 Parte_1 rinvenimento di materiale intrusivo all'interno delle miscele cementizie, A.N.A.S. disponeva l'esecuzione di una campagna di prove di laboratorio da effettuarsi su campioni di calcestruzzo fornito da . A suffragio di tale richiesta, parte resistente ha depositato la fattura n. 253 del Parte_1
12 giugno 2013 emessa dalla società DIMMS Control S.p.A. (doc. 29 Parte resistente), di importo
Pagina 14 complessivo pari a € 10.073,14 I.V.A. esclusa, di cui € 6.472,98 relativi alle prove aggiuntive disposte dalla Committenza di cui richiede ristoro. È d'uopo rilevare che la congruità dei CP_3 summenzionati importi viene pacificamente riconosciuta anche da parte ricorrente, come testimoniato nelle note del legale di del 21 febbraio 2013 (doc. 18 Parte resistente) e Parte_1 dell'8 aprile 2013 (doc. 22 Parte resistente) […] In definitiva, sulla scorta di tutto quanto dianzi esposto, si ritiene che a spetti il riconoscimento delle seguenti somme: - € 23.872,00 I.V.A. CP_3 esclusa, a titolo di costi relativi a forniture di cemento sfuso effettuato presso ditta terza;
- €
6.472,98 I.V.A. esclusa, a titolo di costi afferenti alle prove di laboratorio disposte da A.N.A.S.
5.3.4 Penale ex art. 1 del Contratto Come puntualmente riportato nella cronistoria resa al capitolo precedente, con provvedimento ex art. 11 DPR 252/98 del 30 agosto 2012 (doc. 16 parte resistente), la disponeva la revoca dell'informativa antimafia liberatoria della Controparte_8
, ordinando la revoca dei contratti in corso con la società medesima. In Parte_4 data 10 settembre 2012 (doc. 17 parte resistente), procedeva alla risoluzione in danno del CP_3 contratto di fornitura siglato in data 12 marzo 2012 con , in ragione della perdita dei Parte_1 requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia. Si richiama, di seguito, uno stralcio testuale dell'art. 1 del contratto di fornitura (doc. 4 parte resistente): “Il contraente dichiara inoltre:
[…] di essere a conoscenza che il presente Contratto è condizionato alla sua immediata ed automatica risoluzione in caso di esito positivo delle verifiche “antimafia” nonché, in tal caso, dichiara espressamente di accettare l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci percento) del valore del presente contratto fatto salvo il maggior danno.” Come si evince chiaramente dalla lettura del suddetto articolo, le pattuizioni contrattuali prevedevano l'immediata risoluzione del rapporto tra le parti in caso di esito positivo delle verifiche “antimafia”, prevedendo, in tal caso, l'irrogazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore contrattuale. Non v'è dubbio alcuno che, nel caso in esame, si ricada nella fattispecie di cui al citato art. 1, essendosi risolto il contratto in parola per effetto dell'interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Controparte_8
e successivamente confermata dal T.A.R. per la Calabria con sentenza n. 346 del 24 maggio 2013
(doc. 24 parte resistente). Pertanto, si ritiene sussistano i requisiti per l'irrogazione della penale ai sensi dell'art. 1 del contratto di fornitura del 12 marzo 2012. In ordine al quantum della stessa, giova evidenziare la natura di “ordine aperto” del contratto stipulato tra le parti in causa, da cui discende l'oggettiva impossibilità di individuare, univocamente, il “valore contrattuale” rispetto al quale calcolare il 10%. Nei propri scritti difensivi, reclama la somma di € 72.741,87, a Parte_1 titolo di importo complessivo delle forniture emesse nell'ambito del contratto stipulato con CP_3
Pagina 15 A giudizio dello scrivente, in considerazione della natura del contratto in esame, è lecito considerare il summenzionato importo – correlato in ogni caso all'erogazione delle prestazioni previste dal rapporto contrattuale – come base di calcolo della penale. In definitiva, si ritiene sussistano le condizioni per l'applicazione, a carico di , di una penale ai sensi dell'art. 1 del contratto Parte_1 del 12 marzo 2012 dell'importo complessivo di € 7.274,18 (10% di € 72.741,87)”. Alla luce delle suddette risultanze della CTU, analitiche e condivisibili in quanto ancorate ad un'attenta disamina dei documenti prodotti in giudizio nonché pertinenti nei richiami delle normative di legge rilevanti e delle pattuizioni contrattuali, è emerso un danno economico complessivo di € 70.652,16 quale controcredito rimborsabile a per cui, considerati anche l'accertato Controparte_2 inadempimento della società dell'Ing. , la carenza accertata dei requisiti antimafia, la Parte_1 legittima risoluzione del contratto in base alle clausole contrattuali, il tenore delle clausole contrattuali evidenziate dal CTU in caso di risoluzione ed inadempimento, la domanda proposta dal non può essere accolta. Le parti del giudizio restano Parte_5 coobbligate in solido al pagamento delle spese di CTU qualora non siano stati ancora recuperati dal
CTU gli importi come liquidati in favore del CTU in corso di causa. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dal . Le spese di CTU Parte_1 restano regolate come sopra indicato in motivazione. Condanna il Parte_1
, in persona del curatore e/o del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...] spese del giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 2-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39216/2019 promossa da:
(P. IVA – Reg. Parte_1 P.IVA_1
Fall. Trib. di Locri n.13/2014), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Locri, Via Roma n. 100/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carnuccio del Foro di Locri, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sandro Botticelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Linguiti, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il (breviter il Parte_1
) ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di Parte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis , ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la , in persona del liquidatore dott. con sede Controparte_3 Controparte_4 legale in Roma alla via Genova n. 23, di pagare – in favore del Parte_1
, sedente in Locri alla C.da Riposo s.n.c., in persona del Curatore dott.ssa
[...]
