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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2155/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
c.f. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. LANZA VANESSA e , elettivamente domiciliati in Via Trento, 5 95033
NC , presso il difensore avv. LANZA VANESSA
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARDAVILLA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA e elettivamente domiciliato in VIA N. FABRIZI, 17 CATANIA presso lo studio dell'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato tramite pec il 27.02.2024, Parte_1 Parte_2
e , n.q. di fideiussori, convenivano in
[...] Parte_4 Parte_3 giudizio innanzi questo Tribunale la e proponevano opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.4494/2023 (R.G. n.11811/2023), emesso, a seguito di correzione, dal Tribunale di
Catania il 15.01.2024, a mezzo del quale è stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di €
32.500,00, oltre spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società con Parte_5 CP_2
(cedente del credito).
Gli opponenti deducevano a sostegno della spiegata opposizione:- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per nullità delle clausole conformi al modello ABI e violazione e falsa applicazione della normativa antitrust;
la nullità della fideiussione per applicazione della qualità di consumatori a due degli opponenti, nonché per decadenza della Banca dall'azione contro i fideiussori ex art.1957 c.c.; eccepivano altresì l'illegittima applicazione di tassi di interesse applicati.
Concludevano chiedendo all'adito Tribunale di :“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la presente opposizione
e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n.
4494/2023 (R.G. n. 11811/2023), emesso da codesta On.le Autorità Giudiziaria in data 9/12/2023 e pubblicato l'11/12/2023, notificato nei dì 19-26/1/2024, nei confronti dei sigg. , Parte_1
, e , per le ragioni esposte in Parte_2 Parte_3 Parte_4 narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero - con qualsiasi altra formula
- renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non dovuta alcuna somma da parte degli odierni opponenti. Ritenere e dichiarare, altresì, previo riconoscimento della qualità di consumatori degli odierni opponenti, il decreto ingiuntivo inefficace per violazione delle norme poste a tutela del consumatore. In subordine, qualora il contratto di fidejussione venisse ritenuto valida da C.sto On.le
Tribunale, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di mutuo ipotecario al fine di verificare il rispetto dei limiti del tasso-soglia, secondo i criteri dettati dalla L. 108/1996 e dall'art.
644 c.p. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.”
Si costituiva in giudizio quale cessionaria di contestando le Controparte_1 Controparte_2 infondate argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “In via preliminare: -rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.4494/2023, per la mancanza dei presupposti di legge;
pagina 2 di 9 In via istruttoria: -rigettare la richiesta avversaria di nomina di CTU contabile. Nel merito: -rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.4494/2023, perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, -accertare che il credito vantato dalla nei confronti dei sigg. Controparte_1
, , e , tutti fidejussori Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 della società “ , per le causali riportate in decreto Parte_5 ingiuntivo, nei limiti della fidejussione prestata, ammonta ad €.32.500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare, in solido, gli opponenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , al pagamento della superiore somma e degli interessi Parte_2 Parte_4 legali maturati;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della in ordine ad eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie;
- Controparte_1 condannare, infine, gli opponenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”
Con decreto ex art.171 bis cpc dell'08.05.2024 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.171ter cpc. e rinviava all'udienza dell'11.09.2024.
All'udienza dell'11.09.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, il Giudice rinviava all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
All'udienza del 26.05.2025, il G.I., rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto agli odierni opponenti, n.q. di fideiussori, il pagamento della complessiva somma di euro 32.500,00, garantito da fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata con atto del 21/07/2011 a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo fondiario n. pagina 3 di 9 0917.00100.000.65, del 29.04.2008, stipulato dalla società “ Parte_5 con (cedente del credito). CP_2
Nel merito innanzitutto gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per violazione della normativa a tutela dei consumatori.
Con riferimento alla violazione della normativa antitrust, gli opponenti eccepiscono che lo schema di fideiussione sottoscritto dagli stessi ricalcherebbe il modello standard redatto dall'ABI, ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale. Nello specifico le clausole n.5, 6, e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dovrebbero essere ritenute nulle in quanto riproducenti il contenuto delle clausole vietate 2,
6, e 8 dello schema ABI, con conseguente liberazione degli opponenti da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti delle banche.
Ebbene, con riferimento all'onere probatorio, è essenziale che parti opponenti riescano a dimostrare che l'Istituto di credito, controparte processuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate (Tribunale di Catania con sentenze 29.01.2020 n. 384 e 28.03.2020 n.
1182). Esse hanno l'onere di provare e dimostrare l'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate, ciò integrando elemento costitutivo della pretesa attorea, al pari della inderogabile prova in concreto del danno subito.
Invero, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c..
Inoltre, deve provare:
- che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
- che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
- che l'Istituto di credito abbia, nel tempo, applicato tali clausole in maniera reiterata ed uniforme per tutti gli schemi contrattuali.
Nel caso di specie, occorre rilevare che gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati. Non hanno prodotto nulla di quanto richiesto, non dimostrando la nullità delle clausole contestate. pagina 4 di 9 Peraltro la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate
(2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità
Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cass. n.24044/2019).
Difatti, come per giurisprudenza affermata: se un contratto di fideiussione stipulato a valle tra la banca e il cliente, riporta le clausole dello schema ABI, contrastanti con la disciplina antitrust, il rimedio è oramai quello della nullità parziale. È invece nullo il contratto nella sua interezza, derogando in questo caso al principio di conservazione contrattuale, solo se viene provata una diversa volontà delle parti
«nel senso dell'essenzialità – per l'assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità» (Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Ne deriva che ogni doglianza sul punto è da rigettare e la fideiussione è ritenuta a tutti gli effetti valida ed efficace.
Procedendo ad esaminare le eccezioni, gli opponenti hanno eccepito la violazione della normativa a tutela dei consumatori, insistendo nella loro qualità di consumatori riguardo la fideiussione prestata, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica di maggior tutela, in particolare ribadendo che le clausole che eventualmente risultavano sottoscritte dagli opponenti sarebbero state vessatorie e per come tali nulle e/o inefficaci, in particolare nei confronti di e Parte_3
. Parte_4
Specificatamente a dire degli opponenti: “le sig.re e Parte_3 Parte_4 sono casalinghe ed hanno prestato la garanzia fidejussoria per scopi evidentemente estranei a qualunque attività lavorativa ed in assenza di alcun collegamento funzionale con la società garantita e pertanto rivestono in pieno la qualità di consumatore”.
Orbene, questo G.I. rileva che deve effettivamente attribuirsi la qualità di consumatore al fideiussore- persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento della propria attività professionale;
in conformità alla giurisprudenza eurounitaria, se il fideiussore ha agito come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore.
La circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 gennaio - 8 maggio pagina 5 di 9 2020, n. 8662), atteso che, nella specie, ai fini della valutazione della natura (o meno) di consumatore occorre ormai valutare le condizioni personali del garante e non del garantito;
pertanto, le clausole contenute nel contratto di fideiussione, che impongono decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe o comunque restrizioni alla libertà contrattuale delle parti, devono ritenersi vessatorie ai sensi degli artt. 33, co. 2, e 36, co. 2, Codice del Consumo.
Nel caso di specie si ritiene che la disciplina consumeristica vada applicata alle sole opponenti e , che seppur coniugi degli altri opponenti hanno prestato Parte_3 Parte_4 garanzia per scopi evidentemente estranei a qualunque attività lavorativa ed in assenza di alcun collegamento funzionale con la società garantita.
Diversa la posizione di e , i quali non possono essere qualificati Parte_1 Parte_2 come “consumatori”, in quanto i medesimi sono proprietari, al 50% cadauno, delle quote societarie della società obbligata principale Ed inoltre, Parte_5 Parte_2
è Amministratore unico della predetta società sin dal 25.07.2003.
[...]
Ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica per le sole opponenti, si afferma il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione, quale titolo fondante l'ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori.