Pagina 1 - la complessiva somma di € 72.741,87 (€ 60.618,22 + IVA al 21%), oltre Controparte_5 interessi moratori quantificati secondo le modalità e nella misura previste dal D.lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza da giorni 90 dalla data di emissione di ogni sin- gola fattura e sino al saldo effettivo. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge.”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 21.11.2019, la Controparte_2
si è tempestivamente costituita in data 4.11.2019, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per violazione del ne bis in idem, stante quanto specificamente disposto dalla sentenza del
Giudice di Locri n.1023 del 24.10.2017; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per il procedimento sommario di cui all'art. 702bis ss cpc e per l'effetto disporre la modifica del rito;
c) nel merito, in via preliminare, senza riconoscimento alcuno, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto di credito derivante dalle fatture ex adverso azionate, tutte anteriori ad agosto 2012 e per l'effetto rigettare la domanda del;
d) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento della al contratto di fornitura n. 50-120022 del 12.3.2012 Pt_1 Parte_1 come integrato in data 23.5.2012 e la intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento e anche per la perdita dei requisiti antimafia prescritti e per l'effetto rigettare la domanda del
Fallimento della stanti le clausole contrattuali che, in caso di Pt_1 Parte_1 inadempimento e risoluzione per colpa e fatto della fornitrice, dispongono l'inesigibilità di eventuali crediti residui, l'incameramento del saldo, e l'applicazione di una penale forfettaria per i danni subiti pari al 10% del valore del contratto risolto, salvo il maggior danno;
e) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare i danni subiti dalla a causa degli inadempimenti CP_3 della Ing. e la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento Parte_1 della stessa, nonché accertare e dichiarare che la vanta nei confronti della Ing. CP_3 [...] un controcredito pari ad una somma ben maggiore di quella ex adverso pretesa e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare compensato il preteso credito della Ing. con il (maggior) Parte_1 credito, anche per danni, della e rigettare quindi la domanda del Fallimento CP_3 Pt_1 [...]
; f) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, Parte_1 incluse spese generali e accessori;
”. Successivamente, il Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario a ordinario e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., con decorrenza dal 17.12.2020. Nella prima memoria istruttoria, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi. In seguito, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ingegneristica – con nomina, a tal fine dell'ing. – ed è stato Persona_1 emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di AN s.p.a.. A seguito di
Pagina 2 interruzione del processo per cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta, il procedimento è stato riassunto dal Fallimento con atto del 29.6.2021 nel quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “si chiede che – previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in epigrafe – l'adito Tribunale di Roma, stante l'estinzione della
[...]
, voglia accogliere le domande e conclusioni già avanzate con gli scritti Controparte_3 difensivi in atti (che si richiamano integralmente) dal deducente Ing. Parte_1 [...]
ed oggi parimenti accoglierle nei confronti della Parte_1 Controparte_6
(unico socio, detentore del 100% delle quote della , sedente in Controparte_3
Roma alla via Genova, 23), e così condannare la con sede Controparte_6 legale in Roma alla via Genova n. 23, a pagare - in favore del Parte_1
, sedente in Locri alla C.da Riposo s.n.c., in persona del Curatore dott.ssa
[...]
- la complessiva somma di € 72.741,87 (€ 60.618,22 + IVA al 21%), oltre Controparte_5 interessi moratori quantificati secondo le modalità e nella misura previste dal D.lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza da giorni 90 dalla data di emissione di ogni singola fattura e sino al saldo effettivo. Vittoria di spese e compensi di causa, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge”. Si è costituita la – quale socio unico della cessata – con Controparte_6 Controparte_2 comparsa del 21.10.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta e oggi riassunta nei confronti di
[...]
per violazione del ne bis in idem, stante quanto specificamente disposto Controparte_6 dalla sentenza del Giudice di Locri n.1023 del 24.10.2017; b) nel merito, in via preliminare, senza riconoscimento alcuno, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto di credito derivante dalle fatture ex adverso azionate, tutte anteriori ad agosto 2012 e per l'effetto rigettare la domanda del;
c) nel merito, in via Parte_1 principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della al contratto di Pt_1 Parte_1 fornitura n. 50-120022 del 12.3.2012 come integrato in data 23.5.2012 e la intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento e anche per la perdita dei requisiti antimafia prescritti e per l'effetto rigettare la domanda del Fallimento della stanti le clausole Pt_1 Parte_1 contrattuali che, in caso di inadempimento e risoluzione per colpa e fatto della fornitrice, dispongono l'inesigibilità di eventuali crediti residui, l'incameramento del saldo, e l'applicazione di una penale forfettaria per i danni subiti pari al 10% del valore del contratto risolto, salvo il maggior danno;
d) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare i danni subiti dalla a CP_3 causa degli inadempimenti della Ing. e la risoluzione del contratto di fornitura Parte_1 per grave inadempimento della stessa, nonché accertare e dichiarare che la Controparte_6
(socio unico della cessata vanta nei confronti della un
[...] CP_3 Parte_1
Pagina 3 controcredito pari ad una somma ben maggiore di quella ex adverso pretesa e, per l'effetto, dichiarare compensato il preteso credito della Ing. con il (maggior) credito, anche Parte_1 per danni, della e rigettare quindi la domanda del Fallimento Controparte_6 Pt_1 [...]
; e) in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, Parte_1 incluse spese generali e accessori;
”. Il Giudice ha disposto ordine di esibizione nei confronti della
A seguito della sostituzione del primo istruttore Giudice dott.ssa Controparte_6
Papoff con il Giudice dott. Persico e dell'espletamento della già disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.6.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti attorei di causa si evince che: 1) con contratto rep. n. 22145, racc. 9791, del
28.9.2011, AN s.p.a. affidava all'ATI costituita dalla e dalla Controparte_6 CP_7
i lavori "di costruzione della variante all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la SS 106
[...] fra i km 107+00 e 110+500, compreso lo svincolo di Gioiosa est "; 2) in data 17.11.2021, al fine dell'esecuzione unitaria dei lavori, le predette imprese costituivano la società consortile , CP_3 la quale individuava come fornitrice di calcestruzzo la;
3) in data Parte_1 Parte_1
12.3.2012, veniva stipulato fra la e la il contratto aperto n. 50- CP_3 Parte_1 Parte_1
120022, nell'ambito del quale si prevedeva che le forniture di calcestruzzo sarebbero state rese solo a fronte delle richieste formulate dalla Direzione di Cantiere e secondo le esigenze di quest'ultima;
4) il suddetto rapporto contrattuale veniva a scadere il 19.7.2012, allorché la Direzione Lavori disponeva l'interruzione della fornitura;
5) in ragione delle forniture precedentemente eseguite, la ha agito per il recupero del maturato credito pari ad € 60.618,22 oltre iva, Parte_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 34/2014 del Tribunale di Locri;
6) l'opposizione proposta dalla al suddetto decreto ingiuntivo si concludeva con sentenza n. 1023/2017, con la quale il CP_3
Tribunale di Locri declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma;
7) la causa non veniva riassunta nel termine assegnato e, pertanto, il processo si estingueva;
8) la
[...]
veniva dichiarata fallita dalla Sez. Fallimentare del Tribunale di Locri con sentenza Parte_1
n. 13/2014; 9) il Fallimento della s.r.l. ing. ha agito nel presente giudizio al fine di Parte_1 recuperare il predetto credito di € 60.618,22 (oltre IVA al 21%), oltre interessi moratori di cui al D.