La deroga all'art. 1957 c.c. esporrebbe infatti il consumatore all'incertezza temporale dell'escussione della garanzia, in spregio alla ratio stessa della norma, che intende evitare che lo stesso sia soggetto a tempo indeterminato all'escussione ed esonera, a suo esclusivo vantaggio, il Professionista dall'agire secondo il termine semestrale codicistico (in questo caso 36 mesi).
L'abusività e/o vessatorietà di questa clausola risiede nel comportare uno squilibrio contrattuale, nel privare il consumatore del proprio diritto di opporre eccezioni e nel creare in capo al Consumatore garante una situazione sfavorevole rispetto a quella che si concretizzerebbe in applicazione della regola codicistica ex art.1957 c.c., il tutto in assenza peraltro di alcun corrispettivo.
Essa, dunque, è abusiva in quanto è il prodotto di un comportamento illecito che non consente, oltre alla tutela del Consumatore quale parte debole del rapporto, nemmeno la tutela dell'interesse generale ad un mercato a condizioni equilibrate.
Peraltro, tali conclusioni sono state definitivamente confermate dalla Suprema Corte con ordinanza n.
27558/2023, che ha sostenuto che una siffatta clausola “si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore……spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausole risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela pagina 6 di 9 del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente
è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore…tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. sintomaticamente contemplata tra quel-le dello schema contrattuale predisposto dall'ABI” .
La deroga all'art. 1957 c.c., quindi, contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore” (fideiussore consumatore), costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d'ufficio.
Del resto, è pur vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa;
ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005).
La giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del
Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente pagina 7 di 9 predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma. 2, c.c.)
(Trib. Milano, 12.7.2019, n. 6991; App. Firenze, 30.5.2022, n. 1091; Trib. Firenze 4.10.2023). Questa impostazione è stata di recente confermata da Cass. n. 27558/2023.
Ritenuto quanto sopra, riconosciuta la qualità di consumatori a e Parte_3 Parte_4
, certamente la clausola ex art.1957 è da ritenersi nulla nei loro confronti, non avendo la Banca
[...] dimostrato che le clausole unilateralmente predisposte sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5.
Diversa la posizione di e , non consumatori, i quali hanno altresì Parte_1 Parte_2 eccepito la decadenza del creditore opposto dal termine semestrale (nel caso di specie portato a 36 mesi) ex art.1957 c.c.; per loro occorre esaminare la documentazione in atti al fine di verificare tale doglianza.
L'art. 1957 c.c., si ribadisce, condiziona la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi (qui 36 mesi) dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore. L'istanza proposta contro il debitore interrompe ex lege anche la prescrizione nei confronti del fideiussore. Dopo che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, le debba altresì continuare con diligenza.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il creditore opposto non si è attivato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (qui nello specifico pari a 36 mesi), atteso che inizialmente, la prima lettera raccomandata del 05.02.2016 (doc. 7 fascic.monitorio), con cui presumibilmente CP_2 comunicava all'obbligata principale e ai garanti la revoca di ogni affidamento ed il recesso dai contratti in essere, non contiene alcuna evidenza di effettivo ricevimento da parte degli opponenti.
L'ulteriore raccomandata A/R del 19.09.2017 (doc. 8 fascic.monitorio), contenente una diffida ad adempiere ai predetti garanti, risulta invero notificata per compiuta giacenza in data 22.09.2017.
Successivamente in data 08.11.2018 parte opposta ha provveduto a notificare altresì, atto di precetto alla debitrice principale.
Ne discende che alla data di presentazione del superiore ricorso avvenuto solo in data 17.10.2023, il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., non è stato rispettato e dunque il creditore opposto è decaduto dall'azione ex art. 1957 c.c.
Nel caso de quo è evidente che il creditore opposto non si è diligentemente attivato al fine di recuperare il credito vantato, nei tempi e modi dimostrati conformemente alla legge.
Alla luce di quanto detto l'opposizione va accolta con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto. pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, da distrarsi a favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2155/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta e per l'effetto, REVOCA il DI opposto n° 4494/2023 del
09/11.12.2023.