Lgs. n. 231/2002. Nella comparsa di costituzione e risposta la ha effettuato una CP_3 ricostruzione in fatto non dissimile da quella prospettata dal Fallimento attore, precisando le seguenti ulteriori circostanze in fatto: a) in data 23.5.2012, a seguito di richiesta da parte della
, e concordavano un'integrazione al contratto n. 50-120022, Parte_1 CP_3 Parte_1
Pagina 4 prevedendo un approvvigionamento diretto da un terzo fornitore per n. 3 carichi completi pari a circa 90 tonnellate di cemento, necessari a per il confezionamento del calcestruzzo;
b) Parte_1
l'importo di tale quantitativo, come precisato nell'integrazione al contratto di fornitura, sarebbe stato “decurtato dalle … spettanze” di RA “derivanti dalla fornitura del calcestruzzo in cantiere” -doc.7-; c) Sin dall'inizio della fornitura di , emergeva, tuttavia, la non Parte_1 conformità del calcestruzzo fornito dalla medesima alle previsioni normative e agli impegni contrattuali assunti e ciò determinava, in definitiva, l'interruzione della fornitura in data 19.7.2012;
d) , con nota prot. 28/PC del 24.7.2012, sollecitava l'adempimento di , CP_3 Parte_1 precisando che tutti gli oneri e danni derivanti sulla commessa principale con AN (tra cui anche il fermo di personale e mezzi di dovuto alla sospensione dei lavori e le spese delle prove CP_3 aggiuntive che aveva dovuto fare eseguire alla Dimms Control) a causa degli inadempimenti e ritardi di sarebbero stati alla medesima addebitati -doc.12-; e) in data 6.8.2012, Parte_1
, ignorando le contestazioni, trasmetteva una richiesta di pagamento di €.32.975,92 (Iva Parte_1 inclusa); f) nel frattempo, emergeva che era stata interessata da verifiche antimafia con Parte_1 esito positivo, pertanto, con nota prot. 32/PC del 10.9.2012, intimava la risoluzione “di CP_3 diritto” del contratto alla società , invocando gli articoli del contratto che stabiliscono Parte_1
l'automatica risoluzione del rapporto (nonché il trattenimento del saldo eventualmente dovuto e l'applicazione di una penale) in caso di rilevato inadempimento o di verifiche antimafia “positive”, anche in corso d'opera, riservandosi altresì di agire per il maggiore danno -doc.17 –; g) in seguito ad alcune richieste di pagamento, in data 8.4.2013, precisava come il saldo da Parte_1 riconoscerle fosse pari ad € 36.630,00 (iva inclusa). Salvo poi richiedere, in data 10.12.2013, il maggiore importo di € 72.741,85; h) con sentenza n. 346 del 24.5.2013, passata in giudicato, il Tar
Reggio Calabria rigettava il ricorso di e confermava quindi l'interdittiva antimafia - Parte_1 doc.24-; i) in ragione della non conformità del calcestruzzo fornito da (come rilevato nel Parte_1 precedente OdS), ANAS applicava in contabilità detrazioni a carico dell' .co.via Parte_2 per €.33.033,00 (= 242ml di pali non contabilizzati da AN moltiplicato per il prezzo unitario di
€.136,50/ml previsto dall'elenco prezzi AN per pali trivellati ad elica continua tipo trelicon) –v. doc. 27, punto 15, N.P.13, pagg.
3-4 e doc.28-; l) , a causa degli inadempimenti di CP_3
e della risoluzione del contratto con quest'ultima, è stata altresì costretta a sostenere in Parte_1 proprio tutti i costi ed oneri di produzione del calcestruzzo non fornito da , con i Parte_1 conseguenti pregiudizi ed oneri anche in termini temporali e di sforzo produttivo quantificabili in non meno di € 50.000,00 per il solo fermo di 10 giorni subito in corso di rapporto. La difesa di ha poi eccepito: 1) inammissibilità della domanda proposta Controparte_2 per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi già pronunciato il Tribunale di Locri con
Pagina 5 sentenza n. 1023/2017, contenente la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di incompetenza territoriale;
2) inammissibilità del rito sommario per carenza dei relativi presupposti;
3) Prescrizione della pretesa creditoria per decorso del relativo termine quinquennale, considerando che le fatture di cui si discute risalgono all'anno 2012 e l'unico atto al quale può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione è rappresentato dall'azione monitoria proposta dalla in data 23.4.2014; 4) Infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento della Parte_1
, venuta meno all'obbligo di fornire materiali con le caratteristiche richieste;
5) Parte_1
l'intervenuta risoluzione contrattuale per la sopravvenuta perdita dei requisiti di moralità ai sensi delle vigenti leggi antimafia (segnalandosi che con la “raccomandata prot. 32/PC del CP_3
10.9.2012, nel comunicare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, si è avvalsa anche di tale clausola e, in particolare, di quelle di cui agli artt.1, 20 e 21 del medesimo (v. docc.4- 6 e
17)”; sempre a tal riguardo, la difesa di ha osservato che “tali articoli, infatti, non solo
CP_3 prevedono la risoluzione automatica, con semplice raccomandata, del Contratto, ma stabiliscono anche, come già evidenziato in fatto: - che, fatto salvo il “risarcimento danni”, “il COMMITTENTE si riserva il diritto di proseguire le attività in proprio ovvero a mezzo di altra impresa e di incamerare, a titolo di indennizzo, il saldo di quanto già eseguito e le eventuali Fidejussioni a garanzia rilasciate dal CONTRAENTE” (art. 20 Contratto, doc.4); - che, in caso di risoluzione a seguito di esito positivo delle verifiche antimafia, sarebbe stata effettuata “l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci percento) del valore del presente contratto fatto salvo il maggior danno” (art. 1 Contratto, doc. 4)”; 6) è dunque evidente, secondo che, “per effetto delle richiamate clausole contrattuali e della risoluzione del
CP_3 contratto, a prescindere da altre eccezioni (in primis la non conformità di quanto fornito), Parte_1 non può pretendere il pagamento di alcun saldo (rimasto “incamerato” da in ragione