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 4.686,00, di cui € 286,00 per spese ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2155/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
c.f. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. LANZA VANESSA e , elettivamente domiciliati in Via Trento, 5 95033
NC , presso il difensore avv. LANZA VANESSA
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARDAVILLA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA e elettivamente domiciliato in VIA N. FABRIZI, 17 CATANIA presso lo studio dell'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato tramite pec il 27.02.2024, Parte_1 Parte_2
e , n.q. di fideiussori, convenivano in
[...] Parte_4 Parte_3 giudizio innanzi questo Tribunale la e proponevano opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.4494/2023 (R.G. n.11811/2023), emesso, a seguito di correzione, dal Tribunale di
Catania il 15.01.2024, a mezzo del quale è stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di €
32.500,00, oltre spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società con Parte_5 CP_2
(cedente del credito).
Gli opponenti deducevano a sostegno della spiegata opposizione:- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per nullità delle clausole conformi al modello ABI e violazione e falsa applicazione della normativa antitrust;
la nullità della fideiussione per applicazione della qualità di consumatori a due degli opponenti, nonché per decadenza della Banca dall'azione contro i fideiussori ex art.1957 c.c.; eccepivano altresì l'illegittima applicazione di tassi di interesse applicati.
Concludevano chiedendo all'adito Tribunale di :“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la presente opposizione
e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n.
4494/2023 (R.G. n. 11811/2023), emesso da codesta On.le Autorità Giudiziaria in data 9/12/2023 e pubblicato l'11/12/2023, notificato nei dì 19-26/1/2024, nei confronti dei sigg. , Parte_1
, e , per le ragioni esposte in Parte_2 Parte_3 Parte_4 narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero - con qualsiasi altra formula
- renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non dovuta alcuna somma da parte degli odierni opponenti. Ritenere e dichiarare, altresì, previo riconoscimento della qualità di consumatori degli odierni opponenti, il decreto ingiuntivo inefficace per violazione delle norme poste a tutela del consumatore. In subordine, qualora il contratto di fidejussione venisse ritenuto valida da C.sto On.le
Tribunale, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di mutuo ipotecario al fine di verificare il rispetto dei limiti del tasso-soglia, secondo i criteri dettati dalla L. 108/1996 e dall'art.
644 c.p. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.”
Si costituiva in giudizio quale cessionaria di contestando le Controparte_1 Controparte_2 infondate argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “In via preliminare: -rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.4494/2023, per la mancanza dei presupposti di legge;
pagina 2 di 9 In via istruttoria: -rigettare la richiesta avversaria di nomina di CTU contabile. Nel merito: -rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.4494/2023, perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, -accertare che il credito vantato dalla nei confronti dei sigg. Controparte_1
, , e , tutti fidejussori Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 della società “ , per le causali riportate in decreto Parte_5 ingiuntivo, nei limiti della fidejussione prestata, ammonta ad €.32.500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio e, conseguentemente, condannare, in solido, gli opponenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , al pagamento della superiore somma e degli interessi Parte_2 Parte_4 legali maturati;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della in ordine ad eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie;
- Controparte_1 condannare, infine, gli opponenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”
Con decreto ex art.171 bis cpc dell'08.05.2024 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.171ter cpc. e rinviava all'udienza dell'11.09.2024.
All'udienza dell'11.09.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, il Giudice rinviava all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
All'udienza del 26.05.2025, il G.I., rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha ingiunto agli odierni opponenti, n.q. di fideiussori, il pagamento della complessiva somma di euro 32.500,00, garantito da fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata con atto del 21/07/2011 a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo fondiario n. pagina 3 di 9 0917.00100.000.65, del 29.04.2008, stipulato dalla società “ Parte_5 con (cedente del credito). CP_2
Nel merito innanzitutto gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per violazione della normativa a tutela dei consumatori.
Con riferimento alla violazione della normativa antitrust, gli opponenti eccepiscono che lo schema di fideiussione sottoscritto dagli stessi ricalcherebbe il modello standard redatto dall'ABI, ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale. Nello specifico le clausole n.5, 6, e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dovrebbero essere ritenute nulle in quanto riproducenti il contenuto delle clausole vietate 2,
6, e 8 dello schema ABI, con conseguente liberazione degli opponenti da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti delle banche.