CP_3 dell'inadempimento) e che, anzi, dovrà subire l'applicazione della concordata penale del 10% del valore del contratto, fatto salvo il “maggior danno” subito da ”. 7) Erroneità dei conteggi
CP_3 effettuati dalla , nonché “eccezione di compensazione con il controcredito di € 133.961,53 Parte_1 vantato dalla , dato da: (i) le spese per la fornitura del calcestruzzo da terzi;
(ii) le spese
CP_3 sostenute per le prove in laboratorio;
(iii) le detrazioni di AN a carico dell'Appaltatore
CP_3
(iv) i danni del fermo cantiere sull'appalto con AN;
(v) la penale del 10% prevista in contratto in caso di risoluzione almeno sull'importo di cui chiede il pagamento”; 8) infondatezza Parte_1 della domanda di condanna agli interessi moratori. Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione, il Fallimento attore ha evidenziato: “(i) l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità della domanda per mancata riassunzione del precedente giudizio di opposizione a d.i. nel termine di tre mesi dalla declaratoria d'incompetenza, trattandosi di una mera
Pagina 6 pronuncia di rito, con la conseguenza che la mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio, ma non dell'azione; (ii) il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto non solo con la notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri, ma anche con la comparsa del
14.4.2015 depositata nel successivo giudizio di opposizione;
(iii) la debenza del credito di cui si discute, anche considerando che la pretesa della è riconosciuta sostanzialmente dalla Parte_1 stessa società convenuta con la missiva racc. a.r. prot. 53/AC del 12 dicembre 2012 (che si allega), salva la (infondata) pretesa della stessa di detrarre dal suddetto complessivo importo un presunto proprio credito di euro 23.872,00 oltre i.v.a. per asserite forniture di cemento sfuso nonché di euro
6.472,98 per asseriti costi relativi sia al materiale ritenuto inidoneo e sia all'effettuazione di prove di laboratorio e carotaggio;
(iv) l'infondatezza della pretesa di incameramento del saldo e di applicazione della penale, considerando la mancata prova della sussistenza di danni risarcibili e il fatto che il rapporto di cui si discute fosse già cessato alla data del 19.7.2012, con conseguente insussistenza di controcrediti da opporre in compensazione;
(v) la debenza degli interessi moratori”.
Il processo è stato in seguito interrotto per cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta. Successivamente alla riassunzione da parte del , si è costituita la Parte_1 [...]
quale socio unico della cessata So.co.via riportandosi alle difese già Controparte_6 CP_2 articolate da quest'ultima. È stato quindi conferito incarico peritale ed espletata CTU ingegneristica.
L'elaborato è stato depositato in via definitiva il 25.2.2025 e contiene le seguenti conclusioni: “Per quanto esposto in relazione, previa analisi della documentazione agli atti e ricostruzione dei fatti avvenuti, con il corredo dei necessari riferimenti documentali, il sottoscritto C.T.U, in risposta al quesito formulato dalla S.V. Ill.ma: a) ha accertato la non conformità del calcestruzzo fornito dalla
Ing. nell'ambito dell'appalto relativo ai “lavori di costruzione della variante esterna Parte_1 dell'abitato di Marina di Giosa Jonica lungo la S.S. 106 “Jonica” fra i km 107+000 e km 110+500, compreso lo svincolo “Gioiosa Est” nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio
2012, laddove l'impasto cementizio fornito dall'odierna ricorrente non rispettava i requisiti, in materia di aggregati, di cui al paragrafo 11.2.9.2. del D.M. 14 gennaio 2008 – NTC2008, vigente all'epoca in cui si verificano gli accadimenti di che trattasi;
b) ha quantificato i danni subiti dall'odierna convenuta in complessivi € 70.652,16”. In data 19.9.2025 l'Avv. Carnuccio, difensore del ha evidenziato l'ammissione della curatela fallimentare al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali spettanti. Il
CTU Ing. ha esaminato la documentazione prodotta dalle parte e ha così Persona_1 ricostruito le fasi salienti del rapporto dedotto in lite: “Con “Verbale di Verifica Inerti per il CLS
n.1” del 5 luglio 2012 (doc. 8 parte resistente), il Direttore Operativo e l'Ispettore di Cantiere, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontravano, all'interno della miscela di calcestruzzo utilizzato
Pagina 7 per l'esecuzione del palo n° 87 del Muro D, la presenza di materiale di materiale contaminante, quali laterizi, piastrelle, vetro, plastica. Con nota Prot. C71-07/12 del 6 luglio 2012 (doc. 9 parte resistente), richiedeva alla chiarimenti in ordine al rinvenimento di materiale CP_3 Parte_1 contaminante all'interno della miscela cementizia oggetto di fornitura. Con Ordine di Servizio n. 5 del 12 luglio 2012 (doc. 10 parte resistente), la Direzione Lavori, in ragione di quanto segnalato con il suddetto “Verbale di Verifica Inerti per il CLS n.1”, ordinava all' Appaltatrice: La Pt_2 sospensione immediata delle lavorazioni relative alle forniture di calcestruzzo;
La trasmissione di una relazione esplicativa sui fatti accaduti, completa di prove aggiuntive anche sulle opere già eseguite per lo scatolare S11 e per i n. 4 pali eseguiti nella sottofondazione Muro D, al fine di verificare la corrispondenza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Di comunicare le azioni che la medesima A.T.I. appaltatrice intendesse intraprendere nei confronti del fornitore
Le succitate richieste venivano reiterate da A.N.A.S. a mezzo telegramma Parte_1
Prot. 27612 del 19 luglio 2012 (doc. 11 parte resistente). Con Raccomandata A.R. Prot. 28 del 24 luglio 2012 (doc. 12 parte resistente), sollecitava “a voler fornire tutto quanto CP_3 Parte_1 necessario onde rassicurare la scrivente e la propria committente circa la qualità dei materiali forniti”. A seguito di ulteriori controlli sulle forniture, eseguiti, rispettivamente, in data 18 luglio
2012 e 19 luglio 2012, i funzionari dell'Ufficio di Direzione Lavori rilevavano “la presenza di elementi intrusivi di varia natura all'interno dell'impasto medesimo, come da Verbale inerti n. 005”
(premesse doc. 13 parte resistente). Con Nota Prot. 29075 del 30 luglio 2012 (doc. 13 parte resistente), la Stazione Appaltante comunicava all'A.T.I. appaltatrice che “le forniture effettuate dalla Ditta Ing. CA RA Srl non sono di gradimento da parte dell'Ufficio di Direzione
Lavori.”. In data 6 agosto 2012, trasmetteva a l'estratto conto delle fatture da Parte_1 CP_3 saldare relative alle forniture effettuate, per un importo complessivo richiesto pari a € 32.975,92
(doc. 14 parte resistente). Con nota Prot. 32605 del 6 settembre 2012 (doc. 16 parte resistente),
A.N.A.S. trasmetteva all'Appaltatore il provvedimento ex art. 11 DPR 252/98, mediante cui la
Prefettura di Reggio Calabria disponeva la revoca dell'informativa antimafia liberatoria della
Società Ing. ed ordinava la revoca dei contratti in corso con la società medesima. Parte_1
Con nota Prot 32/PC del 10 settembre 2012 (doc. 17 parte resistente), comunicava a CP_3
la risoluzione del contratto di fornitura siglato in data 12 marzo 2012 in ragione della Parte_1 perdita dei requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia. Con nota del 21 febbraio
2013 (doc. 18 parte resistente), richiedeva a il pagamento dell'importo Parte_1 CP_3 complessivo di € 40.211,67, assumendosi, al contempo, “a mero scopo transattivo”, l'onere del 50% delle prove di laboratorio effettuate per la non conformità del calcestruzzo, per un importo di €
3.236,49 oltre IVA. riscontrava la suddetta comunicazione con la nota Prot. 21/ER del l'11 CP_3
Pagina 8 marzo 2013 (doc. 19 parte resistente), specificando che le prove di laboratorio dei cui oneri si richiedeva ristoro a erano state imposte dalla Stazione Appaltante a causa della scarsa Parte_1 qualità del calcestruzzo fornito, e che pertanto i relativi costi non potevano gravare sull'A.T.I. appaltatrice. Con nota del 21 marzo 2013 (doc. 20 parte resistente), il legale di reiterava a Parte_1 la richiesta di pagamento dell'importo di € 40.211,67. Con sentenza n. 346 del 24 maggio CP_3
2013 (doc. 24 parte resistente), il Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di
Reggio Calabria, rigettando il ricorso presentato da , confermava l'interdittiva antimafia Parte_1 disposta dalla . In data 6 dicembre 2013, il legale di Controparte_8 Parte_1 diffidava al pagamento delle fatture inevase, aggiornando la richiesta all'importo
CP_3 complessivo di € 72.741,87 (doc. 25 parte resistente). Con raccomandata A/R Prot. 119 del 23 dicembre 2013 (doc. 26 parte resistente), segnalava a la non corrispondenza tra
CP_3 Parte_1 le somme richieste e gli importi di cui alle fatture emesse dalla società medesima, rappresentando, al contempo, l'impossibilità di procedere ad un eventuale pagamento a causa dell'interdittiva prefettizia nei confronti di . In data 23 aprile 2014, il Tribunale di Locri notificava a Parte_1 il decreto ingiuntivo n.34/2014 per il pagamento dell'importo richiesto da;
la
CP_3 Parte_1 succitata ingiunzione di pagamento veniva impugnata da Nelle more, con sentenza n.
CP_3
13/2014 R.G. Fall. Del 24 novembre 2014, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Locri dichiarava il fallimento della . Con successiva sentenza n. 1023/2017, il Tribunale di Parte_1
Locri si pronunciava in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da CP_3 dichiarando: 1) L'incompetenza per territorio del Tribunale di Locri ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma;
2) La nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Locri n. 34/2014, che pertanto veniva revocato. A seguito del pronunciamento del
Tribunale di Locri, in data 13 giugno 2019, , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiedeva Parte_1 al Tribunale di Roma la condanna di al pagamento della somma complessiva di € CP_3
72.741,87”. Successivamente il CTU ha risposto al seguente quesito posto dal giudice: “Tenuto conto degli assunti difensivi delle parti contrapposte in lite e della documentazione prodotta in giudizio, verifichi la sussistenza delle difformità dei materiali forniti dalla società attrice e in caso di verifica affermativa della difformità, quantifichi il C.T.U. i danni subiti dalla società convenuta, previo esame di tutti i “verbali di verifica” nonché di tutti i “verbali di prelievo” eseguiti da
A.N.A.S. s.p.a. dal 25 giugno 2012 al 25 luglio 2012 sul cantiere in questione (Variante all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la SS.106 “Jonica”) relativamente al calcestruzzo fornito dalla società , dei quali si ordina ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte di A.N.A.S. Parte_1 in modo che il C.T.U. possa esaminarli.”. Il CTU, dopo aver descritto i rapporti tra le parti ed esaminato i “verbali di verifica” e i “verbali di prelievo” emessi da A.N.A.S. nel periodo intercorso
Pagina 9 tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, nonché l'ordine aperto n.50-120022 per la fornitura di calcestruzzo confezionato da impiegare nei lavori oggetto di appalto (doc. 4 Parte ricorrente), ha riportato come segue il disposto dell'art. 13 del contratto in materia di penali per ritardo nelle consegne delle forniture: “Il contraente sarà soggetto all'applicazione delle penali per ritardi che si dovessero manifestare per cause ad esso imputabili nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, in relazione al programma consegne previsto, nella misura di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo delle forniture affidate, fatto salvo il diritto del Committente di rescindere in danno il contratto. L'importo delle penali sarà dedotto automaticamente dalle spettanze del contraente nella scadenza di pagamento immediatamente successiva alla contestazione del ritardo.”.