Ebbene, con riferimento all'onere probatorio, è essenziale che parti opponenti riescano a dimostrare che l'Istituto di credito, controparte processuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate (Tribunale di Catania con sentenze 29.01.2020 n. 384 e 28.03.2020 n.
1182). Esse hanno l'onere di provare e dimostrare l'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate, ciò integrando elemento costitutivo della pretesa attorea, al pari della inderogabile prova in concreto del danno subito.
Invero, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c..
Inoltre, deve provare:
- che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
- che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
- che l'Istituto di credito abbia, nel tempo, applicato tali clausole in maniera reiterata ed uniforme per tutti gli schemi contrattuali.
Nel caso di specie, occorre rilevare che gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati. Non hanno prodotto nulla di quanto richiesto, non dimostrando la nullità delle clausole contestate. pagina 4 di 9 Peraltro la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate
(2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità
Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cass. n.24044/2019).
Difatti, come per giurisprudenza affermata: se un contratto di fideiussione stipulato a valle tra la banca e il cliente, riporta le clausole dello schema ABI, contrastanti con la disciplina antitrust, il rimedio è oramai quello della nullità parziale. È invece nullo il contratto nella sua interezza, derogando in questo caso al principio di conservazione contrattuale, solo se viene provata una diversa volontà delle parti
«nel senso dell'essenzialità – per l'assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità» (Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Ne deriva che ogni doglianza sul punto è da rigettare e la fideiussione è ritenuta a tutti gli effetti valida ed efficace.
Procedendo ad esaminare le eccezioni, gli opponenti hanno eccepito la violazione della normativa a tutela dei consumatori, insistendo nella loro qualità di consumatori riguardo la fideiussione prestata, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica di maggior tutela, in particolare ribadendo che le clausole che eventualmente risultavano sottoscritte dagli opponenti sarebbero state vessatorie e per come tali nulle e/o inefficaci, in particolare nei confronti di e Parte_3
. Parte_4
Specificatamente a dire degli opponenti: “le sig.re e Parte_3 Parte_4 sono casalinghe ed hanno prestato la garanzia fidejussoria per scopi evidentemente estranei a qualunque attività lavorativa ed in assenza di alcun collegamento funzionale con la società garantita e pertanto rivestono in pieno la qualità di consumatore”.
Orbene, questo G.I. rileva che deve effettivamente attribuirsi la qualità di consumatore al fideiussore- persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento della propria attività professionale;
in conformità alla giurisprudenza eurounitaria, se il fideiussore ha agito come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore.
La circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 gennaio - 8 maggio pagina 5 di 9 2020, n. 8662), atteso che, nella specie, ai fini della valutazione della natura (o meno) di consumatore occorre ormai valutare le condizioni personali del garante e non del garantito;
pertanto, le clausole contenute nel contratto di fideiussione, che impongono decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe o comunque restrizioni alla libertà contrattuale delle parti, devono ritenersi vessatorie ai sensi degli artt. 33, co. 2, e 36, co. 2, Codice del Consumo.
Nel caso di specie si ritiene che la disciplina consumeristica vada applicata alle sole opponenti e , che seppur coniugi degli altri opponenti hanno prestato Parte_3 Parte_4 garanzia per scopi evidentemente estranei a qualunque attività lavorativa ed in assenza di alcun collegamento funzionale con la società garantita.
Diversa la posizione di e , i quali non possono essere qualificati Parte_1 Parte_2 come “consumatori”, in quanto i medesimi sono proprietari, al 50% cadauno, delle quote societarie della società obbligata principale Ed inoltre, Parte_5 Parte_2
è Amministratore unico della predetta società sin dal 25.07.2003.
[...]
Ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica per le sole opponenti, si afferma il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione, quale titolo fondante l'ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori.