Il CTU ha anche richiamato come segue quanto disposto dall'art. 20 del contratto in ordine alla risoluzione contrattuale: “Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, qualora una delle due parti non ottemperi agli obblighi di tracciabilità finanziaria o abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte a quanto disposto dalla suddetta legge, si procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del C.C., informandone contestualmente l'Ente
Appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In caso di risoluzione, rescissione o recesso del Contratto d'Appalto tra il Committente e l'Ente Appaltante, si intenderà altresì risolto di diritto anche il presente contratto tra il Committente ed il Contraente ed in tal caso, il Contraente avrà riconosciuto e pagato solo e soltanto quanto già completato. Il
Committente si riserva altresì il diritto di risolvere il presente contratto a spese ed in danno del contraente, senza bisogno di pronuncia del Giudice, ma semplicemente previa diffida formulata dal
Committente rimasta senza esito, nei seguenti casi - non vengano pienamente rispettate le disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere e/o le prescrizioni previste negli elaborati di progetto, nei documenti, le normative, i capitolati e i regolamenti per quanto applicabile alle attività oggetto del presente ordine;
- il Contraente per il suo comportamento o per sua omissione causi o possa causare gravi danni alle opere;
- il Contraente sia interessato da procedure di fallimento, concordato e/o liquidazione;
- qualora le attività procedano con negligenza o con evidente lentezza, oppure non vengano pienamente rispettate le disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere ovvero nel caso che il Contraente non rispetti le vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materiale di retribuzione delle proprie maestranze;
- che il Contraente perdesse i requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia e comunque, in generale, in ogni caso nel quale il
Contraente incorra in qualche inadempienza e/o inosservanza delle obbligazioni tutti di cui al presente ordine. Nei casi di risoluzione di cui sopra, fatta salva la sua richiesta di risarcimento danni, il Committente si riserva il diritto di proseguire le attività in proprio ovvero a mezzo di altra
Pagina 10 impresa e di incamerare, a titolo di indennizzo, il saldo di quanto già eseguito e le eventuali
Fidejussioni a garanzia rilasciate dal Contraente.”. Successivamente il CTU ha risposto al quesito peritale sulla sussistenza delle difformità dei materiali forniti e ha così relazionato: “In accordo con quanto richiesto dal quesito formulato dal Giudice, si procede, nel prosieguo, alla disamina dettagliata dei “Verbali di prelievo” e dei Verbali di verifica inerti” prodotti in seno all'appalto in parola nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, la Direzione Lavori. Nel lasso temporale succitato, venivano emessi complessivi n.27 verbali di prelievo calcestruzzo, a firma del Direttore dei Lavori Ing. e dell'Ispettore di Cantiere Geom. Persona_2 Per_3
(per conto A.N.A.S.), e dell'Ing. per conto dell'Appaltatore (docc.
[...] Persona_4 depositata in atti da A.N.A.S.). […] I suddetti prelievi venivano effettuati in seguito ai numerosi rinvenimenti, da parte della Direzione Lavori, di elementi contaminanti all'interno delle forniture di calcestruzzo effettuate dalla ditta . Nello specifico, in data 27 giugno 2012, Parte_1 durante le fasi di getto della spalla lato RC dello S11, l' Parte_3 Controparte_9 respingeva la fornitura di calcestruzzo relativa ad un'autobetoniera, in ragione della non conformità della prova di Slump Test alla classe di consistenza dichiarata per i getti in oggetto. In data 5 luglio
2012, durante l'esecuzione del Palo n. 87 del Muro D, l'Ufficio di Direzione Lavori, in contraddittorio con i tecnici dell'A.T.I. appaltatrice, effettuava un controllo sugli inerti ricompresi nell'impasto, constatando la presenza di elementi intrusivi, quali frammenti di laterizio. A seguito della succitata constatazione, il Responsabile del Procedimento ordinava la sospensione delle lavorazioni in atto relative alla fornitura del calcestruzzo, sospensione che veniva formalizzata con l'emissione dell'Ordine di Servizio n. 5 del 12 luglio 2012. Le lavorazioni con fornitura di calcestruzzo riprendevano in data 16 luglio 2012 e sino al 19 luglio 2012, data in cui i funzionari dell'Ufficio di Direzione Lavori, durante la prova di verifica degli inerti, rinvenivano la presenza di elementi contaminanti all'interno dell'impasto. Complessivamente, dal 5 luglio 2012 al 19 luglio
2012, venivano redatti n. 5 verbali di verifica inerti, di seguito puntualmente riepilogati: Verbale di
Verifica Inerti n. Data Opera Non conformità rilevata 01 05/07/2012 Muro "D", Pali nn. 87 -84
Presenza di elementi intrusivi 02 16/07/2012 Muro "D", Pali nn 78 - 32/A - 31/A - 30/A Presenza di elementi intrusivi 03 17/07/2012 Muro "D", Pali nn 29/A - 28/A - 27/A - 26/A - 25/A – 75 Presenza di elementi intrusivi 04 18/07/2012 Muro "D", Palo n° 91 Presenza di elementi intrusivi 05
19/07/2012 Muro "D", Pali nn. 95 - 92 - 89 Presenza di elementi intrusivi In tutti i succitati verbali, siglati dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, e corredati di relativa documentazione fotografica, veniva denunciata la presenza, all'interno dell'impasto oggetto di fornitura, di materiale di risulta, quale “materiale fino di colore rossastro, […] pezzi di laterizio,
[…] pezzi di vetro, […] lembo di guaina bituminosa.” Contestualmente, i campioni di calcestruzzo
Pagina 11 di cui ai verbali di prelievo dianzi menzionati, venivano trasmessi al laboratorio certificato Centro
Sperimentale di Ingegneria s.r.l. per l'esecuzione delle prove di resistenza richieste dalla normativa vigente. I risultati delle prove di resistenza fornivano valori di resistenza a compressione accettabili, superiori ai valori dichiarati. Complessivamente, venivano rilasciati n.8 “certificati di prove di compressione su cubetti di calcestruzzo” ai sensi della UNI EN 12390- 3:2003, tutti con esito positivo (ovvero con tipo di rottura ritenuta “soddisfacente) di seguito riepilogati: Certificato n.