La deroga all'art. 1957 c.c. esporrebbe infatti il consumatore all'incertezza temporale dell'escussione della garanzia, in spregio alla ratio stessa della norma, che intende evitare che lo stesso sia soggetto a tempo indeterminato all'escussione ed esonera, a suo esclusivo vantaggio, il Professionista dall'agire secondo il termine semestrale codicistico (in questo caso 36 mesi).
L'abusività e/o vessatorietà di questa clausola risiede nel comportare uno squilibrio contrattuale, nel privare il consumatore del proprio diritto di opporre eccezioni e nel creare in capo al Consumatore garante una situazione sfavorevole rispetto a quella che si concretizzerebbe in applicazione della regola codicistica ex art.1957 c.c., il tutto in assenza peraltro di alcun corrispettivo.
Essa, dunque, è abusiva in quanto è il prodotto di un comportamento illecito che non consente, oltre alla tutela del Consumatore quale parte debole del rapporto, nemmeno la tutela dell'interesse generale ad un mercato a condizioni equilibrate.
Peraltro, tali conclusioni sono state definitivamente confermate dalla Suprema Corte con ordinanza n.
27558/2023, che ha sostenuto che una siffatta clausola “si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore……spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausole risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela pagina 6 di 9 del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente
è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore…tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. sintomaticamente contemplata tra quel-le dello schema contrattuale predisposto dall'ABI” .
La deroga all'art. 1957 c.c., quindi, contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore” (fideiussore consumatore), costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d'ufficio.
Del resto, è pur vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa;
ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005).
La giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del
Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente pagina 7 di 9 predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma. 2, c.c.)
(Trib. Milano, 12.7.2019, n. 6991; App. Firenze, 30.5.2022, n. 1091; Trib. Firenze 4.10.2023). Questa impostazione è stata di recente confermata da Cass. n. 27558/2023.
Ritenuto quanto sopra, riconosciuta la qualità di consumatori a e Parte_3 Parte_4
, certamente la clausola ex art.1957 è da ritenersi nulla nei loro confronti, non avendo la Banca
[...] dimostrato che le clausole unilateralmente predisposte sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5.
Diversa la posizione di e , non consumatori, i quali hanno altresì Parte_1 Parte_2 eccepito la decadenza del creditore opposto dal termine semestrale (nel caso di specie portato a 36 mesi) ex art.1957 c.c.; per loro occorre esaminare la documentazione in atti al fine di verificare tale doglianza.
L'art. 1957 c.c., si ribadisce, condiziona la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi (qui 36 mesi) dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore. L'istanza proposta contro il debitore interrompe ex lege anche la prescrizione nei confronti del fideiussore. Dopo che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, le debba altresì continuare con diligenza.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il creditore opposto non si è attivato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (qui nello specifico pari a 36 mesi), atteso che inizialmente, la prima lettera raccomandata del 05.02.2016 (doc. 7 fascic.monitorio), con cui presumibilmente CP_2 comunicava all'obbligata principale e ai garanti la revoca di ogni affidamento ed il recesso dai contratti in essere, non contiene alcuna evidenza di effettivo ricevimento da parte degli opponenti.
L'ulteriore raccomandata A/R del 19.09.2017 (doc. 8 fascic.monitorio), contenente una diffida ad adempiere ai predetti garanti, risulta invero notificata per compiuta giacenza in data 22.09.2017.
Successivamente in data 08.11.2018 parte opposta ha provveduto a notificare altresì, atto di precetto alla debitrice principale.
Ne discende che alla data di presentazione del superiore ricorso avvenuto solo in data 17.10.2023, il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., non è stato rispettato e dunque il creditore opposto è decaduto dall'azione ex art. 1957 c.c.
Nel caso de quo è evidente che il creditore opposto non si è diligentemente attivato al fine di recuperare il credito vantato, nei tempi e modi dimostrati conformemente alla legge.
Alla luce di quanto detto l'opposizione va accolta con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto. pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, da distrarsi a favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2155/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta e per l'effetto, REVOCA il DI opposto n° 4494/2023 del
09/11.12.2023.
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 4.686,00, di cui € 286,00 per spese ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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