Data Riferimento verbale di Prelievo Tipo di Rottura 0898/2012 06/07/2012 00001 - 0002
Soddisfacente 0957/2012 04/09/2012 0003 - 0004 - 0005 - 0006 Soddisfacente 0958/2012
04/09/2012 0007 - 0008 - 0009 - 0010 Soddisfacente 0959/2012 04/09/2012 0011 - 0012 - 0013 -
0014 Soddisfacente 0960/2012 04/09/2012 0015 - 0016 - 0017 - 0018 Soddisfacente 0961/2012
04/09/2012 0019 - 0020 - 0021 - 0022 Soddisfacente 0962/2012 04/09/2012 0023 - 0024 - 0025 -
0026 Soddisfacente 0963/2012 04/09/2012 0027 - 0028 Soddisfacente In ragione della disamina documentale effettuata, risulta di palmare evidenza che, sebbene soddisfacente rispetto ai requisiti di resistenza a compressione previsti in progetto – come testimoniato dai certificati di prove di compressione su cubetti di calcestruzzo rilasciati dal Centro Sperimentale di Ingegneria s.r.l. – il calcestruzzo fornito dalla Ing. non rispettava quanto previsto dalle cogenti norme Parte_1 in ordine alla consistenza dell'impasto e degli aggregati. Si richiama, all'uopo, quanto testualmente sancito al paragrafo 11.2.9.2. del D.M. 14 gennaio 2008 – NTC2008, vigente al tempo in cui si verificavano gli eventi di cui trattasi:“È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1,
H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali
(meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.” Dalla lettura del suddetto articolo, si evince chiaramente come le disposizioni normative consentissero l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo di materiale di risulta diverso da calcestruzzo esclusivamente per impasti di classe di resistenza C8/10, ovverosia per calcestruzzi non di uso strutturale. Nel caso di specie, il calcestruzzo fornito dalla nel Parte_1
Pagina 12 periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012, sebbene adibito alla realizzazione di pali di fondazione – per cui, come si evince dai certificati di laboratorio, era prevista una miscela cementizia di classe C30/35, e quindi ben superiore alla classe C8/10 contemplata dalla norma – non risultava conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di composizione di aggregati, in ragione del rinvenimento, all'interno dell'impasto, di materiali di risulta quali pezzi di laterizio, di vetro e di guaina bituminosa. Non conformità che risultano chiaramente documentate nei Verbali di Verifica Inerti emessi nel periodo di interesse, debitamente sottoscritti dall'Impresa e dall'Ufficio di Direzione Lavori, e che hanno comportato l'interruzione, da parte della Stazione
Appaltante, delle forniture da parte della . In definitiva, sulla scorta di tutto quanto dianzi Parte_1 esposto e di quanto desumibile dalla documentazione ufficiale d'appalto versata in atti, si accerta la non conformità alle vigenti normative del calcestruzzo fornito dalla Ing. Parte_1 nell'ambito dell'appalto relativo ai “lavori di costruzione della variante esterna dell'abitato di
Marina di Giosa Jonica lungo la S.S. 106 “Jonica” fra i km 107+000 e km 110+500, compreso lo svincolo “Gioiosa Est” nel periodo intercorso tra il 25 giugno 2012 ed il 25 luglio 2012”. Il CTU ha poi valutato la quantificazione del danno subito da per parte resistente a causa degli CP_3 inadempimenti della , evidenziando che “ richiede l'importo complessivo di € Parte_1 CP_3
100.000,00 relativo ai maggiori oneri sopportati in complessivi 20 gg di fermo lavorativo (di cui 10 gg antecedenti alla data di risoluzione contrattuale e 10 gg successivi alla risoluzione del contratto).
Nella propria quantificazione, parte resistente fa riferimento ad un costo giornaliero della manodopera improduttiva, comprensivo di spese generali, relativo a 4 operari addetti ai pali (€/g
1.000,00), e ad un costo giornaliero di mancato ammortamento di mezzi e macchinati, anch'esso comprensivo di spese generali, valutato in € 4.000,00 €/g, come da prospetto seguente: [€/g
1.000,00 + 4.000,00 €/g] * 20 gg = €/g 5.000,00 * 20 gg = € 100.000,00 Secondo quanto sancito dal quadro normativo vigente, l'Appaltatore che dovesse subire un pregiudizio economico legato all'anomalo andamento dell'appalto ha diritto al riconoscimento dei maggiori oneri diretti ed indiretti derivanti dalla sottoproduzione. La normativa individua, tra i maggiori oneri indiretti, le spese generali infruttifere e la lesione legata alla ritardata percezione dell'utile, somme, queste, non ricomprese nella pretesa risarcitoria azionata da Quanto agli oneri diretti, l'Appaltatore ha CP_3 diritto al riconoscimento dei maggiori costi relativi all'effettiva consistenza della manodopera improduttiva ed al mancato ammortamento di mezzi e macchinari, debitamente accertata dal
Direttore dei Lavori. Nel caso di specie, determina i predetti oneri senza fornire alcun CP_3 giustificativo dei valori giornalieri dichiarati (€/g 1.000,00 ed €/g 4.000,00). Né, si ravvisano, in atti, documenti ufficiali di cantiere (ad esempio, il Giornale dei Lavori) da cui desumere, in modo oggettivo, i valori di manodopera e mezzi improduttivi. Pertanto, in ragione dell'assenza di
Pagina 13 adeguata documentazione probatoria, lo scrivente ritiene che, relativamente alla voce di danno da fermo improduttivo del cantiere, alcun importo possa essere riconosciuto all'indirizzo di parte resistente.
5.3.2 Detrazione contabile operata da rivendica, altresì, il Controparte_10 riconoscimento dell'importo di € 33.033,00 I.V.A. esclusa, relativi alla detrazione contabile operata da A.N.A.S. in data 15 gennaio 2013. Nello specifico, a seguito del rinvenimento di materiale di risulta nell'impasto cementizio e della conseguente interruzione delle forniture da parte di
(culminate con la risoluzione del contratto tra e in data 10 settembre Parte_1 CP_3 Parte_1
2012), A.N.A.S., in sede di contabilizzazione, applicava detrazioni a carico dell'A.T.I. Appaltatrice relative a complessivi 242 metri lineari di pali trivellati ad elica continua tipo Trelicon di diametro
Ø1000, come desumibile dal Libretto delle Misure n.1 del 15 gennaio 2013 (doc. 27 Parte resistente) […] Ne deriva che l'importo complessivo della detrazione, note le quantità detratta e l'importo unitario, è pari a: €/ml 136,50 * ml 242 = € 33.033,00 È pacifico rilevare che la detrazione contabile di cui sopra discende dall'inadempimento di in ordine alla fornitura Parte_1 di calcestruzzo non conforme alle normative cogenti. Pertanto, a giudizio dello scrivente, relativamente alla voce di danno afferente alla detrazione contabile operata da A.N.A.S., si ritiene che possa essere riconosciuto all'indirizzo di l'importo di € 33.033,00 I.V.A. esclusa. CP_3
5.3.3 Forniture di cemento sfuso da altra ditta e prove di laboratorio disposte dalla Committenza
Nei propri atti difensivi, Parte resistente rivendica il riconoscimento dei seguenti importi: - €
23.872,00 I.V.A. esclusa, a titolo di costi relativi a forniture di cemento sfuso effettuato presso ditta terza;
- € 6.472,98 I.V.A. esclusa, a titolo di costi afferenti alle prove di laboratorio disposte da
A.N.A.S. L'importo relativo alle forniture presso ditta terza fa riferimento all'integrazione del 24 maggio 2012 all'ordine 50-120002 (doc. 7 Parte resistente), con la quale e CP_3 Parte_1 convenivano che la prima avrebbe provveduto, in autonomia, “ad approvvigionare direttamente dalla nr. 3 carichi completi pari a circa 90 Ton, di cemento tipo TERMOCEM Controparte_11
III/A 32,5 R […] necessario per il confezionamento del calcestruzzo Rck 35 qualificato A.N.A.S., occorrente urgentemente presso il ns. cantiere di Marina di Gioiosa Ionica.” Nella medesima sede, veniva concordato che l'effettivo quantitativo risultante dai documenti di consegna, valorizzato al prezzo di €/ton 80,00, sarebbe stato decurtato dalle spettanze di . Quanto all'importo Parte_1 relativo alle prove di laboratorio, tale voce di danno risulta essere direttamente correlata alle problematiche insorte nel rapporto contrattuale tra e . In particolare, a seguito del CP_3 Parte_1 rinvenimento di materiale intrusivo all'interno delle miscele cementizie, A.N.A.S. disponeva l'esecuzione di una campagna di prove di laboratorio da effettuarsi su campioni di calcestruzzo fornito da . A suffragio di tale richiesta, parte resistente ha depositato la fattura n. 253 del Parte_1
12 giugno 2013 emessa dalla società DIMMS Control S.p.A. (doc. 29 Parte resistente), di importo
Pagina 14 complessivo pari a € 10.073,14 I.V.A. esclusa, di cui € 6.472,98 relativi alle prove aggiuntive disposte dalla Committenza di cui richiede ristoro. È d'uopo rilevare che la congruità dei CP_3 summenzionati importi viene pacificamente riconosciuta anche da parte ricorrente, come testimoniato nelle note del legale di del 21 febbraio 2013 (doc. 18 Parte resistente) e Parte_1 dell'8 aprile 2013 (doc. 22 Parte resistente) […] In definitiva, sulla scorta di tutto quanto dianzi esposto, si ritiene che a spetti il riconoscimento delle seguenti somme: - € 23.872,00 I.V.A. CP_3 esclusa, a titolo di costi relativi a forniture di cemento sfuso effettuato presso ditta terza;
- €
6.472,98 I.V.A. esclusa, a titolo di costi afferenti alle prove di laboratorio disposte da A.N.A.S.
5.3.4 Penale ex art. 1 del Contratto Come puntualmente riportato nella cronistoria resa al capitolo precedente, con provvedimento ex art. 11 DPR 252/98 del 30 agosto 2012 (doc. 16 parte resistente), la disponeva la revoca dell'informativa antimafia liberatoria della Controparte_8
, ordinando la revoca dei contratti in corso con la società medesima. In Parte_4 data 10 settembre 2012 (doc. 17 parte resistente), procedeva alla risoluzione in danno del CP_3 contratto di fornitura siglato in data 12 marzo 2012 con , in ragione della perdita dei Parte_1 requisiti di accettabilità ai sensi delle vigenti leggi antimafia. Si richiama, di seguito, uno stralcio testuale dell'art. 1 del contratto di fornitura (doc. 4 parte resistente): “Il contraente dichiara inoltre:
[…] di essere a conoscenza che il presente Contratto è condizionato alla sua immediata ed automatica risoluzione in caso di esito positivo delle verifiche “antimafia” nonché, in tal caso, dichiara espressamente di accettare l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci percento) del valore del presente contratto fatto salvo il maggior danno.” Come si evince chiaramente dalla lettura del suddetto articolo, le pattuizioni contrattuali prevedevano l'immediata risoluzione del rapporto tra le parti in caso di esito positivo delle verifiche “antimafia”, prevedendo, in tal caso, l'irrogazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore contrattuale. Non v'è dubbio alcuno che, nel caso in esame, si ricada nella fattispecie di cui al citato art. 1, essendosi risolto il contratto in parola per effetto dell'interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Controparte_8
e successivamente confermata dal T.A.R. per la Calabria con sentenza n. 346 del 24 maggio 2013
(doc. 24 parte resistente). Pertanto, si ritiene sussistano i requisiti per l'irrogazione della penale ai sensi dell'art. 1 del contratto di fornitura del 12 marzo 2012. In ordine al quantum della stessa, giova evidenziare la natura di “ordine aperto” del contratto stipulato tra le parti in causa, da cui discende l'oggettiva impossibilità di individuare, univocamente, il “valore contrattuale” rispetto al quale calcolare il 10%. Nei propri scritti difensivi, reclama la somma di € 72.741,87, a Parte_1 titolo di importo complessivo delle forniture emesse nell'ambito del contratto stipulato con CP_3
Pagina 15 A giudizio dello scrivente, in considerazione della natura del contratto in esame, è lecito considerare il summenzionato importo – correlato in ogni caso all'erogazione delle prestazioni previste dal rapporto contrattuale – come base di calcolo della penale. In definitiva, si ritiene sussistano le condizioni per l'applicazione, a carico di , di una penale ai sensi dell'art. 1 del contratto Parte_1 del 12 marzo 2012 dell'importo complessivo di € 7.274,18 (10% di € 72.741,87)”. Alla luce delle suddette risultanze della CTU, analitiche e condivisibili in quanto ancorate ad un'attenta disamina dei documenti prodotti in giudizio nonché pertinenti nei richiami delle normative di legge rilevanti e delle pattuizioni contrattuali, è emerso un danno economico complessivo di € 70.652,16 quale controcredito rimborsabile a per cui, considerati anche l'accertato Controparte_2 inadempimento della società dell'Ing. , la carenza accertata dei requisiti antimafia, la Parte_1 legittima risoluzione del contratto in base alle clausole contrattuali, il tenore delle clausole contrattuali evidenziate dal CTU in caso di risoluzione ed inadempimento, la domanda proposta dal non può essere accolta. Le parti del giudizio restano Parte_5 coobbligate in solido al pagamento delle spese di CTU qualora non siano stati ancora recuperati dal
CTU gli importi come liquidati in favore del CTU in corso di causa. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dal . Le spese di CTU Parte_1 restano regolate come sopra indicato in motivazione. Condanna il Parte_1
, in persona del curatore e/o del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...] spese del giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 2-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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